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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 04/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto Parte_1 ricorrente e
, in persona del legale rappresentante_ pro Controparte_1
resistente
Premesso
Con atto1 depositato il 30/10/2024 adiva questa A.G. allegando essere Parte_1 docente a tempo determinato (prec lto contratti di insegnamento negli aa.ss. indicati in ricorso;
in particolare:
2023/2024;
2024/2025; essendo ancora nel sistema scolastico in quanto titolare all'attualità di una ulteriore supplenza per l'a.s. 2025-2026.
Al contempo lamentava, in quanto discriminatoria, la propria esclusione della assegnazione della Carta del Docente, riservata- stando al tenore dell'articolo 1, co. 121, L. 107/2015- ai soli docenti a tempo indeterminato;
e ciò nonostante la funzione della Carta (favorire l'aggiornamento e la formazione dei docenti) e l'identità delle mansioni mandate rispetto a quelle del personale di ruolo.
Invocava violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione fissato dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, richiamando l'ordinanza 18 maggio 2022 della Corte di Giustizia.
1 Ancora affermava esservi violazione del principio di buon andamento, eccesso di potere sotto svariati profili, violazione degli articoli 7 co. 4, D.L.vo 165/2001 nonché degli artt. 63, 64 del CCNL Comparto Scuola e degli artt. 3, 35, 51, 97 della Costituzione.
Concludeva chiedendo, previa disapplicazione delle disposizioni interne discriminatorie, declaratoria del proprio diritto alla erogazione della carta del docente nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva il eccependo in via preliminare il venire meno dell'interesse ad agire CP_1 della ricorrent rdo all'a.s. 2024/2025 in ragione della attribuzione del beneficio in questione in ragione delle (sopravvenute) disposizioni della legge di bilancio 2025, all'art.1, comma 572 lettera a), ha modificato la disposizione normativa contenuta nell'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 istitutiva della “Carta del docente” e ha esteso anche ai supplenti annuali, con contratti annuali, ovvero fino al n 31 agosto, il diritto a beneficiare del Bonus “fino a 500 euro”,
Sul punto, in sede di note di trattazione, parte ricorrente concludeva insistendo per l'attribuzione del beneficio con riferimento all'a.s. 2023/2024, dando atto del venire meno dell'interesse ad agire verificatosi in epoca successiva alla proposizione della domanda.
Osserva
Non è contestato che la parte ricorrente abbia svolto, a tempo determinato, un'attività di docenza equiparabile a quella del personale di ruolo, mediante contratti a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico e/o sino al termine delle attività didattiche: il CP_1 non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponib mansioni della parte ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art.1 comma 121 della L.107/2015 dispone che Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
2 euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_1 inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Il successivo comma 122 stabilisce che….con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Istruzione ed in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che …nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_2
, sentite le organizzazioni sindacali rappres
[...]
La disposizione di cui ai commi 121 e 124 circoscrive, pertanto, ai docenti di ruolo l'obbligo di formazione permanente ed i destinatari del beneficio del quale si discute.
Dando attuazione al comma 122 cit. si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Il Decreto, articolo 2, individua i Destinatari ne… 1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale2, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che e' nominativa, personale e non trasferibile. …..4. La Carta e' assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1….
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.
Dispone l'articolo 3 del citato D.P.C.M. n. 32313 che 1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
Il comma 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.
Sin qui le disposizioni che riservano il beneficio ai docenti di ruolo.
Il Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
3 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del CP_3 doc relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, sopra richiamato;
il Consiglio di Stato ha ritenuto che la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio della Carta il personale con contratto a tempo determinato presenti profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Di seguito si è ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che il d.p.c.m. 28-11-2016 prevede, all'articolo 3, co. 2,, che la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio, sicché- quanto ai docenti precari- la domanda non può trovare accoglimento per gli anni pregressi o nel caso in cui non vi sia allegazione (e, in caso di contestazione, prova) dell'attualità di un rapporto di insegnamento a tempo determinato
Osserva Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 ……36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_1 loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la e di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti……
Sulle questioni relative alla carta il Giudice del Lavoro di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in
4 numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili: - se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Sezione Lavoro della Casazione (29961, del 27/10/2023) pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015) – ha affermato i seguenti principî di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte, richiamati gli obblighi di aggiornamento fissati a carico del personale docente dagli articoli 282 d.l.vo 297/1994, 63 e 64 CCNL di Comparto, la già ritenuta estensione dell'obbligo
5 a tutto il copro docente (Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, cit.), ritenuta la pertinenza della Carta della quale si discute alla formazione continua dei docenti e la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica…… nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale….. ha fatto proprio il principio espresso dalla Corte di Giustizia secondo il quale i docenti allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento, indirizzando la propria riflessione su quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Sotto quel profilo non potendosi escludere la sovrapponibilità nei casi del part time settimanale, tanto orizzontale (meno ore tutti i giorni) che verticale (lavoro solo su alcuni giorni), nelle ipotesi particolari (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
Pure inidoneo ad introdurre una sufficiente ragione di diversificazione tra situazioni sovrapponibili è il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Analogamente (v. § 7.5 della decisione della S.C.) sovrapponibili- nella prospettiva della didattica annua ed ai fini che qui interessano- le supplenze su organico di diritto e quelle su organico di fatto, con la precisazione che rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo…(così al § 9.1). e che effettivamente spetta ed in misura piena.
Ancora la Corte ha precisato che, a fronte della complessa struttura dell'operazione di accredito della Carta, la obbligazione non si discosta sotto il profilo sostanziale dal pagamento.
Trattandosi di obbligazione di scopo, la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura della stessa;
se per i docenti di ruolo l'estinzione del diritto si determina quando il servizio venga meno, laddove per i docenti precari ciò avviene se e quando questi fuoriescano dal sistema scolastico (§ 16.1); uscita da sistema che è evitata laddove il docente rimanga iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto).
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
e si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
Ai docenti che rimangano nel sistema scolastico, nella irrilevanza del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e poi viene accertato dal giudice (§ 17.2)è data azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame….riconoscendo «il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità».
6 Ai docenti che, non più nel sistema scolastico, è invece data azione risarcitoria (§ 18), rispetto alla quale, fermi gli oneri di allegazione e di prova, è ammissibile la liquidazione equitativa tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
La domanda è pertanto fondata, con la precisazione che con riferimento al contratto relativo all'a.s. 2024/2025 il ricorrente, a far data dal 24 giugno u.s. ha infatti accesso alla piattaforma utile ad ottenere il beneficio in via amministrativa;
sicchè effettivamente l'interesse ad agire è venuto meno.
Le spese seguono soccombenza del , sono liquidate come in dispositivo. Si fa luogo CP_1 all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla attribuzione della Carta del Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore nominale di €500,00 per l'annualità
2023/2024; condanna il alla erogazione della Controparte_1
carta del docente in ragione degli importi in tal modo dovuti oltre rivalutazione ed interessi dalla data del diritto all'accredito e sino alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 353,00 per onorari, già calcolato l'aumento ex art. 4, co. 1 bis del
DM n. 55/2014,, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con distrazione, come da dichiarazione del procuratore costituito.
Foggia, 04/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici. 2 Il part-time viene autorizzato per la durata di uno o due anni scolastici. Si articola su 18, 21, 24 o 30 ore settimanali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 04/11/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito dell'udienza tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto Parte_1 ricorrente e
, in persona del legale rappresentante_ pro Controparte_1
resistente
Premesso
Con atto1 depositato il 30/10/2024 adiva questa A.G. allegando essere Parte_1 docente a tempo determinato (prec lto contratti di insegnamento negli aa.ss. indicati in ricorso;
in particolare:
2023/2024;
2024/2025; essendo ancora nel sistema scolastico in quanto titolare all'attualità di una ulteriore supplenza per l'a.s. 2025-2026.
Al contempo lamentava, in quanto discriminatoria, la propria esclusione della assegnazione della Carta del Docente, riservata- stando al tenore dell'articolo 1, co. 121, L. 107/2015- ai soli docenti a tempo indeterminato;
e ciò nonostante la funzione della Carta (favorire l'aggiornamento e la formazione dei docenti) e l'identità delle mansioni mandate rispetto a quelle del personale di ruolo.
Invocava violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione fissato dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, richiamando l'ordinanza 18 maggio 2022 della Corte di Giustizia.
1 Ancora affermava esservi violazione del principio di buon andamento, eccesso di potere sotto svariati profili, violazione degli articoli 7 co. 4, D.L.vo 165/2001 nonché degli artt. 63, 64 del CCNL Comparto Scuola e degli artt. 3, 35, 51, 97 della Costituzione.
Concludeva chiedendo, previa disapplicazione delle disposizioni interne discriminatorie, declaratoria del proprio diritto alla erogazione della carta del docente nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva il eccependo in via preliminare il venire meno dell'interesse ad agire CP_1 della ricorrent rdo all'a.s. 2024/2025 in ragione della attribuzione del beneficio in questione in ragione delle (sopravvenute) disposizioni della legge di bilancio 2025, all'art.1, comma 572 lettera a), ha modificato la disposizione normativa contenuta nell'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 istitutiva della “Carta del docente” e ha esteso anche ai supplenti annuali, con contratti annuali, ovvero fino al n 31 agosto, il diritto a beneficiare del Bonus “fino a 500 euro”,
Sul punto, in sede di note di trattazione, parte ricorrente concludeva insistendo per l'attribuzione del beneficio con riferimento all'a.s. 2023/2024, dando atto del venire meno dell'interesse ad agire verificatosi in epoca successiva alla proposizione della domanda.
Osserva
Non è contestato che la parte ricorrente abbia svolto, a tempo determinato, un'attività di docenza equiparabile a quella del personale di ruolo, mediante contratti a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico e/o sino al termine delle attività didattiche: il CP_1 non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponib mansioni della parte ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art.1 comma 121 della L.107/2015 dispone che Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di
2 euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_1 inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
Il successivo comma 122 stabilisce che….con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Istruzione ed in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che …nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_2
, sentite le organizzazioni sindacali rappres
[...]
La disposizione di cui ai commi 121 e 124 circoscrive, pertanto, ai docenti di ruolo l'obbligo di formazione permanente ed i destinatari del beneficio del quale si discute.
Dando attuazione al comma 122 cit. si è previsto, all'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Il Decreto, articolo 2, individua i Destinatari ne… 1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale2, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che e' nominativa, personale e non trasferibile. …..4. La Carta e' assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1….
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.
Dispone l'articolo 3 del citato D.P.C.M. n. 32313 che 1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
Il comma 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.
Sin qui le disposizioni che riservano il beneficio ai docenti di ruolo.
Il Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n.
3 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del CP_3 doc relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, sopra richiamato;
il Consiglio di Stato ha ritenuto che la scelta del CP_1 di escludere dal beneficio della Carta il personale con contratto a tempo determinato presenti profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Di seguito si è ritenuto che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di 500 euro all'anno, concesso sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che il d.p.c.m. 28-11-2016 prevede, all'articolo 3, co. 2,, che la carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio, sicché- quanto ai docenti precari- la domanda non può trovare accoglimento per gli anni pregressi o nel caso in cui non vi sia allegazione (e, in caso di contestazione, prova) dell'attualità di un rapporto di insegnamento a tempo determinato
Osserva Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450 ……36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_1 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei CP_1 loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la e di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti……
Sulle questioni relative alla carta il Giudice del Lavoro di Taranto pronunciava ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., con la quale richiedeva, sul presupposto del trattarsi di questioni non ancora definite dalla S.C., necessarie a definire il giudizio ed inoltre tali da comportare gravi difficoltà interpretative e suscettibili di porsi in
4 numerosi giudizi, che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili: - se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
La Sezione Lavoro della Casazione (29961, del 27/10/2023) pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015) – ha affermato i seguenti principî di diritto:
1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte, richiamati gli obblighi di aggiornamento fissati a carico del personale docente dagli articoli 282 d.l.vo 297/1994, 63 e 64 CCNL di Comparto, la già ritenuta estensione dell'obbligo
5 a tutto il copro docente (Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022, cit.), ritenuta la pertinenza della Carta della quale si discute alla formazione continua dei docenti e la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica…… nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale….. ha fatto proprio il principio espresso dalla Corte di Giustizia secondo il quale i docenti allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento, indirizzando la propria riflessione su quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Sotto quel profilo non potendosi escludere la sovrapponibilità nei casi del part time settimanale, tanto orizzontale (meno ore tutti i giorni) che verticale (lavoro solo su alcuni giorni), nelle ipotesi particolari (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico.
Pure inidoneo ad introdurre una sufficiente ragione di diversificazione tra situazioni sovrapponibili è il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Analogamente (v. § 7.5 della decisione della S.C.) sovrapponibili- nella prospettiva della didattica annua ed ai fini che qui interessano- le supplenze su organico di diritto e quelle su organico di fatto, con la precisazione che rispetto all'attribuzione della Carta del Docente ai precari cui siano assegnati incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è già in sé sufficiente a chiudere, rispetto all'an debeatur, il giudizio a quo…(così al § 9.1). e che effettivamente spetta ed in misura piena.
Ancora la Corte ha precisato che, a fronte della complessa struttura dell'operazione di accredito della Carta, la obbligazione non si discosta sotto il profilo sostanziale dal pagamento.
Trattandosi di obbligazione di scopo, la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura della stessa;
se per i docenti di ruolo l'estinzione del diritto si determina quando il servizio venga meno, laddove per i docenti precari ciò avviene se e quando questi fuoriescano dal sistema scolastico (§ 16.1); uscita da sistema che è evitata laddove il docente rimanga iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto).
La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
e si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
Ai docenti che rimangano nel sistema scolastico, nella irrilevanza del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e poi viene accertato dal giudice (§ 17.2)è data azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame….riconoscendo «il medesimo importo … da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità».
6 Ai docenti che, non più nel sistema scolastico, è invece data azione risarcitoria (§ 18), rispetto alla quale, fermi gli oneri di allegazione e di prova, è ammissibile la liquidazione equitativa tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio.
La domanda è pertanto fondata, con la precisazione che con riferimento al contratto relativo all'a.s. 2024/2025 il ricorrente, a far data dal 24 giugno u.s. ha infatti accesso alla piattaforma utile ad ottenere il beneficio in via amministrativa;
sicchè effettivamente l'interesse ad agire è venuto meno.
Le spese seguono soccombenza del , sono liquidate come in dispositivo. Si fa luogo CP_1 all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara il diritto della parte ricorrente alla attribuzione della Carta del Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore nominale di €500,00 per l'annualità
2023/2024; condanna il alla erogazione della Controparte_1
carta del docente in ragione degli importi in tal modo dovuti oltre rivalutazione ed interessi dalla data del diritto all'accredito e sino alla concreta attribuzione;
- condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che liquida in € 353,00 per onorari, già calcolato l'aumento ex art. 4, co. 1 bis del
DM n. 55/2014,, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge;
con distrazione, come da dichiarazione del procuratore costituito.
Foggia, 04/11/2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici. 2 Il part-time viene autorizzato per la durata di uno o due anni scolastici. Si articola su 18, 21, 24 o 30 ore settimanali.