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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 892 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, in qualità di erede di , rappresentato e difeso dall' avv. Paolo Palma Parte_1 Persona_1
per di mandato, apposto a margine del ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio legale sito in Roma, in Viale Angelico, 70
Appellante
E rappresentato e difeso in Controparte_1 giudizio dall'avv. Michele Sordillo giusta procura generale alle liti rep. n. 37875 del 22 marzo 2024 del dott. notaio in Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in Roma presso Persona_2
l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29.
Appellato
Oggetto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n. 35/2024 depositata il 4.01.2024
Conclusioni delle parti come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante adiva il Tribunale Civile di Roma esponendo che con decreto di omologa del 8.03.2023 veniva riconosciuta la sussistenza dei requisiti medico legali
CP_ per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dalla domanda amministrativa, oltre gli accessori di legge e che detto decreto veniva notificato all' unitamente al modello di autocertificazione AP70 tramite pec in data 5.06.2023. CP_1
Nel contraddittorio fra le parti all'udienza del 4.01.2024 l'attuale appellante rappresentava che il pagamento era avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso, con ritardo considerando che CP_ parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento già in data 5.06.2023.
Insisteva nell'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Con la sentenza in oggetto il Tribunale dava atto che il pagamento era avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva
CP_ trasmesso in via telematica all' il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento già in data 5.06.2023. Statuiva sulle spese decidendo che dovessero essere integralmente poste a carico dell' in base al principio della soccombenza CP_1
virtuale, liquidandole in complessivi euro 885,00 oltre 15% spese generali, IVA, Cpa con distrazione ai difensori che si dichiarano antistatari.
Con il gravame la ha lamentato la parziale erroneità della decisione quanto alla determinazione Pt_1
delle spese di primo grado al di sotto dei minimi legali.
L'appellante così concludeva:- < comparizione, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro e Previdenza n. 35/2024, depositata in data
4.01.2024, Dott. , a conclusione del procedimento avente R.G. 33036/2023, Parte_2
rideterminando la liquidazione delle spese di lite, previa illegittimità della determinazione delle stesse in Euro 885,00, da distrarsi sulla base dell'allegata nota spese pari ad euro 2.886,00 oltre accessori di legge o nella maggiore o minore somma ritenuta secondo giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi a favore degli scriventi procuratori antistatari
Nella resistenza dell' , all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo. CP_1 L'appellante ha dedotto l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite di primo grado, in misura inferiore ai minimi di legge, per lo scaglione 26.000- 52.000, in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce il valore della controversia nella fascia compresa tra € 26.000,00-
52.000,00 di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015 (sia pure indicando nell'atto di appello il valore della causa come indeterminabile).
Lo scaglione di riferimento, per la causa di previdenza, deve quindi correttamente essere individuato in quello da € 5.201,00 a €26.000,00.
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all' 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza).
Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M.
55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di
€ 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez.
L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di spese di primo grado, l'importo di € 1.865,00, CP_1 anziché quello di € 885,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato CP_1 al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 13 marzo 2025 Il Presidente
dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 892 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, in qualità di erede di , rappresentato e difeso dall' avv. Paolo Palma Parte_1 Persona_1
per di mandato, apposto a margine del ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio legale sito in Roma, in Viale Angelico, 70
Appellante
E rappresentato e difeso in Controparte_1 giudizio dall'avv. Michele Sordillo giusta procura generale alle liti rep. n. 37875 del 22 marzo 2024 del dott. notaio in Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in Roma presso Persona_2
l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29.
Appellato
Oggetto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n. 35/2024 depositata il 4.01.2024
Conclusioni delle parti come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante adiva il Tribunale Civile di Roma esponendo che con decreto di omologa del 8.03.2023 veniva riconosciuta la sussistenza dei requisiti medico legali
CP_ per la concessione del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei dalla domanda amministrativa, oltre gli accessori di legge e che detto decreto veniva notificato all' unitamente al modello di autocertificazione AP70 tramite pec in data 5.06.2023. CP_1
Nel contraddittorio fra le parti all'udienza del 4.01.2024 l'attuale appellante rappresentava che il pagamento era avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso, con ritardo considerando che CP_ parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento già in data 5.06.2023.
Insisteva nell'accoglimento del ricorso con vittoria di spese. Con la sentenza in oggetto il Tribunale dava atto che il pagamento era avvenuto in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva
CP_ trasmesso in via telematica all' il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento già in data 5.06.2023. Statuiva sulle spese decidendo che dovessero essere integralmente poste a carico dell' in base al principio della soccombenza CP_1
virtuale, liquidandole in complessivi euro 885,00 oltre 15% spese generali, IVA, Cpa con distrazione ai difensori che si dichiarano antistatari.
Con il gravame la ha lamentato la parziale erroneità della decisione quanto alla determinazione Pt_1
delle spese di primo grado al di sotto dei minimi legali.
L'appellante così concludeva:- < comparizione, accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro e Previdenza n. 35/2024, depositata in data
4.01.2024, Dott. , a conclusione del procedimento avente R.G. 33036/2023, Parte_2
rideterminando la liquidazione delle spese di lite, previa illegittimità della determinazione delle stesse in Euro 885,00, da distrarsi sulla base dell'allegata nota spese pari ad euro 2.886,00 oltre accessori di legge o nella maggiore o minore somma ritenuta secondo giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali anche del presente grado di giudizio, oltre IVA e CPA da distrarsi a favore degli scriventi procuratori antistatari
Nella resistenza dell' , all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo. CP_1 L'appellante ha dedotto l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite di primo grado, in misura inferiore ai minimi di legge, per lo scaglione 26.000- 52.000, in violazione delle disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014.
Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di cessazione della materia del contendere. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto nei termini di seguito illustrati.
Parte appellante riconduce il valore della controversia nella fascia compresa tra € 26.000,00-
52.000,00 di cui alle tabelle allegate al DM n. 55/2015 (sia pure indicando nell'atto di appello il valore della causa come indeterminabile).
Lo scaglione di riferimento, per la causa di previdenza, deve quindi correttamente essere individuato in quello da € 5.201,00 a €26.000,00.
L'art. 4 del D.M. 55/2014, applicabile ratione temporis al presente caso di specie, dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all' 80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
La causa di primo grado rientrava per valore nello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00, considerata l'entità dei ratei della prestazione controversa;
era da classificare tra le controversie di previdenza ed assistenza;
ha comportato le fasi di studio, di introduzione e di decisione, non invece la fase istruttoria;
si presentava di particolare semplicità come si desume dall'oggetto della domanda ( riconoscimento dei requisiti di una prestazione pacificamente dovuta all'appellante, senza l'esame di particolari questioni di fatto e/o diritto) e dallo svolgimento del processo ( trattazione svoltasi in una sola udienza).
Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M.
55/2014 (“le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti
d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”).
Risultano, pertanto, applicabili i valori minimi, determinati dalla riduzione al 50% dei valori medi ai sensi dell'art. 4 comma 1 dm 55/2014 ( D.M. 13/08/2022, in vigore dal 23/10/2022), come convenuto dallo stesso appellante, la somma da liquidare non poteva comunque essere inferiore alla somma di
€ 1.865,00. Ed invero, tenuto conto dei valori minimi e della fascia di valore indicata nel gravame competono: € 465,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 1.011,00 per la fase decisionale, oltre accessori, importo superiore a quello liquidato dal Tribunale, al netto delle spese generali, in violazione dei minimi tariffari.
Le spese del primo grado devono quindi essere rideterminate nei sensi di cui sopra, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez.
L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019) e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al d.m. 55/2014, della semplicità della lite e del suo valore determinato dalla maggiore somma riconosciuta nella presente fase di impugnazione, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' a rifondere all'appellante, a titolo di spese di primo grado, l'importo di € 1.865,00, CP_1 anziché quello di € 885,00, oltre rimborso 15%, Iva e Cpa, da distrarsi. Condanna l' appellato CP_1 al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del grado, liquidate in € 250,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi.
Roma, 13 marzo 2025 Il Presidente
dott. Guido Rosa