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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 20088/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20088/2024
V.G. instaurato da
(c.f con l'avv. PAOLINA CASARI e l'avv. CRISTINA DI Parte_1 C.F._1
FABIO
e
(c.f con l'avv. PAOLINA CASARI e l'avv. Controparte_1 C.F._2
CRISTINA DI FABIO
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Brescia, via Vittorio Arici n. 25, di proprietà del marito viene assegnata a quest'ultimo con tutti gli arredi e corredi.
CONCORSO MANTENIMENTO MARGHERITA
a) Il sig. provvederà a contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante un assegno mensile,
1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dell'importo di € 350,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
b) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno Per_1
ripartite al 50% tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Brescia, da ritenersi parte integrante del presente ricorso.
c) In particolare, i coniugi precisano che, stante la situazione economica del padre, quest'ultimo provvederà al concorso delle tasse universitarie relative unicamente all'Università pubblica, come da
Protocollo in uso presso il su intestato Tribunale.
INDIPENDENZA ECONOMICA CONIUGI
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI
I coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro anche a titolo di assegno divorzile.
IMPUGNAZIONE
3. Le parti dichiarano di rinunciare sin da ora ai termini di legge per l'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/03/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 93, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 20088/2024
V.G. instaurato da
(c.f con l'avv. PAOLINA CASARI e l'avv. CRISTINA DI Parte_1 C.F._1
FABIO
e
(c.f con l'avv. PAOLINA CASARI e l'avv. Controparte_1 C.F._2
CRISTINA DI FABIO
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Brescia, via Vittorio Arici n. 25, di proprietà del marito viene assegnata a quest'ultimo con tutti gli arredi e corredi.
CONCORSO MANTENIMENTO MARGHERITA
a) Il sig. provvederà a contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 Per_1
maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante un assegno mensile,
1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dell'importo di € 350,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese.
b) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia saranno Per_1
ripartite al 50% tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Brescia, da ritenersi parte integrante del presente ricorso.
c) In particolare, i coniugi precisano che, stante la situazione economica del padre, quest'ultimo provvederà al concorso delle tasse universitarie relative unicamente all'Università pubblica, come da
Protocollo in uso presso il su intestato Tribunale.
INDIPENDENZA ECONOMICA CONIUGI
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI
I coniugi dichiarano di avere provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro anche a titolo di assegno divorzile.
IMPUGNAZIONE
3. Le parti dichiarano di rinunciare sin da ora ai termini di legge per l'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 14/03/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 93, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge Parte_1
che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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