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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2339
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Via Farini, 1 - BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2339/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MINERALI MILENA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematicopresso il difensore avv. MINERALI MILENA
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. MINELLI STEFANIA e dell'avv. VANCINI STEFANO
( VIA RAGAZZI DEL '99, 3/E BOLOGNA;
, C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA RAGAZZI DEL '99 N. 3/E 40133
BOLOGNA, presso il difensore avv. MINELLI STEFANIA
CONVENUTO
Il Giudice dott. Marco D'Orazi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/03/2025,
ha pronunciato la seguente
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Non è possibile alcuna convalida in presenza di opposizione.
Va dunque mutato il rito, come da punto 1. Il fascicolo viene riassegnato al giudice Spagnolo.
Trattasi di processo che richiede la mediazione. La mediazione va dunque avviata, come da punti 3 e 4 del dispositivo della ordinanza. La
mediazione potrà in effetti: a) dare atto delle difficoltà al mantenimento della locazione;
regolando in modo equilibrato le rispettive pretese
(danni pretesi in via riconvenzionale;
canoni in domanda principale);
con scioglimento della locazione;
b) ovvero, al contrario, prevedere una prosecuzione della locazione, con riduzione del canone e previsione di una adeguata polizza assicurativa per futuri eventi catastrofali.
Va comunque avviato il procedimento, come da punti 5-10 del dispositivo. In particolare, è già presente la domanda riconvenzionale e,
in questo contesto, appare superfluo onerare il convenuto della domanda di differimento;
la udienza si intende già differita. Inoltre,
come da punto 8, va dispensato l'ufficio dalla notificazione della riconvenzionale. Infatti, in presenza di sistema telematico, il deposito vale come notificazione ai sensi dell'articolo 170 c.p.c.
Va accolta la istanza di pronta liberazione dell'immobile.
Due gli elementi che suggeriscono questo accoglimento ed inclinano il giudice verso l'accoglimento, uno giuridico ed uno pratico e di assetto degli interessi.
Pagina 2 Dal punto di vista giuridico, il contratto ha una clausola solve et repete,
che non consente le “autoriduzioni” o simili. Pertanto, il convenuto non poteva ridursi il canone.
Dal punto di vista del concreto assetto degli interessi, non sembra che il locale, alla luce della situazione idrogeologica, sia ancora soddisfacente per gli usi del convenuto. In questo contesto, anche la soluzione più
probabile, dal punto di vista conciliativo, è quella di una risoluzione con regolamentazione del rapporto dare/avere.
In ogni caso, si concede un termine per rilascio agevole, sia per le difficoltà del trasloco;
sia perché, in sede di mediazione, ben potrebbe invece essere praticata la seconda soluzione conciliativa, cioè quella nella quale si prosegue la locazione (dunque ed in quel caso, non agendo parte attrice per la esecuzione della ordinanza di rilascio).
P.Q.M.
1. MUTA IL RITO.
2. ASSEGNA IL PROCESSO all'on. giudice Spagnolo.
3. DISPONE che la parte più diligente avvii mediazione entro quindici giorni dalla comunicazione di questa ordinanza.
4. AVVISA le parti che il mancato avvio della mediazione comporterà estinzione di questo procedimento.
5. DISPONE che parte attrice/intimante depositi atto avente valore di ricorso con il rito del lavoro, anche in punto a contenuto, entro il giorno 15 ottobre 2025. Deposito con valore di notificazione alla parte convenuta.
Pagina 3 6. DISPENSA la parte convenuta, nel caso in cui intenda riproporre la riconvenzionale, dal richiedere differimento di udienza. La costituzione della parte convenuta, di cui ad articolo 416 c.p.c. con eventuale riconvenzionale (416, comma secondo, c.p.c.), dovrà essere depositata entro il 31 dicembre
2025.
7. DISPONE che il deposito della memoria di cui al punto 6, se in telematico, tenga luogo della notificazione a cura dell'ufficio di cui all'articolo 418, comma terzo, c.p.c.
8. DISPENSA l'ufficio dalla notificazione della riconvenzionale.
9. FISSA la udienza del giorno 5 marzo 2026 ore
12.00, con valore di prima udienza con il rito del lavoro.
10. RAMMENTA alle parti che esse dovranno essere personalmente presenti, per il tentativo di conciliazione,
anche nel caso di conciliazione fallita in mediazione.
11. ACCOGLIE la istanza di liberazione dell'immobile.
12. ORDINA al convenuto signor il rilascio CP_1
dell'immobile per cui è causa, immobile sito in SAN
LAZZARO DI SAVENA (BO), frazione Idice, in Via del
Fiume n. 34, piano seminterrato, distinto al N.C.E.U. del predetto Comune al Foglio 21, particella 278 sub 9, Categoria
C/2, Classe 2,
13. DISPONE che quanto al punto 12 è provvedimento esecutivo.
Pagina 4 14. DISPONE che la condanna al rilascio di cui ai due punti che precedono è esecutiva a far data dal primo agosto 2025.
15. SI COMUNICHI.
Bologna, nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, 1 aprile
2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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