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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/05/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2442/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
n. ER (CE) il 18.06.1970 e residente in [...]– Corso degli Alpini n. 11/4 (C.F. Parte_1
) e n. ER (CE) il 02.03.1969 e residente in [...]– Corso C.F._1 Parte_2 degli Alpini n. 11/4 (C.F. ), rappresentate e difesi giusta mandato conferito con C.F._2 foglio separato che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di citazione, dall'avv. Umberto Mercantile (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliati in Marcianise (CE) – C.F._3
Via Gorizia n. 3; ATTORI
CONTRO in Conegliano (TV) – via Vittorio Alfieri n. 1, iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Treviso – Belluno: , in persona del suo Amministratore Unico e Legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore e, per essa, la società denominata in persona del Controparte_2 suo Consigliere Delegato pro tempore (C.F. e P. IVA n. ) con sede in Roma - Via Gino P.IVA_2
Nais n. 16, quale mandataria con rappresentanza in forza procura speciale per atto a rogito del Dott.
Notaio in Pordenone, del 20.12.2019, Rep. N. 55730 – Racc. N. 41254, registrato Persona_1 presso la Agenzia delle Entrate di Pordenone in pari data, al N. 17833, serie 1T (dic. N. 1), della società denominata ocietà incorporata per fusione nella società Controparte_3 [...]
con sede legale in Conegliano (TV) – Via Alfieri n. 1, capitale Controparte_4 sociale euro 71.817.500,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro
Imprese di Treviso , R.E.A. n. TV – 372945 giusto atto di fusione del Notaio P.IVA_3 Per_2
di Conegliano in data 26 ottobre 2020 rep. n. 54597/30824, registrato a Treviso il 26 ottobre
[...] 2020 n. 29243 serie 1T (doc. n. 2), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza, con facoltà di sub delega, ai fini della gestione di incasso e di eventuale recupero di crediti, della predetta società giusta procura speciale per atto a rogito della Dott.ssa. Controparte_1 Persona_3
Notaio di Milano, del 09.12.2019 rep. N. 28365/12029 registrato in pari data presso l'Agenzia
[...] delle Entrate di Milano D.P. 1, al N. 50268, serie 1 T (doc. n. 3), rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo (C.F. ), giusta procura speciale del 17.03.2020 a C.F._4
Ministero del Dott. Notaio in Roma, Rep. n. 71029 – Racc. n. 26.678, registrata a Persona_4
pagina 1 di 7 Roma 1 il 17.03.2020 al n. 7462, Serie 1 T (cfr. doc. n. 4), nonché dall'avv. Angelo Zamagni (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Trento – Via C.F._5
San Giovanni Bosco n. 3, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE 1)accertare e dichiarare l'inefficacia delle cessioni di credito de quibus nei confronti dei sogg. Parte_1
e e, per l'effetto, la carenza di legittimazione attiva / sostanziale di
[...] Parte_2 CP_1 e, comunque, l'intervenuta prescrizione della pretesa monitoria e di conseguenza che quest'ultimi
[...] nulla devono alla predetta società, revocando il decreto ingiuntivo n. 496/2022 emesso dal Tribunale di
Trento;
2)in via del tutto subordinata, previa declaratoria di nullità / (nullità) parziale del contratto di finanziamento per cui è causa e/o previa declaratoria di illegittimità degli addebiti effettuati da
[...]
, accertare e dichiarare che nulla devono i sigg.ri e a CP_5 Parte_1 Parte_2 per il contratto di finanziamento dedotto in giudizio e, per l'effetto, revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 496/2022, emesso dal Tribunale di Trento, in data 29.07.2022, infondato in fatto ed in diritto, palesemente speculativo;
3)in estremo subordine, ferma ogni statuizione di cui al punto 2) delle su riportate conclusioni, accertare e dichiarare il diverso importo eventualmente dovuto dai sigg.ri e Parte_1 Pt_2 a e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 496/2022,
[...] Controparte_1 emesso dal Tribunale di Trento, infondato in fatto ed in diritto, palesemente speculativo;
4)con vittoria di spese e competenze del procedimento come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA Nel merito:
A)rigettare le domande rassegnate da parte opponente in quanto infondate, non provate, pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni supra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 496/2022 emesso da codesto Ill.mo Giudice;
B)per l'effetto condannare i Signori e al pagamento della complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 15.908,12, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella documentazione allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento oltre le spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 20.07.2022, il Tribunale di Trento con decreto n.
496/2022 dd. 29.07.2022 ingiungeva a e il pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 15.908,12, oltre ad interessi e spese di procedura. Controparte_1 In particolare esponeva l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che a seguito della richiesta Parte_1
otteneva dalla un finanziamento dell'importo di € 30.000,00 avente durata
[...] Pt_3 CP_5 di 120 mesi e rimborsabile mediante rate mensili dell'importo di € 433,75 ciascuna (v. doc. 4); 2) che sottoscriveva detta richiesta di finanziamento in qualità di coobbligata a garanzia Parte_2 dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
3) che né il né la rispettavano Pt_1 Pt_2 le obbligazioni restitutorie derivanti dal finanziamento ottenuto, di talché la società finanziatrice con raccomandate A.R. dd. 28.05.2013 notificava avviso di decadenza dal beneficio del termine e sollecito pagina 2 di 7 di pagamento (v. doc. 5); 4) che in data 15.12.2014 la società creditrice cedeva il credito vantato alla società mediante un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. n. Controparte_6
130/1999, come da pubblicazione sulla G.U. n. 150 dd. 20.12.2014 parte II (v. docc. 6-7), 5) che come si evinceva dall'estratto conto allegato (v. doc. 8), alla data di cessione in favore di il Controparte_6 debito ammontava ad € 19.238,12; 6) che la ricorrente era divenuta titolare del credito già vantato da all'esito di due ulteriori operazioni di cartolarizzazione realizzate tra le società Controparte_6 [...]
e ai sensi della L. n. 130/1999, come da CP_6 Controparte_7 Controparte_1 pubblicazione sulla G.U. n. 141 dd. 30.11.2019- Parte II;
7) che a seguito di numerosi solleciti il e la effettuavano dei pagamenti parziali, riducendo il debito ad € 15.908,12 (v. doc. Pt_1 Pt_2
10).
Avverso detto decreto proponevano opposizione gli ingiunti con atto di citazione dd. 07.10.2022, ritualmente notificato in pari data, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. In punto di diritto deducevano gli opponenti: A) l'improcedibilità della domanda, non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
B) L'inefficacia della cessione di credito nei confronti del e della in quanto non vi era in atti prova documentale della stessa, né della Pt_1 Pt_2 necessaria comunicazione agli opponenti;
C) l'intervenuta prescrizione del credito, risultando trascorsi ben 9 anni dd. 28.05.2013 (v. doc. 5) fasc. monitorio); D) la nullità ex art. 1815 co. 2 c.c. del contratto di finanziamento stante l'applicazione di interessi usurari;
E) la nullità dei criteri di calcoli degli interessi compensativi, stante l'applicazione da parte di del piano di ammortamento alla CP_5 francese;
F) il mancato assolvimento dell'onere probatorio quanto all'asserito credito. Costituitasi con comparsa dd. 27.06.2023 l'opposta e per essa la società Controparte_1 [...]
nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva, in via preliminare, CP_2 concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, opposto;
in via preliminare di rito, fissare termine per l'attivazione della procedura di mediazione ex D.L.vo n. 28/2010; nel merito, rigettare le avverse domande, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
spese di giudizio rifuse.
Con ordinanza in data 14.07.2023 il G.I. dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, concedendo a parte opposta il termine di gg. 15 per promuovere il procedimento di mediazione. All'udienza dd. 27.03.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fisava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 12.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, quanto alla sussistenza del credito azionato in sede monitoria e alla ripartizione del relativo onere probatorio, vale richiamare Cass. n. 22361/2007, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento …”
Nel caso di specie risultano ampiamente provati non solo la fonte negoziale del credito, ma altresì l'inadempimento degli opponenti e i quali non hanno mai incorso, durante il periodo Pt_1 Pt_2 intercorso, alcuna contestazione di alcun genere, ed, in particolare, inerente alla sottoscrizione del contratto e alla sospensione dei pagamenti, e ciò neppure successivamente alla cessionaria,
pagina 3 di 7 provvedendo, anzi, al pagamento di alcune rate stabilite dal contratto e chiedendo, in via istruttoria, a riprova dell'incontestabile inadempimento, l'espletamento di C.T.U. tecnico-contabile volta ad accertare quanto ancora dovuto.
Preme sottolineare che il contratto azionato in sede monitoria presenta i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la sua validità, risultando compiutamente indicati l'importo delle somme utilizzabili, il TAN e il TAEG applicati, nonché le condizioni generali di contratto, specificatamente approvate e sottoscritte dagli opponenti, dati questi di cui parte opponente aveva piena conoscenza, tant'è che aveva provveduto al pagamento di alcune rate di rimborso, salvo contestare le risultanze degli estratti conto per la prima volta solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Sotto diverso profilo affermano gli opponenti che “E' di lapalissiana evidenza l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito posto a base del decreto ingiuntivo opposto, o quantomeno degli interessi conteggiati, essendo trascorsi ben 9 anni dal 28.05.2013, allorquando Controparte_5 rivendicava l'inadempimento da parte degli opponenti” (v. pag. 4 atto di citazione). A confutazione di tale eccezione vale richiamare Cass. n. 17798/2011, secondo cui nel contratto di mutuo il pagamento dei relativi ratei configura un'obbligazione unica, di talchè il debito non può ritenersi scaduto prima della scadenza dell'ultimo rateo. Ne consegue che il dies a quo del termine prescrizionale decennale va individuato con riferimento alla scadenza di tale rateo, e non certo nella data di stipula del contratto di mutuo.
Pertanto, nella fattispecie in esame, prevedendo il contratto sottoscritto in data 02.03.2009 un piano di rientro in n. 120 rate mensili dal 01.04.2009 al 01.03.2019, la decorrenza del termine prescrizionale va individuata nel giorno 01.03.2029. Tuttavia, anche laddove si ritenga di condividere l'assunto di parte opponente, secondo cui il termine decorre dalla data di comunicazione del beneficio del termine, applicando il termine ordinario decennale, come statuito dalla Suprema Corte, e non quello quinquennale invocato da parte opponente, il diritto si sarebbe prescritto in data 27.05.2023, ma per effetto della comunicazione dd. 11.05.2022 – riconosciuta da parte opponente – e della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo in data
10.08.2022, il termine prescrizionale decennale veniva validamente interrotto. Quanto all'asserita applicazione da parte di di interessi usurari, preme evidenziare che nel CP_5 contratto di finanziamento stipulato in data 02.03.2009 si convenivano il TAEG al 10,53% ed il T.A.N. al 9,91%, laddove nel trimestre 01.01.2009 – 31.03.2009 il tasso di interesse effettivo globale medio rilevato ai sensi della legge sull'usura, relativo alla tipologia di finanziamento de quo (anticipi, sconti commerciali, crediti personali ed altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari) oltre € 5.000,00 era pari all'11,10% (v. doc. 7) parte opposta); ovvero notevolmente superiore ai tassi anzidetti.
A ciò si aggiunga che ai fini della determinazione degli interessi usurari ex art. 2 L. n. 108/1996, come modificato della L. n. 106/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà e ai sensi dell'art. 3 D.M. 25 Marzo 2003 tale tasso può essere aumentato di ulteriori 2 punti percentuali ai fini del calcolo degli interessi di mora. Preme sottolineare che ai sensi dell'art. 1 co. 1 D.L. n. 394/2000 “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. pagina 4 di 7 Il giudizio di usurarietà investe esclusivamente, dunque, il momento della pattuizione degli interessi, e quindi il tasso soglia vigente al momento della pattuizione degli stessi, mentre non assume alcun rilievo il successivo momento della corresponsione degli interessi anche laddove gli stessi siano divenuti ultra legali (v. Cass. S.V. n. 24675/2017). Ciò posto, giova rammentare che in tema di usura la parte che lamenta l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla legge è onerata alla specifica deduzione della misura del superamento del tasso soglia, o quantomeno all'indicazione delle ragioni per cui si assume superato il tasso soglia, non potendosi prendere in esame contestazioni generiche o prove di supporto argomentativo. Sul punto vale richiamare Cass. Sez. Un. n. 19597/2120, secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi (tassi), ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. Ebbene, è agevole osservare che parte opponente non ha assolto, all'evidenza, tale onere probatorio, essendosi limitata a riportare le condizioni contrattuali applicate, lamentandone in modo del tutto generico l'illegittimità in ragione della presunta usurarietà dei tassi applicati. Sostiene parte opponente che “Dalla documentazione allegata al procedimento monitorio è facilmente enucleabile che ha applicato il piano di ammortamento alla francese”, richiamando a CP_5 sostegno di tale assunto giurisprudenza di merito (v. Trib. Bari, 29.10.2008, n. 113 , Trib. Milano,
09.01.2014 e Trib. Cremona n. 287 dd. 23.04.2019 e n. 227 dd. 28.03.2019). Orbene, pur prescindendo dal fatto che gli opponenti per l'intera durata del rapporto non hanno mosso alcuna contestazione, e ciò neppure nei confronti della cessionaria, provvedendo al pagamento di alcuni ratei e che comunque tale doglianza si lascia apprezzare per la sua genericità in quanto non suffragata da alcun riscontro documentale, preme evidenziare che “si tratta di un sistema di calcolo delle rate, inteso ad assicurarne la costanza nel tempo, che nulla ha a che vedere con l'anatocismo, atteso che gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e non sulla sola quota interessi” (v. Trib. Trento
01.02.2016, Trib. Trento 25.02.2016 e Trib. Rovereto 19.12.2018).
A conferma della piena legittimità del piano di ammortamento alla francese vale richiamare quanto affermato dal C.T.U. nell'elaborato peritale reso in analogo procedimento (n. 311/2016 R.G. Trib. Trento), secondo cui “Il piano di ammortamento alla francese non comporta anatocismo perché non vi
è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che generi interessi su interessi. La rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica”. Sotto diverso profilo afferma parte opponente che “non vi è traccia documentale della “presunta” cessione del credito de quo tra (v) e o, comunque, tra (ii) CP_5 Controparte_6 CP_6
e e né di ogni necessaria comunicazione al riguardo agli
[...] Controparte_8 Controparte_1 opponenti”; di qui l'inefficacia dell'invocata cessione di credito, “con conseguente carenza di titolarità di credito in capo a ed inesistenza di qualsivoglia obbligazione dei sigg. Controparte_1 Pt_1
e nei confronti di quest'ultima” (v. pagg.
3-4 atto di citazione). Pt_2
pagina 5 di 7 In realtà, a confutazione dell'eccezione de qua preme evidenziare che dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio si evince: A) che con contratto di cessione dd. 15.12.2014 (v. doc.8)
[...] cedeva a il credito vantato nei confronti degli opponenti, operazione di CP_5 Controparte_6 cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 dd. 20.12.2014 (v. doc.9); B) che con successivo atto di cessione (v. doc. 10) diveniva titolare di tutti i crediti pecuniari di cui era Controparte_7 titolare oggetto di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ex L. n. 130/1999 con Controparte_6 efficacia dal 01.08.2019, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dd. 08.08.2019 (v. doc.
11); C) che diveniva titolare di tutti i crediti pecuniari già nella titolarità di Controparte_1 [...]
acquistati all'esito CP_7
di un'operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi della L. n. 130/1999, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 141 dd. 30.11.2019.
Quanto alla legittimazione processuale ad agire e resistere, vale sottolineare che la società CP_1
conferiva a poteri di gestione, incasso e di eventuale recupero di
[...] Controparte_9 crediti, con facoltà di sub delega, con atto notarile dd. 09.12.2019, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP1, al n. 50268, serie 1T (v. doc. 3) parte opposta); a sua volta
., in qualità di mandataria con rappresentazione di , Controparte_10 Controparte_1 incaricava con atto notarile dd. 20.12.2019, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di
Pordenone al n. 17833, serie 1T, la società alla gestione, incasso ed eventuale Controparte_2 recupero di crediti già nella titolarità di (v. doc. 1) parte opposta); la società Controparte_1
è stata incorporata per fusione nella società Controparte_10 [...] in forza di atto notarile dd. 26.10.2020, registrato in pari data presso l'Agenzia Controparte_4 delle Entrate di Treviso al n. 29243 serie 1T (v. doc. 2) parte opposta).
Alla luce della richiamata documentazione consegue che la Controparte_10
(successivamente divenuta , delegata da Controparte_4 Controparte_1 alla gestione, incasso ed eventuale recupero dei propri crediti con facoltà di sub delega, ha a sua volta delegato alla la gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti di cui è titolare Controparte_2
Controparte_1
Quanto all'asserito inadempimento agli oneri di comunicazione della cessione della posizione creditoria, preme evidenziare che le cessioni anzidette, oltre che pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, sono state comunicate agli attuali opponenti sia mediante le missive allegate al ricorso monitorio e la successiva lettera di messa in mora, sia con la notifica dello stesso decreto ingiuntivo. In punto di diritto giova rammentare che “quanto previsto dall'art. 1264 c.c., costituendo atto a forma libera, purchè ideona a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio può essere effettuato anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (v. Cass. n.
1770/2014).
A ciò si aggiunga che, non richiedendo la notificazione della cessione particolari requisiti di forma, essa può essere effettuata anche mediante l'atto di citazione, con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (v. Cass. n. 14610/2004) o anche successivamente nel corso del giudizio
(v. Cass. n. 14610/2004).
pagina 6 di 7 D'altro canto, in tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. si rammenta che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non risultando necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorquando gli elementi comuni presi in considerazione per la formulazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (v. Cass. n. 15884/2019).
Ed in effetti, stante peraltro la genericità della contestazione di parte opponente, gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale consentono di rilevare che i crediti oggetto di cessione erano individuati in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale) oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 21.05.2025 Dott. M. Morandini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
n. ER (CE) il 18.06.1970 e residente in [...]– Corso degli Alpini n. 11/4 (C.F. Parte_1
) e n. ER (CE) il 02.03.1969 e residente in [...]– Corso C.F._1 Parte_2 degli Alpini n. 11/4 (C.F. ), rappresentate e difesi giusta mandato conferito con C.F._2 foglio separato che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto di citazione, dall'avv. Umberto Mercantile (C.F. ) e con questi elettivamente domiciliati in Marcianise (CE) – C.F._3
Via Gorizia n. 3; ATTORI
CONTRO in Conegliano (TV) – via Vittorio Alfieri n. 1, iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di Treviso – Belluno: , in persona del suo Amministratore Unico e Legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore e, per essa, la società denominata in persona del Controparte_2 suo Consigliere Delegato pro tempore (C.F. e P. IVA n. ) con sede in Roma - Via Gino P.IVA_2
Nais n. 16, quale mandataria con rappresentanza in forza procura speciale per atto a rogito del Dott.
Notaio in Pordenone, del 20.12.2019, Rep. N. 55730 – Racc. N. 41254, registrato Persona_1 presso la Agenzia delle Entrate di Pordenone in pari data, al N. 17833, serie 1T (dic. N. 1), della società denominata ocietà incorporata per fusione nella società Controparte_3 [...]
con sede legale in Conegliano (TV) – Via Alfieri n. 1, capitale Controparte_4 sociale euro 71.817.500,00 interamente versato, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro
Imprese di Treviso , R.E.A. n. TV – 372945 giusto atto di fusione del Notaio P.IVA_3 Per_2
di Conegliano in data 26 ottobre 2020 rep. n. 54597/30824, registrato a Treviso il 26 ottobre
[...] 2020 n. 29243 serie 1T (doc. n. 2), quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza, con facoltà di sub delega, ai fini della gestione di incasso e di eventuale recupero di crediti, della predetta società giusta procura speciale per atto a rogito della Dott.ssa. Controparte_1 Persona_3
Notaio di Milano, del 09.12.2019 rep. N. 28365/12029 registrato in pari data presso l'Agenzia
[...] delle Entrate di Milano D.P. 1, al N. 50268, serie 1 T (doc. n. 3), rappresentata e difesa dall'avv. Giovan Battista Santangelo (C.F. ), giusta procura speciale del 17.03.2020 a C.F._4
Ministero del Dott. Notaio in Roma, Rep. n. 71029 – Racc. n. 26.678, registrata a Persona_4
pagina 1 di 7 Roma 1 il 17.03.2020 al n. 7462, Serie 1 T (cfr. doc. n. 4), nonché dall'avv. Angelo Zamagni (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Trento – Via C.F._5
San Giovanni Bosco n. 3, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE 1)accertare e dichiarare l'inefficacia delle cessioni di credito de quibus nei confronti dei sogg. Parte_1
e e, per l'effetto, la carenza di legittimazione attiva / sostanziale di
[...] Parte_2 CP_1 e, comunque, l'intervenuta prescrizione della pretesa monitoria e di conseguenza che quest'ultimi
[...] nulla devono alla predetta società, revocando il decreto ingiuntivo n. 496/2022 emesso dal Tribunale di
Trento;
2)in via del tutto subordinata, previa declaratoria di nullità / (nullità) parziale del contratto di finanziamento per cui è causa e/o previa declaratoria di illegittimità degli addebiti effettuati da
[...]
, accertare e dichiarare che nulla devono i sigg.ri e a CP_5 Parte_1 Parte_2 per il contratto di finanziamento dedotto in giudizio e, per l'effetto, revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 496/2022, emesso dal Tribunale di Trento, in data 29.07.2022, infondato in fatto ed in diritto, palesemente speculativo;
3)in estremo subordine, ferma ogni statuizione di cui al punto 2) delle su riportate conclusioni, accertare e dichiarare il diverso importo eventualmente dovuto dai sigg.ri e Parte_1 Pt_2 a e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 496/2022,
[...] Controparte_1 emesso dal Tribunale di Trento, infondato in fatto ed in diritto, palesemente speculativo;
4)con vittoria di spese e competenze del procedimento come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA Nel merito:
A)rigettare le domande rassegnate da parte opponente in quanto infondate, non provate, pretestuose e dilatorie in fatto ed in diritto per tutte le ragioni supra spiegate, con la conferma del decreto ingiuntivo n. 496/2022 emesso da codesto Ill.mo Giudice;
B)per l'effetto condannare i Signori e al pagamento della complessiva Parte_1 Parte_2 somma di € 15.908,12, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella documentazione allegata al ricorso per ingiunzione di pagamento oltre le spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 20.07.2022, il Tribunale di Trento con decreto n.
496/2022 dd. 29.07.2022 ingiungeva a e il pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 15.908,12, oltre ad interessi e spese di procedura. Controparte_1 In particolare esponeva l'ingiungente a sostegno del ricorso: 1) che a seguito della richiesta Parte_1
otteneva dalla un finanziamento dell'importo di € 30.000,00 avente durata
[...] Pt_3 CP_5 di 120 mesi e rimborsabile mediante rate mensili dell'importo di € 433,75 ciascuna (v. doc. 4); 2) che sottoscriveva detta richiesta di finanziamento in qualità di coobbligata a garanzia Parte_2 dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
3) che né il né la rispettavano Pt_1 Pt_2 le obbligazioni restitutorie derivanti dal finanziamento ottenuto, di talché la società finanziatrice con raccomandate A.R. dd. 28.05.2013 notificava avviso di decadenza dal beneficio del termine e sollecito pagina 2 di 7 di pagamento (v. doc. 5); 4) che in data 15.12.2014 la società creditrice cedeva il credito vantato alla società mediante un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della L. n. Controparte_6
130/1999, come da pubblicazione sulla G.U. n. 150 dd. 20.12.2014 parte II (v. docc. 6-7), 5) che come si evinceva dall'estratto conto allegato (v. doc. 8), alla data di cessione in favore di il Controparte_6 debito ammontava ad € 19.238,12; 6) che la ricorrente era divenuta titolare del credito già vantato da all'esito di due ulteriori operazioni di cartolarizzazione realizzate tra le società Controparte_6 [...]
e ai sensi della L. n. 130/1999, come da CP_6 Controparte_7 Controparte_1 pubblicazione sulla G.U. n. 141 dd. 30.11.2019- Parte II;
7) che a seguito di numerosi solleciti il e la effettuavano dei pagamenti parziali, riducendo il debito ad € 15.908,12 (v. doc. Pt_1 Pt_2
10).
Avverso detto decreto proponevano opposizione gli ingiunti con atto di citazione dd. 07.10.2022, ritualmente notificato in pari data, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. In punto di diritto deducevano gli opponenti: A) l'improcedibilità della domanda, non essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
B) L'inefficacia della cessione di credito nei confronti del e della in quanto non vi era in atti prova documentale della stessa, né della Pt_1 Pt_2 necessaria comunicazione agli opponenti;
C) l'intervenuta prescrizione del credito, risultando trascorsi ben 9 anni dd. 28.05.2013 (v. doc. 5) fasc. monitorio); D) la nullità ex art. 1815 co. 2 c.c. del contratto di finanziamento stante l'applicazione di interessi usurari;
E) la nullità dei criteri di calcoli degli interessi compensativi, stante l'applicazione da parte di del piano di ammortamento alla CP_5 francese;
F) il mancato assolvimento dell'onere probatorio quanto all'asserito credito. Costituitasi con comparsa dd. 27.06.2023 l'opposta e per essa la società Controparte_1 [...]
nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva, in via preliminare, CP_2 concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, opposto;
in via preliminare di rito, fissare termine per l'attivazione della procedura di mediazione ex D.L.vo n. 28/2010; nel merito, rigettare le avverse domande, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
spese di giudizio rifuse.
Con ordinanza in data 14.07.2023 il G.I. dichiarava provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, concedendo a parte opposta il termine di gg. 15 per promuovere il procedimento di mediazione. All'udienza dd. 27.03.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fisava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza dd. 12.02.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, quanto alla sussistenza del credito azionato in sede monitoria e alla ripartizione del relativo onere probatorio, vale richiamare Cass. n. 22361/2007, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento …”
Nel caso di specie risultano ampiamente provati non solo la fonte negoziale del credito, ma altresì l'inadempimento degli opponenti e i quali non hanno mai incorso, durante il periodo Pt_1 Pt_2 intercorso, alcuna contestazione di alcun genere, ed, in particolare, inerente alla sottoscrizione del contratto e alla sospensione dei pagamenti, e ciò neppure successivamente alla cessionaria,
pagina 3 di 7 provvedendo, anzi, al pagamento di alcune rate stabilite dal contratto e chiedendo, in via istruttoria, a riprova dell'incontestabile inadempimento, l'espletamento di C.T.U. tecnico-contabile volta ad accertare quanto ancora dovuto.
Preme sottolineare che il contratto azionato in sede monitoria presenta i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la sua validità, risultando compiutamente indicati l'importo delle somme utilizzabili, il TAN e il TAEG applicati, nonché le condizioni generali di contratto, specificatamente approvate e sottoscritte dagli opponenti, dati questi di cui parte opponente aveva piena conoscenza, tant'è che aveva provveduto al pagamento di alcune rate di rimborso, salvo contestare le risultanze degli estratti conto per la prima volta solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Sotto diverso profilo affermano gli opponenti che “E' di lapalissiana evidenza l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito posto a base del decreto ingiuntivo opposto, o quantomeno degli interessi conteggiati, essendo trascorsi ben 9 anni dal 28.05.2013, allorquando Controparte_5 rivendicava l'inadempimento da parte degli opponenti” (v. pag. 4 atto di citazione). A confutazione di tale eccezione vale richiamare Cass. n. 17798/2011, secondo cui nel contratto di mutuo il pagamento dei relativi ratei configura un'obbligazione unica, di talchè il debito non può ritenersi scaduto prima della scadenza dell'ultimo rateo. Ne consegue che il dies a quo del termine prescrizionale decennale va individuato con riferimento alla scadenza di tale rateo, e non certo nella data di stipula del contratto di mutuo.
Pertanto, nella fattispecie in esame, prevedendo il contratto sottoscritto in data 02.03.2009 un piano di rientro in n. 120 rate mensili dal 01.04.2009 al 01.03.2019, la decorrenza del termine prescrizionale va individuata nel giorno 01.03.2029. Tuttavia, anche laddove si ritenga di condividere l'assunto di parte opponente, secondo cui il termine decorre dalla data di comunicazione del beneficio del termine, applicando il termine ordinario decennale, come statuito dalla Suprema Corte, e non quello quinquennale invocato da parte opponente, il diritto si sarebbe prescritto in data 27.05.2023, ma per effetto della comunicazione dd. 11.05.2022 – riconosciuta da parte opponente – e della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo in data
10.08.2022, il termine prescrizionale decennale veniva validamente interrotto. Quanto all'asserita applicazione da parte di di interessi usurari, preme evidenziare che nel CP_5 contratto di finanziamento stipulato in data 02.03.2009 si convenivano il TAEG al 10,53% ed il T.A.N. al 9,91%, laddove nel trimestre 01.01.2009 – 31.03.2009 il tasso di interesse effettivo globale medio rilevato ai sensi della legge sull'usura, relativo alla tipologia di finanziamento de quo (anticipi, sconti commerciali, crediti personali ed altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari) oltre € 5.000,00 era pari all'11,10% (v. doc. 7) parte opposta); ovvero notevolmente superiore ai tassi anzidetti.
A ciò si aggiunga che ai fini della determinazione degli interessi usurari ex art. 2 L. n. 108/1996, come modificato della L. n. 106/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà e ai sensi dell'art. 3 D.M. 25 Marzo 2003 tale tasso può essere aumentato di ulteriori 2 punti percentuali ai fini del calcolo degli interessi di mora. Preme sottolineare che ai sensi dell'art. 1 co. 1 D.L. n. 394/2000 “Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. pagina 4 di 7 Il giudizio di usurarietà investe esclusivamente, dunque, il momento della pattuizione degli interessi, e quindi il tasso soglia vigente al momento della pattuizione degli stessi, mentre non assume alcun rilievo il successivo momento della corresponsione degli interessi anche laddove gli stessi siano divenuti ultra legali (v. Cass. S.V. n. 24675/2017). Ciò posto, giova rammentare che in tema di usura la parte che lamenta l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla legge è onerata alla specifica deduzione della misura del superamento del tasso soglia, o quantomeno all'indicazione delle ragioni per cui si assume superato il tasso soglia, non potendosi prendere in esame contestazioni generiche o prove di supporto argomentativo. Sul punto vale richiamare Cass. Sez. Un. n. 19597/2120, secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi (tassi), ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento”. Ebbene, è agevole osservare che parte opponente non ha assolto, all'evidenza, tale onere probatorio, essendosi limitata a riportare le condizioni contrattuali applicate, lamentandone in modo del tutto generico l'illegittimità in ragione della presunta usurarietà dei tassi applicati. Sostiene parte opponente che “Dalla documentazione allegata al procedimento monitorio è facilmente enucleabile che ha applicato il piano di ammortamento alla francese”, richiamando a CP_5 sostegno di tale assunto giurisprudenza di merito (v. Trib. Bari, 29.10.2008, n. 113 , Trib. Milano,
09.01.2014 e Trib. Cremona n. 287 dd. 23.04.2019 e n. 227 dd. 28.03.2019). Orbene, pur prescindendo dal fatto che gli opponenti per l'intera durata del rapporto non hanno mosso alcuna contestazione, e ciò neppure nei confronti della cessionaria, provvedendo al pagamento di alcuni ratei e che comunque tale doglianza si lascia apprezzare per la sua genericità in quanto non suffragata da alcun riscontro documentale, preme evidenziare che “si tratta di un sistema di calcolo delle rate, inteso ad assicurarne la costanza nel tempo, che nulla ha a che vedere con l'anatocismo, atteso che gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e non sulla sola quota interessi” (v. Trib. Trento
01.02.2016, Trib. Trento 25.02.2016 e Trib. Rovereto 19.12.2018).
A conferma della piena legittimità del piano di ammortamento alla francese vale richiamare quanto affermato dal C.T.U. nell'elaborato peritale reso in analogo procedimento (n. 311/2016 R.G. Trib. Trento), secondo cui “Il piano di ammortamento alla francese non comporta anatocismo perché non vi
è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che generi interessi su interessi. La rata viene determinata in modo che soddisfi un principio finanziario basilare, ovvero che la sommatoria dei valori attuali delle rate debba essere esattamente pari al capitale finanziato. Il regime finanziario in cui viene impostata questa operazione è, correttamente, quello dell'interesse composto, che prevede l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica”. Sotto diverso profilo afferma parte opponente che “non vi è traccia documentale della “presunta” cessione del credito de quo tra (v) e o, comunque, tra (ii) CP_5 Controparte_6 CP_6
e e né di ogni necessaria comunicazione al riguardo agli
[...] Controparte_8 Controparte_1 opponenti”; di qui l'inefficacia dell'invocata cessione di credito, “con conseguente carenza di titolarità di credito in capo a ed inesistenza di qualsivoglia obbligazione dei sigg. Controparte_1 Pt_1
e nei confronti di quest'ultima” (v. pagg.
3-4 atto di citazione). Pt_2
pagina 5 di 7 In realtà, a confutazione dell'eccezione de qua preme evidenziare che dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio si evince: A) che con contratto di cessione dd. 15.12.2014 (v. doc.8)
[...] cedeva a il credito vantato nei confronti degli opponenti, operazione di CP_5 Controparte_6 cessione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 dd. 20.12.2014 (v. doc.9); B) che con successivo atto di cessione (v. doc. 10) diveniva titolare di tutti i crediti pecuniari di cui era Controparte_7 titolare oggetto di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ex L. n. 130/1999 con Controparte_6 efficacia dal 01.08.2019, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dd. 08.08.2019 (v. doc.
11); C) che diveniva titolare di tutti i crediti pecuniari già nella titolarità di Controparte_1 [...]
acquistati all'esito CP_7
di un'operazione di cartolarizzazione effettuata ai sensi della L. n. 130/1999, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 141 dd. 30.11.2019.
Quanto alla legittimazione processuale ad agire e resistere, vale sottolineare che la società CP_1
conferiva a poteri di gestione, incasso e di eventuale recupero di
[...] Controparte_9 crediti, con facoltà di sub delega, con atto notarile dd. 09.12.2019, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di Milano DP1, al n. 50268, serie 1T (v. doc. 3) parte opposta); a sua volta
., in qualità di mandataria con rappresentazione di , Controparte_10 Controparte_1 incaricava con atto notarile dd. 20.12.2019, registrato in pari data presso l'Agenzia delle Entrate di
Pordenone al n. 17833, serie 1T, la società alla gestione, incasso ed eventuale Controparte_2 recupero di crediti già nella titolarità di (v. doc. 1) parte opposta); la società Controparte_1
è stata incorporata per fusione nella società Controparte_10 [...] in forza di atto notarile dd. 26.10.2020, registrato in pari data presso l'Agenzia Controparte_4 delle Entrate di Treviso al n. 29243 serie 1T (v. doc. 2) parte opposta).
Alla luce della richiamata documentazione consegue che la Controparte_10
(successivamente divenuta , delegata da Controparte_4 Controparte_1 alla gestione, incasso ed eventuale recupero dei propri crediti con facoltà di sub delega, ha a sua volta delegato alla la gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti di cui è titolare Controparte_2
Controparte_1
Quanto all'asserito inadempimento agli oneri di comunicazione della cessione della posizione creditoria, preme evidenziare che le cessioni anzidette, oltre che pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale, sono state comunicate agli attuali opponenti sia mediante le missive allegate al ricorso monitorio e la successiva lettera di messa in mora, sia con la notifica dello stesso decreto ingiuntivo. In punto di diritto giova rammentare che “quanto previsto dall'art. 1264 c.c., costituendo atto a forma libera, purchè ideona a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del rapporto obbligatorio può essere effettuato anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (v. Cass. n.
1770/2014).
A ciò si aggiunga che, non richiedendo la notificazione della cessione particolari requisiti di forma, essa può essere effettuata anche mediante l'atto di citazione, con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (v. Cass. n. 14610/2004) o anche successivamente nel corso del giudizio
(v. Cass. n. 14610/2004).
pagina 6 di 7 D'altro canto, in tema di cessione in blocco dei crediti ex art. 58 T.U.B. si rammenta che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, non risultando necessaria una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorquando gli elementi comuni presi in considerazione per la formulazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (v. Cass. n. 15884/2019).
Ed in effetti, stante peraltro la genericità della contestazione di parte opponente, gli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale consentono di rilevare che i crediti oggetto di cessione erano individuati in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali (€ 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.701,00 per fase decisionale) oltre a spese generali 15% ed accessori.
Trento, 21.05.2025 Dott. M. Morandini
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