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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 6.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1776/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Pasquale Allocca C.F. e dall'avv. Roberta Troiano C.F._1
, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, CodiceFiscale_2 giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. (per le comunicazioni di rito, pec: tel. Email_1
081.772.22.99)
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3
), e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: CodiceFiscale_4
Email_2
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.7.2023 esponeva che, a decorrere da maggio 2021, la Controparte_1 retribuzione erogata durante le giornate di ferie includeva il minimo tabellare, l'indennità di contingenza, il
T.D.R. e soltanto alcune indennità fisse, mentre non erano contemplate né l'indennità perequativa né
1 l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 2011, né il ticket buono pasto né ancora l'indennità di turno;
che il mancato pagamento dell'indennità perequativa e compensativa violava quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea secondo cui, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore ricada nelle disposizioni e nelle prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dello stesso di godere, nel corso del suo periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
che, anche durante il periodo di ferie, avrebbe avuto diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ed intrinsecamente collegata alla prestazione nel periodo ordinario, dovendosi considerare nulle le clausole in contrasto con tali principi e disapplicarle.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previa nullità e/o inefficacia e/o non applicazione della disciplina collettiva e/o negoziale nella parte in cui escludeva dal trattamento retributivo feriale le indennità perequativa e compensativa, in contrasto con la normativa eurounitaria e con i principi di elaborazione giurisprudenziale comunitaria, l'accertamento del proprio diritto all'inclusione delle suddette voci salariali nella retribuzione feriale con condanna dell' al pagamento delle differenze retributive tra le somme corrispostegli per le Pt_1 giornate di ferie fruite ogni anno e quelle spettanti a tale titolo nel periodo di riferimento, per l'importo lordo di € 2.101,83 per il periodo maggio 2021/gennaio 2023.
Par La convenuta eccepì l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado, con la decisione 398/2025 del 28.3.2025, sostenendo che la parte variabile della retribuzione va inclusa nel calcolo della retribuzione feriale qualora sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, o compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato e che il contratto collettivo aziendale che non includa tali indennità, c.d. intrinseche, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie è nullo per contrarietà alla norma imperativa costituita dall'art. 10, D.LGS. n.
66/2003, richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia di retribuzione durante le ferie, accolse la Par domanda condannando la al pagamento delle somme rispettivamente richieste, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
Par Con rituale atto di appello l' ha censurato l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure, ed in particolare la motivazione posta a fondamento dell'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'inclusione nel calcolo della retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie delle indennità perequativa e compensativa e dei buoni parto alla luce di una lettura non condivisibile dell'accordo regionale del 16.12.2011; ha eccepito l'erroneità dell'interpretazione della giurisprudenza europea e nazionale .
Si è lamentato della omessa pronunzia in merito all'eccezione sull'effetto dissuasivo . Quanto ai conteggi, ha sostenuto che la somma di euro 8,00 riconosciuta a titolo di indennità di ferie ex accorso 10.5.2022 aveva carattere satisfattivo e che dagli importi richiesti andavano detratti anche quelli richiesti a titolo di ticket in ordine al quale si era formato un orientamento consolidato di rigetto .
L'appellato ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Come statuito da questa Corte in plurime pronunce sulla medesima questione l'appello è infondato.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019
(ribadita da Cass. 15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale
2 in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto
(id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del
2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6,
n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1 Per
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_2 Per ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso Per_5 non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-
118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e CP_2
C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva
3 nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, CP_2 punto 58).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Z- e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"
(v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
4 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il Cont rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n.18160/2023 resa nel giudizio tra CP_4
e + altri, in cui - conformandosi ai precedenti sopra citati - la Cassazione ha ribadito che la
[...] CP_5 retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore;
recentissimamente con le sentenze nn.25840/24 e 25850/24 la S.C. ha affrontato proprio la vicenda oggetto di esame
(confermando due pronunce di questa Corte).
Nella sentenza n.25840/24 ha precisato:
-5. Occorre, difatti, ricordare che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione <> contenuta Persona_6 nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e CP_2 altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_7
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1
5 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass. 17/05/2019 n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale).
5.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass, 30/11/2021 n. 37589).
5.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva
(l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
5.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della
Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass.
n. 22577 del 2012).
5.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C 106/89 Marleasing p. 8,
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von OL p. 26, CP_6
CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa CP_7 motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
6. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione
6 erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6.1. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Pertanto l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure è adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art.3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art.3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una
“indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della
“indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
-è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può consentire l'adozione della interpretazione restrittiva proposta Par dall' .
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art.7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha
7 espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate
"allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione, è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, si osserva che tali emolumenti sono da includersi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi nel senso che l'indennità in esame -quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di
8 lavoro, di modo che rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
E' anche da osservare che non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Quanto finora detto in merito alla retribuzione normale da corrispondere durante il periodo di ferie , vale anche per il ticket mensa . Ciò in conformità ai principi affermati dalla Corte di giustizia ossia che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione che percepisce quando svolge effettivamente la sua prestazione di lavoro, ad eccezione solo delle indennità corrisposte per l'espletamento di servizi specifici, occasionali o saltuari.
Parte appellante sostiene, invece, che la corresponsione del ticket mensa ha natura di fringe benefit ed è legato all'orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore e che esso , salvo diversa disposizione contrattuale, non è un elemento della retribuzione «normale»,
Ebbene, parte appellante trascura di considerare che gli accordi istitutivi del suddetto ticket ( accordi dell'8.8.1997, del 28.10.2004 e del 25.7.2012) , hanno espressamente previsto che il riconoscimento dello stesso è strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni assegnate al dipendente, poiché
riconosciuto in virtù della riprogrammazione dei turni di servizio che ha consentito un aumento di produttività.
È evidente che il suddetto ticket è stato riconosciuto non semplicemente in base all'effettiva presenza del lavoratore, ma per compensare la penosità derivante dallo svolgimento delle mansioni lavorative con un'articolazione differente dei turni che ha consentito di ridurre il ricorso al lavoro straordinario ed essendo corrisposti in maniera fissa e continuativa per ogni giorno di effettiva presenza a lavoro, deve tenersene conto nel calcolo della retribuzione da corrispondere per le giornate di ferie.
Ancora una volta la effettiva presenza, quale requisito per il riconoscimento del ticket buoni pasto, in realtà, come nel caso della indennità perequativa e compensativa, rappresenta solo un criterio che serve a collegare la corresponsione di tale indennità “alla retribuzione diretta a compensare la prestazione” (rectius: mansioni)) resa dai lavoratori durante i giorni di lavoro.
9 Parimenti infondato è il motivo di gravame con il quale parte appellante sostiene l'erroneità dei conteggi elaborati da parte ricorrente .
Ebbene dall'esame dei conteggi si desume che il calcolo delle differenze retributive, non è stato effettuato sulla base della fruizione di 30 giorni ferie all'anno, bensì sulla base delle ferie effettivamente godute dai lavoratori come risultanti dalle buste paga allegate al ricorso. Tanto si evince chiaramente dal prospetto contenuto nel ricorso ove vi è una specifica colonna con la seguente dicitura:”giorni di ferie fruiti”.
Infine, nessuna rilevanza può avere relativamente al periodo successivo al 30/06/2022 l'invocato accordo del 10/05/2022, con cui,a decorrere da luglio 2022, è stata istituita una nuova indennità denominata
"indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri, da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del
A.N. 27 novembre 2000nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorchéforfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gliistituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”.
Ed invero tale indennità, peraltro non utile ai fini del TFR, ha una natura del tutto diversa dalle indennità perequativa e compensativa in discussione, che fanno parte della retribuzione ordinaria per quanto innanzi detto, e pertanto non impedisce il loro computo nei giorni di ferie.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata .
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi in euro 1458,00 oltre
IVA e CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
10 dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Napoli 6.11.2025
Il Presidente est.
d.ssa Anna Carla Catalano
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 6.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1776/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Pasquale Allocca C.F. e dall'avv. Roberta Troiano C.F._1
, con i medesimi elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387, CodiceFiscale_2 giusta procura allegata ex art. 83 co. 3 c.p.c. (per le comunicazioni di rito, pec: tel. Email_1
081.772.22.99)
APPELLANTE
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3
), e con lo stesso domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: CodiceFiscale_4
Email_2
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.7.2023 esponeva che, a decorrere da maggio 2021, la Controparte_1 retribuzione erogata durante le giornate di ferie includeva il minimo tabellare, l'indennità di contingenza, il
T.D.R. e soltanto alcune indennità fisse, mentre non erano contemplate né l'indennità perequativa né
1 l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 2011, né il ticket buono pasto né ancora l'indennità di turno;
che il mancato pagamento dell'indennità perequativa e compensativa violava quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea secondo cui, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore ricada nelle disposizioni e nelle prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dello stesso di godere, nel corso del suo periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro;
che, anche durante il periodo di ferie, avrebbe avuto diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ed intrinsecamente collegata alla prestazione nel periodo ordinario, dovendosi considerare nulle le clausole in contrasto con tali principi e disapplicarle.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previa nullità e/o inefficacia e/o non applicazione della disciplina collettiva e/o negoziale nella parte in cui escludeva dal trattamento retributivo feriale le indennità perequativa e compensativa, in contrasto con la normativa eurounitaria e con i principi di elaborazione giurisprudenziale comunitaria, l'accertamento del proprio diritto all'inclusione delle suddette voci salariali nella retribuzione feriale con condanna dell' al pagamento delle differenze retributive tra le somme corrispostegli per le Pt_1 giornate di ferie fruite ogni anno e quelle spettanti a tale titolo nel periodo di riferimento, per l'importo lordo di € 2.101,83 per il periodo maggio 2021/gennaio 2023.
Par La convenuta eccepì l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado, con la decisione 398/2025 del 28.3.2025, sostenendo che la parte variabile della retribuzione va inclusa nel calcolo della retribuzione feriale qualora sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, o compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato e che il contratto collettivo aziendale che non includa tali indennità, c.d. intrinseche, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie è nullo per contrarietà alla norma imperativa costituita dall'art. 10, D.LGS. n.
66/2003, richiamando la giurisprudenza comunitaria in materia di retribuzione durante le ferie, accolse la Par domanda condannando la al pagamento delle somme rispettivamente richieste, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, con compensazione delle spese di lite.
Par Con rituale atto di appello l' ha censurato l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure, ed in particolare la motivazione posta a fondamento dell'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'inclusione nel calcolo della retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie delle indennità perequativa e compensativa e dei buoni parto alla luce di una lettura non condivisibile dell'accordo regionale del 16.12.2011; ha eccepito l'erroneità dell'interpretazione della giurisprudenza europea e nazionale .
Si è lamentato della omessa pronunzia in merito all'eccezione sull'effetto dissuasivo . Quanto ai conteggi, ha sostenuto che la somma di euro 8,00 riconosciuta a titolo di indennità di ferie ex accorso 10.5.2022 aveva carattere satisfattivo e che dagli importi richiesti andavano detratti anche quelli richiesti a titolo di ticket in ordine al quale si era formato un orientamento consolidato di rigetto .
L'appellato ha resistito al gravame chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Come statuito da questa Corte in plurime pronunce sulla medesima questione l'appello è infondato.
Appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019
(ribadita da Cass. 15/10/2020 n. 22401) ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale
2 in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili.
In particolare la Suprema Corte ha osservato:
"4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto
(id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del D.Lgs. n. 66 del
2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane" che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6,
n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e Per_1 Per
, C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 Per_2 Per ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di
Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso Per_5 non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-
118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e CP_2
C- 520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa
To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori
(sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riuniteC-131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva
3 nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, CP_2 punto 58).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché Z- e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre
2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli
Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro"
(v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28).
14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base (sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
4 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata).
18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il Cont rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n.18160/2023 resa nel giudizio tra CP_4
e + altri, in cui - conformandosi ai precedenti sopra citati - la Cassazione ha ribadito che la
[...] CP_5 retribuzione dovuta nei periodi di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento alla esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore;
recentissimamente con le sentenze nn.25840/24 e 25850/24 la S.C. ha affrontato proprio la vicenda oggetto di esame
(confermando due pronunce di questa Corte).
Nella sentenza n.25840/24 ha precisato:
-5. Occorre, difatti, ricordare che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione <> contenuta Persona_6 nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, <> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e CP_2 altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_7
13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
5.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte di legittimità che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1
5 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass. 17/05/2019 n. 13425, richiamata dalla Corte territoriale).
5.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr.
Cass, 30/11/2021 n. 37589).
5.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva
(l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
5.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della
Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass.
n. 22577 del 2012).
5.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C 106/89 Marleasing p. 8,
CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von OL p. 26, CP_6
CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa CP_7 motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
6. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione
6 erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
6.1. Ritiene allora il Collegio che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Pertanto l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure è adeguata e condivisibile.
L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava per i lavoratori in servizio alla data della stipula la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art.3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art.3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una
“indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della
“indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
-è pensionabile;
-confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione negoziale e della giurisprudenza europea, non può consentire l'adozione della interpretazione restrittiva proposta Par dall' .
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'appellante, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art.7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha
7 espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate
"allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione, è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. E' proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, si osserva che tali emolumenti sono da includersi nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore, ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi nel senso che l'indennità in esame -quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di
8 lavoro, di modo che rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
E' anche da osservare che non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Quanto finora detto in merito alla retribuzione normale da corrispondere durante il periodo di ferie , vale anche per il ticket mensa . Ciò in conformità ai principi affermati dalla Corte di giustizia ossia che durante il godimento delle ferie il lavoratore deve percepire la stessa retribuzione che percepisce quando svolge effettivamente la sua prestazione di lavoro, ad eccezione solo delle indennità corrisposte per l'espletamento di servizi specifici, occasionali o saltuari.
Parte appellante sostiene, invece, che la corresponsione del ticket mensa ha natura di fringe benefit ed è legato all'orario di lavoro effettivamente prestato dal lavoratore e che esso , salvo diversa disposizione contrattuale, non è un elemento della retribuzione «normale»,
Ebbene, parte appellante trascura di considerare che gli accordi istitutivi del suddetto ticket ( accordi dell'8.8.1997, del 28.10.2004 e del 25.7.2012) , hanno espressamente previsto che il riconoscimento dello stesso è strettamente legato alle modalità di svolgimento delle mansioni assegnate al dipendente, poiché
riconosciuto in virtù della riprogrammazione dei turni di servizio che ha consentito un aumento di produttività.
È evidente che il suddetto ticket è stato riconosciuto non semplicemente in base all'effettiva presenza del lavoratore, ma per compensare la penosità derivante dallo svolgimento delle mansioni lavorative con un'articolazione differente dei turni che ha consentito di ridurre il ricorso al lavoro straordinario ed essendo corrisposti in maniera fissa e continuativa per ogni giorno di effettiva presenza a lavoro, deve tenersene conto nel calcolo della retribuzione da corrispondere per le giornate di ferie.
Ancora una volta la effettiva presenza, quale requisito per il riconoscimento del ticket buoni pasto, in realtà, come nel caso della indennità perequativa e compensativa, rappresenta solo un criterio che serve a collegare la corresponsione di tale indennità “alla retribuzione diretta a compensare la prestazione” (rectius: mansioni)) resa dai lavoratori durante i giorni di lavoro.
9 Parimenti infondato è il motivo di gravame con il quale parte appellante sostiene l'erroneità dei conteggi elaborati da parte ricorrente .
Ebbene dall'esame dei conteggi si desume che il calcolo delle differenze retributive, non è stato effettuato sulla base della fruizione di 30 giorni ferie all'anno, bensì sulla base delle ferie effettivamente godute dai lavoratori come risultanti dalle buste paga allegate al ricorso. Tanto si evince chiaramente dal prospetto contenuto nel ricorso ove vi è una specifica colonna con la seguente dicitura:”giorni di ferie fruiti”.
Infine, nessuna rilevanza può avere relativamente al periodo successivo al 30/06/2022 l'invocato accordo del 10/05/2022, con cui,a decorrere da luglio 2022, è stata istituita una nuova indennità denominata
"indennità retribuzione ferie" del valore di euro 8,00 giornalieri, da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie di cui al comma 1 dell'art. 10 del C.C.N.L. 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 del
A.N. 27 novembre 2000nonché dal presente articolo. Detta indennità, sostituisce e assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalle contrattazioni collettive, ancorchéforfettizzate in cifra fissa, legate ad effettive o particolari prestazioni. L'indennità è comprensiva dell'incidenza su tutti gliistituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto…”.
Ed invero tale indennità, peraltro non utile ai fini del TFR, ha una natura del tutto diversa dalle indennità perequativa e compensativa in discussione, che fanno parte della retribuzione ordinaria per quanto innanzi detto, e pertanto non impedisce il loro computo nei giorni di ferie.
Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere confermata .
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi in euro 1458,00 oltre
IVA e CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con distrazione.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
10 dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Napoli 6.11.2025
Il Presidente est.
d.ssa Anna Carla Catalano
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