Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1952, n. 2465
Articolo 2
Versione
18 gennaio 1953
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere sussidi in ragione del 40 per cento delle spese occorrenti per interclusioni di rotte e riparazioni di argini golenali danneggiati o distrutti in conseguenza delle piene del novembre e dicembre 1951 del Po ed affluenti.
La misura dei sussidi puo' essere elevata al 50 per cento qualora, nel ripristinare gli argini, si costruiscano - secondo indicazioni date dall'Ufficio del genio civile - chiaviche od altri manufatti idonei a permettere l'allagamento, in caso di piena, delle zone retrostanti.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1953