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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/11/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella causa iscritta al numero 4271/24 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Assunta Parte_1
Russo, come in atti RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p. t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.to Antonella Tomasello, come in atti
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15 luglio 2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità della CP_1 richiesta di pagamento e dell'atto di revoca del beneficio del RDC e, conseguentemente, l'insussistenza dell'indebito pari alla somma di euro 6.567,00 chiesta in restituzione dall' in quanto CP_2
1 corrisposta in mancanza dei requisiti;
in particolare deduceva che con lettera raccomandata n. 664956492556 pervenuta in data 17.06.2024 l aveva richiesto la restituzione della somma di CP_1 euro 6.567,00 corrisposta alla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza dal 01 aprile 2019 al 30 settembre 2019 a seguito di revoca del beneficio per la seguente motivazione: Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione , reddito o patrimonio inerenti il nucleo.”; deduceva l'illegittimità della revoca e della conseguenziale richiesta di restituzione atteso che aveva diritto alla prestazione quale soggetto maggiorenne che non faceva parte del Persona_1 nucleo familiare dei genitori e percepiva un reddito annuo di euro 4320,00.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio l si costituiva CP_1 deducendo che il provvedimento di revoca del beneficio e contestuale richiesta di restituzione era stato annullato in autotutela in data 27.1.2025, circostanza riscontrata nel corso del giudizio da parte resistente. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa. Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come rappresentato da parte resistente e confermato da parte ricorrente. In tema, deve osservarsi che la cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (cfr da ult. ord. Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019: “deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che
2 conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.; cfr. sent 13217del 28/05/2013:
“La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo; più specificamente si richiama la Cass. Sez lav, n. 7185 del 25.3. 10:
“La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere, istituto ispirato a ragioni di economia processuale, si verifica quando, dopo la proposizione della domanda e sino alla decisione, viene meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale, ed a condizione che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni contrasto tra le parti, tanto che la pronuncia può essere adottata anche d'ufficio dal Giudice proprio per i principi che ispirano l'istituto. Quanto alle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale - atteso che l'annullamento in autotutela è successivo all'introduzione del giudizio - sono poste a carico dell e CP_1 liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
3 Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a pagare a parte ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 700,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate, con attribuzione. Si comunichi TO ZI , li 7 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
4
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Galdo, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nella causa iscritta al numero 4271/24 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Assunta Parte_1
Russo, come in atti RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p. t. rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv.to Antonella Tomasello, come in atti
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15 luglio 2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l al fine di far accertare e dichiarare l'illegittimità della CP_1 richiesta di pagamento e dell'atto di revoca del beneficio del RDC e, conseguentemente, l'insussistenza dell'indebito pari alla somma di euro 6.567,00 chiesta in restituzione dall' in quanto CP_2
1 corrisposta in mancanza dei requisiti;
in particolare deduceva che con lettera raccomandata n. 664956492556 pervenuta in data 17.06.2024 l aveva richiesto la restituzione della somma di CP_1 euro 6.567,00 corrisposta alla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza dal 01 aprile 2019 al 30 settembre 2019 a seguito di revoca del beneficio per la seguente motivazione: Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione , reddito o patrimonio inerenti il nucleo.”; deduceva l'illegittimità della revoca e della conseguenziale richiesta di restituzione atteso che aveva diritto alla prestazione quale soggetto maggiorenne che non faceva parte del Persona_1 nucleo familiare dei genitori e percepiva un reddito annuo di euro 4320,00.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio l si costituiva CP_1 deducendo che il provvedimento di revoca del beneficio e contestuale richiesta di restituzione era stato annullato in autotutela in data 27.1.2025, circostanza riscontrata nel corso del giudizio da parte resistente. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante ha deciso la causa. Avuto riguardo alla ragione più liquida, va preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come rappresentato da parte resistente e confermato da parte ricorrente. In tema, deve osservarsi che la cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale, di cui la giurisprudenza di legittimità ha definito i confini qualificandolo come riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, che fa venir meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti dell'interesse a proseguire il giudizio (cfr da ult. ord. Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019: “deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che
2 conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.; cfr. sent 13217del 28/05/2013:
“La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo; più specificamente si richiama la Cass. Sez lav, n. 7185 del 25.3. 10:
“La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale”).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere, istituto ispirato a ragioni di economia processuale, si verifica quando, dopo la proposizione della domanda e sino alla decisione, viene meno l'interesse ad una pronuncia giudiziale, ed a condizione che il fatto sopravvenuto abbia eliminato ogni contrasto tra le parti, tanto che la pronuncia può essere adottata anche d'ufficio dal Giudice proprio per i principi che ispirano l'istituto. Quanto alle spese, in applicazione del principio di soccombenza virtuale - atteso che l'annullamento in autotutela è successivo all'introduzione del giudizio - sono poste a carico dell e CP_1 liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
3 Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a pagare a parte ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 700,00 oltre IVA e CPA e spese forfetizzate, con attribuzione. Si comunichi TO ZI , li 7 novembre 2025
Il Giudice Paola Galdo
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