Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 67
CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa motivazione sull'addebito degli interessi

    La Corte rileva che l'obbligo di motivazione per gli interessi è assolto con l'indicazione dell'importo, della base normativa (anche implicita) e della decorrenza. Nell'avviso sono specificati questi elementi e la decorrenza è stata individuata nel termine ultimo per il versamento dell'imposta. L'eccezione è generica e non provata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 67
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo