Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026REG.PROV.COLL.
N. 01213/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2023, proposto da US Di TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Caruso, Gianluca Di Barca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Aidone, Ufficio Tecnico Comune di Aidone, Opera Pia Casa di Riposo Barone B. di Falco Op. Ass. Educ. S.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1457/2023, resa tra le parti, con la quale è stato respinto il ricorso proposto in prime cure dall’odierno appellante per l’annullamento:
- dell'ordinanza del Comune di Aidone n. 9 del 10/12/2013, notificata al ricorrente in data 10/1/2014, con la quale il Dirigente dell'U.T. del Comune di Aidone ha ingiunto al ricorrente, nella qualità di conduttore, e all’Opera Pia controinteressata, quale proprietaria, di demolire il fabbricato censito in catasto al foglio 8, particella 160, realizzato abusivamente in assenza di concessione edilizia sul fondo di proprietà dell'Opera Pia Barone di Falco;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso il verbale di sopralluogo redatto in data 3/7/2013 e richiamato nella premessa dell'ordinanza.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il Cons. BA Di TA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, il sig. Di TA US, nella qualità di conduttore di un immobile sito nel territorio del Comune di Aidone, censito al foglio 8, particella 160, impugnava l’ordinanza n. 9 del 10 dicembre 2013 con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale gli aveva ingiunto di demolire un fabbricato realizzato in assenza di concessione edilizia e di ripristinare lo stato originario dei luoghi entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’atto.
L’ordinanza traeva origine da un verbale di sopralluogo del 3 luglio 2013, dal quale risultava che l’opera, insistente su un terreno di proprietà dell’Opera Pia “Barone Bernardo di Falco” e Opere Assistenziali ed Educative “Sant’Anna”, era stata realizzata abusivamente, senza alcun titolo abilitativo edilizio.
Si costituiva in giudizio l’Opera Pia “Barone di Falco”, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto (essenzialmente quanto al terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduceva la sussistenza di un’implicita autorizzazione promanante dall’Opera Pia alla regolarizzazione dell’abuso di cui trattasi che si trarrebbe dalla documentazione relativa a una procedura di mediazione), non invece il Comune di Aidone .
Con sentenza n. 1457 del 3 maggio 2023, il Tribunale Amministrativo per la Sicilia - Sezione di Catania, rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione il sig. Di TA ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio, notificato in data 1° dicembre 2023, deducendo l’ingiustizia e l’erroneità della sentenza impugnata.
Non si sono costituiti in questo grado di giudizio l’Opera Pia “Barone di Falco” e il Comune di Aidone.
All’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. È opportuno, in via preliminare, chiarire che l’odierno appellante non riproduce integralmente, nella presente sede di appello, i motivi proposti nel primo grado di giudizio; pertanto – ai sensi dell’art. 101 c.p.a., che attua nel processo amministrativo il principio tantum devolutum quantum appellatum – il gravame in trattazione deve ritenersi limitato ai motivi espressamente riproposti (giacché, ex art. cit., “ si intendono rinunciate le domande … non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte ”).
II. Ciò premesso, con il primo mezzo di gravame l’appellante censura la sentenza impugnata per non avere riconosciuto l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria edilizia relativa al manufatto oggetto dell’ordinanza di demolizione.
L’assunto non può essere condiviso.
Invero, secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato e di questo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa, affinché il silenzio della pubblica amministrazione possa assumere valore provvedimentale è necessario che: la domanda sia ritualmente e tempestivamente presentata entro i termini di legge; la stessa sia corredata dalla prescritta documentazione, idonea a consentire la compiuta istruttoria; siano integralmente versati l’oblazione e gli oneri concessori, almeno per come autoliquidati dal richiedente; sia decorso il termine legale senza che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso di diniego.
La mancanza anche di uno solo di tali elementi esclude la possibilità che il silenzio possa consolidarsi in provvedimento tacito di accoglimento, permanendo una situazione di mera inerzia amministrativa, priva di effetti abilitativi.
Orbene, nel caso di specie, l’istanza è stata rigettata per l’incompletezza della documentazione prodotta, nonché (soprattutto) per la mancanza di un’autorizzazione a edificare da parte del proprietario del fondo, nonché di qualsiasi titolo legittimante riconducibile alla proprietà.
L’appellante asserisce di aver presentato la documentazione richiesta dal Comune (e, in effetti, sono allegati al fascicolo di primo grado le note di trasmissione di una serie di documenti, tuttavia prive di prova della loro ricezione presso il Comune di Aidone); nondimeno, è la stessa qualità soggettiva dell’appellante (conduttore) a costituire ulteriore e insuperabile ostacolo alla sua tesi difensiva.
Sebbene, infatti, in termini generali l’istanza di titolo edilizio in sanatoria possa essere presentata da chiunque vi abbia interesse (in quanto sarebbe stato legittimato a richiedere detto titolo in via ordinaria), per costante giurisprudenza è necessario che – ove l’istanza non promani dal proprietario del cespite – sia acquisito un’univoca dimostrazione di assenso della proprietà del fondo edificato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16/02/2024, n. 1563; Cons. Stato, sez. II, 12/03/2020, n. 1766; Cons. Stato, sez. IV, 07/09/2016, n.3823).
Privo di fondamento è, nel caso in esame, il richiamo dell’appellante a un presunto consenso “implicito” del proprietario che, in tesi, sarebbe desumibile dal verbale delle fasi preliminari di una procedura di mediazione – rimasta incompiuta e relativa a un impegno alla compravendita del terreno, intercorsa tra la Cooperativa conduttrice dei Fondi e l’Opera Pia proprietaria del fondo – vuoi perché per la ratifica di tale accordo sarebbe stato comunque necessario il consenso degli organi preposti, vuoi in quanto nessuna prova di tale consenso è effettivamente rinvenibile negli atti di causa.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che nessun titolo abilitativo, espresso o tacito, possa dirsi venuto a esistenza in capo all’appellante.
Ne discende che l’ordine di demolizione impugnato non è stato adottato in violazione di un condono già perfezionato, ma costituisce legittima e doverosa manifestazione del potere sanzionatorio comunale volto al ripristino della legalità violata.
III. Con il secondo mezzo di gravame, l’appellante lamenta che l’ordinanza di demolizione sarebbe carente di motivazione, poiché l’Amministrazione comunale non avrebbe esplicitato le ragioni di pubblico interesse che giustificavano, a distanza di anni dalla realizzazione dell’opera, l’adozione del provvedimento repressivo.
A suo dire, il lungo tempo trascorso e la modesta entità dell’intervento edilizio avrebbero imposto una motivazione rafforzata, in ordine all’interesse concreto e attuale al ripristino dello stato dei luoghi, distinta dal mero richiamo al principio della legalità violata.
L’assunto non può essere condiviso.
È infatti ben noto che, secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza amministrativa e di questo stesso Consiglio, l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce un atto vincolato, che trova il proprio fondamento immediato nell’accertamento dell’abuso e nella constatazione dell’assenza di titolo edilizio legittimante (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, nn. 640, 652 e 742 del 2025). Essa non richiede, dunque, un’articolata ponderazione comparativa di interessi, né l’esternazione di un particolare interesse pubblico diverso da quello, di per sé sufficiente, al ripristino della legalità urbanistica violata.
Il provvedimento sanzionatorio discende direttamente dalla norma imperativa, e la motivazione è in re ipsa nella stessa evidenza dell’abuso. Tale principio, di ordine sistematico, si fonda sull’idea che l’ordinamento urbanistico tutela in via primaria la corretta utilizzazione del territorio, bene giuridico unitario di rilievo pubblico, rispetto al quale la demolizione di opere non assentite non costituisce esercizio discrezionale, bensì adempimento di un dovere legale imposto all’autorità comunale.
Ne deriva che la motivazione dell’atto repressivo non deve dar conto di valutazioni di opportunità o di comparazione, ma può legittimamente limitarsi a richiamare l’accertamento tecnico dell’abuso e la norma violata.
Solo in casi del tutto eccezionali, essenzialmente riconducibili alla formazione di un affidamento qualificato del privato, l’Amministrazione è tenuta a una motivazione più puntuale sull’interesse pubblico concreto alla demolizione: vicende del tutto peculiari tuttavia insussistenti nel caso di specie.
L’odierno appellante, pertanto, non può invocare la decorrenza del tempo quale fattore idoneo a cristallizzare una situazione di fatto illegittima o a imporre all’amministrazione un onere motivazionale supplementare (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017).
Parimenti, pure per quanto attiene al diniego di condono, si rileva che in ambito edilizio la repressione degli abusi e il conseguente diniego delle richieste di condono in mancanza dei requisiti di legge sono atti vincolati che non richiedono alcuna specifica valutazione
Il provvedimento impugnato contiene, invero, gli elementi minimi essenziali richiesti dalla legge: l’individuazione del manufatto abusivo; l’indicazione della norma violata e la prescrizione del termine per l’esecuzione della demolizione.
Il richiamo generico dell’appellante a un’asserita incompletezza dell’istruttoria non trova, del resto, alcun riscontro in atti.
Ne consegue che l’atto demolitorio deve ritenersi avulso dai vizi in questa sede dedotti, avendo l’amministrazione fatto corretta applicazione del principio per cui la tutela del territorio e l’eliminazione dell’abuso costituiscono espressione doverosa e vincolata del potere pubblico.
IV. Con l’ultima doglianza l’appellante lamenta la nullità della sentenza di primo grado, assumendo che il Tribunale amministrativo avrebbe omesso di motivare in ordine a profili decisivi della controversia, trascurando di esaminare fatti e documenti che, se debitamente valutati, avrebbero condotto a un esito diverso del giudizio.
Anche tale motivo è privo di pregio.
In via preliminare, il Collegio non coglie la pertinenza del richiamo all’art. 360 c.p.c., trattandosi di norma che non riguarda il processo amministrativo.
Ciò detto, il Collegio rileva che tale motivo si limita a contestare la sentenza di primo grado per non aver esaminato le doglianze sollevate con il ricorso introduttivo; tuttavia, non essendo riportato il contenuto di tali doglianze, il mezzo – come si è già accennato – non è idoneo a devolvere a questo giudice d’appello le censure all’azione amministrativa, già dedotte in primo grado e che la parte ritiene non essere state esaminate in quella sede, ulteriori rispetto a quelle evidenziate nei precedenti motivi di appello, su cui essa vorrebbe fondare la nullità della sentenza.
Ciò dicasi, in particolare, in relazione alla censura di nullità per omessa valutazione di fatti rilevanti, in ordine ai quali neppure viene indicato quale sia il fatto decisivo introdotto nel giudizio e (asseritamente) non esaminato dal giudice di prime cure.
Del resto è ben noto, anche in ragione di quanto disposto dal codice del processo amministrativo, che la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – non la confutazione di ciascuna delle tesi proposte dalla parte e non condivise dal giudicante – e che, anche in forza di quanto previsto dall’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., e dall’art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità per difetto di motivazione sussiste soltanto nei casi in cui il provvedimento giurisdizionale sia assolutamente privo dell’esternazione del percorso argomentativo o rechi una motivazione solo apparente, tale cioè da non consentire di comprendere l’ iter logico-giuridico seguito dal giudicante.
Tale vizio non è, invece, configurabile tutte le volte che la motivazione, pur sintetica o non condivisa, consenta di individuare con sufficiente chiarezza la ratio decidendi e le ragioni poste a fondamento della pronuncia.
Nel caso di specie, la sentenza gravata risulta sufficientemente motivata. Il Tribunale Amministrativo ha, infatti, ricostruito idoneamente i fatti di causa, individuato l’oggetto della controversia e illustrato quanto basta le ragioni giuridiche poste a base della decisione reiettiva, secondo quanto si è già detto.
Alla luce di tali considerazioni, può escludersi che la sentenza impugnata sia affetta da nullità, risultando essa conforme ai parametri imposti dal codice del processo amministrativo ed esprimendo comprensibilmente le ragioni del rigetto del ricorso .
L’appello si appalesa, pertanto, nel suo complesso, infondato e deve perciò essere respinto.
Nulla per le spese, in difetto di costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 1213 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER de AN, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
BA Di TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA Di TA | ER de AN |
IL SEGRETARIO