TRIB
Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/03/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI ODOARDO AMEDEO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAPRIONI FABIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), difesa a mezzo di propri funzionari ex art. 417-bis c.p.c. Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTO oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “che l'Ill.mo Tribunale adito in epigrafe indicato Voglia: 1) in via preliminare:
- in via preliminare e pregiudiziale disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295
c.p.c., in attesa della definizione della causa pendente innanzi al Consiglio di Stato e rubricata al n.
10429/2021;
- dichiarare la nullità del verbale di accertamento e contestazione n. 9/2021 del 26 aprile 2021 per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18 della Legge n. 689 /1981 e, per l'effetto, revocare l'ingiunzione di pagamento opposta in quanto inammissibile, illegittima e comunque infondata e non provata.
2) in ogni caso nel merito:
- accertare e dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile la Determinazione n. DPC017/930 del 7 dicembre 2021, emessa dal e, per l'effetto, Controparte_2 revocare l'ingiunzione di pagamento opposta in quanto inammissibile, illegittima e comunque infondata e non provata;
- Accertare e dichiarare non dovuta la sanzione amministrativa irrogata, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
3) in via subordinata:
- rideterminare l'importo dell'ingiunzione opposta applicando i criteri dettati dall'art. 11 della L.
689/81, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
pagina 1 di 5 Per l'opposto: “che l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, Voglia:
- “dichiarare il proprio difetto di competenza per territorio in quanto ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs.
n. 150/2011 il Giudice competente va individuato nel Tribunale di Teramo;
- rigettare le domande ed eccezioni tutte formulate dalla in quanto infondate in punto Parte_1 di fatto e di diritto;
- dichiarare la Determinazione n. DPC017/930 in data 07.12.2021 impugnata, fondata sia in punto di fatto che di diritto;
- dichiarare la piena legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta tenuto conto che la sanzione irrogata è stata adottata dalla avuto riguardo all'esatta ricostruzione fattuale fornita Controparte_1 dall'Organo accertatore, alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé ed alla legittimità della procedura di notifica, nonché alla legittimità della notifica degli atti ad esse prodromici. Spese compensate.”.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.1.2022 la proponeva opposizione avverso la Parte_1 determinazione n. DPC017/930 del 7 dicembre 2021 avente ad oggetto ingiunzione di pagamento ex art. 18 l. 689/1981 per € 30.000,00, emessa dal Controparte_2 CP_2 CP_2
. Detta ingiunzione era fondata sul verbale di accertamento e contestazione n. 9 del 26.4.2021
[...] elevato dall' a carico di e della per violazione Controparte_3 Parte_2 Parte_1
(ex art. 101, c. 1, del d.lgs. 152/2006 e art. 133, c. 1, del decreto medesimo) dei limiti di scarico di acque reflue urbane da parte dello stabilimento di località Capoluogo di Valle Castellana (TE) gestito dalla Parte_1
Deduceva l'opponente: la nullità del verbale di accertamento, per violazione della l. 689/1981 art. 18, avendo l'autorità omesso di sentire gli interessati che ne avevano fatto richiesta;
l'assenza dei presupposti di fatto della sanzione, essendo viziata la modalità di apprensione del campione di analisi
(operata con un unico prelievo “istantaneo” anziché con più prelievi nell'arco di 24 ore, essendo, altresì, inidonea a giustificare la prescelta modalità istantanea la mancanza di corrente elettrica per l'autocampionatore). Chiedeva, dunque, dichiararsi la nullità della determina e revocare l'ordinanza- ingiunzione;
in subordine, contestava il quantum della sanzione poiché non proporzionato alla gravità della condotta anche successiva della società, e chiedeva che il relativo ammontare venisse rideterminato.
Dopo due rinvii disposti al fine di consentire all'attore di provare la validità della notifica e un successivo rinvio disposto per rinnovo della notifica stessa, in data 2.8.2022 si costituiva la CP_1
eccependo l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore di quello di Teramo, nel cui
[...] circondario era stata commessa la violazione (ex art. 6, c. 2, d.lgs. 150/2011). Nel merito, indicava che:
l'audizione degli interessati avrebbe dovuto essere chiesta alla e non all' quale organo CP_1 CP_3 accertatore, e comunque la mancata audizione non era, per giurisprudenza costante, prevista a pena di nullità dell'ordinanza ingiunzione;
la modalità istantanea del prelievo – considerato che si trattava di acque reflue urbane e non già industriali, per le quali il campionamento “medio” è richiesto dalla legge solo “di norma” e non tassativamente (all. 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, punto 1.2.2) – era giustificata dal fatto che il sito fosse sprovvisto di energia elettrica necessaria per far funzionare l'autocampionatore (strumento necessario per fare il prelievo medio nelle 24 ore); le determine adottate dalla sulla graduazione delle sanzioni, impugnate dai vari gestori, erano state ritenute Controparte_1 pagina 2 di 5 pienamente legittime dal TAR Abruzzo, poiché si limitavano a dettare le coordinate ermeneutiche per la concreta e trasparente determinazione della sanzione, senza introdurre parametri nuovi rispetto alla disciplina statale;
in base a tali coordinate era stata parametrata la sanzione nel caso concreto.
Chiedeva, quindi, dichiarare l'incompetenza del tribunale adito e rigettare le domande attoree.
Con ordinanza del 4.1.2023 veniva disposta c.t.u. volta ad accertare se la metodologia seguita dall'ente al fine dell'accertamento del dato scientifico oggetto del giudizio fosse conforme alla normativa tecnica esistente e alla scienza consolidata e, pertanto, se il risultato ottenuto e posto alla base della sanzione fosse scientificamente attendibile. In data 22.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Svolta la c.t.u., veniva fissata l'udienza per la discussione e decisione della causa. Entro il termine perentorio assegnato in sostituzione dell'udienza, depositavano le rispettive note scritte per l'opponente gli avvocati Di Odoardo e Caprioni e per l'opposto l'avv. Tiziana Colangelo e il direttore del dipartimento arch. . Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza. Persona_1
Infondata è la preliminare eccezione di incompetenza per territorio svolta dalla Abruzzo. La CP_1 violazione, infatti, è stata commessa a Valle Castellana, Comune autonomo e distinto da e CP_4 ricadente nell'ambito di competenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno.
In diritto deve premettersi che, con l'opposizione all'ingiunzione, viene introdotto un giudizio tendente all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale l'amministrazione opposta ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio;
in tale giudizio il giudice ha, poi, il potere- dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., controllandone l'intrinseco fondamento sia sul piano dell'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica. Nel merito, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire se la metodologia usata dall'ente per l'accertamento del superamento dei limiti di scarico fosse conforme alla scienza e alla normativa tecnica applicabile e se il risultato ottenuto – e posto a base della sanzione – fosse scientificamente attendibile.
Al riguardo deve premettersi che è pacifico in atti – e risulta dal verbale di accertamento della violazione – che l'acquisizione del campione è stata effettuata con prelievo “istantaneo” (ossia un unico prelievo) e non con più prelievi nel corso di un certo arco di tempo. E', altresì, pacifico che lo scarico in questione riguardasse acque reflue urbane e non acque industriali.
Sul punto la normativa rilevante è costituita dal d.lgs. 152/2016 recante “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, dall'Allegato 5 alla Parte III. Tale allegato 5, rubricato “Limiti di emissione degli scarichi idrici” nel punto 1, dedicato agli “Scarichi in corpi d'acqua superficiali” (quale quello oggetto di causa) è diviso in due parti: la 1.1 che riguarda le “Acque reflue urbane” e la 1.2 che riguarda, invece, le “Acque reflue industriali”. L'unica applicabile nel caso di specie è, dunque, la 1.1 dedicata alle acque reflue urbane che, per quanto qui d'interesse, contiene due tabelle con l'indicazione dei limiti di scarico e, in calce ad esse, stabilisce chiaramente ed espressamente che “Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore”.
Inconferente è, invece, il successivo punto 1.2.2 citato dalla convenuta (per il quale le determinazioni sul controllo degli scarichi sono solo “di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore”), poiché relativo, invece, alle acque reflue industriali che nulla hanno a che fare con la fattispecie oggetto di causa.
pagina 3 di 5 La legge statale è, dunque, chiara nel pretendere che per il controllo della conformità dei limiti di scarico di acque reflue urbane si prendano in considerazione campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore;
e ciò vale non solo con riferimento ai limiti stabiliti dalle citate tabelle ma anche, letteralmente, agli “altri limiti definiti in sede locale”. Pertanto, l'osservazione svolta dalla convenuta nel senso che, essendo l'impianto in questione a servizio di un agglomerato di abitanti inferiori a 2000, il riferimento normativo per il controllo dei limiti di emissione sarebbe la tabella C allegata alla legge regionale
31/2010 (e non le tabelle 1 e 2 del citato all. 5 al d.lgs. 152/2006), non risulta dirimente;
la legge statale, infatti, come già osservato, riferisce la necessità dell'acquisizione di campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore anche alla verifica del rispetto dei limiti definiti in sede locale. Tanto è stato confermato anche dal c.t.u. nella sua relazione tecnica.
Il consulente tecnico ha, altresì, verificato – per le esaustive motivazioni ivi meglio riportate e da intendersi qui trascritte - che nel caso di specie non si può escludere che i parametri che definiscono il carico inquinante dell'acqua di scarico prelevata e a base della sanzione abbiano risentito significativamente del campionamento istantaneo effettuato, che, infatti, è sconsigliato anche dalla scienza consolidata per la valutazione della conformità nel campo delle acque di scarico.
E' certamente vero che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è lasciata all'autorità amministrativa procedente e, in ultima istanza, al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, non essendo l'inosservanza del metodo di campionamento assoggettata a specifica nullità (cfr. Cass. n. 6638/2007). Tuttavia, nel caso di specie non pare possa costituire motivazione valida per derogare alla modalità di prelievo ponderata il fatto – riportato nel verbale di accertamento – per cui il sito fosse sprovvisto di corrente elettrica, invece necessaria per far funzionare l'autocampionatore, che è l'unico strumento possibile per fare più prelievi nell'arco delle 24 ore. Infatti, ciò non costituisce una particolare situazione di emergenza (quali eventi naturali eccezionali, sversamenti accidentali o volontari, cedimenti strutturali dell'impianto, ecc.) tale da giustificare il necessario prelievo istantaneo, anche considerato che, come chiaramente indicato dal c.t.u., esistono in commercio autocampionatori provvisti di batterie (dunque non necessitanti di corrente elettrica sul sito).
Non essendo, in conclusione, il risultato ottenuto e posto a base della sanzione scientificamente attendibile - per le ragioni indicate dal c.t.u, e non avendo la convenuta su cui gravava il CP_1 relativo onere, dimostrato che il campionamento come effettuato abbia comunque fornito un risultato attendibile - , viene meno il presupposto oggettivo della sanzione stessa, che dev'essere conseguentemente annullata limitatamente all'opponente (l'altro trasgressore, , non ha Parte_2 proposto opposizione nel presente giudizio).
Considerato il variegato quadro giurisprudenziale di merito nella materia rilevante in causa (cfr. C.
Cost. 77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni), le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
annulla, limitatamente alla posizione della l'ordinanza-ingiunzione opposta;
Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
pagina 4 di 5 Ascoli Piceno, 14 marzo 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI ODOARDO AMEDEO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CAPRIONI FABIO
OPPONENTE contro
(C.F. ), difesa a mezzo di propri funzionari ex art. 417-bis c.p.c. Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTO oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “che l'Ill.mo Tribunale adito in epigrafe indicato Voglia: 1) in via preliminare:
- in via preliminare e pregiudiziale disporre la sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295
c.p.c., in attesa della definizione della causa pendente innanzi al Consiglio di Stato e rubricata al n.
10429/2021;
- dichiarare la nullità del verbale di accertamento e contestazione n. 9/2021 del 26 aprile 2021 per mancato esperimento del colloquio difensivo ex art. 18 della Legge n. 689 /1981 e, per l'effetto, revocare l'ingiunzione di pagamento opposta in quanto inammissibile, illegittima e comunque infondata e non provata.
2) in ogni caso nel merito:
- accertare e dichiarare inefficace e/o nullo e/o annullabile la Determinazione n. DPC017/930 del 7 dicembre 2021, emessa dal e, per l'effetto, Controparte_2 revocare l'ingiunzione di pagamento opposta in quanto inammissibile, illegittima e comunque infondata e non provata;
- Accertare e dichiarare non dovuta la sanzione amministrativa irrogata, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
3) in via subordinata:
- rideterminare l'importo dell'ingiunzione opposta applicando i criteri dettati dall'art. 11 della L.
689/81, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”.
pagina 1 di 5 Per l'opposto: “che l'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, Voglia:
- “dichiarare il proprio difetto di competenza per territorio in quanto ai sensi dell'art. 6, co. 2 del D.Lgs.
n. 150/2011 il Giudice competente va individuato nel Tribunale di Teramo;
- rigettare le domande ed eccezioni tutte formulate dalla in quanto infondate in punto Parte_1 di fatto e di diritto;
- dichiarare la Determinazione n. DPC017/930 in data 07.12.2021 impugnata, fondata sia in punto di fatto che di diritto;
- dichiarare la piena legittimità dell'ingiunzione di pagamento opposta tenuto conto che la sanzione irrogata è stata adottata dalla avuto riguardo all'esatta ricostruzione fattuale fornita Controparte_1 dall'Organo accertatore, alla precisa attinenza alle norme di legge, alla completezza degli atti in sé ed alla legittimità della procedura di notifica, nonché alla legittimità della notifica degli atti ad esse prodromici. Spese compensate.”.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 5.1.2022 la proponeva opposizione avverso la Parte_1 determinazione n. DPC017/930 del 7 dicembre 2021 avente ad oggetto ingiunzione di pagamento ex art. 18 l. 689/1981 per € 30.000,00, emessa dal Controparte_2 CP_2 CP_2
. Detta ingiunzione era fondata sul verbale di accertamento e contestazione n. 9 del 26.4.2021
[...] elevato dall' a carico di e della per violazione Controparte_3 Parte_2 Parte_1
(ex art. 101, c. 1, del d.lgs. 152/2006 e art. 133, c. 1, del decreto medesimo) dei limiti di scarico di acque reflue urbane da parte dello stabilimento di località Capoluogo di Valle Castellana (TE) gestito dalla Parte_1
Deduceva l'opponente: la nullità del verbale di accertamento, per violazione della l. 689/1981 art. 18, avendo l'autorità omesso di sentire gli interessati che ne avevano fatto richiesta;
l'assenza dei presupposti di fatto della sanzione, essendo viziata la modalità di apprensione del campione di analisi
(operata con un unico prelievo “istantaneo” anziché con più prelievi nell'arco di 24 ore, essendo, altresì, inidonea a giustificare la prescelta modalità istantanea la mancanza di corrente elettrica per l'autocampionatore). Chiedeva, dunque, dichiararsi la nullità della determina e revocare l'ordinanza- ingiunzione;
in subordine, contestava il quantum della sanzione poiché non proporzionato alla gravità della condotta anche successiva della società, e chiedeva che il relativo ammontare venisse rideterminato.
Dopo due rinvii disposti al fine di consentire all'attore di provare la validità della notifica e un successivo rinvio disposto per rinnovo della notifica stessa, in data 2.8.2022 si costituiva la CP_1
eccependo l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore di quello di Teramo, nel cui
[...] circondario era stata commessa la violazione (ex art. 6, c. 2, d.lgs. 150/2011). Nel merito, indicava che:
l'audizione degli interessati avrebbe dovuto essere chiesta alla e non all' quale organo CP_1 CP_3 accertatore, e comunque la mancata audizione non era, per giurisprudenza costante, prevista a pena di nullità dell'ordinanza ingiunzione;
la modalità istantanea del prelievo – considerato che si trattava di acque reflue urbane e non già industriali, per le quali il campionamento “medio” è richiesto dalla legge solo “di norma” e non tassativamente (all. 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, punto 1.2.2) – era giustificata dal fatto che il sito fosse sprovvisto di energia elettrica necessaria per far funzionare l'autocampionatore (strumento necessario per fare il prelievo medio nelle 24 ore); le determine adottate dalla sulla graduazione delle sanzioni, impugnate dai vari gestori, erano state ritenute Controparte_1 pagina 2 di 5 pienamente legittime dal TAR Abruzzo, poiché si limitavano a dettare le coordinate ermeneutiche per la concreta e trasparente determinazione della sanzione, senza introdurre parametri nuovi rispetto alla disciplina statale;
in base a tali coordinate era stata parametrata la sanzione nel caso concreto.
Chiedeva, quindi, dichiarare l'incompetenza del tribunale adito e rigettare le domande attoree.
Con ordinanza del 4.1.2023 veniva disposta c.t.u. volta ad accertare se la metodologia seguita dall'ente al fine dell'accertamento del dato scientifico oggetto del giudizio fosse conforme alla normativa tecnica esistente e alla scienza consolidata e, pertanto, se il risultato ottenuto e posto alla base della sanzione fosse scientificamente attendibile. In data 22.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice. Svolta la c.t.u., veniva fissata l'udienza per la discussione e decisione della causa. Entro il termine perentorio assegnato in sostituzione dell'udienza, depositavano le rispettive note scritte per l'opponente gli avvocati Di Odoardo e Caprioni e per l'opposto l'avv. Tiziana Colangelo e il direttore del dipartimento arch. . Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza. Persona_1
Infondata è la preliminare eccezione di incompetenza per territorio svolta dalla Abruzzo. La CP_1 violazione, infatti, è stata commessa a Valle Castellana, Comune autonomo e distinto da e CP_4 ricadente nell'ambito di competenza territoriale del Tribunale di Ascoli Piceno.
In diritto deve premettersi che, con l'opposizione all'ingiunzione, viene introdotto un giudizio tendente all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, nel quale l'amministrazione opposta ha veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio;
in tale giudizio il giudice ha, poi, il potere- dovere di verificare la legittimità formale e sostanziale della pretesa sanzionatoria della P.A., controllandone l'intrinseco fondamento sia sul piano dell'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia sul piano della qualificazione giuridica. Nel merito, è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire se la metodologia usata dall'ente per l'accertamento del superamento dei limiti di scarico fosse conforme alla scienza e alla normativa tecnica applicabile e se il risultato ottenuto – e posto a base della sanzione – fosse scientificamente attendibile.
Al riguardo deve premettersi che è pacifico in atti – e risulta dal verbale di accertamento della violazione – che l'acquisizione del campione è stata effettuata con prelievo “istantaneo” (ossia un unico prelievo) e non con più prelievi nel corso di un certo arco di tempo. E', altresì, pacifico che lo scarico in questione riguardasse acque reflue urbane e non acque industriali.
Sul punto la normativa rilevante è costituita dal d.lgs. 152/2016 recante “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, dall'Allegato 5 alla Parte III. Tale allegato 5, rubricato “Limiti di emissione degli scarichi idrici” nel punto 1, dedicato agli “Scarichi in corpi d'acqua superficiali” (quale quello oggetto di causa) è diviso in due parti: la 1.1 che riguarda le “Acque reflue urbane” e la 1.2 che riguarda, invece, le “Acque reflue industriali”. L'unica applicabile nel caso di specie è, dunque, la 1.1 dedicata alle acque reflue urbane che, per quanto qui d'interesse, contiene due tabelle con l'indicazione dei limiti di scarico e, in calce ad esse, stabilisce chiaramente ed espressamente che “Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore”.
Inconferente è, invece, il successivo punto 1.2.2 citato dalla convenuta (per il quale le determinazioni sul controllo degli scarichi sono solo “di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore”), poiché relativo, invece, alle acque reflue industriali che nulla hanno a che fare con la fattispecie oggetto di causa.
pagina 3 di 5 La legge statale è, dunque, chiara nel pretendere che per il controllo della conformità dei limiti di scarico di acque reflue urbane si prendano in considerazione campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore;
e ciò vale non solo con riferimento ai limiti stabiliti dalle citate tabelle ma anche, letteralmente, agli “altri limiti definiti in sede locale”. Pertanto, l'osservazione svolta dalla convenuta nel senso che, essendo l'impianto in questione a servizio di un agglomerato di abitanti inferiori a 2000, il riferimento normativo per il controllo dei limiti di emissione sarebbe la tabella C allegata alla legge regionale
31/2010 (e non le tabelle 1 e 2 del citato all. 5 al d.lgs. 152/2006), non risulta dirimente;
la legge statale, infatti, come già osservato, riferisce la necessità dell'acquisizione di campioni medi ponderati nell'arco delle 24 ore anche alla verifica del rispetto dei limiti definiti in sede locale. Tanto è stato confermato anche dal c.t.u. nella sua relazione tecnica.
Il consulente tecnico ha, altresì, verificato – per le esaustive motivazioni ivi meglio riportate e da intendersi qui trascritte - che nel caso di specie non si può escludere che i parametri che definiscono il carico inquinante dell'acqua di scarico prelevata e a base della sanzione abbiano risentito significativamente del campionamento istantaneo effettuato, che, infatti, è sconsigliato anche dalla scienza consolidata per la valutazione della conformità nel campo delle acque di scarico.
E' certamente vero che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, è lasciata all'autorità amministrativa procedente e, in ultima istanza, al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, non essendo l'inosservanza del metodo di campionamento assoggettata a specifica nullità (cfr. Cass. n. 6638/2007). Tuttavia, nel caso di specie non pare possa costituire motivazione valida per derogare alla modalità di prelievo ponderata il fatto – riportato nel verbale di accertamento – per cui il sito fosse sprovvisto di corrente elettrica, invece necessaria per far funzionare l'autocampionatore, che è l'unico strumento possibile per fare più prelievi nell'arco delle 24 ore. Infatti, ciò non costituisce una particolare situazione di emergenza (quali eventi naturali eccezionali, sversamenti accidentali o volontari, cedimenti strutturali dell'impianto, ecc.) tale da giustificare il necessario prelievo istantaneo, anche considerato che, come chiaramente indicato dal c.t.u., esistono in commercio autocampionatori provvisti di batterie (dunque non necessitanti di corrente elettrica sul sito).
Non essendo, in conclusione, il risultato ottenuto e posto a base della sanzione scientificamente attendibile - per le ragioni indicate dal c.t.u, e non avendo la convenuta su cui gravava il CP_1 relativo onere, dimostrato che il campionamento come effettuato abbia comunque fornito un risultato attendibile - , viene meno il presupposto oggettivo della sanzione stessa, che dev'essere conseguentemente annullata limitatamente all'opponente (l'altro trasgressore, , non ha Parte_2 proposto opposizione nel presente giudizio).
Considerato il variegato quadro giurisprudenziale di merito nella materia rilevante in causa (cfr. C.
Cost. 77/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni), le spese di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
annulla, limitatamente alla posizione della l'ordinanza-ingiunzione opposta;
Parte_1
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
pagina 4 di 5 Ascoli Piceno, 14 marzo 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 5 di 5