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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12207 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
con sede in CO (Rm), codice fiscale e partita I.v.a. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, Sig. Parte_2
(Avvocati Antonio Rappazzo e Giuseppe Rappazzo) ATTRICE
E con sede in Roma, Via della Pisana n. 1282, Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_2 Controparte_2
(Avvocati Matteo di Raimondo e Alessandro Bartoli) CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza dell1.4.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis,
- In via preliminare, rigettare la eccezione di nullità dell'atto di citazione spiegata da controparte in quanto infondata e pretestuosa per le ragioni esposte in narrativa;
- Nel merito, dato atto del corretto adempimento da parte di delle obbligazioni Parte_1 assunte con il contratto di subappalto del 6.6.2017, per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in relazione al contratto di subappalto Controparte_1 del 6.6.2017, e per l'effetto,
a) In via principale, condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., la Controparte_1
al pagamento della somma, così come quantificata dal CTU Ing. , di
[...] Persona_1
€ 80.102,48, oltre IVA ed interessi ex D.lgs 231/2002 dall'11.9.2019 fino all'effettivo soddisfo.
b) Rigettare integralmente le domande di merito e in via riconvenzionale proposte da
[...]
in quanto destituite di fondamento e non provate, per tutte le ragioni esposte in Controparte_1
narrativa. 2
c) Condannare la al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in Controparte_1 favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte convenuta:
“La (GI , rappresentata e difesa come in epigrafe, nel CP_3 Controparte_1
riportarsi a quanto allegato, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.
- reitera la richiesta di stralcio della memoria ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c. depositata dalla
Società attrice, non essendo limitata alle 'sole indicazioni di prova contraria';
- insiste nell'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi articolata nella propria memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., opponendosi alle richieste istruttorie ex adverso formulate;
- reitera la richiesta di riconvocazione del CTU a chiarimenti formulata all'udienza del 9.03.2022, come da osservazioni critiche alla CTU in atti;
- precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella propria memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., da ritenersi qui integralmente trascritte.”
Conclusioni contenute nella memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. depositata il 9.11.2020:
“Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, in via preliminare: 1) dichiarare la nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con ogni conseguente statuizione;
in via principale e nel merito: 2) rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
della in quanto infondate;
Controparte_1
in via riconvenzionale: 3) accertare e dichiarare che le lavorazioni realizzate dalla in Parte_1 esecuzione del contratto di subappalto del 6.06.2017 non sono conformi alla regola d'arte e risultano affette dai vizi e dalle difformità esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nella relazione tecnica a firma dell'Arch. prodotta sub all. 33; Controparte_4
4) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della e la responsabilità Parte_1
della stessa in ordine alla causazione dei predetti vizi ed alla verificazione dei danni subiti dalla per effetto della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del Controparte_1
contratto di subappalto;
5) accertare e dichiarare che la ha diritto al pagamento da parte della Controparte_1
di un importo pari al costo/valore degli interventi di ripristino dalla medesima Parte_1 direttamente eseguiti;
6) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore della della somma di € 90.000,00 CP_1 Controparte_1 3
ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa ed a mezzo CTU, oltre rivalutazione ed interessi;
7) accertare e dichiarare altresì che la ha diritto al pagamento da parte Controparte_1
della di un importo pari ai costi necessari alla definitiva eliminazione della causa dei vizi Parte_1
e delle difformità come sopra accertati ed a ripristinare la conformità alla regola d'arte delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto del 6.06.2017;
8) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore della – anche in via di regresso – dell'importo di € 317.000,00 Controparte_1 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad esito dell'istruttoria e da determinarsi anche in via equitativa ed a mezzo CTU, tenuto anche conto della riduzione del corrispettivo del contratto di appalto concluso tra la e Controparte_1 Parte_3
e della somma versata dalla appaltatrice in favore della committente a titolo di risarcimento del danno, giusta transazione del 10.06.2020;
9) accertata e dichiarata l'inosservanza del termine del 15.11.2017 stabilito dal contratto di subappalto del 6.06.2017 per la ultimazione a regola d'arte delle lavorazioni, condannare la Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] [...] della somma di € 500,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, per un importo Controparte_1 complessivamente pari ad € 234.500,00 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa;
10) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, tenuto conto di quanto dovuto alla in accoglimento delle domande Controparte_1
riconvenzionali che precedono, compensare le reciproche ragioni di credito delle parti sino a concorrenza del minore dei rispettivi importi.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.2.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis,
- Dato atto del corretto adempimento da parte di delle obbligazioni assunte con il Pt_1
contratto di subappalto del 6.6.2017, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in relazione al contratto di subappalto del 6.6.2017, e per l'effetto, Controparte_1
Condannare la , in persona del l.r.p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1
1453 c.c., al pagamento della residua somma contrattualmente dovuta, pari ad € 153.192,48
(centocinquantatremilacentonovantadue/48) come da fattura n. 60 e 78 del 2019, oltre interessi di 4
mora dalle scadenze sino all'effettivo soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, nonché, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni provocati al subappaltatore, da liquidarsi in via equitativa.
Con le spese.”
A sostegno della domanda, esponeva: Parte_1
che, con scrittura privata del 6.6.2017, a cui aveva Controparte_1 Parte_3 commissionato la realizzazione di sei villette a schiera, aveva concesso in subappalto all'esponente l'esecuzione delle opere indicate nel capitolato tecnico allegato, “sino al completamento delle opere di costruzione del 'complesso immobiliare Luce' in Roma, Via Casal Lumbroso snc, costituito da sei villette a schiera, per il prezzo di € 273.000,00 (all. 1)”; che all'art. 4 era stato pattuito il pagamento del corrispettivo nella misura di € 100.000 ciascuno per due stati di avanzamento dei lavori e poi la somma di € 70.000, previa “approvazione della
Direzione Lavori e del Tecnico della Banca” ed emissione di fattura;
che era stata pattuita l'esecuzione a regola d'arte delle opere, entro il 15.11.2017, salva la facoltà dell'esponente di prorogare il termine di consegna, con il collaudo, e di disporre varianti, “anche se eccedenti il sesto del corrispettivo convenuto”; che la subappaltatrice avrebbe acquistato i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori e, in forma scritta, le avrebbe comunicato di averli ultimati, invitandola a procedere al collaudo, entro i successivi trenta giorni, al cui esito positivo, sarebbe seguito il pagamento del residuo corrispettivo, entro dieci giorni;
che l'esponente aveva correttamente eseguito i lavori, aveva comunicato le varianti apportate,
l'avvenuta ultimazione delle opere, le ragioni che ne avevano comportato il differimento e aveva manifestato la disponibilità a procedere al collaudo il 4.3.2019 o il 5.3.2019 (documento n. 2: e- mail del 27.2.2019), aveva emesso stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal direttore dei lavori e consegnati alla subcommittente e, tra le parti, era intercorsa corrispondenza (documenti n. 3 e 4); che la convenuta non aveva pagato il residuo corrispettivo, pari a € 153.192,48, di cui alle fatture n.
60 del 25.6.2019 e n. 78 dell'11.9.2019 (documento n. 5) e non le aveva consegnato il verbale di collaudo, nonostante le richieste formulate tramite posta elettronica certificata (P.e.c.) in date
2.5.2019 e 17.9.2019 (documento n. 6).
La società attrice esponeva che e erano rappresentate TE Controparte_6
da , socio, rispettivamente, al 97% e 80%; Controparte_2 che, con la “Perizia per conclusione dei lavori” del 31.1.2019, l'Arch. direttore dei CP_7 lavori incaricato dalla controparte, aveva dichiarato che i lavori erano stati “eseguiti a regola d'arte, 5
in conformità agli elaborati progettuali ed in conformità alle norme di legge e della legislazione tecnica per quanto riguarda gli impianti tecnologici (all. 7)”; Parte_ che aveva venduto le villette edificate (documento n. 8) e Parte_3 Controparte_1 omessa la consegna del verbale di collaudo, si era resa “impossidente” e non aveva estinto l'obbligazione per il corrispettivo residuo.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita all'8.7.2020.
L'11.6.2020, si costituiva in giudizio e proponeva la domanda: Controparte_1
“Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, in via preliminare: 1) dichiarare la nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con ogni conseguente statuizione;
in via principale e nel merito: 2) rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
della in quanto infondate;
Controparte_1
in via riconvenzionale: 3) accertare e dichiarare che le lavorazioni realizzate dalla in Parte_1 esecuzione del contratto di subappalto del 6.06.2017 non sono conformi alla regola d'arte e risultano affette dai vizi e dalle difformità esposti nella narrativa del presente atto e nella relazione tecnica a firma dell'Arch. prodotta in allegato;
4) accertare e dichiarare il grave Controparte_4
inadempimento contrattuale della e la responsabilità della stessa in ordine alla Parte_1
causazione dei predetti vizi ed alla verificazione dei danni subiti dalla Controparte_1 per effetto della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del contratto di subappalto;
5) accertare e dichiarare che la ha diritto al pagamento da parte della Controparte_1
di un importo pari al costo/valore degli interventi di ripristino dalla medesima Parte_1 direttamente eseguiti;
6) per l'effetto, condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della somma Controparte_1 di € 90.000 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa ed a mezzo CTU, oltre rivalutazione ed interessi;
7) accertare e dichiarare altresì che la ha diritto al pagamento da parte della di un importo Controparte_1 Parte_1
pari ai costi necessari alla definitiva eliminazione della causa dei vizi e delle difformità come sopra accertati ed a ripristinare la conformità alla regola d'arte delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto del 6.06.2017; 8) condannare pertanto la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dell'importo di Controparte_1
€ 317.000,00 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad esito dell'istruttoria e da determinarsi anche in via equitativa ed a mezzo CTU;
9) accertata e dichiarata l'inosservanza del termine del 15.11.2017 stabilito dal contratto di subappalto del 6.06.2017 per la ultimazione a 6
regola d'arte delle lavorazioni, condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore della della somma di € 500,00 a titolo di Controparte_1 penale per ogni giorno di ritardo, per un importo complessivamente pari ad € 234.500,00 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa;
10) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, tenuto conto di quanto dovuto alla in accoglimento delle domande Controparte_1
riconvenzionali che precedono, compensare le reciproche ragioni di credito delle parti sino a concorrenza del minore dei rispettivi importi.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui Controparte_1
negava la sussistenza dell'obbligazione azionata dalla controparte;
[...] indicava il contenuto del contratto di subappalto, avente a oggetto i lavori per l'edificazione di sei villette a schiera in Roma, Via del Casale Lumbroso n. 158, a eccezione delle opere eseguite fino al
31.5.2017 e della fornitura e posa in opera di “scale interne, porte, finestre e opere in ferro (quali ringhiere e recinzione cancelli)”, per il corrispettivo a corpo dell'importo di € 273.000 “(40% con applicazione dell'IVA e per il resto in regime di reverse charge)” (documento n. 1); eccepiva l'inadempimento nell'esecuzione dei lavori affetti da mancanze e vizi indicati nel verbale di sopralluogo di verifica in contraddittorio del 3.10.2018 (documento n. 9), contestati alla società subappaltatrice con P.e.c. del 14.1.2019 circa:
“a. la mancata esecuzione a regola d'arte degli innesti fognari delle tubazioni di scarico dei bagni, cui era conseguito 'un copioso ritorno di acque dai pozzetti esterni all'interno delle intercapedini, e conseguente diffusione delle infiltrazioni sotto i vespai in cupolex da Voi realizzati. Tale situazione
e la presenza di acqua nelle intercapedini orizzontali sotto pavimento ha provocato il fenomeno di risalita di acqua nei muri perimetrali e divisori di tutti i villini';
b. la mancata realizzazione di opere necessarie a garantire una corretta ventilazione naturale dei vespai in cupolex;
c. la rottura di tutti i tombini installati nel piazzale del parcheggio privato;
d. l'esistenza di una perdita nel muro dal bocchettone della copertura della serra solare del villino
2;
e. la presenza di altra perdita nel pluviale installato sul prospetto principale del villino 1;
f. la mancata realizzazione di una canalina di scolo delle acque meteoriche in corrispondenza del cancello scorrevole di accesso al parcheggio privato;
g. il ritardo nella installazione delle caldaie e delle valvole termostatiche nell'impianto solare termico;
7
h. la mancata realizzazione a regola d'arte delle nicchie di alloggiamento dei contatori del gas e del quadro elettrico dell'impianto fotovoltaico;
i. la presenza di ammaloramenti dovuti all'umidità nelle murature che si affacciano sul vialetto di accesso condominiale (all. 12)”.
La parte convenuta esponeva, nel corso del sopralluogo svolto presso il cantiere il 6.3.2019, in presenza di e per conto dalla erano state Persona_2 Persona_3 Parte_1
constatate:
“a. la mancata realizzazione a regola d'arte 'di areazione dei vespai in casseri modulari a perdere in polipropilene, ai piani interrati delle sei unità abitative';
b. la mancata posa 'della rete elettrosaldata filo 6 mm maglia 20x20 prevista contrattualmente nei massetti sovrastanti i vespai';
c. la 'scarsa consistenza dei massetti posti in estradosso dei vespai in cupolex, che risultano deboli
e probabilmente realizzati con poco legante cementizio';
d. la presenza di umidità di risalita nelle murature dei piani interrati delle unità abitative, dovuta agli allagamenti conseguenti ad una esecuzione non a regola d'arte dei collegamenti degli scarichi del locale cassoni ai predisposti pozzetti della rete fognaria;
e. lo scarso livello di finitura delle tinteggiature interne ed esterne, sia per la irregolarità del fondo murario a seguito di difettosa preparazione delle superfici, sia per la presenza di efflorescenze, macchie e scrostature;
f. la difettosa compattazione e finitura del manto di asfalto nel piazzale adibito a parcheggio;
g. la scarsa profondità del pozzetto di raccolta delle acque nere ivi posto;
h. l'assenza di giunti di dilatazione nei muretti divisori in cemento armato realizzati nei giardini;
i. la non corretta realizzazione dell'alloggiamento dei contatori del gas;
j. l'assenza della prescritta rete elettrosaldata nei marciapiedi esterni.”
La società convenuta esponeva che aveva contestato alla subappaltatrice difetti e omissioni dei lavori commissionati con verbali e missive in date 19.3.2019, 21.3.2019, 22.3.2019, 3.4.2020,
9.4.2019, 1.5.2019 e 3.5.2019 (documenti dal n. 17 al n. 21, n. 24 e n. 26); che l'11.4.2019 le aveva consegnato le certificazioni relative agli impianti elettrici, Parte_1
idrico-sanitari, di condizionamento, di riscaldamento, fotovoltaico condominiale, documentazione di cui l'esponente aveva chiesto il completamento con P.e.c. del 21.5.2019 (documenti n. 22 e 23) e il 12.4.2019 aveva ricevuto la richiesta di pagamento del residuo corrispettivo e, fino al 21.11.2019, era intercorsa ulteriore corrispondenza concernente le suindicate contrapposte richieste, e la comunicazione delle contestazioni dei lavori formulati dalla committente (documenti Parte_3
dal n. 27 al n. 32). 8
eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4°, c.p.c. Controparte_1
per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, assumendo che aveva richiesto la condanna al pagamento di € 153.192,48, senza aver Parte_1
descritto entità e natura dei lavori eseguiti, anche in sostituzione o in aggiunta rispetto a quelli indicati nel capitolato;
eccepiva l'inadempimento della subappaltatrice, per i suindicati motivi e in difetto di alcuna documentazione concernente le varianti al capitolato, di cui era stata pattuita la forma scritta.
La parte convenuta richiamava la relazione del tecnico di fiducia, Arch. Controparte_4 concernente “Descrizione vizi-difetti e quantificazione danni” quantificati in € 317.000 oltre I.v.a.
(documento n. 32), e proponeva la domanda riconvenzionale risarcitoria, anche per l'ulteriore importo di € 90.000, pari all'esborso di lavori che assumeva di aver effettuato e consistiti:
“nel ripristino degli intonaci dei piani interrati dei sei villini, ammalorati a seguito dell'allagamento dell'intercapedine del vespaio in cupolex dovuta alla percolazione di acqua dai pozzetti attraverso le tubazioni di scarico mal collegate. Le lavorazioni hanno richiesto
l'esecuzione di saggi ed ispezioni distruttive, la rimozione dei battiscopa e degli intonaci ammalorati, l'asciugatura degli ambienti con apposito macchinario, la posa in opera di cemento impermeabilizzante al di sotto della pavimentazione e di intonaco tissotropico e malta cementizia impermeabilizzante sulle murature, la rasatura con idoneo prodotto deumidificante e la ripresa delle tinteggiature;
- nella sostituzione dei corrugati esterni ai fabbricati, risultati occlusi ed inutilizzabili, per la posa dei cablaggi delle linee telefoniche dei sei villini, procedendo alla previa demolizione parziale del vialetto condominiale in betonelle, nello scavo a mano e nella sostituzione dei corrugati danneggiati, nella chiusura dello scavo e nel ripristino della pavimentazione;
- nella sostituzione del cavidotto principale dal punto di erogazione su Via di Casal Lumbroso sino all'alloggiamento dei contatori posto nel parcheggio condominiale;
- nelle opere di ripristino conseguenti alle infiltrazioni verificatesi nel locale serbatoio al piano interrato del villino 6 ed alle perdite dalle coperture a terrazzo delle serre solari dei villini 2 e 4;
- nella realizzazione di fori di ventilazione nelle cucine poste al piano terra dei villini 1-2-3-4-5, con posa in opera di tubazione per aspirazione;
- nel ripristino dei muretti del vialetto e dei muretti divisori dei giardini dei sei villini, CP_8
tramite raschiatura, preparazione del fondo, rasatura e ripresa della tinteggiatura;
- nella revisione del manto in tegole portoghesi poste nelle vicinanze dei lucernai in copertura dei villini 1-2-3-4-5, con ripristino dei verticali in guaina bituminosa.” 9
La parte convenuta proponeva, altresì, la domanda di condanna della controparte al pagamento della penale pattuita per il ritardo, stimata dal suindicato ausiliario “in 469 giorni, assumendo come data iniziale quella del 15.11.2017 stabilita in contratto per la ultimazione delle lavorazioni e come data finale quella del 27.02.2019 nella quale la Società attrice [aveva] richiesto l'esecuzione del collaudo. Moltiplicando i 469 giorni per l'importo di € 500 stabilito a titolo di penale dall'art. 6 del contratto di subappalto per ogni giorno solare di ritardo, la somma complessivamente dovuta a tale titolo dalla risulta[va] pari ad € 234.500.” Parte_1
Con ordinanza resa in udienza l'8.7.2020, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di nullità dell'atto di citazione, erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.; prodotta documentazione, era ammessa consulenza tecnica d'ufficio svolta dal Dott. Ing.
[...]
. Persona_1
La causa era assegnata a questo Giudice con decreto reso dal Presidente di Sezione in data 9.1.2025.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza dell'1.4.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Si rileva che ha precisato le conclusioni in conformità a quelle Controparte_1 contenute nella memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. depositata il 9.11.2020, contenente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione “per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
Non si ravvisa l'eccepita nullità dell'atto di citazione, che riguarda le obbligazioni scaturenti dall'esecuzione del contratto di subappalto stipulato dalle parti con scrittura privata del 6.6.2017, avuto riguardo al suo contenuto integrato dall'unito capitolato, contenente la descrizione dei lavori, le relative entità e i prezzi (documento n. 1).
Il contenuto dell'atto di citazione è risultato idoneo a comportare l'esercizio del diritto di difesa della società convenuta, stante l'adeguatezza degli aspetti indicati nell'atto stesso in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., essendo stata indicata sia la fonte dell'obbligazione azionata, che le inerenti ragioni giuridiche.
Si osserva, inoltre, che: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, 4° comma, c.p.c. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (Cass., sez. 3 civ., sentenza n. 10
11751 del 15.5.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 626497; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
27670 del 21.11.2008; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 3363 del 5.2.2019).
Nel precisare le conclusioni, non ha reiterato le istanze istruttorie formulate nel Parte_1 secondo termine ex art. 183, c. VI, c.p.c., con memoria depositata l'11.11.2020, che devono ritenersi abbandonate (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 25157 del 14.10.2008; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 16290 del 4.8.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 19352 del 3.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., ordinanze n. 15029 del 31.5.2019 e n. 5741 del 27.2.2019; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n.
3229 del 5.2.2019).
Va reso il provvedimento sollecitato da per l'istanza di ammissione Controparte_1
delle prove per interpello e testimoniale articolate con memoria depositata il 10.12.2020, non essendosi provveduto in precedenza al riguardo, e vanno considerati i principi secondo i quali: “La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non GI opinioni o giudizi […] (Cass. civ., sez. III, 18-10-2011, n. 21509, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 619381-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3453 del 26.11.1971) e: “In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione (nella specie la suprema corte ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 20104 del
18.9.2009, ivi, Rv. 609677).
Circa l'istanza di ammissione della prova testimoniale, va considerato che: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 9547 del 22.4.2009, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 608333; conf. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8620 del 2.10.1996; Cass., ordinanza n. 20997 del 12.10.2011; Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015), né sono ammissibili “[…] apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.” (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del
2.2.2015, ivi, Rv. 6342290-01).
Le prove costituende articolate dalla parte convenuta non sono ammissibili, poiché riguardano circostanze suscettibili di prova documentale (capitoli n. 1, 2, 3 e 4), circostanze irrilevanti per la 11
cognizione delle domande proposte per la pronuncia di un provvedimento con efficacia di giudicato
(capitoli n. 5 e 6) e altre generiche (capitoli dal n. 7 al n. 13).
Circa la regolamentazione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un.
Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ.,
Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n.
20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del
26.1.2007; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
In materia di appalto, è stato chiarito: “In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento.” (Cass., Sez.
6-2 civ., ordinanza n. 98 del
4.1.2019, ivi, Rv. 652214-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 936 del 20.1.2020).
Nel presente giudizio sono stati documentati il contratto di subappalto stipulato dalle parti con scrittura privata del 6.6.2017, con il relativo capitolato (documento n. 1), stati di avanzamento dei 12
lavori, i verbali di sopralluogo e la corrispondenza richiamata nell'espositiva che precede, gli ordini di servizio emessi da (documenti n. 11-13), la parte convenuta ha provato di aver Parte_1 pagato a il complessivo importo di € 194.000, mediante bonifici e due assegni bancari Parte_1
nel periodo dal 9.11.2017 al 15.3.2018 (documenti dal n. 2 al n. 7).
Non è stata fornita la prova del controverso esatto e completo adempimento delle obbligazioni assunte da che non si desume dalla documentazione appena indicata, compresi gli stati Parte_1
di avanzamento dei lavori, che non sono stati sottoscritti per approvazione da CP_1 CP_1
e va richiamato il principio secondo cui: “Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del
[...]
credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 14399 del 23.5.2024, ivi, Rv.. 671363-02; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 106 del
4.1.2011; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 26517 del 19.10.2018).
Non è stata neppure fornita la prova dei danni lamentati da avuto Controparte_1 riguardo all'incidenza dell'inadempimento della subappaltatrice nel suo interesse tutelato dal contratto, non essendo state documentate spese che sarebbero occorse per il ripristino di lavori non conformi alle prescrizioni contrattuali o tecniche, dovendo essere considerato che non è sufficiente la prova dell'inadempimento dell'obbligato, ma deve essere anche provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del danneggiato e la sua entità (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 24632 del 3.12.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 5613 del 8.3.2018; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 29486 del 15.11.2024).
Al riguardo, non rileva il contenuto della consulenza tecnica di parte, che è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
1614 del 19.1.2022).
Non si recepisce l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, la cui relazione, depositata il 19.1.2022, indica che l'ausiliario d'ufficio non è stato posto in grado di visitare gli edifici in questione, dei quali ha riscontrato l'occupazione da parte di condomini, i quali hanno manifestato l'indisponibilità
a consentirgli di accedere alle unità abitative, a eccezione di una, le cui condizioni non possono essere ritenute identiche a quelle degli altri fabbricati, né sono idonee a dimostrare che la subcommittente abbia effettuato alcuna spesa per il ripristino di aspetti non meglio specificati. 13
Né va accolta la domanda risarcitoria da ritardo nell'ultimazione delle opere oggetto di appalto, azionata in base alla clausola penale di cui all'art. 6 del contratto di subappalto del 6.6.2017, secondo cui “Nel caso in cui l'impresa subappaltatrice non rispetti i termini pattuiti nel presente contratto, questa dovrà corrispondere all'appaltatore una somma pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo a titolo di penale. […]”
Infatti, non è stata fornita la prova della controversa ultimazione dei lavori da parte di Parte_1 mentre la clausola penale è stata pattuita e fatta valere per il ritardo riferito all'ultimazione e consegna dell'opera e non per l'inadempimento, ancorché parziale, alle obbligazioni oggetto del contratto di subappalto e l'omesso completamento delle opere commissionate costituisce inadempimento da parte di (cfr. Cass. sentenza n. 1077 del 18.1.2007). Parte_4
Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui: “La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento.” (Cass., sez. 2 civ., sentenza 9.11.2009, n. 23706, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 610123; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 23291 del 31.10.2014).
Per conseguenza, vanno respinte le domande proposte dalle parti e si dispone la compensazione delle spese processuali;
le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 27.7.2022 sono poste a carico delle parti, nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge le domande proposte agli atti della causa civile iscritta al n.11466-2020 R.G. da e da Parte_1 Controparte_1
compensa le spese processuali;
pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11466 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
con sede in CO (Rm), codice fiscale e partita I.v.a. in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, Sig. Parte_2
(Avvocati Antonio Rappazzo e Giuseppe Rappazzo) ATTRICE
E con sede in Roma, Via della Pisana n. 1282, Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante, Sig. P.IVA_2 Controparte_2
(Avvocati Matteo di Raimondo e Alessandro Bartoli) CONVENUTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza dell1.4.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte attrice:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis,
- In via preliminare, rigettare la eccezione di nullità dell'atto di citazione spiegata da controparte in quanto infondata e pretestuosa per le ragioni esposte in narrativa;
- Nel merito, dato atto del corretto adempimento da parte di delle obbligazioni Parte_1 assunte con il contratto di subappalto del 6.6.2017, per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in relazione al contratto di subappalto Controparte_1 del 6.6.2017, e per l'effetto,
a) In via principale, condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., la Controparte_1
al pagamento della somma, così come quantificata dal CTU Ing. , di
[...] Persona_1
€ 80.102,48, oltre IVA ed interessi ex D.lgs 231/2002 dall'11.9.2019 fino all'effettivo soddisfo.
b) Rigettare integralmente le domande di merito e in via riconvenzionale proposte da
[...]
in quanto destituite di fondamento e non provate, per tutte le ragioni esposte in Controparte_1
narrativa. 2
c) Condannare la al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in Controparte_1 favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte convenuta:
“La (GI , rappresentata e difesa come in epigrafe, nel CP_3 Controparte_1
riportarsi a quanto allegato, dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c.
- reitera la richiesta di stralcio della memoria ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c. depositata dalla
Società attrice, non essendo limitata alle 'sole indicazioni di prova contraria';
- insiste nell'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi articolata nella propria memoria ex art. 183, comma VI n. 2 c.p.c., opponendosi alle richieste istruttorie ex adverso formulate;
- reitera la richiesta di riconvocazione del CTU a chiarimenti formulata all'udienza del 9.03.2022, come da osservazioni critiche alla CTU in atti;
- precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella propria memoria ex art. 183, comma VI n. 1 c.p.c., da ritenersi qui integralmente trascritte.”
Conclusioni contenute nella memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. depositata il 9.11.2020:
“Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, in via preliminare: 1) dichiarare la nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con ogni conseguente statuizione;
in via principale e nel merito: 2) rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
della in quanto infondate;
Controparte_1
in via riconvenzionale: 3) accertare e dichiarare che le lavorazioni realizzate dalla in Parte_1 esecuzione del contratto di subappalto del 6.06.2017 non sono conformi alla regola d'arte e risultano affette dai vizi e dalle difformità esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nella relazione tecnica a firma dell'Arch. prodotta sub all. 33; Controparte_4
4) accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della e la responsabilità Parte_1
della stessa in ordine alla causazione dei predetti vizi ed alla verificazione dei danni subiti dalla per effetto della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del Controparte_1
contratto di subappalto;
5) accertare e dichiarare che la ha diritto al pagamento da parte della Controparte_1
di un importo pari al costo/valore degli interventi di ripristino dalla medesima Parte_1 direttamente eseguiti;
6) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore della della somma di € 90.000,00 CP_1 Controparte_1 3
ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa ed a mezzo CTU, oltre rivalutazione ed interessi;
7) accertare e dichiarare altresì che la ha diritto al pagamento da parte Controparte_1
della di un importo pari ai costi necessari alla definitiva eliminazione della causa dei vizi Parte_1
e delle difformità come sopra accertati ed a ripristinare la conformità alla regola d'arte delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto del 6.06.2017;
8) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore della – anche in via di regresso – dell'importo di € 317.000,00 Controparte_1 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad esito dell'istruttoria e da determinarsi anche in via equitativa ed a mezzo CTU, tenuto anche conto della riduzione del corrispettivo del contratto di appalto concluso tra la e Controparte_1 Parte_3
e della somma versata dalla appaltatrice in favore della committente a titolo di risarcimento del danno, giusta transazione del 10.06.2020;
9) accertata e dichiarata l'inosservanza del termine del 15.11.2017 stabilito dal contratto di subappalto del 6.06.2017 per la ultimazione a regola d'arte delle lavorazioni, condannare la Pt_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della
[...] [...] della somma di € 500,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo, per un importo Controparte_1 complessivamente pari ad € 234.500,00 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa;
10) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, tenuto conto di quanto dovuto alla in accoglimento delle domande Controparte_1
riconvenzionali che precedono, compensare le reciproche ragioni di credito delle parti sino a concorrenza del minore dei rispettivi importi.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.2.2020, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e proponeva al Tribunale di Roma la domanda: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis,
- Dato atto del corretto adempimento da parte di delle obbligazioni assunte con il Pt_1
contratto di subappalto del 6.6.2017, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di in relazione al contratto di subappalto del 6.6.2017, e per l'effetto, Controparte_1
Condannare la , in persona del l.r.p.t., ai sensi e per gli effetti dell'art. Controparte_1
1453 c.c., al pagamento della residua somma contrattualmente dovuta, pari ad € 153.192,48
(centocinquantatremilacentonovantadue/48) come da fattura n. 60 e 78 del 2019, oltre interessi di 4
mora dalle scadenze sino all'effettivo soddisfo, o di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, nonché, ai sensi dell'art. 1218 c.c., al risarcimento dei danni provocati al subappaltatore, da liquidarsi in via equitativa.
Con le spese.”
A sostegno della domanda, esponeva: Parte_1
che, con scrittura privata del 6.6.2017, a cui aveva Controparte_1 Parte_3 commissionato la realizzazione di sei villette a schiera, aveva concesso in subappalto all'esponente l'esecuzione delle opere indicate nel capitolato tecnico allegato, “sino al completamento delle opere di costruzione del 'complesso immobiliare Luce' in Roma, Via Casal Lumbroso snc, costituito da sei villette a schiera, per il prezzo di € 273.000,00 (all. 1)”; che all'art. 4 era stato pattuito il pagamento del corrispettivo nella misura di € 100.000 ciascuno per due stati di avanzamento dei lavori e poi la somma di € 70.000, previa “approvazione della
Direzione Lavori e del Tecnico della Banca” ed emissione di fattura;
che era stata pattuita l'esecuzione a regola d'arte delle opere, entro il 15.11.2017, salva la facoltà dell'esponente di prorogare il termine di consegna, con il collaudo, e di disporre varianti, “anche se eccedenti il sesto del corrispettivo convenuto”; che la subappaltatrice avrebbe acquistato i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori e, in forma scritta, le avrebbe comunicato di averli ultimati, invitandola a procedere al collaudo, entro i successivi trenta giorni, al cui esito positivo, sarebbe seguito il pagamento del residuo corrispettivo, entro dieci giorni;
che l'esponente aveva correttamente eseguito i lavori, aveva comunicato le varianti apportate,
l'avvenuta ultimazione delle opere, le ragioni che ne avevano comportato il differimento e aveva manifestato la disponibilità a procedere al collaudo il 4.3.2019 o il 5.3.2019 (documento n. 2: e- mail del 27.2.2019), aveva emesso stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal direttore dei lavori e consegnati alla subcommittente e, tra le parti, era intercorsa corrispondenza (documenti n. 3 e 4); che la convenuta non aveva pagato il residuo corrispettivo, pari a € 153.192,48, di cui alle fatture n.
60 del 25.6.2019 e n. 78 dell'11.9.2019 (documento n. 5) e non le aveva consegnato il verbale di collaudo, nonostante le richieste formulate tramite posta elettronica certificata (P.e.c.) in date
2.5.2019 e 17.9.2019 (documento n. 6).
La società attrice esponeva che e erano rappresentate TE Controparte_6
da , socio, rispettivamente, al 97% e 80%; Controparte_2 che, con la “Perizia per conclusione dei lavori” del 31.1.2019, l'Arch. direttore dei CP_7 lavori incaricato dalla controparte, aveva dichiarato che i lavori erano stati “eseguiti a regola d'arte, 5
in conformità agli elaborati progettuali ed in conformità alle norme di legge e della legislazione tecnica per quanto riguarda gli impianti tecnologici (all. 7)”; Parte_ che aveva venduto le villette edificate (documento n. 8) e Parte_3 Controparte_1 omessa la consegna del verbale di collaudo, si era resa “impossidente” e non aveva estinto l'obbligazione per il corrispettivo residuo.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita all'8.7.2020.
L'11.6.2020, si costituiva in giudizio e proponeva la domanda: Controparte_1
“Piaccia alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, in via preliminare: 1) dichiarare la nullità della citazione per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con ogni conseguente statuizione;
in via principale e nel merito: 2) rigettare tutte le domande proposte dalla nei confronti Parte_1
della in quanto infondate;
Controparte_1
in via riconvenzionale: 3) accertare e dichiarare che le lavorazioni realizzate dalla in Parte_1 esecuzione del contratto di subappalto del 6.06.2017 non sono conformi alla regola d'arte e risultano affette dai vizi e dalle difformità esposti nella narrativa del presente atto e nella relazione tecnica a firma dell'Arch. prodotta in allegato;
4) accertare e dichiarare il grave Controparte_4
inadempimento contrattuale della e la responsabilità della stessa in ordine alla Parte_1
causazione dei predetti vizi ed alla verificazione dei danni subiti dalla Controparte_1 per effetto della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del contratto di subappalto;
5) accertare e dichiarare che la ha diritto al pagamento da parte della Controparte_1
di un importo pari al costo/valore degli interventi di ripristino dalla medesima Parte_1 direttamente eseguiti;
6) per l'effetto, condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della della somma Controparte_1 di € 90.000 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa ed a mezzo CTU, oltre rivalutazione ed interessi;
7) accertare e dichiarare altresì che la ha diritto al pagamento da parte della di un importo Controparte_1 Parte_1
pari ai costi necessari alla definitiva eliminazione della causa dei vizi e delle difformità come sopra accertati ed a ripristinare la conformità alla regola d'arte delle lavorazioni oggetto del contratto di subappalto del 6.06.2017; 8) condannare pertanto la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della dell'importo di Controparte_1
€ 317.000,00 ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia ad esito dell'istruttoria e da determinarsi anche in via equitativa ed a mezzo CTU;
9) accertata e dichiarata l'inosservanza del termine del 15.11.2017 stabilito dal contratto di subappalto del 6.06.2017 per la ultimazione a 6
regola d'arte delle lavorazioni, condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore della della somma di € 500,00 a titolo di Controparte_1 penale per ogni giorno di ritardo, per un importo complessivamente pari ad € 234.500,00 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa;
10) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, tenuto conto di quanto dovuto alla in accoglimento delle domande Controparte_1
riconvenzionali che precedono, compensare le reciproche ragioni di credito delle parti sino a concorrenza del minore dei rispettivi importi.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui Controparte_1
negava la sussistenza dell'obbligazione azionata dalla controparte;
[...] indicava il contenuto del contratto di subappalto, avente a oggetto i lavori per l'edificazione di sei villette a schiera in Roma, Via del Casale Lumbroso n. 158, a eccezione delle opere eseguite fino al
31.5.2017 e della fornitura e posa in opera di “scale interne, porte, finestre e opere in ferro (quali ringhiere e recinzione cancelli)”, per il corrispettivo a corpo dell'importo di € 273.000 “(40% con applicazione dell'IVA e per il resto in regime di reverse charge)” (documento n. 1); eccepiva l'inadempimento nell'esecuzione dei lavori affetti da mancanze e vizi indicati nel verbale di sopralluogo di verifica in contraddittorio del 3.10.2018 (documento n. 9), contestati alla società subappaltatrice con P.e.c. del 14.1.2019 circa:
“a. la mancata esecuzione a regola d'arte degli innesti fognari delle tubazioni di scarico dei bagni, cui era conseguito 'un copioso ritorno di acque dai pozzetti esterni all'interno delle intercapedini, e conseguente diffusione delle infiltrazioni sotto i vespai in cupolex da Voi realizzati. Tale situazione
e la presenza di acqua nelle intercapedini orizzontali sotto pavimento ha provocato il fenomeno di risalita di acqua nei muri perimetrali e divisori di tutti i villini';
b. la mancata realizzazione di opere necessarie a garantire una corretta ventilazione naturale dei vespai in cupolex;
c. la rottura di tutti i tombini installati nel piazzale del parcheggio privato;
d. l'esistenza di una perdita nel muro dal bocchettone della copertura della serra solare del villino
2;
e. la presenza di altra perdita nel pluviale installato sul prospetto principale del villino 1;
f. la mancata realizzazione di una canalina di scolo delle acque meteoriche in corrispondenza del cancello scorrevole di accesso al parcheggio privato;
g. il ritardo nella installazione delle caldaie e delle valvole termostatiche nell'impianto solare termico;
7
h. la mancata realizzazione a regola d'arte delle nicchie di alloggiamento dei contatori del gas e del quadro elettrico dell'impianto fotovoltaico;
i. la presenza di ammaloramenti dovuti all'umidità nelle murature che si affacciano sul vialetto di accesso condominiale (all. 12)”.
La parte convenuta esponeva, nel corso del sopralluogo svolto presso il cantiere il 6.3.2019, in presenza di e per conto dalla erano state Persona_2 Persona_3 Parte_1
constatate:
“a. la mancata realizzazione a regola d'arte 'di areazione dei vespai in casseri modulari a perdere in polipropilene, ai piani interrati delle sei unità abitative';
b. la mancata posa 'della rete elettrosaldata filo 6 mm maglia 20x20 prevista contrattualmente nei massetti sovrastanti i vespai';
c. la 'scarsa consistenza dei massetti posti in estradosso dei vespai in cupolex, che risultano deboli
e probabilmente realizzati con poco legante cementizio';
d. la presenza di umidità di risalita nelle murature dei piani interrati delle unità abitative, dovuta agli allagamenti conseguenti ad una esecuzione non a regola d'arte dei collegamenti degli scarichi del locale cassoni ai predisposti pozzetti della rete fognaria;
e. lo scarso livello di finitura delle tinteggiature interne ed esterne, sia per la irregolarità del fondo murario a seguito di difettosa preparazione delle superfici, sia per la presenza di efflorescenze, macchie e scrostature;
f. la difettosa compattazione e finitura del manto di asfalto nel piazzale adibito a parcheggio;
g. la scarsa profondità del pozzetto di raccolta delle acque nere ivi posto;
h. l'assenza di giunti di dilatazione nei muretti divisori in cemento armato realizzati nei giardini;
i. la non corretta realizzazione dell'alloggiamento dei contatori del gas;
j. l'assenza della prescritta rete elettrosaldata nei marciapiedi esterni.”
La società convenuta esponeva che aveva contestato alla subappaltatrice difetti e omissioni dei lavori commissionati con verbali e missive in date 19.3.2019, 21.3.2019, 22.3.2019, 3.4.2020,
9.4.2019, 1.5.2019 e 3.5.2019 (documenti dal n. 17 al n. 21, n. 24 e n. 26); che l'11.4.2019 le aveva consegnato le certificazioni relative agli impianti elettrici, Parte_1
idrico-sanitari, di condizionamento, di riscaldamento, fotovoltaico condominiale, documentazione di cui l'esponente aveva chiesto il completamento con P.e.c. del 21.5.2019 (documenti n. 22 e 23) e il 12.4.2019 aveva ricevuto la richiesta di pagamento del residuo corrispettivo e, fino al 21.11.2019, era intercorsa ulteriore corrispondenza concernente le suindicate contrapposte richieste, e la comunicazione delle contestazioni dei lavori formulati dalla committente (documenti Parte_3
dal n. 27 al n. 32). 8
eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4°, c.p.c. Controparte_1
per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, assumendo che aveva richiesto la condanna al pagamento di € 153.192,48, senza aver Parte_1
descritto entità e natura dei lavori eseguiti, anche in sostituzione o in aggiunta rispetto a quelli indicati nel capitolato;
eccepiva l'inadempimento della subappaltatrice, per i suindicati motivi e in difetto di alcuna documentazione concernente le varianti al capitolato, di cui era stata pattuita la forma scritta.
La parte convenuta richiamava la relazione del tecnico di fiducia, Arch. Controparte_4 concernente “Descrizione vizi-difetti e quantificazione danni” quantificati in € 317.000 oltre I.v.a.
(documento n. 32), e proponeva la domanda riconvenzionale risarcitoria, anche per l'ulteriore importo di € 90.000, pari all'esborso di lavori che assumeva di aver effettuato e consistiti:
“nel ripristino degli intonaci dei piani interrati dei sei villini, ammalorati a seguito dell'allagamento dell'intercapedine del vespaio in cupolex dovuta alla percolazione di acqua dai pozzetti attraverso le tubazioni di scarico mal collegate. Le lavorazioni hanno richiesto
l'esecuzione di saggi ed ispezioni distruttive, la rimozione dei battiscopa e degli intonaci ammalorati, l'asciugatura degli ambienti con apposito macchinario, la posa in opera di cemento impermeabilizzante al di sotto della pavimentazione e di intonaco tissotropico e malta cementizia impermeabilizzante sulle murature, la rasatura con idoneo prodotto deumidificante e la ripresa delle tinteggiature;
- nella sostituzione dei corrugati esterni ai fabbricati, risultati occlusi ed inutilizzabili, per la posa dei cablaggi delle linee telefoniche dei sei villini, procedendo alla previa demolizione parziale del vialetto condominiale in betonelle, nello scavo a mano e nella sostituzione dei corrugati danneggiati, nella chiusura dello scavo e nel ripristino della pavimentazione;
- nella sostituzione del cavidotto principale dal punto di erogazione su Via di Casal Lumbroso sino all'alloggiamento dei contatori posto nel parcheggio condominiale;
- nelle opere di ripristino conseguenti alle infiltrazioni verificatesi nel locale serbatoio al piano interrato del villino 6 ed alle perdite dalle coperture a terrazzo delle serre solari dei villini 2 e 4;
- nella realizzazione di fori di ventilazione nelle cucine poste al piano terra dei villini 1-2-3-4-5, con posa in opera di tubazione per aspirazione;
- nel ripristino dei muretti del vialetto e dei muretti divisori dei giardini dei sei villini, CP_8
tramite raschiatura, preparazione del fondo, rasatura e ripresa della tinteggiatura;
- nella revisione del manto in tegole portoghesi poste nelle vicinanze dei lucernai in copertura dei villini 1-2-3-4-5, con ripristino dei verticali in guaina bituminosa.” 9
La parte convenuta proponeva, altresì, la domanda di condanna della controparte al pagamento della penale pattuita per il ritardo, stimata dal suindicato ausiliario “in 469 giorni, assumendo come data iniziale quella del 15.11.2017 stabilita in contratto per la ultimazione delle lavorazioni e come data finale quella del 27.02.2019 nella quale la Società attrice [aveva] richiesto l'esecuzione del collaudo. Moltiplicando i 469 giorni per l'importo di € 500 stabilito a titolo di penale dall'art. 6 del contratto di subappalto per ogni giorno solare di ritardo, la somma complessivamente dovuta a tale titolo dalla risulta[va] pari ad € 234.500.” Parte_1
Con ordinanza resa in udienza l'8.7.2020, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di nullità dell'atto di citazione, erano concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c.; prodotta documentazione, era ammessa consulenza tecnica d'ufficio svolta dal Dott. Ing.
[...]
. Persona_1
La causa era assegnata a questo Giudice con decreto reso dal Presidente di Sezione in data 9.1.2025.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza dell'1.4.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.
Si rileva che ha precisato le conclusioni in conformità a quelle Controparte_1 contenute nella memoria ex art. 183, c. VI, c.p.c. depositata il 9.11.2020, contenente l'eccezione di nullità dell'atto di citazione “per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”.
Non si ravvisa l'eccepita nullità dell'atto di citazione, che riguarda le obbligazioni scaturenti dall'esecuzione del contratto di subappalto stipulato dalle parti con scrittura privata del 6.6.2017, avuto riguardo al suo contenuto integrato dall'unito capitolato, contenente la descrizione dei lavori, le relative entità e i prezzi (documento n. 1).
Il contenuto dell'atto di citazione è risultato idoneo a comportare l'esercizio del diritto di difesa della società convenuta, stante l'adeguatezza degli aspetti indicati nell'atto stesso in relazione ai requisiti di cui all'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., essendo stata indicata sia la fonte dell'obbligazione azionata, che le inerenti ragioni giuridiche.
Si osserva, inoltre, che: “La nullità della citazione comminata dall'art. 164, 4° comma, c.p.c. si produce solo quando «l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.” (Cass., sez. 3 civ., sentenza n. 10
11751 del 15.5.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 626497; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n.
27670 del 21.11.2008; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 3363 del 5.2.2019).
Nel precisare le conclusioni, non ha reiterato le istanze istruttorie formulate nel Parte_1 secondo termine ex art. 183, c. VI, c.p.c., con memoria depositata l'11.11.2020, che devono ritenersi abbandonate (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 25157 del 14.10.2008; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 16290 del 4.8.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 19352 del 3.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., ordinanze n. 15029 del 31.5.2019 e n. 5741 del 27.2.2019; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n.
3229 del 5.2.2019).
Va reso il provvedimento sollecitato da per l'istanza di ammissione Controparte_1
delle prove per interpello e testimoniale articolate con memoria depositata il 10.12.2020, non essendosi provveduto in precedenza al riguardo, e vanno considerati i principi secondo i quali: “La confessione deve avere ad oggetto fatti obiettivi - la cui qualificazione giuridica spetta al giudice del merito - e non GI opinioni o giudizi […] (Cass. civ., sez. III, 18-10-2011, n. 21509, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 619381-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 3453 del 26.11.1971) e: “In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione (nella specie la suprema corte ha rigettato il motivo prospettato dal ricorrente secondo cui il giudice di merito non si sarebbe potuto esimere, in ogni caso, dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione della controparte).” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 20104 del
18.9.2009, ivi, Rv. 609677).
Circa l'istanza di ammissione della prova testimoniale, va considerato che: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 9547 del 22.4.2009, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 608333; conf. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8620 del 2.10.1996; Cass., ordinanza n. 20997 del 12.10.2011; Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015), né sono ammissibili “[…] apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.” (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del
2.2.2015, ivi, Rv. 6342290-01).
Le prove costituende articolate dalla parte convenuta non sono ammissibili, poiché riguardano circostanze suscettibili di prova documentale (capitoli n. 1, 2, 3 e 4), circostanze irrilevanti per la 11
cognizione delle domande proposte per la pronuncia di un provvedimento con efficacia di giudicato
(capitoli n. 5 e 6) e altre generiche (capitoli dal n. 7 al n. 13).
Circa la regolamentazione dell'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio di diritto secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le
SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).” (Cass., Sez. Un.
Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ.,
Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n.
20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del
26.1.2007; Sez. 2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009;
Sezione 2, sentenza n. 936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015; 16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
In materia di appalto, è stato chiarito: “In tema di inadempimento del contratto di appalto, spetta all'appaltatore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento.” (Cass., Sez.
6-2 civ., ordinanza n. 98 del
4.1.2019, ivi, Rv. 652214-01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 936 del 20.1.2020).
Nel presente giudizio sono stati documentati il contratto di subappalto stipulato dalle parti con scrittura privata del 6.6.2017, con il relativo capitolato (documento n. 1), stati di avanzamento dei 12
lavori, i verbali di sopralluogo e la corrispondenza richiamata nell'espositiva che precede, gli ordini di servizio emessi da (documenti n. 11-13), la parte convenuta ha provato di aver Parte_1 pagato a il complessivo importo di € 194.000, mediante bonifici e due assegni bancari Parte_1
nel periodo dal 9.11.2017 al 15.3.2018 (documenti dal n. 2 al n. 7).
Non è stata fornita la prova del controverso esatto e completo adempimento delle obbligazioni assunte da che non si desume dalla documentazione appena indicata, compresi gli stati Parte_1
di avanzamento dei lavori, che non sono stati sottoscritti per approvazione da CP_1 CP_1
e va richiamato il principio secondo cui: “Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del
[...]
credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 14399 del 23.5.2024, ivi, Rv.. 671363-02; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 106 del
4.1.2011; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 26517 del 19.10.2018).
Non è stata neppure fornita la prova dei danni lamentati da avuto Controparte_1 riguardo all'incidenza dell'inadempimento della subappaltatrice nel suo interesse tutelato dal contratto, non essendo state documentate spese che sarebbero occorse per il ripristino di lavori non conformi alle prescrizioni contrattuali o tecniche, dovendo essere considerato che non è sufficiente la prova dell'inadempimento dell'obbligato, ma deve essere anche provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera patrimoniale del danneggiato e la sua entità (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 24632 del 3.12.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 5613 del 8.3.2018; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 29486 del 15.11.2024).
Al riguardo, non rileva il contenuto della consulenza tecnica di parte, che è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
1614 del 19.1.2022).
Non si recepisce l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, la cui relazione, depositata il 19.1.2022, indica che l'ausiliario d'ufficio non è stato posto in grado di visitare gli edifici in questione, dei quali ha riscontrato l'occupazione da parte di condomini, i quali hanno manifestato l'indisponibilità
a consentirgli di accedere alle unità abitative, a eccezione di una, le cui condizioni non possono essere ritenute identiche a quelle degli altri fabbricati, né sono idonee a dimostrare che la subcommittente abbia effettuato alcuna spesa per il ripristino di aspetti non meglio specificati. 13
Né va accolta la domanda risarcitoria da ritardo nell'ultimazione delle opere oggetto di appalto, azionata in base alla clausola penale di cui all'art. 6 del contratto di subappalto del 6.6.2017, secondo cui “Nel caso in cui l'impresa subappaltatrice non rispetti i termini pattuiti nel presente contratto, questa dovrà corrispondere all'appaltatore una somma pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno solare di ritardo a titolo di penale. […]”
Infatti, non è stata fornita la prova della controversa ultimazione dei lavori da parte di Parte_1 mentre la clausola penale è stata pattuita e fatta valere per il ritardo riferito all'ultimazione e consegna dell'opera e non per l'inadempimento, ancorché parziale, alle obbligazioni oggetto del contratto di subappalto e l'omesso completamento delle opere commissionate costituisce inadempimento da parte di (cfr. Cass. sentenza n. 1077 del 18.1.2007). Parte_4
Al riguardo, va richiamato il principio secondo cui: “La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione alla ipotesi pattuita, che può consistere nel ritardo o nell'inadempimento; ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti di questo secondo evento.” (Cass., sez. 2 civ., sentenza 9.11.2009, n. 23706, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 610123; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 23291 del 31.10.2014).
Per conseguenza, vanno respinte le domande proposte dalle parti e si dispone la compensazione delle spese processuali;
le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto reso il 27.7.2022 sono poste a carico delle parti, nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge le domande proposte agli atti della causa civile iscritta al n.11466-2020 R.G. da e da Parte_1 Controparte_1
compensa le spese processuali;
pone le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano