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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/10/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa IA M. RI, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8401/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Bartolomeo Emilio Biuso come da procura speciale alle liti in Parte_1 atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dipendenti CP_1 [...]
, GE ET EO e LL CO, come da ordini di servizio nn. 63/2007 e 01/2013; Controparte_2
RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1, c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.10.2024, adiva l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir Parte_1 nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., per la verifica preventiva dei requisiti sanitari sottesi al riconoscimento dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili dalla data della domanda amministrativa.
Evocato in giudizio, l si costituiva tardivamente in data 5.9.2025, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Sottoposta alla ricorrente la questione, rilevata d'ufficio, attinente alla procedibilità del ricorso, giusta ordinanza del
4.6.2025, ed in assenza di attività istruttoria, all'esito dell'udienza del 15.10.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicate, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente, lette le note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è improcedibile.
2.1. Ed invero, l'art. 445-bis c.p.c. stabilisce, al primo comma, quanto segue: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui pagina 1 di 2 all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, e all'articolo 195”.
Ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite), il Giudice deve procedere a norma del terzo comma dell'art. 696 c.p.c. Secondo quanto previsto dall'art. 696 (accertamento tecnico ed ispezione giudiziale), comma 3, c.p.c., il Giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 c.p.c., in quanto applicabili, nomina il C.T.U. e fissa la data di inizio delle operazioni peritali. Infine, a mente dell'art. 694 c.p.c.
(ordine di comparizione), “il presidente del tribunale o il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto”.
2.2. Il quadro normativo, così come ricostruito e richiamato dall'art.445-bis c.p.c., prevede dunque che il termine fissato per la notificazione del decreto con il quale viene fissata l'udienza di comparizione abbia natura perentoria.
Tanto era stato, del resto, precisato nel decreto pronunciato in data 12.10.2024.
Sennonché, la notifica del ricorso è stata eseguita solo in data 9.4.2025, ovvero al di là del termine perentorio del
4.4.2025, quale fissato nell'anzidetto decreto.
A ciò si aggiunga che il decreto medesimo risulta comunicato al procuratore di parte ricorrente in data 14.10.2024, come si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna della p.e.c. inoltrata dalla Cancelleria all'Avv. Bartolomeo Emilio
Biuso ed acquisita agli atti del fascicolo telematico.
2.3. Per altro verso, non v'è prova – né, ancor prima, specifica allegazione – che la parte sia incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile (art. 153, comma 2, c.p.c.).
Né, per altro verso, l'avvenuta costituzione dell è idonea a sanare la predetta decadenza, atteso che i termini CP_1 perentori, ai sensi dell'art.153, comma 1, c.p.c., non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e nessun incarico può essere conferito al CTU designato.
3. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., versata in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 8401/2024 proposto da nei confronti Parte_1 dell disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara il ricorso improcedibile;
b) nulla sulle spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(IA RI RI)
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