Articolo 178 della Legge 23 dicembre 1976, n. 874
Articolo 177Articolo 179
Versione
15 gennaio 1977
Art. 178.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1977, la spesa di L. 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878 .
Lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 1977 alla colonna B della tabella di cui all' articolo 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878 , e' aumentato di lire 5.200 milioni.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1977