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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3618 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 2799 / 2025 promossa da:
nato in Nigeria in [...] 1.101990, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Parte_1
CALIFANO
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“in via preliminare e urgente:
- Accogliere l'istanza di sospensiva ed autorizzare il ricorrente a permanere regolarmente in Italia. nel merito
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese ed onorari”
ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2025 il sig. cittadino nigeriano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Asti in data 13.9.2024, notificato il 24.1.2025 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino – ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Oggetto del presente giudizio è esclusivamente l'accertamento del diritto del ricorrente ak rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
In via preliminare, occorre pertanto stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
2 Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, essendo CP_ stata la domanda di protezione speciale proposta a mezzo pec alla Questura di in data
28.9.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
3 Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. CP_ La Questura di ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione della scarsa integrazione del ricorrente in Italia, desumibile anche dai reati in materia di sostanze stupefacenti commessi dal ricorrente durante la sua permanenza in Italia,.
Occorre pertanto procedere – ai sensi degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 TUI – al bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza dello Stato e di tutela della vita privata e familiare del ricorrente, rilevanti ex art. 8 CEDU giusta il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali operato dal menzionato art. 5 c. 6 TUI.
Per quanto attiene alle esigenze di scurezza dello Stato, dal casellario giudiziale in atti risulta che il sig. abbia commesso nei tredici anni di permanenza in Italia i seguenti reati: Pt_1 violazione art. 73 d.P.R. n. 309/90 commesso a Torino il 7.5.2021, e violazione art. 73 d.P.R.
n. 309/90 commessa a Torino in data 27.6.2021. In entrambi i casi è stata riconosciuta al ricorrente l'attenuante del fatto di lieve entità, essendo egli stato condannato in entrambe le occasioni alla medesima pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione.
Per quanto attiene alle esigenze di tutela della vita privata e familiare, all'udienza del 5.5.2025 il ricorrente ha affermato di vivere in Italia dal 2015; di abitare a Torino in corso Brescia;
di vivere da solo in un appartamento in affitto;
di lavorare da circa un anno in un negozio di cosmetici in via Palestrina, con mansione di commesso, percependo una retribuzione pari a circa € 600 euro al mese;
di avere in precedenza lavorato come bracciante agricolo, sempre senza contratto;
di non essere sposato e di non avere figli.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− contratto di lavoro e UNILAV 2024 alle dipendenze del negozio di cosmetici di via
Palestrina a far data dal 6.3.2024 (datore di lavoro AJS COMMUNICATION);
4 − CU 2025, dal quale emerge un reddito lordo per il 2024 pari a € 7.056,08
− buste paga 2024 emesse da AJS Communication, dalle quali emerge un reddito medio di circa € 700 mensili;
− nuovo contratto di assunzione come “addetto alle pulizie” alle dipendenze di con decorrenza dal 13.5.2025; Parte_2
− busta paga di maggio 2025 relativo al rapporto di lavoro con Parte_2
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
In particolare, successivamente all'ultimo reato commesso nel 2021, il ricorrente ha allegato e provato di avere trovato una stabile e dignitosa occupazione, tanto da avere trovato una propria indipendenza abitativa.
Valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
Deve dunque concludersi che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata. Da qui il diritto all'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della
5 domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il [...], Parte_1 ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro essendo ratione temporis applicabile la disciplina normativa di cui al d.l. n. 130/2020;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 2799 / 2025 promossa da:
nato in Nigeria in [...] 1.101990, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Parte_1
CALIFANO
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
“in via preliminare e urgente:
- Accogliere l'istanza di sospensiva ed autorizzare il ricorrente a permanere regolarmente in Italia. nel merito
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese ed onorari”
ha così concluso: Controparte_2
“Respingersi il ricorso poiché infondato. Vinte le spese”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.2.2025 il sig. cittadino nigeriano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Asti in data 13.9.2024, notificato il 24.1.2025 che – previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino – ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, chiedendone l'annullamento.
Il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di comparizione davanti al giudice istruttore.
Si è costituito in giudizio il , depositando comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione, si è proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha disposto avanti a sé la discussione orale della lite. All'esito, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Oggetto del presente giudizio è esclusivamente l'accertamento del diritto del ricorrente ak rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
In via preliminare, occorre pertanto stabile quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
2 Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, essendo CP_ stata la domanda di protezione speciale proposta a mezzo pec alla Questura di in data
28.9.2022.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che:
“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
3 Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma 1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
3. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. CP_ La Questura di ha rigettato la richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale in ragione della scarsa integrazione del ricorrente in Italia, desumibile anche dai reati in materia di sostanze stupefacenti commessi dal ricorrente durante la sua permanenza in Italia,.
Occorre pertanto procedere – ai sensi degli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 TUI – al bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza dello Stato e di tutela della vita privata e familiare del ricorrente, rilevanti ex art. 8 CEDU giusta il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali operato dal menzionato art. 5 c. 6 TUI.
Per quanto attiene alle esigenze di scurezza dello Stato, dal casellario giudiziale in atti risulta che il sig. abbia commesso nei tredici anni di permanenza in Italia i seguenti reati: Pt_1 violazione art. 73 d.P.R. n. 309/90 commesso a Torino il 7.5.2021, e violazione art. 73 d.P.R.
n. 309/90 commessa a Torino in data 27.6.2021. In entrambi i casi è stata riconosciuta al ricorrente l'attenuante del fatto di lieve entità, essendo egli stato condannato in entrambe le occasioni alla medesima pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione.
Per quanto attiene alle esigenze di tutela della vita privata e familiare, all'udienza del 5.5.2025 il ricorrente ha affermato di vivere in Italia dal 2015; di abitare a Torino in corso Brescia;
di vivere da solo in un appartamento in affitto;
di lavorare da circa un anno in un negozio di cosmetici in via Palestrina, con mansione di commesso, percependo una retribuzione pari a circa € 600 euro al mese;
di avere in precedenza lavorato come bracciante agricolo, sempre senza contratto;
di non essere sposato e di non avere figli.
A prova di tali affermazioni, il ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− contratto di lavoro e UNILAV 2024 alle dipendenze del negozio di cosmetici di via
Palestrina a far data dal 6.3.2024 (datore di lavoro AJS COMMUNICATION);
4 − CU 2025, dal quale emerge un reddito lordo per il 2024 pari a € 7.056,08
− buste paga 2024 emesse da AJS Communication, dalle quali emerge un reddito medio di circa € 700 mensili;
− nuovo contratto di assunzione come “addetto alle pulizie” alle dipendenze di con decorrenza dal 13.5.2025; Parte_2
− busta paga di maggio 2025 relativo al rapporto di lavoro con Parte_2
Il ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dal richiedente, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la regolarità, continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché il percorso scolastico e formativo portato avanti con profitto e la raggiunta indipendenza abitativa.
In particolare, successivamente all'ultimo reato commesso nel 2021, il ricorrente ha allegato e provato di avere trovato una stabile e dignitosa occupazione, tanto da avere trovato una propria indipendenza abitativa.
Valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
Deve dunque concludersi che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata. Da qui il diritto all'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
4. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della
5 domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− accoglie il ricorso e dichiara che , nato in [...] il [...], Parte_1 ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro essendo ratione temporis applicabile la disciplina normativa di cui al d.l. n. 130/2020;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
6