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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 18/11/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Nicola Cianciaruso, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 170 DPR
115/2002 del 11 novembre 2024 ed iscritta al n. 1805 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi per l'anno 2024 da:
- Avv. (CF: ) rappresentata e difesa dall' Pt_1 Pt_2 C.F._1
Avv. Manola Mazza (CF. , con elezione di domicilio in Via C.F._2
Azzoni Visconte n.
7 - Lecco, presso studio di quest'ultima
OPPONENTE contro
- (CF. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO/CONTUMACE
Oggetto: Opposizione al decreto di liquidazione di compenso come difensore d'ufficio emesso dal Tribunale di Lecco il 17.10.2024.
All'udienza del 24 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
pagina 1 di 7 “previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previa eventuale richiesta a chi ha provveduto all'emissione del decreto di liquidazione o a chi li detiene, degli atti, dei documenti e delle informazioni che riterrà necessari ai fini della decisione ex art. 15, co. 5, d.lgs. 150/2011,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del presente ricorso, in riforma del provvedimento impugnato, liquidare a favore della ricorrente la somma imponibile di € 1.900,00 oltre spese generali, Cpa e Iva (di cui € 900,00 per la messa alla prova con esito negativo, € 1.000,00 relativamente al giudizio abbreviato) a titolo di compensi per l'attività svolta in qualità di difensore di fiducia
a favore di nel procedimento penale 3514/2020 R.G.N.R. - Parte_3
929/2021 R.G. TRIB, avanti al Tribunale di Lecco in composizione monocratica;
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia facoltà di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare.
IN OGNI CASO: vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai documenti prodotti si evince che l'avv. Nadia Colomba è stata nominata difensore di fiducia dell'imputata nel procedimento penale 3514/2020 R.G.N.R., pendente avanti alla Procura di Lecco sig.ra Parte_4
Con decreto del 22.03.2021 il G.I.P., ritenendo sussistenti i requisiti di legge, ammetteva l'imputata al patrocinio a spese dello Stato, con effetto dalla data di presentazione della domanda..
La signora veniva citata, all'udienza del 11.01.2022, avanti al Tribunale Parte_3
di Lecco in composizione monocratica - dott.ssa Martina Beggio – per rispondere di reati di cui agli artt. 337 e 341 bis c.p.;
pagina 2 di 7 Alla predetta udienza, il difensore, munito di procura speciale, richiedeva procedersi ai sensi dell'art. 168 bis c.p. e il Giudice, disponeva il rinvio del processo all'udienza del 4.05.2022, in attesa di elaborazione del programma dell'UEPE;
All'udienza del 4.05.2022 il Giudice, preso atto dell'elaborazione del programma ad opera dell'UEPE, nonché della produzione di una lettera di scuse inviata alle persone offese, dava lettura di ordinanza di sospensione del processo, fissando la verifica finale della MAP, l'udienza del 11.07.2023;
All'udienza dell'11.07.2023 il Giudice, sulla scorta di un'istanza congiunta da parte dell'inputata e dell'UEPE, prorogava il periodo di MAP di ulteriori 10 mesi, ritenendo sussistenti i gravi motivi di legge e fissava, altresì, due successive udienze:
Il 19.12.2023 - quale udienza interlocutoria - e il 09.07.2024 - quale udienza di verifica finale della MAP.
All'udienza interlocutoria del 19.12.2023 il Tribunale, alla luce di una richiesta di breve rinvio, finalizzata alla trasmissione di una relazione di aggiornamento, rinviava all'udienza del 12.03.2024.
All'udienza del 12.03.2024 il Giudice, preso atto dello svolgimento parziale dei
LPU, nonché del cambio di residenza dell'imputata, rinviava il processo al
7.05.2024.
All'udienza del 7.05.2024 il Tribunale, in accoglimento dell'istanza del P.M.,
Parte_ revocava l'ordinanza di ammissione della disponendo procedersi oltre.
Il difensore, pertanto, in qualità di procuratore speciale, chiedeva procedersi con le forme del giudizio abbreviato;
Il Tribunale, ammetteva il rito richiesto e rinviava, per la discussione, all'udienza del
9.07.2024;
All'udienza del 9.07.2024 il Giudice, all'esito delle discussioni, dava lettura del dispositivo della sentenza n. 539/2024, con la quale dichiarava l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti e, per l'effetto – ritenuto più grave il reato di cui all'art. 337
c.p., concesse le attenuanti generiche, applicato l'aumento per la continuazione e pagina 3 di 7 applicata la riduzione per il rito prescelto -, condannava quest'ultima alla pena di 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa;
In data 10.10.2024 l'avv. dopo aver estratto copia ed esaminato la Pt_1
sentenza N. 539/2024, depositava, istanza di liquidazione, tramite PST Giustizia;
Più precisamente il difensore, in applicazione del Protocollo n. 585/2021 Tribunale
Parte_ di Lecco, richiedeva la liquidazione degli onorari relativi al giudizio di maggiorati in considerazione dell'esito negativo della stessa e della sua prosecuzione nelle forme di cui all'art. 438 c.p.p.
Nello specifico, il compenso richiesto era così strutturato:
- € 300,00 per la fase di studio;
- € 300,00 per la fase introduttiva;
- € 300,00 per la fase decisoria;
- € 1.000,00 per il giudizio abbreviato;
per un totale di €.1.900,00 oltre oneri;
In data 17.10.2024 veniva notificato decreto di liquidazione – emesso in pari data - degli onorari per un importo pari a € 800,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA
Ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati al a mezzo PEC presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
di Milano in data 11.11.2024: stante la regolarità della notifica e la mancata costituzione in giudizio del , ne va ribadita la declaratoria di contumacia. CP_1
Venendo al merito, il Giudice penale ha liquidato i compensi per l'attività professionale svolta dall'avv. nel procedimento penale a carico di Pt_1 [...]
che con decreto del 22.03.2021 il G.I.P., ritenendo sussistenti i Parte_4
requisiti di legge, ammetteva al patrocinio a spese dello Stato, con effetto dalla data di presentazione della domanda.
Rileva tuttavia l'odierno Giudicante che, come nella quantificazione degli onorari richiesti, l'avv. abbia fatto riferimento ai Parametri NS stabiliti CP_2
pagina 4 di 7 dal Protocollo del Tribunale di Lecco del 11.03.2021, riguardante la liquidazione dei compensi per l'attività prestata a favore, tra gli altri, dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Detto protocollo prevede, infatti, che l'onorario liquidabile al difensore - laddove il processo, definito ai sensi dell'art. 168 bis c.p., abbia esito negativo - sia pari alla sommatoria di due poste, una relativa al giudizio di messa alla prova e l'altra concernente le attività ulteriormente svolte.
Nel caso di specie, pertanto, all'importo stabilito quale compenso spettante in caso di messa alla prova con esito positivo -somma ricompresa tra € 700 e € 900 – avrebbero dovuto essere sommate le voci inerenti alla richiesta e alla discussione del giudizio abbreviato.
L'avv. dunque, in coerenza con i suddetti redigeva un'istanza Pt_1 CP_3
di liquidazione legittima in quanto richiedeva l'importo di € 900,00 per il giudizio con messa alla prova con esito negativo, nonché di € 1.000,00 per il successivo giudizio abbreviato.
Alla luce di quanto argomentato non è chiaro il provvedimento impugnato, non avendo, il Giudice fornito alcuna specifica motivazione sul punto.
Appare evidente, infatti, una discrasia tra la somma richiesta dal difensore – €
1.900,00 oltre spese generali e accessori - e l'importo liquidato in favore dello stesso
– pari a € 800,00.
Come affermato da giurisprudenza consolidata - il compenso liquidato dal Giudice al difensore non può violare i parametri minimi stabiliti dai protocolli o dalle tabelle.
Coerentemente con quanto sopra, l'art. 4 del Decreto Ministeriale 55/2014 – disciplinante i criteri per la liquidazione dei compensi per i difensori d'ufficio e per i difensori di parte - stabilisce che il Giudice debba rispettare i parametri previsti dal decreto, tenendo in debita considerazione, altresì, la complessità dell'incarico e l'importanza della causa.
pagina 5 di 7 Ne discende che il Giudice non può liquidare al difensore un compenso avente un ammontare inferiore al parametro minimo stabilito dalle tabelle, e ciò a garanzia del diritto riconosciuto al professionista di percepire una retribuzione equa e proporzionata al lavoro svolto. Naturalmente, il giudice mantiene una certa discrezionalità nella determinazione del compenso, ma è tenuto a motivare adeguatamente eventuali scostamenti significativi dai parametri previsti, motivazione evidentemente non ravvisabile nel decreto di liquidazione di cui trattasi
(cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 1211/2015; Cass. civ., Sez. III, n. 20712/
2017: Cass. civ., Sez. VI, n. 2929/2016; Cass. civ., Sez. III, n. 30072/2018).
Nel caso in esame la quantificazione degli onorari nell'istanza di liquidazione, risulta conforme ai parametri di cui trattasi.
In ultimo, si sottolinea che secondo la giurisprudenza maggioritaria detti protocolli, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise, essendo strumenti convenzionali privi di forza normativa, non hanno efficacia vincolante e, pertanto, la loro osservanza è rimessa alla discrezionalità del difensore (cfr., tra le altre,
Cassazione Civile sez. II n. 29184/2023, Cassazione Civile sez. VI n. 36510/2022,
Cassazione Civile sez. VI n. 15211/2022).. Non v'è ragione, allora, per escludere la debenza dei compensi professionali per l'attività difensiva e, pertanto, appare corretta la scelta del difensore di richiedere la liquidazione dei compensi in forza del
Protocollo nella parte relativa ai Giudizi avanti al Tribunale monocratico.
All'accoglimento della domanda consegue la condanna del Controparte_1
soccombente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva soma di € 400,00 oltre Cpa ed IVA .
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE
pagina 6 di 7 l'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 promossa da Avv. e, per Pt_1 Pt_2
l'effetto,
REVOCA il decreto di liquidazione emesso 22.03.2021 dal G.I.P. nel procedimento penale n.
3514/2020 R.G.N.R. a carico di Parte_4
LIQUIDA
a favore dell'Avv. a titolo di compensi per l'attività prestata quale CP_2
difensore d'ufficio nel suddetto procedimento penale a carico di
[...]
la somma di euro € 1.900,00 oltre spese generali, Cpa e Iva. Parte_4
CONDANNA il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere alla Controparte_1
opponente le spese di lite per euro € 400,00 oltre Cpa e Iva.
Così deciso in Lecco il 17 novembre 2025.
Il Giudice onorario dr. Nicola Cianciaruso
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Nicola Cianciaruso, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 170 DPR
115/2002 del 11 novembre 2024 ed iscritta al n. 1805 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi per l'anno 2024 da:
- Avv. (CF: ) rappresentata e difesa dall' Pt_1 Pt_2 C.F._1
Avv. Manola Mazza (CF. , con elezione di domicilio in Via C.F._2
Azzoni Visconte n.
7 - Lecco, presso studio di quest'ultima
OPPONENTE contro
- (CF. ) Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO/CONTUMACE
Oggetto: Opposizione al decreto di liquidazione di compenso come difensore d'ufficio emesso dal Tribunale di Lecco il 17.10.2024.
All'udienza del 24 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
pagina 1 di 7 “previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, previa eventuale richiesta a chi ha provveduto all'emissione del decreto di liquidazione o a chi li detiene, degli atti, dei documenti e delle informazioni che riterrà necessari ai fini della decisione ex art. 15, co. 5, d.lgs. 150/2011,
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del presente ricorso, in riforma del provvedimento impugnato, liquidare a favore della ricorrente la somma imponibile di € 1.900,00 oltre spese generali, Cpa e Iva (di cui € 900,00 per la messa alla prova con esito negativo, € 1.000,00 relativamente al giudizio abbreviato) a titolo di compensi per l'attività svolta in qualità di difensore di fiducia
a favore di nel procedimento penale 3514/2020 R.G.N.R. - Parte_3
929/2021 R.G. TRIB, avanti al Tribunale di Lecco in composizione monocratica;
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia facoltà di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare.
IN OGNI CASO: vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai documenti prodotti si evince che l'avv. Nadia Colomba è stata nominata difensore di fiducia dell'imputata nel procedimento penale 3514/2020 R.G.N.R., pendente avanti alla Procura di Lecco sig.ra Parte_4
Con decreto del 22.03.2021 il G.I.P., ritenendo sussistenti i requisiti di legge, ammetteva l'imputata al patrocinio a spese dello Stato, con effetto dalla data di presentazione della domanda..
La signora veniva citata, all'udienza del 11.01.2022, avanti al Tribunale Parte_3
di Lecco in composizione monocratica - dott.ssa Martina Beggio – per rispondere di reati di cui agli artt. 337 e 341 bis c.p.;
pagina 2 di 7 Alla predetta udienza, il difensore, munito di procura speciale, richiedeva procedersi ai sensi dell'art. 168 bis c.p. e il Giudice, disponeva il rinvio del processo all'udienza del 4.05.2022, in attesa di elaborazione del programma dell'UEPE;
All'udienza del 4.05.2022 il Giudice, preso atto dell'elaborazione del programma ad opera dell'UEPE, nonché della produzione di una lettera di scuse inviata alle persone offese, dava lettura di ordinanza di sospensione del processo, fissando la verifica finale della MAP, l'udienza del 11.07.2023;
All'udienza dell'11.07.2023 il Giudice, sulla scorta di un'istanza congiunta da parte dell'inputata e dell'UEPE, prorogava il periodo di MAP di ulteriori 10 mesi, ritenendo sussistenti i gravi motivi di legge e fissava, altresì, due successive udienze:
Il 19.12.2023 - quale udienza interlocutoria - e il 09.07.2024 - quale udienza di verifica finale della MAP.
All'udienza interlocutoria del 19.12.2023 il Tribunale, alla luce di una richiesta di breve rinvio, finalizzata alla trasmissione di una relazione di aggiornamento, rinviava all'udienza del 12.03.2024.
All'udienza del 12.03.2024 il Giudice, preso atto dello svolgimento parziale dei
LPU, nonché del cambio di residenza dell'imputata, rinviava il processo al
7.05.2024.
All'udienza del 7.05.2024 il Tribunale, in accoglimento dell'istanza del P.M.,
Parte_ revocava l'ordinanza di ammissione della disponendo procedersi oltre.
Il difensore, pertanto, in qualità di procuratore speciale, chiedeva procedersi con le forme del giudizio abbreviato;
Il Tribunale, ammetteva il rito richiesto e rinviava, per la discussione, all'udienza del
9.07.2024;
All'udienza del 9.07.2024 il Giudice, all'esito delle discussioni, dava lettura del dispositivo della sentenza n. 539/2024, con la quale dichiarava l'imputata colpevole dei reati a lei ascritti e, per l'effetto – ritenuto più grave il reato di cui all'art. 337
c.p., concesse le attenuanti generiche, applicato l'aumento per la continuazione e pagina 3 di 7 applicata la riduzione per il rito prescelto -, condannava quest'ultima alla pena di 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa;
In data 10.10.2024 l'avv. dopo aver estratto copia ed esaminato la Pt_1
sentenza N. 539/2024, depositava, istanza di liquidazione, tramite PST Giustizia;
Più precisamente il difensore, in applicazione del Protocollo n. 585/2021 Tribunale
Parte_ di Lecco, richiedeva la liquidazione degli onorari relativi al giudizio di maggiorati in considerazione dell'esito negativo della stessa e della sua prosecuzione nelle forme di cui all'art. 438 c.p.p.
Nello specifico, il compenso richiesto era così strutturato:
- € 300,00 per la fase di studio;
- € 300,00 per la fase introduttiva;
- € 300,00 per la fase decisoria;
- € 1.000,00 per il giudizio abbreviato;
per un totale di €.1.900,00 oltre oneri;
In data 17.10.2024 veniva notificato decreto di liquidazione – emesso in pari data - degli onorari per un importo pari a € 800,00, oltre 15% per spese generali, IVA e
CPA
Ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati al a mezzo PEC presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1
di Milano in data 11.11.2024: stante la regolarità della notifica e la mancata costituzione in giudizio del , ne va ribadita la declaratoria di contumacia. CP_1
Venendo al merito, il Giudice penale ha liquidato i compensi per l'attività professionale svolta dall'avv. nel procedimento penale a carico di Pt_1 [...]
che con decreto del 22.03.2021 il G.I.P., ritenendo sussistenti i Parte_4
requisiti di legge, ammetteva al patrocinio a spese dello Stato, con effetto dalla data di presentazione della domanda.
Rileva tuttavia l'odierno Giudicante che, come nella quantificazione degli onorari richiesti, l'avv. abbia fatto riferimento ai Parametri NS stabiliti CP_2
pagina 4 di 7 dal Protocollo del Tribunale di Lecco del 11.03.2021, riguardante la liquidazione dei compensi per l'attività prestata a favore, tra gli altri, dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Detto protocollo prevede, infatti, che l'onorario liquidabile al difensore - laddove il processo, definito ai sensi dell'art. 168 bis c.p., abbia esito negativo - sia pari alla sommatoria di due poste, una relativa al giudizio di messa alla prova e l'altra concernente le attività ulteriormente svolte.
Nel caso di specie, pertanto, all'importo stabilito quale compenso spettante in caso di messa alla prova con esito positivo -somma ricompresa tra € 700 e € 900 – avrebbero dovuto essere sommate le voci inerenti alla richiesta e alla discussione del giudizio abbreviato.
L'avv. dunque, in coerenza con i suddetti redigeva un'istanza Pt_1 CP_3
di liquidazione legittima in quanto richiedeva l'importo di € 900,00 per il giudizio con messa alla prova con esito negativo, nonché di € 1.000,00 per il successivo giudizio abbreviato.
Alla luce di quanto argomentato non è chiaro il provvedimento impugnato, non avendo, il Giudice fornito alcuna specifica motivazione sul punto.
Appare evidente, infatti, una discrasia tra la somma richiesta dal difensore – €
1.900,00 oltre spese generali e accessori - e l'importo liquidato in favore dello stesso
– pari a € 800,00.
Come affermato da giurisprudenza consolidata - il compenso liquidato dal Giudice al difensore non può violare i parametri minimi stabiliti dai protocolli o dalle tabelle.
Coerentemente con quanto sopra, l'art. 4 del Decreto Ministeriale 55/2014 – disciplinante i criteri per la liquidazione dei compensi per i difensori d'ufficio e per i difensori di parte - stabilisce che il Giudice debba rispettare i parametri previsti dal decreto, tenendo in debita considerazione, altresì, la complessità dell'incarico e l'importanza della causa.
pagina 5 di 7 Ne discende che il Giudice non può liquidare al difensore un compenso avente un ammontare inferiore al parametro minimo stabilito dalle tabelle, e ciò a garanzia del diritto riconosciuto al professionista di percepire una retribuzione equa e proporzionata al lavoro svolto. Naturalmente, il giudice mantiene una certa discrezionalità nella determinazione del compenso, ma è tenuto a motivare adeguatamente eventuali scostamenti significativi dai parametri previsti, motivazione evidentemente non ravvisabile nel decreto di liquidazione di cui trattasi
(cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, n. 1211/2015; Cass. civ., Sez. III, n. 20712/
2017: Cass. civ., Sez. VI, n. 2929/2016; Cass. civ., Sez. III, n. 30072/2018).
Nel caso in esame la quantificazione degli onorari nell'istanza di liquidazione, risulta conforme ai parametri di cui trattasi.
In ultimo, si sottolinea che secondo la giurisprudenza maggioritaria detti protocolli, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise, essendo strumenti convenzionali privi di forza normativa, non hanno efficacia vincolante e, pertanto, la loro osservanza è rimessa alla discrezionalità del difensore (cfr., tra le altre,
Cassazione Civile sez. II n. 29184/2023, Cassazione Civile sez. VI n. 36510/2022,
Cassazione Civile sez. VI n. 15211/2022).. Non v'è ragione, allora, per escludere la debenza dei compensi professionali per l'attività difensiva e, pertanto, appare corretta la scelta del difensore di richiedere la liquidazione dei compensi in forza del
Protocollo nella parte relativa ai Giudizi avanti al Tribunale monocratico.
All'accoglimento della domanda consegue la condanna del Controparte_1
soccombente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano nella complessiva soma di € 400,00 oltre Cpa ed IVA .
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Nicola Cianciaruso, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCOGLIE
pagina 6 di 7 l'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 promossa da Avv. e, per Pt_1 Pt_2
l'effetto,
REVOCA il decreto di liquidazione emesso 22.03.2021 dal G.I.P. nel procedimento penale n.
3514/2020 R.G.N.R. a carico di Parte_4
LIQUIDA
a favore dell'Avv. a titolo di compensi per l'attività prestata quale CP_2
difensore d'ufficio nel suddetto procedimento penale a carico di
[...]
la somma di euro € 1.900,00 oltre spese generali, Cpa e Iva. Parte_4
CONDANNA il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere alla Controparte_1
opponente le spese di lite per euro € 400,00 oltre Cpa e Iva.
Così deciso in Lecco il 17 novembre 2025.
Il Giudice onorario dr. Nicola Cianciaruso
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