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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/12/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
GI OL Presidente rel.
ME AN CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 29 Reg. Gen. anno 2025 VG, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Francesco Simari, dal C.F._2
quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 7.11.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni congiunte.
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi con ricorso congiunto ritualmente depositato, hanno chiesto in via Parte_3
cumulativa la pronuncia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio contratto in Massa il 19.6.2017, deducendo che dall'unione dei coniugi era nata la figlia (27.7.2006) e che la Per_1
prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile.
Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 59/2025 del 18.2.2025 ha pronunciato la separazione personale, omologando le conclusioni congiunte e rimettendo la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
2.
Dalla documentazione prodotta risulta il decorso dei termini ex lege dall'omologa della separazione
(sentenza n. 59/2025 del 18.2.2025). Appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata da entrambe le parti di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Devesi pertanto dichiarare lo scioglimento del matrimonio in oggetto.
3.
Vanno recepite, in continuità con quanto già previsto in sede di separazione, le concordate condizioni in punto di: contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Massa il 19.6.2017 tra nato Parte_2
a Caserta il 25.3.1981, e , nata a [...] il [...], trascritto agli atti di Parte_1
matrimonio del Comune di Massa all'anno 2017, n. 39, Parte I;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
recepisce le concordate condizioni di cui al ricorso, come da motivazione;
nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.11.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
GI OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
GI OL Presidente rel.
ME AN CE
Valentina Prudente CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 29 Reg. Gen. anno 2025 VG, vertente tra
( ) – Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Francesco Simari, dal C.F._2
quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 7.11.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle conclusioni congiunte.
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi con ricorso congiunto ritualmente depositato, hanno chiesto in via Parte_3
cumulativa la pronuncia di separazione personale e di scioglimento del matrimonio contratto in Massa il 19.6.2017, deducendo che dall'unione dei coniugi era nata la figlia (27.7.2006) e che la Per_1
prosecuzione della convivenza era ormai divenuta intollerabile.
Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 59/2025 del 18.2.2025 ha pronunciato la separazione personale, omologando le conclusioni congiunte e rimettendo la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
2.
Dalla documentazione prodotta risulta il decorso dei termini ex lege dall'omologa della separazione
(sentenza n. 59/2025 del 18.2.2025). Appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata da entrambe le parti di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Devesi pertanto dichiarare lo scioglimento del matrimonio in oggetto.
3.
Vanno recepite, in continuità con quanto già previsto in sede di separazione, le concordate condizioni in punto di: contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente, a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Massa il 19.6.2017 tra nato Parte_2
a Caserta il 25.3.1981, e , nata a [...] il [...], trascritto agli atti di Parte_1
matrimonio del Comune di Massa all'anno 2017, n. 39, Parte I;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
recepisce le concordate condizioni di cui al ricorso, come da motivazione;
nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.11.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
GI OL