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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
NA ZO, LA
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 225/2021 depositato il 03/05/2021
proposto da
Asd Ricorrente_1 Rappresentante_1 Quale Leg Rappres. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 145/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 29/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ5060300737 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione sportiva dilettantistica “Ricorrente_1 ” ha impugnato la sentenza n. 145/02/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno il 22 febbraio 2021, depositata il 29 marzo 2021 e notificata il 21 aprile 2021.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. TQ5040300737-2019, notificato l'11 novembre 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava, ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.P.R. n. 633/1972 un'IVA dovuta pari ad € 17.880,00 in violazione dell'art. 9, co. 3, del d.P.R. 544/1999, per l'anno di imposta 2018.
L'associazione impugnava tempestivamente il suddetto atto con un unico motivo di ricorso avente ad oggetto gli interessi addebitati con l'avviso di accertamento e concludeva chiedendo, limitatamente al detto profilo,
l'annullamento dello stesso con vittoria delle spese di lite.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso della contribuente con vittoria di spese.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro che, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto propone appello l'associazione chiedendo, in riforma della sentenza dei giudici di prime cure, di dichiarare “la nullità o comunque l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per mancanza di motivazione relativamente all'addebito degli interessi” con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce quindi l'Ufficio che chiede il rigetto dell'appello dell'Associazione contribuente con condanna alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento, nei termini qui di seguito precisati.
Con l'unico motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta che i giudici di prime cure hanno “reso una sentenza dalla motivazione solo apparente, errata, superficiale, insufficiente” e ripropone l'eccezione relativa alla “illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa motivazione con riferimento agli interessi addebitati”.
A tal proposito questa Corte rileva preliminarmente che non è in alcun modo oggetto di contestazione l'importo dovuto a titolo di imposta come accertato dall'Ufficio. Rileva inoltre che, in tema di avviso di accertamento di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo. Nell'avviso di accertamento risultano correttamente specificati i suddetti elementi e la decorrenza degli interessi è stata individuata con il termine ultimo entro il quale la contribuente avrebbe dovuto corrispondere l'imposta, vale a dire il termine previsto per il versamento del saldo dell'anno oggetto di controllo, peraltro con innegabile vantaggio per la contribuente circa la determinazione del quantum dovuto a tale titolo. Solo ad abundantiam, questa Corte evidenzia peraltro che l'eccezione proposta dalla contribuente si caratterizza per una totale genericità e aspecificità; la parte, infatti, non ha fornito alcuna dimostrazione della asserita erroneità della determinazione degli interessi.
L'unico motivo di impugnazione proposto è pertanto infondato. Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
In conclusione, dunque, questa Corte rigetta l'appello proposto dall'Associazione e, a integrale conferma della sentenza dei giudici di prima istanza, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, come in motivazione, rigetta l'appello.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00).
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BALLORIANI MASSIMILIANO, Presidente
NA ZO, LA
GIANFELICE ANNALISA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 225/2021 depositato il 03/05/2021
proposto da
Asd Ricorrente_1 Rappresentante_1 Quale Leg Rappres. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo - Via Zeppilli, 18 63900 Fermo FM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 145/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 2 e pubblicata il 29/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ5060300737 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Associazione sportiva dilettantistica “Ricorrente_1 ” ha impugnato la sentenza n. 145/02/2021, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno il 22 febbraio 2021, depositata il 29 marzo 2021 e notificata il 21 aprile 2021.
La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall'avviso di accertamento n. TQ5040300737-2019, notificato l'11 novembre 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava, ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.P.R. n. 633/1972 un'IVA dovuta pari ad € 17.880,00 in violazione dell'art. 9, co. 3, del d.P.R. 544/1999, per l'anno di imposta 2018.
L'associazione impugnava tempestivamente il suddetto atto con un unico motivo di ricorso avente ad oggetto gli interessi addebitati con l'avviso di accertamento e concludeva chiedendo, limitatamente al detto profilo,
l'annullamento dello stesso con vittoria delle spese di lite.
Resisteva l'Ufficio con proprie controdeduzioni, sostenendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso della contribuente con vittoria di spese.
Si pronunciava la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro che, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza in oggetto propone appello l'associazione chiedendo, in riforma della sentenza dei giudici di prime cure, di dichiarare “la nullità o comunque l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per mancanza di motivazione relativamente all'addebito degli interessi” con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce quindi l'Ufficio che chiede il rigetto dell'appello dell'Associazione contribuente con condanna alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letti gli atti e i documenti di causa, esaminati i motivi di impugnazione, il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento, nei termini qui di seguito precisati.
Con l'unico motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta che i giudici di prime cure hanno “reso una sentenza dalla motivazione solo apparente, errata, superficiale, insufficiente” e ripropone l'eccezione relativa alla “illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per omessa motivazione con riferimento agli interessi addebitati”.
A tal proposito questa Corte rileva preliminarmente che non è in alcun modo oggetto di contestazione l'importo dovuto a titolo di imposta come accertato dall'Ufficio. Rileva inoltre che, in tema di avviso di accertamento di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo. Nell'avviso di accertamento risultano correttamente specificati i suddetti elementi e la decorrenza degli interessi è stata individuata con il termine ultimo entro il quale la contribuente avrebbe dovuto corrispondere l'imposta, vale a dire il termine previsto per il versamento del saldo dell'anno oggetto di controllo, peraltro con innegabile vantaggio per la contribuente circa la determinazione del quantum dovuto a tale titolo. Solo ad abundantiam, questa Corte evidenzia peraltro che l'eccezione proposta dalla contribuente si caratterizza per una totale genericità e aspecificità; la parte, infatti, non ha fornito alcuna dimostrazione della asserita erroneità della determinazione degli interessi.
L'unico motivo di impugnazione proposto è pertanto infondato. Le questioni come sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento;
gli argomenti di doglianza eventualmente non espressamente esaminati sono stati da questo Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso. La decisione, pertanto, assorbe e supera tutte le eventuali ulteriori domande formulate nel giudizio.
In conclusione, dunque, questa Corte rigetta l'appello proposto dall'Associazione e, a integrale conferma della sentenza dei giudici di prima istanza, conferma la legittimità dell'avviso di accertamento originariamente impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle difese svolte.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, come in motivazione, rigetta l'appello.
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00).
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2025.
GIUDICE ESTENSORE PRESIDENTE
dottor Lorenzo Appignani dottor Massimiliano Balloriani