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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8319/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. DEFILIPPI CLAUDIO e con gli avv. SAMMICHELI GIANNA Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
con l'avv. CIRILLO MARCO e gli avv. e TE
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_2
con l'avv. BUFFONI MARIA e gli avv. e CP_3
OGGETTO: notificazione telematica di avvisi di addebito e cartelle esattoriali e eccezione di prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 1 luglio 2024, la ha allegato che, in data 23 giugno 2023, la Parte_1 [...]
le avrebbe notificato l'intimazione di pagamento n. TE
06820249019949289000 per l'importo di euro 342.063,32, specificando come avrebbe inteso impugnare la stessa, unitamente agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali di natura previdenziale, menzionati nella medesima. Altresì, ha evidenziato come avrebbe provveduto – nei termini di legge – ad aderire alla c.d. “rottamazione-quater”, cosi come prevista dalla legge di bilancio 2023 (legge n.
197/2022).
In particolare, l'intimazione di pagamento impugnata non riporterebbe alcuna sottoscrizione originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa, né alcuna dichiarazione di conformità all'originale. Neppure sarebbe indicata la sottoscrizione delle cartelle/avvisi e dei ruoli, con conseguente totale inesistenza ed in ogni caso la nullità della stessa.
Inoltre, non indicherebbe né i termini, né l'autorità competente per l'impugnazione.
Poi, la ha contestato la validità delle notifica dell'intimazione stessa Parte_1
e della notifica degli atti presupposti all'intimazione e ha altresì sostenuto che non sarebbe adeguatamente motivata ex art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n.
241/1990 e che sarebbero maturate la prescrizione e la decadenza, trattandosi di sanzioni e maggiorazioni relative ai contributi di cui ai modelli DM 10 e rate premio CP_2 CP_3 risalenti all'anno 2012.
In più, la stessa parte ha argomentato che vi sarebbe la violazione del principio di buona fede e correttezza, di quello di certezza del diritto e di proporzionalità e di effettività delle sanzioni.
Infine, ha sostenuto un'eccessiva onerosità della pretesa a titolo di aggio, oneri e compenso di riscossione.
Per questo, nelle conclusioni, ha chiesto di
“Nel merito in via principale accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motiviesposti, e conseguentemente annullarli;
Sempre nel merito
Con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata.
Sii chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite perché rinvii alla Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva”. Con vittoria di spese di lite. Costituendosi ritualmente in giudizio con articolata memoria difensiva, l ha CP_2
contestato, in fatto e in diritto, le tesi dell'opponente.
Innanzitutto, però, ha argomentato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti interruttivi della prescrizione, sostenendo quella della TE
.
[...]
In ogni caso, ha sostenuto la regolare notificazione di ciascun titolo opposto.
Poi, ha rilevato la tardività del ricorso di parte opponente ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
o, in subordine, dell'art. 24, comma 5, del dlgs. 46/1999, nonché l'infondatezza dell'opposizione, rilevando, in ogni caso, l'esistenza e la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali.
Con articolata memoria difensiva, poi, si è costituita anche la TE
e ha contestato la fondatezza delle domande, in fatto e in diritto,
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha contestato la propria legittimazione passiva e, in ogni caso, ha rilevato la regolare notificazione dell'intimazione di pagamento suddetta e che la avrebbe presentato diverse istanze di rateizzazione e di definizione Parte_1
agevolata degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali per cui è causa, con successivo pagamento di parte del credito e vi sarebbero stati molteplici atti interruttivi della prescrizione, secondo l'elenco contenuto nella stessa memoria.
Per quanto attiene alla lamentata assenza di sottoscrizione dell'intimazione, la stessa parte ha sottolineato come nessuna norma ne prescriverebbe la sottoscrizione a pena di invalidità e come sarebbe firmata in formato PAdES, con un file con estensione “pdf” in modo da renderla accessibile a chiunque nella sua verifica.
Anche i termini di impugnazione e l'autorità a cui ricorrere sarebbero ben percepibili e anche in tal caso la normativa non prevederebbe sanzioni per il difetto di tali dati.
Con articolata memoria difensiva, poi, si è costituita anche l e ha contestato la CP_3
fondatezza delle domande, in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, ad ogni modo, l'ente ha rilevato che ogni titolo risulterebbe regolarmente notificato e non sarebbe maturata alcuna prescrizione.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, verificati gli atti di notificazione e di interruzione della prescrizione e non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza definitiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
A) LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le parti opposte.
Con riferimento all' , se è vero che Controparte_4 quest'ultima, nei giudizi di opposizione alle cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali, non è litisconsorte necessario (l'art. 24 del dlgs. n. 46/1999, che originariamente imponeva la notifica del ricorso anche al concessionario, è stato infatti modificato dall'art. 4 del D.L. n.
209/2002, conv. in L. n. 265/2002, che ha soppresso tale obbligo, cfr. Cass. SU sent.
7514/22), è vero altresì che non sussiste il suo difetto di legittimazione passiva quando la controversia verta intorno a questioni per le quali il concessionario non possa ritenersi estraneo (in tal senso, cfr. Corte App. Milano, sent. 5 agosto 2019 n. 952).
Questo è senz'altro il caso di specie, dato che la ha proposto Parte_1
opposizione nei confronti della intimazione di pagamento n. 06820249019949289000 notificatele dalla . Controparte_4
Sussiste poi anche la legittimazione a contraddire dell' e dell' , in quanto CP_2 CP_3
titolari del diritto posto in discussione dalla parte attorea.
B) LE ECCEZIONI FORMALI.
Con riguardo alla intimazione di pagamento n. 06820249019949289000, in primo luogo, la ha contestato la validità della notificazione della stessa e ha poi Parte_1
eccepito che la medesima non riporterebbe alcuna sottoscrizione originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa, né alcuna dichiarazione di conformità all'originale.
Inoltre, non indicherebbe né i termini, né l'autorità competente per l'impugnazione.
Ora, con riguardo alla notificazione di tale intimazione, certamente, la Parte_1
ha proposto tempestivamente opposizione nei confronti della medesima,
[...]
evidentemente dopo averla conosciuta, venduto quindi, in ogni caso, a sanarsi ogni eventuale vizio ex articolo 156 cpc. Quanto, poi, all'eccezione del difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento impugnata, questa risulta infondata, in quanto tale titolo risulta regolarmente sottoscritto con firma digitale (cfr. doc. 1 ric.).
D'altronde, è notorio, che nella materia degli atti esecutivi suddetti la mancanza di sottoscrizione non comporta l'invalidità, avendo chiarito la Suprema Corte, con orientamento costante, che
“in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 25773 del 05/12/2014; Sentenza
n. 14894 del 05/06/2008).
Nel caso, poi, ad ogni modo, per l'esame del documento in questione non vi sono motivi per dubitare che la firma apposta allo stesso, per quanto in formato digitale, sia espressione di un potere del funzionario competente dell' TE
.
[...]
Con riguardo, poi, alla tesi della mancanza di indicazione dei termini di impugnazione e della autorità a cui ricorrere, occorre osservare come non si possa reputare la stessa accoglibile.
Infatti, la Suprema Corte, in casi simili (in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione), ha affermato che un vizio procedimentale assume rilevanza solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata
(cfr. Cass. Ordinanza n. 26050 del 07/09/2023; Ordinanza n. 26050 del 07/09/2023).
Si può, dunque, ritenere che la mancata menzione, nel verbale di accertamento, delle autorità a cui ricorrere e dei termini per l'impugnazione possa costituire un vizio formale rilevante solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva.
Nel caso, viceversa, occorre rilevare che la non ha dedotto, se Parte_1
non in modo del tutto generico, in che termini la mancata indicazione degli elementi suddetti possa aver limitato il proprio diritto di difesa e, del resto, risulta che abbia proposto tempestivamente l'impugnazione nei confronti dell'intimazione di pagamento menzionata, potendo svolgere esaustivamente tutte le proprie difese e che non sussiste, dunque, alcun vizio rilevante.
Pertanto, l'argomentazione di tale società non può essere ritenuta persuasiva.
Inoltre, quanto, alla tesi del difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, l'intimazione di pagamento di cui si tratta menziona in maniera specifica gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali che ne costituiscono il presupposto e che identifica in modo specifico nelle ragioni del credito di natura previdenziale o tributaria, nella natura dei contributi e dei premi, degli interessi e delle sanzioni, specificando, per ciascun titolo le singole voci dovute, nonché gli oneri di riscossione (cfr. doc. 1 ric.).
Né, risulta alcuna violazione del principio del ne bis in idem, potendosi rilevare come risulti generica l'eccezione in proposito svolta nel ricorso (pag. 9).
Sicché, l'atto risulta compiutamente motivato e trasparente, dovendosi rigettare anche tale eccezione difensiva della Parte_1
C) L'ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI
ADDEBITO PER DIFETTO DI INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL MITTENTE
NEI REGISTRI IPA.
La ha rilevato l'illegittimità di ciascuna notificazione effettuata Parte_1 dall' per il fatto che l'indirizzo di posta elettronica di provenienza non sarebbe CP_2
indicato nei registri IPA, richiamando, a conferma di tale assunto, il precedente giurisprudenziale di cui a Cass., Sez. VI – 1, ord. 27/06/2019, n. 17346.
Ora, per procedere all'analisi di tale rilievo, occorre sottolineare come non sia in dubbio in causa il fatto che la opponente abbia ricevuto la notificazione dei titoli di cui contesta l'indirizzo di provenienza.
Ciò posto, occorre, innanzitutto, rilevare come l'eventuale vizio sovraesposto - attinente alla notificazione come proveniente da un in diritto del mittente non inserito nei registri IPA - si deve ritenere sanato secondo l'orientamento per cui
“la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi,
in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva” (cfr. Cass. Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018; Sentenza n. 8506 del 02/08/1991). Appare, infatti, chiaro che la notificazione è, comunque pervenuta alla opponente
(come peraltro sarà esaminato per ogni titolo nel prosieguo della motivazione) e la non ha chiarito, ove anche vi fosse l'irregolarità dell'indirizzo telematico Parte_1
del mittente non pubblicato sui registri IPA, quale pregiudizio possa aver determinato tale elemento per il proprio diritto di difesa.
Inoltre, si deve rilevare come il precedente giurisprudenziale richiamato da parte opponente risulti inconferente, non enunciando alcun principio di diritto nel senso prospettato dalla difesa della stessa. La Suprema Corte, infatti, nell'ordinanza in questione
(Cass., Sez. VI – 1, ord. 27/06/2019, n. 17346) si è limitata a riportare, in parte motiva, il testo dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994 e le censure di parte ricorrente, senza affrontarle nel merito, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Inoltre, la norma appena richiamata non appare attenere all'ambito delle notificazioni degli avvisi di addebito da parte dell' , quanto al limitato ambito di quelle CP_2
effettuate in proprio da avvocati e procuratori, ai quali solo impone di effettuare le notifiche telematiche “esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
La medesima conclusione è stata altresì, del resto, affermata dalla Corte d'appello di Milano che, in caso simile al presente, con motivazione da condividersi, nella sentenza n. 28 del 27/01/2021, ha statuito che:
<– rubricata “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” – stabilisce quanto segue:
“1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994".
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo”.
Il tenore letterale della disposizione sopra riportata ne delimita con chiarezza l'ambito applicativo alle notificazioni effettuate dagli avvocati e procuratori, né alcuna analoga prescrizione è stabilita – sul punto in questione – dalla disciplina regolante la specifica materia oggetto del presente giudizio, difatti non richiamata dalla stessa società appellante incidentale a sostegno della doglianza in esame>>.
Analoghi principi, poi sono stati affermati dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 1702/23.
Pertanto, ogni notificazione in questione è da ritenersi, comunque, rituale, con conseguente infondatezza nel merito dell'eccezione svolta da parte opponente.
D) LA SOTTOPOSIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI E DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
ALLA C.D. ROTTAMAZIONE QUATER DI CUI ALLA LEGGE N. 197/22.
La stessa nel ricorso introduttivo del giudizio, ha, poi, dato atto Parte_1
che, con riguardo alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito elencati nel medesimo, ha aderito alla c.d. rottamazione quater di cui alla legge n. 197/22.
Ciò posto, nel confermare tale adesione, i difensori delle parti in causa hanno attestato che per ciascun titolo per cui è stata richiesta tale definizione agevolata, la
[...]
ha avuto cura di apporre la seguente clausola (cfr. il Controparte_4
verbale e i doc. CP_5
“in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (in quest'ultimo caso, oltre i cinque giorni successivi alla data di scadenza) dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e non determinano l'estinzione del debito residuo su cui dovrà Controparte_4 riprendere l'attività di recupero”.
Inoltre, hanno dato atto dell'inadempimento posto in essere dalla opponente circa il piano di rateizzazione concordato nell'adesione a tale forma di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1 comma 231 e e ss. della legge n. 197/22 e per questo, in relazione alla norma appena richiamata, la ha illustrato di Controparte_4
aver ripreso l'esecuzione forzata con intimazione di pagamento opposta con riguardo all'intero credito che era stato oggetto di definizione agevolata.
Ora, si deve, in ogni caso, rilevare che la definizione agevolata in questione presuppone, per la normativa di cui al comma 231 dell'articolo 1 cit., che
“fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
Poi, l'articolo 1, comma 244, della legge n. 197/22 stabilisce che
“in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.
Sicché, se per il comma 231 è possibile un piano di rateizzazione per le somme in capitale, potendo il contribuente beneficiare dell'esenzione, a tal punto, degli interessi e delle sanzioni, poi, per il comma 244, è stabilito che, in caso di inadempimento rispetto allo stesso, perde di efficacia la definizione agevolata, cosicché risultano nuovamente da versarsi anche gli interessi e le sanzioni, oltre al capitale oggetto della stessa e i versamenti già effettuati sono da considerarsi quale acconto dell'importo complessivamente dovuto, senza determinare l'estinzione del debito residuo, per cui l'agente della riscossione deve proseguire l'attività di recupero.
È chiarito poi che riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.
E) LA EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
RATEIZZAZIONE.
Ciò posto, con riguardo all'eccezione di prescrizione, è anche da prendere atto della presentazione di molteplici istanze di rateizzazione formulate da parte della e menzionate a pagina 10 e 11 della memoria dell' Parte_1 [...]
. TE
Con riguardo a tali istanze, regolarmente notificate (cfr. il verbale di causa del
8.5.25, nell'ambito del quale la difesa attorea ha assunto la seguente posizione “con riguardo agli atti interruttivi, la parte ricorrente contesta la pec di invio come non riconducibile all'ente e tuttavia per il resto riconosce l'esistenza dell'atto interruttivo, ove si superasse l'eccezione suddetta”, cosicché ciascun atto interruttivo si deve ritenere notificato, essendosi rilevato come non vi sia stato alcun problema di notificazione con riguardo alla pec di invio e come siano giunte a quella del difensore della società Avv.
Claudio Defilippi: cfr. ad es., all. 3b, 4b, 5b e tutti gli altri documenti ordinati nella CP_5 nota del 24.3.25 Ader), si deve rilevare, innanzitutto, l'“interruzione” della prescrizione quinquennale relativa ai contributi e premi di cui agli avvisi di addebito e cartelle esattoriali opposti.
Si deve, infatti, ritenere come tali istanze di rateizzazione abbiano l'efficacia di pieno riconoscimento di debito ex art. 2944 cc.
Il che, in primo luogo, secondo l'orientamento della Suprema Corte per cui
“la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (cfr. Cass.
Sentenza n. 10327 del 26/04/2017; Ordinanza n. 24555 del 02/12/2010; Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015;
Sentenza n. 1405 del 18/02/1985; Sentenza n. 3752 del 12/08/1977; Sentenza n. 2241 del 06/07/1972). Ad ogni modo, si deve anche ricordare come la Corte di cassazione abbia anche chiarito che
“7. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto
giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del
debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. cív., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione” (cfr. Cass. Sentenza n. 5549 del 2021; Cass. Ordinanza n. 13506 del 2018).
In conformità ai richiamati orientamenti della Suprema Corte, si deve osservare come le domande di dilazione sopra richiamate, esaminate unitamente agli altri elementi per cui è causa, senza alcun dubbio, manifestino la piena consapevolezza del riconoscimento ex art. 2944 cc, in modo univoco e tale da escludere che ciascuna dichiarazione inoltrata all'amministrazione potesse avere finalità diverse.
In proposito, per motivare, occorre evidenziare, innanzitutto, come si tratti di molteplici richieste di rateizzazione, per ingenti somme, inviate senza contestazione alcuna nel merito circa l'esistenza del debito contributivo.
In questo senso, si deve, cioè, innanzitutto, sottolineare come, evidentemente, la fosse pienamente consapevole del proprio debito nei confronti Parte_1
dell' e , posto che ha presentato diverse istanze di dilazione, per molteplici CP_2 CP_3
avvisi di addebito e cartella esattoriali (cfr. le richieste di dilazione) e per somme assai considerevoli.
In secondo luogo, poi, si deve sottolineare come si trattasse di contributi, interessi e sanzioni dichiarati dalla opponente con DM 10 restati insoluti (cfr., in tal senso, anche il verbale di causa e il dato posto a pagina 2 della memoria dell' che non è risultato CP_2
contestato nel corso del processo, nonché i dati posti nella stessa intimazione impugnata)
e come la società, evidentemente, non avesse alcun motivo per disconoscere il debito, all'epoca del deposito delle istanze in parola.
Quanto agli ulteriori elementi utili per la valutazione, si deve, cioè, anche mettere in luce come la non abbia illustrato, in alcun modo, nemmeno nel ricorso, Parte_1 una ragione differente per giustificare la presentazione di tali richieste e evidenziare che nemmeno tale atto introduttivo del giudizio contenga alcuna eccezione di merito volta disconoscere l'esistenza del debito alla data di presentazione di tali istanze.
Sicché, considerato come la società abbia presentato molteplici domande di dilazione, per numerosi avvisi di addebito, per un debito ingente per DM 10 insoluti, senza neanche poter ipotizzare alcuna ragione di disconoscimento o estinzione del debito al momento della presentazione di tali domande, si deve ritenere che le stesse rappresentino univoca manifestazione dell'intento di riconoscere il debito e di ottenere, poi, una rateizzazione, con piena efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale ex articolo
2944 c.c..
Solo da ultimo si aggiunga come non venga a modificare quanto finora esposto l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo ex articolo 25 del dlgs. n. 46/99, pur proposta nel presente giudizio (pag. 8 ric.).
Infatti, non si tratta di un'eccezione estintiva, idonea a incidere sull'esistenza del debito, perché quand'anche si potesse accoglierla, rimarrebbe che costituisce orientamento consolidato della Corte di cassazione quello per cui, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale
(cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 14149 del 06/08/2012; Ordinanza n. 17858 del
06/07/2018; Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019).
Sicché, anche in caso di accoglimento dei rilievi dell'opponente ex articolo 25 cit., non essendovi nel ricorso altre eccezioni estintive del debito, il giudice dovrebbe comunque accertarlo come esistente nel dispositivo.
F) LA VERIFICA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Con riguardo al credito complessivo, così tornato in essere per l'inadempimento alla definizione agevolata, occorre verificare l'eccezione di prescrizione svolta dalla opponente.
In particolare, per quanto illustrato nell'atto introduttivo del giudizio, la Parte_1
contesta l'intimazione di pagamento per i seguenti titoli, ponendoli in dubbio la
[...]
regolarità della notificazione, secondo il seguente prospetto (di cui a pag. 2 ric.):
CP_
“cartella n. 06820130228425477000, asseritamente notificata il 03.01.2014, per rate premio anno
2012/2013, dell'importo di € 3.524,30 ; cartella n. 06820160095542877000, asseritamente notificata il 31.08.2016, per rate premio CP_3 anno 2015-2016, dell'importo di € 3.634,78 ; cartella n. 06820170081390684000, asseritamente notificata il 17.01.2018, per rate premio CP_3 anno 2016-2017, dell'importo di € 2.603,45 ; cartella n. 06820210057487386000, asseritamente notificata il 24.01.2023, per regolazioni CP_3 premio anni 2019-2021, dell'importo di € 2.684,66 ;
Avviso di addebito n. 36820140014961945000 asseritamente notificata il 14.01.2015, per Modello DM
10 anno 2014, dell'importo di € 4.560,59 ;
Avviso di addebito n. 36820140018815175000, asseritamente notificata il 14.01.2015, per Modello DM
10 anno 2011, dell'importo di € 2.867,09 ;
Avviso di addebito n. 36820150010363175000, asseritamente notificata il 14.10.2015, per Modello DM
10 anno 2014-2015, dell'importo di € 4.845,09 ;
Avviso di addebito n. 36820160029660254000, asseritamente notificata il 08.01.2017, per contributi CP_ previdenziali anno 2014-2015, dell'importo di € 5.123,82;
Avviso di addebito n. 36820190010351375000, asseritamente notificata il 03.07.2019, per Modello DM
10 anno 2017, dell'importo di € 2.977,57 ;
Avviso di addebito n. 36820190010351577000, asseritamente notificata il 03.07.2019, per Modello DM
10 anno 2018, dell'importo di € 6.631,16 ;
Avviso di addebito n. 36820190010387565000 asseritamente notificata il 03.07.2019, per Modello DM
10 anno 2019, dell'importo di € 5.291,08 ;
Avviso di addebito n. 36820190015948763000, asseritamente notificata il 27.08.2019, per Modello DM
10 anno 2019, dell'importo di € 2.336,24 ;
Avviso di addebito n. 36820210000636376000, asseritamente notificata il 28.09.2021, per Modello DM
10 anno 2019, dell'importo di € 3.865,97;
Avviso di addebito n. 36820220000481592000 , asseritamente notificata il 18.03.2022, per Modello DM
10 anno 2020, dell'importo di € 7.389,93;
Avviso di addebito n. 36820220000965091000, asseritamente notificata il 19.03.2022, per Modello DM
10 anno 2021, dell'importo di € 24.333,95 ;
Avviso di addebito n. 36820220004105259000, asseritamente notificata il 29.05.2022, per Modello DM
10 anno 2021-2022, dell'importo di € 7.196,03”.
Ora, in udienza, nel contraddittorio tra i difensori, è stata effettuata la verifica dell'eventuale prescrizione con il risultato seguente posto nel verbale udienza del 20 Marzo
2025 e del 19 giugno 2025, che si può riportare:
“cartella n. 06820130228425477000, risulta notificata il 03.01.2014 a indirizzo
" non contestato, per per rate premio anno 2012/2013, poi quali Email_1 CP_3 atti interruttivi risulta l'istanza di rateizzazione del 13 Marzo 2015 con l'atto interruttivo
AR068320493 che ha valenza di costituzione in mora e di riconoscimento di debito, seguito dall'ulteriore riconoscimento di debito di cui alla istanza di definizione agevolata AP-06890201902906708330 del 5 Febbraio 2019 che risulta spedita dal difensore avvocato De Filippi con mandato indicato nella stessa istanza;
ulteriore riconoscimento di debito è nell'istanza di rateizzazione del 20 settembre 2021 di cui all'atto AR068673160.
Risulta non maturata la prescrizione.
cartella n. 06820160095542877000, risulta notificata a indirizzo " Email_1 non contestato, il 31.08.2016, per rate premio anno 2015-2016, dell'importo di € CP_3
3.634,78; seguito dall'ulteriore riconoscimento di debito di cui alla istanza di definizione agevolata AP-06890201902906708330 del 5 Febbraio 2019 che risulta spedita dal difensore avvocato De Filippi con mandato indicato nella stessa istanza;
ulteriore riconoscimento di debito è nell'istanza di rateizzazione del 20 settembre 2021 di cui all'atto
AR068673162. Risulta non maturata la prescrizione.
cartella n. 06820170081390684000, risulta notificata a indirizzo " Email_1
non contestato, il 17.01.2018, per rate premio anno 2016-2017; ulteriore CP_3
riconoscimento di debito è nell'istanza di rateizzazione del 20 settembre 2021 di cui all'atto
AR068673163. Risulta non maturata la prescrizione.
-
- cartella n. 06820210057487386000, risulta notificata il 24.01.2023, a indirizzo
"almatrans.srl@pec.it, non contestato, per regolazioni premio anni 2019-2021; CP_3
- Non c'è problema di prescrizione alcuno.
-
CP_
- Avviso di addebito n. 36820140014961945000 notificata il 14.01.2015 (doc. 1 ), per
Modello DM 10 anno 2014, seguito dall'ulteriore riconoscimento di debito di cui alla istanza di definizione agevolata AP-06890201902906708330 del 5 Febbraio 2019 che risulta spedita dal difensore avvocato De Filippi con mandato indicato nella stessa istanza, che risulta poi seguita dalla istanza di definizione agevolata accettata il 15 settembre 2023, come da DAG 06890202303394141180; non risulta perciò maturata la prescrizione.
- Avviso di addebito n. 36820140018815175000, asseritamente notificata il 14.01.2015, per Modello DM 10 anno 2011, seguito dall'ulteriore riconoscimento di debito di cui alla istanza di definizione agevolata AP-06890201902906708330 del 5 Febbraio 2019 che risulta spedita dal difensore avvocato De Filippi con mandato indicato nella stessa istanza, seguita da istanza di definizione agevolata 06890202303394141000 del 15 settembre 2023. Non risulta quindi maturata la prescrizione.
-
- Avviso di addebito n. 36820150010363175000, asseritamente notificata il 14.10.2015, per Modello DM 10 anno 2014-2015, dell'importo di € 4.845,09 è presente il documento
3 dell' che rappresenta la notificazione in tale data e senza errori e con indicazione CP_2 dell'indirizzo corretto della opponente (che la difesa di parte Email_2 opponente conferma come corretto). E' quindi verificato il documento 3 del file CP_5
depositato il 24.3.25 che contiene la richiesta di definizione agevolata (doc. 3 b) ai sensi della Rottamazione Ter per il titolo in esame in data 5 Febbraio 2019, seguita poi dell'intimazione di pagamento del 23 novembre 2021 trasmessa via pec come da documento 3 c. Per tale avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione.
- Avviso di addebito n. 36820160029660254000, risulta notificata il 08.01.2017, per contributi previdenziali anno 2014-2015, dell'importo di € 5.123,82, come da busta CP_2 telematica di consegna prodotta quale documento 4 . E' quindi verificato il CP_2
documento 3 del file depositato il 24.3.25 che contiene la richiesta di definizione CP_5
agevolata (doc. 4 b) ai sensi della Rottamazione Ter per il titolo in esame in data 5
Febbraio 2019, seguita dall'istanza di definizione agevolata ai sensi della rottamazione quater del 19 gennaio 2023 (doc. 4 d). Per tale avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione.
-
- Avviso di addebito n. 36820190010351375000, risulta notificata il 03.07.2019, per
Modello DM 10 anno 2017, dell'importo di € 2.977,57 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 5 . E' quindi verificato il documento 3 del file CP_2
depositato il 24.3.25 che contiene la intimazione del 15.6.22 (doc. 5 a). Per tale CP_5
avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione.
-
- Avviso di addebito n. 36820190010351577000, risulta notificata il 03.07.2019, per
Modello DM 10 anno 2018, dell'importo di € 6.631,16 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 6 . E' quindi verificato il documento 3 del file CP_2
depositato il 24.3.25 che contiene la intimazione del 15.6.22 (doc. 5 a). Per tale CP_5
avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione. -
- Avviso di addebito n. 36820190010387565000 risulta notificata il 03.07.2019, per
Modello DM 10 anno 2019, dell'importo di € 5.291,08 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 7 ; E' quindi verificato il documento 3 del file CP_2
depositato il 24.3.25 che contiene la intimazione del 15.6.22 (doc. 5 a). Per tale CP_5
avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione.
-
- Avviso di addebito n. 36820190015948763000, risulta notificata il 27.08.2019, per
2019, dell'importo di € 2.336,24 come da busta telematica di Parte_2 consegna prodotta quale documento 8 . E' quindi verificato il documento 3 del file CP_2
depositato il 24.3.25 che contiene la intimazione del 15.6.22 (doc. 5 a). Per tale CP_5
avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione.
-
- Avviso di addebito n. 36820210000636376000, risulta notificata il 28.09.2021, per
2019, dell'importo di € 3.865,97 come da busta telematica di Parte_2
consegna prodotta quale documento 9 ; risulta quindi interrotta la prescrizione. CP_2
-
- Avviso di addebito n. 36820220000481592000 , è notificata il 18.03.2022, per Modello
DM 10 anno 2020, dell'importo di € 7.389,93 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 10 ; risulta quindi interrotta la prescrizione. CP_2
-
- Avviso di addebito n. 36820220000965091000, è notificata il 19.03.2022, per Modello
DM 10 anno 2021, dell'importo di € 24.333,95 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 11 ; risulta quindi interrotta la prescrizione. CP_2
-
- Avviso di addebito n. 36820220004105259000, è notificata il 29.05.2022, per Modello
DM 10 anno 2021-2022, dell'importo di € 7.196,03 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 12 ; risulta quindi interrotta la prescrizione”. CP_2
Dal che deriva, potendosi aderire a tale analisi, che per tutti i titoli riportati dell'intimazione di pagamento impugnata (anche per la cartella n. 06820210057487386000, in cui tale valutazione non è precisata nel verbale di causa) non risulta maturata la prescrizione quinquennale. G) LA DECADENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 46 DEL
1999.
Con riguardo a ciascun atto per cui la notificazione risulta esente da vizi secondo l'esame sovraesposto deve essere poi accertata la decadenza per gli ulteriori vizi o eccezioni rilevati dall'opponente ex articolo 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, dovendosi rilevare come la Suprema Corte abbia ormai chiarito che
“nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n.
46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. Sentenza n. 14692 del 25/06/2007 Sentenza n. 18145 del 23/10/2012 Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011);
Poiché detto orientamento dominante si ritiene condivisibile, pertanto, si deve accertare, per l'intervenuta decadenza, l'irretrattabilità della materia dal lato sostanziale, non potendosi procedere ad ulteriori verifiche di merito e risultando, ormai, definiti i rapporti di debito a credito tra le parti per ciascun titolo opposto non più impugnabile.
Tale decadenza, infatti, viene, ad ogni modo, a impedire la verifica giudiziaria di ogni eccezione svolta nel merito dalla parte opponente, ivi incluse quelle attinenti al diritto di difesa, alla carenza di motivazione, alla prescrizione dei contributi precedente alla notificazione o alla decadenza ex articolo 25 del decreto legislativo n. 46/99 e con riguardo alla proporzione per la determinazione degli interessi e delle sanzioni, nonché per la misura dell'aggio di riscossione, non trovando rilievo, perciò, l'eccezione di incostituzionalità e di violazione del diritto comunitario svolte nell'atto introduttivo del giudizio (trattandosi, in ogni caso, di questioni manifestamente infondate, posto che sia l'aggio che le sanzioni appaiono individuate ai sensi di legge e di entità tale da garantire l'adempimento dei contributi e la riscossione coattiva degli stessi, in modo non irragionevole).
H) LE SPESE DI LITE. Per tutti questi motivi, perciò, il ricorso deve essere respinto e quanto alle spese di lite, sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della totale soccombenza della Parte_1
[...]
Cosicché si deve condannare quest'ultima a rifondere gli oneri del giudizio all' , CP_2
all' e all' , per la somma di cui al CP_3 TE
dispositivo, individuata in relazione alla natura, alla durata e al valore della causa.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la a versare le spese di lite all' per euro 10.000, oltre Parte_1 CP_2
il 15% per spese forfettarie, all' per euro 10.000, oltre il 15% per spese forfettarie, e CP_3
all' per euro 10.000 oltre il 15% per spese TE
forfettarie e oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 25/09/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8319/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. DEFILIPPI CLAUDIO e con gli avv. SAMMICHELI GIANNA Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
con l'avv. CIRILLO MARCO e gli avv. e TE
con l'avv. SANTANOCETO CATERINA ANGELA e gli avv. e CP_2
con l'avv. BUFFONI MARIA e gli avv. e CP_3
OGGETTO: notificazione telematica di avvisi di addebito e cartelle esattoriali e eccezione di prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 1 luglio 2024, la ha allegato che, in data 23 giugno 2023, la Parte_1 [...]
le avrebbe notificato l'intimazione di pagamento n. TE
06820249019949289000 per l'importo di euro 342.063,32, specificando come avrebbe inteso impugnare la stessa, unitamente agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali di natura previdenziale, menzionati nella medesima. Altresì, ha evidenziato come avrebbe provveduto – nei termini di legge – ad aderire alla c.d. “rottamazione-quater”, cosi come prevista dalla legge di bilancio 2023 (legge n.
197/2022).
In particolare, l'intimazione di pagamento impugnata non riporterebbe alcuna sottoscrizione originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa, né alcuna dichiarazione di conformità all'originale. Neppure sarebbe indicata la sottoscrizione delle cartelle/avvisi e dei ruoli, con conseguente totale inesistenza ed in ogni caso la nullità della stessa.
Inoltre, non indicherebbe né i termini, né l'autorità competente per l'impugnazione.
Poi, la ha contestato la validità delle notifica dell'intimazione stessa Parte_1
e della notifica degli atti presupposti all'intimazione e ha altresì sostenuto che non sarebbe adeguatamente motivata ex art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n.
241/1990 e che sarebbero maturate la prescrizione e la decadenza, trattandosi di sanzioni e maggiorazioni relative ai contributi di cui ai modelli DM 10 e rate premio CP_2 CP_3 risalenti all'anno 2012.
In più, la stessa parte ha argomentato che vi sarebbe la violazione del principio di buona fede e correttezza, di quello di certezza del diritto e di proporzionalità e di effettività delle sanzioni.
Infine, ha sostenuto un'eccessiva onerosità della pretesa a titolo di aggio, oneri e compenso di riscossione.
Per questo, nelle conclusioni, ha chiesto di
“Nel merito in via principale accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motiviesposti, e conseguentemente annullarli;
Sempre nel merito
Con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata.
Sii chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite perché rinvii alla Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva”. Con vittoria di spese di lite. Costituendosi ritualmente in giudizio con articolata memoria difensiva, l ha CP_2
contestato, in fatto e in diritto, le tesi dell'opponente.
Innanzitutto, però, ha argomentato il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine agli atti interruttivi della prescrizione, sostenendo quella della TE
.
[...]
In ogni caso, ha sostenuto la regolare notificazione di ciascun titolo opposto.
Poi, ha rilevato la tardività del ricorso di parte opponente ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
o, in subordine, dell'art. 24, comma 5, del dlgs. 46/1999, nonché l'infondatezza dell'opposizione, rilevando, in ogni caso, l'esistenza e la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali.
Con articolata memoria difensiva, poi, si è costituita anche la TE
e ha contestato la fondatezza delle domande, in fatto e in diritto,
[...]
chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, ha contestato la propria legittimazione passiva e, in ogni caso, ha rilevato la regolare notificazione dell'intimazione di pagamento suddetta e che la avrebbe presentato diverse istanze di rateizzazione e di definizione Parte_1
agevolata degli avvisi di addebito e delle cartelle esattoriali per cui è causa, con successivo pagamento di parte del credito e vi sarebbero stati molteplici atti interruttivi della prescrizione, secondo l'elenco contenuto nella stessa memoria.
Per quanto attiene alla lamentata assenza di sottoscrizione dell'intimazione, la stessa parte ha sottolineato come nessuna norma ne prescriverebbe la sottoscrizione a pena di invalidità e come sarebbe firmata in formato PAdES, con un file con estensione “pdf” in modo da renderla accessibile a chiunque nella sua verifica.
Anche i termini di impugnazione e l'autorità a cui ricorrere sarebbero ben percepibili e anche in tal caso la normativa non prevederebbe sanzioni per il difetto di tali dati.
Con articolata memoria difensiva, poi, si è costituita anche l e ha contestato la CP_3
fondatezza delle domande, in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e, ad ogni modo, l'ente ha rilevato che ogni titolo risulterebbe regolarmente notificato e non sarebbe maturata alcuna prescrizione.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, verificati gli atti di notificazione e di interruzione della prescrizione e non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto, con sentenza definitiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
A) LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
Preliminarmente, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le parti opposte.
Con riferimento all' , se è vero che Controparte_4 quest'ultima, nei giudizi di opposizione alle cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali, non è litisconsorte necessario (l'art. 24 del dlgs. n. 46/1999, che originariamente imponeva la notifica del ricorso anche al concessionario, è stato infatti modificato dall'art. 4 del D.L. n.
209/2002, conv. in L. n. 265/2002, che ha soppresso tale obbligo, cfr. Cass. SU sent.
7514/22), è vero altresì che non sussiste il suo difetto di legittimazione passiva quando la controversia verta intorno a questioni per le quali il concessionario non possa ritenersi estraneo (in tal senso, cfr. Corte App. Milano, sent. 5 agosto 2019 n. 952).
Questo è senz'altro il caso di specie, dato che la ha proposto Parte_1
opposizione nei confronti della intimazione di pagamento n. 06820249019949289000 notificatele dalla . Controparte_4
Sussiste poi anche la legittimazione a contraddire dell' e dell' , in quanto CP_2 CP_3
titolari del diritto posto in discussione dalla parte attorea.
B) LE ECCEZIONI FORMALI.
Con riguardo alla intimazione di pagamento n. 06820249019949289000, in primo luogo, la ha contestato la validità della notificazione della stessa e ha poi Parte_1
eccepito che la medesima non riporterebbe alcuna sottoscrizione originale, né alcuna indicazione del sottoscrittore e della autorità per l'emissione della stessa, né alcuna indicazione della sottoscrizione a stampa, né alcuna dichiarazione di conformità all'originale.
Inoltre, non indicherebbe né i termini, né l'autorità competente per l'impugnazione.
Ora, con riguardo alla notificazione di tale intimazione, certamente, la Parte_1
ha proposto tempestivamente opposizione nei confronti della medesima,
[...]
evidentemente dopo averla conosciuta, venduto quindi, in ogni caso, a sanarsi ogni eventuale vizio ex articolo 156 cpc. Quanto, poi, all'eccezione del difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento impugnata, questa risulta infondata, in quanto tale titolo risulta regolarmente sottoscritto con firma digitale (cfr. doc. 1 ric.).
D'altronde, è notorio, che nella materia degli atti esecutivi suddetti la mancanza di sottoscrizione non comporta l'invalidità, avendo chiarito la Suprema Corte, con orientamento costante, che
“in tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 25773 del 05/12/2014; Sentenza
n. 14894 del 05/06/2008).
Nel caso, poi, ad ogni modo, per l'esame del documento in questione non vi sono motivi per dubitare che la firma apposta allo stesso, per quanto in formato digitale, sia espressione di un potere del funzionario competente dell' TE
.
[...]
Con riguardo, poi, alla tesi della mancanza di indicazione dei termini di impugnazione e della autorità a cui ricorrere, occorre osservare come non si possa reputare la stessa accoglibile.
Infatti, la Suprema Corte, in casi simili (in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione), ha affermato che un vizio procedimentale assume rilevanza solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa e la predetta lesione sia stata allegata
(cfr. Cass. Ordinanza n. 26050 del 07/09/2023; Ordinanza n. 26050 del 07/09/2023).
Si può, dunque, ritenere che la mancata menzione, nel verbale di accertamento, delle autorità a cui ricorrere e dei termini per l'impugnazione possa costituire un vizio formale rilevante solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva.
Nel caso, viceversa, occorre rilevare che la non ha dedotto, se Parte_1
non in modo del tutto generico, in che termini la mancata indicazione degli elementi suddetti possa aver limitato il proprio diritto di difesa e, del resto, risulta che abbia proposto tempestivamente l'impugnazione nei confronti dell'intimazione di pagamento menzionata, potendo svolgere esaustivamente tutte le proprie difese e che non sussiste, dunque, alcun vizio rilevante.
Pertanto, l'argomentazione di tale società non può essere ritenuta persuasiva.
Inoltre, quanto, alla tesi del difetto di motivazione, in violazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 212/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, l'intimazione di pagamento di cui si tratta menziona in maniera specifica gli avvisi di addebito e le cartelle esattoriali che ne costituiscono il presupposto e che identifica in modo specifico nelle ragioni del credito di natura previdenziale o tributaria, nella natura dei contributi e dei premi, degli interessi e delle sanzioni, specificando, per ciascun titolo le singole voci dovute, nonché gli oneri di riscossione (cfr. doc. 1 ric.).
Né, risulta alcuna violazione del principio del ne bis in idem, potendosi rilevare come risulti generica l'eccezione in proposito svolta nel ricorso (pag. 9).
Sicché, l'atto risulta compiutamente motivato e trasparente, dovendosi rigettare anche tale eccezione difensiva della Parte_1
C) L'ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI
ADDEBITO PER DIFETTO DI INDICAZIONE DELL'INDIRIZZO DEL MITTENTE
NEI REGISTRI IPA.
La ha rilevato l'illegittimità di ciascuna notificazione effettuata Parte_1 dall' per il fatto che l'indirizzo di posta elettronica di provenienza non sarebbe CP_2
indicato nei registri IPA, richiamando, a conferma di tale assunto, il precedente giurisprudenziale di cui a Cass., Sez. VI – 1, ord. 27/06/2019, n. 17346.
Ora, per procedere all'analisi di tale rilievo, occorre sottolineare come non sia in dubbio in causa il fatto che la opponente abbia ricevuto la notificazione dei titoli di cui contesta l'indirizzo di provenienza.
Ciò posto, occorre, innanzitutto, rilevare come l'eventuale vizio sovraesposto - attinente alla notificazione come proveniente da un in diritto del mittente non inserito nei registri IPA - si deve ritenere sanato secondo l'orientamento per cui
“la nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi,
in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva” (cfr. Cass. Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018; Sentenza n. 8506 del 02/08/1991). Appare, infatti, chiaro che la notificazione è, comunque pervenuta alla opponente
(come peraltro sarà esaminato per ogni titolo nel prosieguo della motivazione) e la non ha chiarito, ove anche vi fosse l'irregolarità dell'indirizzo telematico Parte_1
del mittente non pubblicato sui registri IPA, quale pregiudizio possa aver determinato tale elemento per il proprio diritto di difesa.
Inoltre, si deve rilevare come il precedente giurisprudenziale richiamato da parte opponente risulti inconferente, non enunciando alcun principio di diritto nel senso prospettato dalla difesa della stessa. La Suprema Corte, infatti, nell'ordinanza in questione
(Cass., Sez. VI – 1, ord. 27/06/2019, n. 17346) si è limitata a riportare, in parte motiva, il testo dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994 e le censure di parte ricorrente, senza affrontarle nel merito, concludendo per l'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi.
Inoltre, la norma appena richiamata non appare attenere all'ambito delle notificazioni degli avvisi di addebito da parte dell' , quanto al limitato ambito di quelle CP_2
effettuate in proprio da avvocati e procuratori, ai quali solo impone di effettuare le notifiche telematiche “esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
La medesima conclusione è stata altresì, del resto, affermata dalla Corte d'appello di Milano che, in caso simile al presente, con motivazione da condividersi, nella sentenza n. 28 del 27/01/2021, ha statuito che:
<– rubricata “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali” – stabilisce quanto segue:
“1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994".
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
[b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo”.
Il tenore letterale della disposizione sopra riportata ne delimita con chiarezza l'ambito applicativo alle notificazioni effettuate dagli avvocati e procuratori, né alcuna analoga prescrizione è stabilita – sul punto in questione – dalla disciplina regolante la specifica materia oggetto del presente giudizio, difatti non richiamata dalla stessa società appellante incidentale a sostegno della doglianza in esame>>.
Analoghi principi, poi sono stati affermati dalla ordinanza della Corte di cassazione n. 1702/23.
Pertanto, ogni notificazione in questione è da ritenersi, comunque, rituale, con conseguente infondatezza nel merito dell'eccezione svolta da parte opponente.
D) LA SOTTOPOSIZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI E DEGLI AVVISI DI ADDEBITO
ALLA C.D. ROTTAMAZIONE QUATER DI CUI ALLA LEGGE N. 197/22.
La stessa nel ricorso introduttivo del giudizio, ha, poi, dato atto Parte_1
che, con riguardo alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito elencati nel medesimo, ha aderito alla c.d. rottamazione quater di cui alla legge n. 197/22.
Ciò posto, nel confermare tale adesione, i difensori delle parti in causa hanno attestato che per ciascun titolo per cui è stata richiesta tale definizione agevolata, la
[...]
ha avuto cura di apporre la seguente clausola (cfr. il Controparte_4
verbale e i doc. CP_5
“in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (in quest'ultimo caso, oltre i cinque giorni successivi alla data di scadenza) dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto e non determinano l'estinzione del debito residuo su cui dovrà Controparte_4 riprendere l'attività di recupero”.
Inoltre, hanno dato atto dell'inadempimento posto in essere dalla opponente circa il piano di rateizzazione concordato nell'adesione a tale forma di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1 comma 231 e e ss. della legge n. 197/22 e per questo, in relazione alla norma appena richiamata, la ha illustrato di Controparte_4
aver ripreso l'esecuzione forzata con intimazione di pagamento opposta con riguardo all'intero credito che era stato oggetto di definizione agevolata.
Ora, si deve, in ogni caso, rilevare che la definizione agevolata in questione presuppone, per la normativa di cui al comma 231 dell'articolo 1 cit., che
“fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”.
Poi, l'articolo 1, comma 244, della legge n. 197/22 stabilisce che
“in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”.
Sicché, se per il comma 231 è possibile un piano di rateizzazione per le somme in capitale, potendo il contribuente beneficiare dell'esenzione, a tal punto, degli interessi e delle sanzioni, poi, per il comma 244, è stabilito che, in caso di inadempimento rispetto allo stesso, perde di efficacia la definizione agevolata, cosicché risultano nuovamente da versarsi anche gli interessi e le sanzioni, oltre al capitale oggetto della stessa e i versamenti già effettuati sono da considerarsi quale acconto dell'importo complessivamente dovuto, senza determinare l'estinzione del debito residuo, per cui l'agente della riscossione deve proseguire l'attività di recupero.
È chiarito poi che riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza.
E) LA EFFICACIA INTERRUTTIVA DELLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI
RATEIZZAZIONE.
Ciò posto, con riguardo all'eccezione di prescrizione, è anche da prendere atto della presentazione di molteplici istanze di rateizzazione formulate da parte della e menzionate a pagina 10 e 11 della memoria dell' Parte_1 [...]
. TE
Con riguardo a tali istanze, regolarmente notificate (cfr. il verbale di causa del
8.5.25, nell'ambito del quale la difesa attorea ha assunto la seguente posizione “con riguardo agli atti interruttivi, la parte ricorrente contesta la pec di invio come non riconducibile all'ente e tuttavia per il resto riconosce l'esistenza dell'atto interruttivo, ove si superasse l'eccezione suddetta”, cosicché ciascun atto interruttivo si deve ritenere notificato, essendosi rilevato come non vi sia stato alcun problema di notificazione con riguardo alla pec di invio e come siano giunte a quella del difensore della società Avv.
Claudio Defilippi: cfr. ad es., all. 3b, 4b, 5b e tutti gli altri documenti ordinati nella CP_5 nota del 24.3.25 Ader), si deve rilevare, innanzitutto, l'“interruzione” della prescrizione quinquennale relativa ai contributi e premi di cui agli avvisi di addebito e cartelle esattoriali opposti.
Si deve, infatti, ritenere come tali istanze di rateizzazione abbiano l'efficacia di pieno riconoscimento di debito ex art. 2944 cc.
Il che, in primo luogo, secondo l'orientamento della Suprema Corte per cui
“la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate” (cfr. Cass.
Sentenza n. 10327 del 26/04/2017; Ordinanza n. 24555 del 02/12/2010; Ordinanza n. 26013 del 29/12/2015;
Sentenza n. 1405 del 18/02/1985; Sentenza n. 3752 del 12/08/1977; Sentenza n. 2241 del 06/07/1972). Ad ogni modo, si deve anche ricordare come la Corte di cassazione abbia anche chiarito che
“7. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto
giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del
debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. cív., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta motivazione” (cfr. Cass. Sentenza n. 5549 del 2021; Cass. Ordinanza n. 13506 del 2018).
In conformità ai richiamati orientamenti della Suprema Corte, si deve osservare come le domande di dilazione sopra richiamate, esaminate unitamente agli altri elementi per cui è causa, senza alcun dubbio, manifestino la piena consapevolezza del riconoscimento ex art. 2944 cc, in modo univoco e tale da escludere che ciascuna dichiarazione inoltrata all'amministrazione potesse avere finalità diverse.
In proposito, per motivare, occorre evidenziare, innanzitutto, come si tratti di molteplici richieste di rateizzazione, per ingenti somme, inviate senza contestazione alcuna nel merito circa l'esistenza del debito contributivo.
In questo senso, si deve, cioè, innanzitutto, sottolineare come, evidentemente, la fosse pienamente consapevole del proprio debito nei confronti Parte_1
dell' e , posto che ha presentato diverse istanze di dilazione, per molteplici CP_2 CP_3
avvisi di addebito e cartella esattoriali (cfr. le richieste di dilazione) e per somme assai considerevoli.
In secondo luogo, poi, si deve sottolineare come si trattasse di contributi, interessi e sanzioni dichiarati dalla opponente con DM 10 restati insoluti (cfr., in tal senso, anche il verbale di causa e il dato posto a pagina 2 della memoria dell' che non è risultato CP_2
contestato nel corso del processo, nonché i dati posti nella stessa intimazione impugnata)
e come la società, evidentemente, non avesse alcun motivo per disconoscere il debito, all'epoca del deposito delle istanze in parola.
Quanto agli ulteriori elementi utili per la valutazione, si deve, cioè, anche mettere in luce come la non abbia illustrato, in alcun modo, nemmeno nel ricorso, Parte_1 una ragione differente per giustificare la presentazione di tali richieste e evidenziare che nemmeno tale atto introduttivo del giudizio contenga alcuna eccezione di merito volta disconoscere l'esistenza del debito alla data di presentazione di tali istanze.
Sicché, considerato come la società abbia presentato molteplici domande di dilazione, per numerosi avvisi di addebito, per un debito ingente per DM 10 insoluti, senza neanche poter ipotizzare alcuna ragione di disconoscimento o estinzione del debito al momento della presentazione di tali domande, si deve ritenere che le stesse rappresentino univoca manifestazione dell'intento di riconoscere il debito e di ottenere, poi, una rateizzazione, con piena efficacia interruttiva della prescrizione quinquennale ex articolo
2944 c.c..
Solo da ultimo si aggiunga come non venga a modificare quanto finora esposto l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo ex articolo 25 del dlgs. n. 46/99, pur proposta nel presente giudizio (pag. 8 ric.).
Infatti, non si tratta di un'eccezione estintiva, idonea a incidere sull'esistenza del debito, perché quand'anche si potesse accoglierla, rimarrebbe che costituisce orientamento consolidato della Corte di cassazione quello per cui, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale
(cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 14149 del 06/08/2012; Ordinanza n. 17858 del
06/07/2018; Ordinanza n. 12025 del 07/05/2019).
Sicché, anche in caso di accoglimento dei rilievi dell'opponente ex articolo 25 cit., non essendovi nel ricorso altre eccezioni estintive del debito, il giudice dovrebbe comunque accertarlo come esistente nel dispositivo.
F) LA VERIFICA DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE.
Con riguardo al credito complessivo, così tornato in essere per l'inadempimento alla definizione agevolata, occorre verificare l'eccezione di prescrizione svolta dalla opponente.
In particolare, per quanto illustrato nell'atto introduttivo del giudizio, la Parte_1
contesta l'intimazione di pagamento per i seguenti titoli, ponendoli in dubbio la
[...]
regolarità della notificazione, secondo il seguente prospetto (di cui a pag. 2 ric.):
CP_
“cartella n. 06820130228425477000, asseritamente notificata il 03.01.2014, per rate premio anno
2012/2013, dell'importo di € 3.524,30 ; cartella n. 06820160095542877000, asseritamente notificata il 31.08.2016, per rate premio CP_3 anno 2015-2016, dell'importo di € 3.634,78 ; cartella n. 06820170081390684000, asseritamente notificata il 17.01.2018, per rate premio CP_3 anno 2016-2017, dell'importo di € 2.603,45 ; cartella n. 06820210057487386000, asseritamente notificata il 24.01.2023, per regolazioni CP_3 premio anni 2019-2021, dell'importo di € 2.684,66 ;
Avviso di addebito n. 36820140014961945000 asseritamente notificata il 14.01.2015, per Modello DM
10 anno 2014, dell'importo di € 4.560,59 ;
Avviso di addebito n. 36820140018815175000, asseritamente notificata il 14.01.2015, per Modello DM
10 anno 2011, dell'importo di € 2.867,09 ;
Avviso di addebito n. 36820150010363175000, asseritamente notificata il 14.10.2015, per Modello DM
10 anno 2014-2015, dell'importo di € 4.845,09 ;
Avviso di addebito n. 36820160029660254000, asseritamente notificata il 08.01.2017, per contributi CP_ previdenziali anno 2014-2015, dell'importo di € 5.123,82;
Avviso di addebito n. 36820190010351375000, asseritamente notificata il 03.07.2019, per Modello DM
10 anno 2017, dell'importo di € 2.977,57 ;
Avviso di addebito n. 36820190010351577000, asseritamente notificata il 03.07.2019, per Modello DM
10 anno 2018, dell'importo di € 6.631,16 ;
Avviso di addebito n. 36820190010387565000 asseritamente notificata il 03.07.2019, per Modello DM
10 anno 2019, dell'importo di € 5.291,08 ;
Avviso di addebito n. 36820190015948763000, asseritamente notificata il 27.08.2019, per Modello DM
10 anno 2019, dell'importo di € 2.336,24 ;
Avviso di addebito n. 36820210000636376000, asseritamente notificata il 28.09.2021, per Modello DM
10 anno 2019, dell'importo di € 3.865,97;
Avviso di addebito n. 36820220000481592000 , asseritamente notificata il 18.03.2022, per Modello DM
10 anno 2020, dell'importo di € 7.389,93;
Avviso di addebito n. 36820220000965091000, asseritamente notificata il 19.03.2022, per Modello DM
10 anno 2021, dell'importo di € 24.333,95 ;
Avviso di addebito n. 36820220004105259000, asseritamente notificata il 29.05.2022, per Modello DM
10 anno 2021-2022, dell'importo di € 7.196,03”.
Ora, in udienza, nel contraddittorio tra i difensori, è stata effettuata la verifica dell'eventuale prescrizione con il risultato seguente posto nel verbale udienza del 20 Marzo
2025 e del 19 giugno 2025, che si può riportare:
“cartella n. 06820130228425477000, risulta notificata il 03.01.2014 a indirizzo
" non contestato, per per rate premio anno 2012/2013, poi quali Email_1 CP_3 atti interruttivi risulta l'istanza di rateizzazione del 13 Marzo 2015 con l'atto interruttivo
AR068320493 che ha valenza di costituzione in mora e di riconoscimento di debito, seguito dall'ulteriore riconoscimento di debito di cui alla istanza di definizione agevolata AP-06890201902906708330 del 5 Febbraio 2019 che risulta spedita dal difensore avvocato De Filippi con mandato indicato nella stessa istanza;
ulteriore riconoscimento di debito è nell'istanza di rateizzazione del 20 settembre 2021 di cui all'atto AR068673160.
Risulta non maturata la prescrizione.
cartella n. 06820160095542877000, risulta notificata a indirizzo " Email_1 non contestato, il 31.08.2016, per rate premio anno 2015-2016, dell'importo di € CP_3
3.634,78; seguito dall'ulteriore riconoscimento di debito di cui alla istanza di definizione agevolata AP-06890201902906708330 del 5 Febbraio 2019 che risulta spedita dal difensore avvocato De Filippi con mandato indicato nella stessa istanza;
ulteriore riconoscimento di debito è nell'istanza di rateizzazione del 20 settembre 2021 di cui all'atto
AR068673162. Risulta non maturata la prescrizione.
cartella n. 06820170081390684000, risulta notificata a indirizzo " Email_1
non contestato, il 17.01.2018, per rate premio anno 2016-2017; ulteriore CP_3
riconoscimento di debito è nell'istanza di rateizzazione del 20 settembre 2021 di cui all'atto
AR068673163. Risulta non maturata la prescrizione.
-
- cartella n. 06820210057487386000, risulta notificata il 24.01.2023, a indirizzo
"almatrans.srl@pec.it, non contestato, per regolazioni premio anni 2019-2021; CP_3
- Non c'è problema di prescrizione alcuno.
-
CP_
- Avviso di addebito n. 36820140014961945000 notificata il 14.01.2015 (doc. 1 ), per
Modello DM 10 anno 2014, seguito dall'ulteriore riconoscimento di debito di cui alla istanza di definizione agevolata AP-06890201902906708330 del 5 Febbraio 2019 che risulta spedita dal difensore avvocato De Filippi con mandato indicato nella stessa istanza, che risulta poi seguita dalla istanza di definizione agevolata accettata il 15 settembre 2023, come da DAG 06890202303394141180; non risulta perciò maturata la prescrizione.
- Avviso di addebito n. 36820140018815175000, asseritamente notificata il 14.01.2015, per Modello DM 10 anno 2011, seguito dall'ulteriore riconoscimento di debito di cui alla istanza di definizione agevolata AP-06890201902906708330 del 5 Febbraio 2019 che risulta spedita dal difensore avvocato De Filippi con mandato indicato nella stessa istanza, seguita da istanza di definizione agevolata 06890202303394141000 del 15 settembre 2023. Non risulta quindi maturata la prescrizione.
-
- Avviso di addebito n. 36820150010363175000, asseritamente notificata il 14.10.2015, per Modello DM 10 anno 2014-2015, dell'importo di € 4.845,09 è presente il documento
3 dell' che rappresenta la notificazione in tale data e senza errori e con indicazione CP_2 dell'indirizzo corretto della opponente (che la difesa di parte Email_2 opponente conferma come corretto). E' quindi verificato il documento 3 del file CP_5
depositato il 24.3.25 che contiene la richiesta di definizione agevolata (doc. 3 b) ai sensi della Rottamazione Ter per il titolo in esame in data 5 Febbraio 2019, seguita poi dell'intimazione di pagamento del 23 novembre 2021 trasmessa via pec come da documento 3 c. Per tale avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione.
- Avviso di addebito n. 36820160029660254000, risulta notificata il 08.01.2017, per contributi previdenziali anno 2014-2015, dell'importo di € 5.123,82, come da busta CP_2 telematica di consegna prodotta quale documento 4 . E' quindi verificato il CP_2
documento 3 del file depositato il 24.3.25 che contiene la richiesta di definizione CP_5
agevolata (doc. 4 b) ai sensi della Rottamazione Ter per il titolo in esame in data 5
Febbraio 2019, seguita dall'istanza di definizione agevolata ai sensi della rottamazione quater del 19 gennaio 2023 (doc. 4 d). Per tale avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione.
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- Avviso di addebito n. 36820190010351375000, risulta notificata il 03.07.2019, per
Modello DM 10 anno 2017, dell'importo di € 2.977,57 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 5 . E' quindi verificato il documento 3 del file CP_2
depositato il 24.3.25 che contiene la intimazione del 15.6.22 (doc. 5 a). Per tale CP_5
avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione.
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- Avviso di addebito n. 36820190010351577000, risulta notificata il 03.07.2019, per
Modello DM 10 anno 2018, dell'importo di € 6.631,16 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 6 . E' quindi verificato il documento 3 del file CP_2
depositato il 24.3.25 che contiene la intimazione del 15.6.22 (doc. 5 a). Per tale CP_5
avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione. -
- Avviso di addebito n. 36820190010387565000 risulta notificata il 03.07.2019, per
Modello DM 10 anno 2019, dell'importo di € 5.291,08 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 7 ; E' quindi verificato il documento 3 del file CP_2
depositato il 24.3.25 che contiene la intimazione del 15.6.22 (doc. 5 a). Per tale CP_5
avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione.
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- Avviso di addebito n. 36820190015948763000, risulta notificata il 27.08.2019, per
2019, dell'importo di € 2.336,24 come da busta telematica di Parte_2 consegna prodotta quale documento 8 . E' quindi verificato il documento 3 del file CP_2
depositato il 24.3.25 che contiene la intimazione del 15.6.22 (doc. 5 a). Per tale CP_5
avviso di addebito risulta quindi interrotta la prescrizione.
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- Avviso di addebito n. 36820210000636376000, risulta notificata il 28.09.2021, per
2019, dell'importo di € 3.865,97 come da busta telematica di Parte_2
consegna prodotta quale documento 9 ; risulta quindi interrotta la prescrizione. CP_2
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- Avviso di addebito n. 36820220000481592000 , è notificata il 18.03.2022, per Modello
DM 10 anno 2020, dell'importo di € 7.389,93 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 10 ; risulta quindi interrotta la prescrizione. CP_2
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- Avviso di addebito n. 36820220000965091000, è notificata il 19.03.2022, per Modello
DM 10 anno 2021, dell'importo di € 24.333,95 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 11 ; risulta quindi interrotta la prescrizione. CP_2
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- Avviso di addebito n. 36820220004105259000, è notificata il 29.05.2022, per Modello
DM 10 anno 2021-2022, dell'importo di € 7.196,03 come da busta telematica di consegna prodotta quale documento 12 ; risulta quindi interrotta la prescrizione”. CP_2
Dal che deriva, potendosi aderire a tale analisi, che per tutti i titoli riportati dell'intimazione di pagamento impugnata (anche per la cartella n. 06820210057487386000, in cui tale valutazione non è precisata nel verbale di causa) non risulta maturata la prescrizione quinquennale. G) LA DECADENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 24, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 46 DEL
1999.
Con riguardo a ciascun atto per cui la notificazione risulta esente da vizi secondo l'esame sovraesposto deve essere poi accertata la decadenza per gli ulteriori vizi o eccezioni rilevati dall'opponente ex articolo 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, dovendosi rilevare come la Suprema Corte abbia ormai chiarito che
“nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n.
46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. Sentenza n. 14692 del 25/06/2007 Sentenza n. 18145 del 23/10/2012 Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011);
Poiché detto orientamento dominante si ritiene condivisibile, pertanto, si deve accertare, per l'intervenuta decadenza, l'irretrattabilità della materia dal lato sostanziale, non potendosi procedere ad ulteriori verifiche di merito e risultando, ormai, definiti i rapporti di debito a credito tra le parti per ciascun titolo opposto non più impugnabile.
Tale decadenza, infatti, viene, ad ogni modo, a impedire la verifica giudiziaria di ogni eccezione svolta nel merito dalla parte opponente, ivi incluse quelle attinenti al diritto di difesa, alla carenza di motivazione, alla prescrizione dei contributi precedente alla notificazione o alla decadenza ex articolo 25 del decreto legislativo n. 46/99 e con riguardo alla proporzione per la determinazione degli interessi e delle sanzioni, nonché per la misura dell'aggio di riscossione, non trovando rilievo, perciò, l'eccezione di incostituzionalità e di violazione del diritto comunitario svolte nell'atto introduttivo del giudizio (trattandosi, in ogni caso, di questioni manifestamente infondate, posto che sia l'aggio che le sanzioni appaiono individuate ai sensi di legge e di entità tale da garantire l'adempimento dei contributi e la riscossione coattiva degli stessi, in modo non irragionevole).
H) LE SPESE DI LITE. Per tutti questi motivi, perciò, il ricorso deve essere respinto e quanto alle spese di lite, sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della totale soccombenza della Parte_1
[...]
Cosicché si deve condannare quest'ultima a rifondere gli oneri del giudizio all' , CP_2
all' e all' , per la somma di cui al CP_3 TE
dispositivo, individuata in relazione alla natura, alla durata e al valore della causa.
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la a versare le spese di lite all' per euro 10.000, oltre Parte_1 CP_2
il 15% per spese forfettarie, all' per euro 10.000, oltre il 15% per spese forfettarie, e CP_3
all' per euro 10.000 oltre il 15% per spese TE
forfettarie e oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 25/09/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo