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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6383 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3910/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , entrambi rappresentati e difesi, come da procura C.F._2
su foglio separato, dall'avv. Marco Rubinacci ( ), con il C.F._3
quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Foria 58.
APPELLANTI
E
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. dott.ssa rappresentata e difesa, Controparte_2
come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dagli avv.ti
RO ER ( ) e UI De AS C.F._4
( ), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio C.F._5
dell'avv. Giampiero Tajani in Napoli alla Piazza Immacolata n. 4.
APPELLATI
E Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI Conclusioni congiunte di tutte le parti:
“Dichiarare cessata la materia del contendere, ordinare la cancellazione delle seguenti formalità pregiudizievoli:
- trascrizione del 07/09/2018 (registro particolare 14829/registro generale
20845 – repertorio 24033 del 17/07/2018, domanda di revocatoria) e l'annotazione del 13/08/2021 (registro particolare 2419/registro generale
21965 – repertorio 3198/2021 del 19/07/2021, (annotazione a trascrizione inefficace parziale) e di ogni altra e formalità pregiudizievole presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari manlevando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, il tutto relativamente al cespite ubicato in Gaeta
(LT) alla Via Flacca piano terra indentificato al NCEU al foglio 13, particella
383, subalterno 10, zona censuaria 2, Cat. A3, classe 2, consistenza 2,5 vani..”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio Controparte_1 Controparte_3
e , nonché e , al fine Controparte_4 Parte_1 Parte_2
di sentire dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei loro confronti del contratto di compravendita dell'immobile ubicato in Gaeta alla Via Flacca Km
21,500.
1.1. A tal dedusse che, con sentenza n. 2242/2017 del 17.10.2017, il
Tribunale di Latina, respinta la domanda principale ex art. 2932 c.c. da essa proposta nei confronti di , Controparte_3 Controparte_4
ed altri eredi, relativamente alla consistenza immobiliare contraddistinta al
NCU al foglio 13 particelle 168, 194, 195, 383 e 384, ad essa promessa in vendita dagli eredi , accolse la domanda subordinata Controparte_3
di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per impossibilità di esecuzione del contratto, condannando i convenuti, tra i quali CP_3
e alla restituzione in favore di essa
[...] CP_4 Controparte_1
della somma di € 191.089,05, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. In relazione al suddetto credito, non ancora soddisfatto, Controparte_1
propose domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. in danno dei debitori
, nonché dei terzi acquirenti dell'immobile con rogito per Notaio CP_3
del 27.2.2015, e , nel Persona_1 Parte_1 Parte_2
cui giudizio i venditori restarono contumaci. CP_3
1.2. Il Tribunale di Santa Maria C.V., con sentenza n. 2601/2021 del
19.7.2021, accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto di vendita nei confronti della Controparte_1
1.3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1
cui ha resistito mentre sono rimasti Parte_2 Controparte_1
contumaci i venditori . CP_3
1.4. All'udienza del 04.12.2025, le parti, sul presupposto che il debito verso la era stato onorato, hanno rassegnato conclusioni congiunte, Controparte_1
chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
§.
2. La cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (Cass. civ., 8.11.2007, n. 23289). Essa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e rassegnino al giudice conclusioni conformi in tal senso.
2.1. Nel caso in esame entrambe le parti hanno espresso la volontà di ottenere una dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, dunque, la pronuncia andrà resa in tal senso.
2.2. In merito alla regolamentazione delle spese le parti hanno concordemente ne hanno chiesto la compensazione e, quindi, preso atto della richiesta congiunta frutto dell'intesa raggiunta, va disposta la compensazione integrale delle spese.
2.3. Gli appellanti hanno altresì richiesto congiuntamente cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, producendo a sostegno l'ispezione ipocatastale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Santa Maria C.V. n. 2601/2021 del 19.7.2021, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e . Parte_1 Parte_2
2. In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere.
3. Ordina al Conservatore dei R.R. I.I. di Latina, Agenzia del Territorio, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, relativa all'immobile sito in Gaeta (LT) alla Via Flacca piano terra, indentificato al NCEU al foglio 13, particella 383, subalterno 10, zona censuaria 2, Cat. A3, classe 2, consistenza 2,5 vani, eseguita in data 07/09/2018 da contro e Controparte_1 Parte_1
, presso l'Ufficio Provinciale di Gaeta (Registro Generale Parte_2
20845 / Registro Particolare 14829, Repertorio 24033 del 17/07/2018, domanda di revocatoria) e l'annotazione del 13/08/2021 (Registro
Generale 21965 / Registro Particolare 2419, Repertorio 3198/2021 del
19/07/2021, annotazione a trascrizione inefficace parziale) e di ogni altra e formalità pregiudizievole, manlevando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, relativamente al cespite indicato.
4. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, lì 05.12.2025
Il Consigliere est. La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d' Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3910/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , entrambi rappresentati e difesi, come da procura C.F._2
su foglio separato, dall'avv. Marco Rubinacci ( ), con il C.F._3
quale elettivamente domiciliano in Napoli alla Via Foria 58.
APPELLANTI
E
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. dott.ssa rappresentata e difesa, Controparte_2
come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello dagli avv.ti
RO ER ( ) e UI De AS C.F._4
( ), con i quali elettivamente domicilia presso lo studio C.F._5
dell'avv. Giampiero Tajani in Napoli alla Piazza Immacolata n. 4.
APPELLATI
E Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI Conclusioni congiunte di tutte le parti:
“Dichiarare cessata la materia del contendere, ordinare la cancellazione delle seguenti formalità pregiudizievoli:
- trascrizione del 07/09/2018 (registro particolare 14829/registro generale
20845 – repertorio 24033 del 17/07/2018, domanda di revocatoria) e l'annotazione del 13/08/2021 (registro particolare 2419/registro generale
21965 – repertorio 3198/2021 del 19/07/2021, (annotazione a trascrizione inefficace parziale) e di ogni altra e formalità pregiudizievole presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari manlevando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, il tutto relativamente al cespite ubicato in Gaeta
(LT) alla Via Flacca piano terra indentificato al NCEU al foglio 13, particella
383, subalterno 10, zona censuaria 2, Cat. A3, classe 2, consistenza 2,5 vani..”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio Controparte_1 Controparte_3
e , nonché e , al fine Controparte_4 Parte_1 Parte_2
di sentire dichiarare ex art. 2901 c.c. l'inefficacia nei loro confronti del contratto di compravendita dell'immobile ubicato in Gaeta alla Via Flacca Km
21,500.
1.1. A tal dedusse che, con sentenza n. 2242/2017 del 17.10.2017, il
Tribunale di Latina, respinta la domanda principale ex art. 2932 c.c. da essa proposta nei confronti di , Controparte_3 Controparte_4
ed altri eredi, relativamente alla consistenza immobiliare contraddistinta al
NCU al foglio 13 particelle 168, 194, 195, 383 e 384, ad essa promessa in vendita dagli eredi , accolse la domanda subordinata Controparte_3
di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per impossibilità di esecuzione del contratto, condannando i convenuti, tra i quali CP_3
e alla restituzione in favore di essa
[...] CP_4 Controparte_1
della somma di € 191.089,05, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale. In relazione al suddetto credito, non ancora soddisfatto, Controparte_1
propose domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. in danno dei debitori
, nonché dei terzi acquirenti dell'immobile con rogito per Notaio CP_3
del 27.2.2015, e , nel Persona_1 Parte_1 Parte_2
cui giudizio i venditori restarono contumaci. CP_3
1.2. Il Tribunale di Santa Maria C.V., con sentenza n. 2601/2021 del
19.7.2021, accolse la domanda, dichiarando l'inefficacia dell'atto di vendita nei confronti della Controparte_1
1.3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1
cui ha resistito mentre sono rimasti Parte_2 Controparte_1
contumaci i venditori . CP_3
1.4. All'udienza del 04.12.2025, le parti, sul presupposto che il debito verso la era stato onorato, hanno rassegnato conclusioni congiunte, Controparte_1
chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
§.
2. La cessazione della materia del contendere si verifica quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (Cass. civ., 8.11.2007, n. 23289). Essa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e rassegnino al giudice conclusioni conformi in tal senso.
2.1. Nel caso in esame entrambe le parti hanno espresso la volontà di ottenere una dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, dunque, la pronuncia andrà resa in tal senso.
2.2. In merito alla regolamentazione delle spese le parti hanno concordemente ne hanno chiesto la compensazione e, quindi, preso atto della richiesta congiunta frutto dell'intesa raggiunta, va disposta la compensazione integrale delle spese.
2.3. Gli appellanti hanno altresì richiesto congiuntamente cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, producendo a sostegno l'ispezione ipocatastale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Santa Maria C.V. n. 2601/2021 del 19.7.2021, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e . Parte_1 Parte_2
2. In riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere.
3. Ordina al Conservatore dei R.R. I.I. di Latina, Agenzia del Territorio, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, relativa all'immobile sito in Gaeta (LT) alla Via Flacca piano terra, indentificato al NCEU al foglio 13, particella 383, subalterno 10, zona censuaria 2, Cat. A3, classe 2, consistenza 2,5 vani, eseguita in data 07/09/2018 da contro e Controparte_1 Parte_1
, presso l'Ufficio Provinciale di Gaeta (Registro Generale Parte_2
20845 / Registro Particolare 14829, Repertorio 24033 del 17/07/2018, domanda di revocatoria) e l'annotazione del 13/08/2021 (Registro
Generale 21965 / Registro Particolare 2419, Repertorio 3198/2021 del
19/07/2021, annotazione a trascrizione inefficace parziale) e di ogni altra e formalità pregiudizievole, manlevando il Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, relativamente al cespite indicato.
4. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Napoli, lì 05.12.2025
Il Consigliere est. La Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d' Amore