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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Tribunale di Sciacca in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Anna Sandra Bandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1192 /2020 R.G. avente ad oggetto”lesione personale vertente
FRA
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO
- ATTORE-
E
, nato a [...] il [...] ivi residente nella via C.da Gorgazzo CP_1
n. 43 ) CodiceFiscale_2
- CONVENUTO CONTUMACE-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio GRISAFI
-CONVENUTA -
1 Conclusioni delle parti.
Per “ Parte_1
· accertare che il sig. subiva danni fisici per colpa esclusiva del Parte_2
conducente dell'autovettura FORD Fiesta a targa DF209CY, di proprietà e condotta dal
sig. nella causazione del sinistro de quo CP_1
-accogliere la domanda del sig. e condannare i convenuti al Parte_2
pagamento, in solido tra loro, in favore dell'attore al risarcimento dei danni non
patrimoniali dal medesimo patiti nella somma di euro 114. 733 ,33 o nella diversa somma,
anche maggiore, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice adito,
oltre al danno per perdita subita e da lucro cessante,
rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto sino all'effettivo soddisfo
· condannare i convenuti, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'attore delle spese,
delle competenze e degli onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali, ex art. 15
L.P., mediante distrazione in favore dello scrivente avvocato, il quale dichiara di averle
anticipate.
Per “--Ogni contraria istanza, eccezione e difesa, reietta e Controparte_3
disattesa;
-In via principale, rigettare la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali del Sig. , perché infondata in fatto e in diritto, perché Parte_2
inammissibile, improcedibile e del tutto improponibile, per i motivi in fatto ed in diritto
sopra esposti, per difetto di legittimazione attiva e passiva,
perché assolutamente non provata sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur,
per mancanza del nesso causale, per assoluta congruità dell'offerta, ricevuta e accettata in
acconto, come risulta dalla documentazione prodotta, per ogni altro motivo in fatto e in
2 diritto, nonché per ogni altra violazione di legge in materia di circolazione dei veicoli a
motore;
-In via subordinata e senza recesso dalle richieste principali, nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda di parte attrice nei confronti della Controparte_4
ritenere e dichiarare il concorso di colpa del Sig. , conducente del
[...] Parte_2
motociclo Honda SM 150, Tg. BF03509, nella causazione del sinistro stradale per cui è
causa, e, di conseguenza, procedere al riparto pro quota delle singole responsabilità di
ciascun soggetto coinvolto nel sinistro de quo, riducendo proporzionalmente quanto
eventualmente ed ulteriormente riconosciuto a favore del Sig. per Parte_2
l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ove rigorosamente
provati, rigettando tutte le voci di danno non dovute, ovvero ritenere pienamente congrua
l'offerta di €. 26.500,00 (importo comprensivo delle competenze professionali pari ad €.
2.500,00) effettuata su basi concorsuali di responsabilità, ricevuta e accettata in acconto
come da documentazione in atti;
-Sempre in subordine e senza recesso dalle superiori richieste, in caso di condanna totale
o parziale della tenere conto dell'offerta per la Controparte_4
complessiva somma pari ad €. 26.500,00 (importo comprensivo delle competenze
professionali pari ad €. 2.500,00) inviata dalla compagnia di assicurazioni convenuta al
Sig. ricevuta e accettata in acconto, per come risulta dalla Parte_2
documentazione prodotta, detraendo dall'ulteriore importo eventualmente dovuto la
predetta somma;
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato citava innanzi al Parte_2
3 Tribunale di Sciacca e la per sentirli dichiarare CP_1 Controparte_3
responsabili esclusivi del sinistro occorso in Santa Ninfa in data 27/11/2029 quantificati in
€ 114.733,33.
Esponeva che, mentre si trovava alla guida del motociclo HONDA SM 150 targato
BF03509 (di proprietà del sig. , presso la Strada Statale 119 all'altezza dello Parte_3
svincolo A/29 - Km 47, alle ore 19:15 veniva coinvolto in un incidente stradale con l'autovettura FORD Fiesta a targa DF209CY, di proprietà e condotta dal sig. CP_1
, assicurato con (polizza n. 124161030166774067) per fatto e
[...] Controparte_5
colpa esclusiva del sig. che non rispettava neppure il segnale di STOP. CP_1
Sul posto intervenivano i Carabinieri di Santa Ninfa che elevavano verbale di contravvenzione ex art. 145 co.10 C.d.S. al sig. e al sig. Parte_2 CP_1
ex art. 187/1 C.d.S.
[...]
A causa dell'urto il sig. subiva danni fisici, nello specifico la Parte_2
"frattura scomposta, diastasata, pluriframmentaria terzo medio radio ed ulna dx" ed era trasportato con ambulanza e ricoverato presso l'Ospedale di Castelvetrano, come da cartella clinica di P.S. n. 2019024459 del 28/11/2019, (gg. 30 s.c.), trasferito dal presidio ospedaliero di Castelvetrano al S. Antonio Abate di Trapani, veniva dimesso, dopo aver subito un intervento chirurgico di stabilizzazione FEA, in data 11/12/2019, con prognosi di ulteriori gg. 45, successivamente veniva nuovamente ricoverato c/o la medesima struttura in data 30.01.2020 e sottoposto ad intervento di “osteosintesi con placche previa rimozione mezzi di sintesi” e dimesso in data 2.02.2020.
Né a seguito della diffida né dell'invito per la stipula di convenzione di negoziazione assistita la società convenuta formulava alcuna offerta. CP_3
Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa , che contestava sia l'an CP_4
4 che il quantum della domanda.
Riferiva che, con assegno bancario del 21/12/2020, ricevuto con lettera-corriere espresso del 30/12/2020, l' aveva offerto la complessiva somma di €. Controparte_4
26.500,00, (importo comprensivo delle competenze professionali pari ad €. 2.500,00), sulla base della documentazione in possesso della stessa, liquidazione effettuata al 70% su basi concorsuali di responsabilità; la predetta somma è stata accettata, a titolo di acconto, giusta pec inviata in data 09/01/2021, dal Sig. . Parte_2
Evidenziava che i Carabinieri di Santa Ninfa avevano rilevato che il Sig. Parte_2
non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 80/14 comma del Decreto Legislativo
30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada), in quanto circolava con veicolo che non era stato presentato a più cadenze di revisione;
pertanto, alla parte veniva contestata la relativa infrazione mediante consegna di copia del V.D.C. n. 914673428 ed anche che non si era attenuta a quanto disposto dall'art. 116/15 comma del medesimo D. Lgs.vo, in quanto conduceva un veicolo senza avere conseguito la patente di guida;
pertanto, veniva contestata alla stessa la relativa violazione mediante il rilascio della copia del V.D.C.
914673222 ed il motociclo Honda SM 150, Tg. BF03539, veniva sottoposto a fermo amministrativo.
Eccepiva il concorso di colpa dal momento che né lo stesso attore nè il motociclo SM 150
suddetto, coinvolto nel sinistro de quo, erano idonei alla regolare circolazione su strada;
in conseguenza, se lo stesso avesse rispettato le predette norme di legge, non avrebbe certamente subito alcun danno.
Il convenuto , sebbene regolarmente citato, riteneva di non costituirsi. CP_1
La causa istruita con CTU medico legale, cambiato il decidente, veniva posta in decisione,
secondo la modalità della trattazione scritta all'udienza del 7 luglio 2024.
5 ***************
Dev'essere preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia di , CP_1
che non si è costituito nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Nel merito, deve rilevarsi che la domanda dell'attore è solo parzialmente fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
La dinamica del sinistro può essere ricostruita attraverso il verbale redatto dai Carabinieri
intervenuti sui luoghi, si condivide il principio (si veda Corte di Cassazione, n. 22629 del
2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) secondo cui l'atto pubblico e, pertanto, anche il rapporto dei Carabinieri, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza.
Nel caso che ci occupa la dinamica del sinistro può ricostruirsi anche grazie agli accertamenti compiuti dai Carabinieri di Santa Ninfa e dalle stesse dichiarazioni spontanee dell' il quale aveva dichiarato di aver svoltato a sinistra per immettersi in CP_1
autostrada, non vedendo il motociclo che proveniva dall'opposta direzione di marcia ed andando ad impattare con esso", anche a causa della "scarsa visibilità della segnaletica stradale in quanto la strada non è ben illuminata".
Analoga dichiarazione spontanea aveva rilasciato anche fratello di ER
, a bordo dell'autovettura al momento del sinistro. CP_1
Il verbalizzante, intervenuto sul luogo del sinistro, ha riportato che nel tratto di strada indicata il conducente del veicolo “A” (autovettura) non si era attenuto a quanto disposto dall'art. 145/10 comma del CdS e nell'impegnare l'intersezione ometteva di fermarsi e dare la precedenza come disposto dal segnale posto all'intersezione indicante lo STOP,
hanno anche riportato i punti d'urto.
Passando adesso ad esaminare le doglianze relative alla mancata revisione del motociclo
6 ed alla mancanza della patente di guida, si evidenzia che l'assicurazione non copre i danni causati da una mancata manutenzione del veicolo, ossia se l'incidente è avvenuto a causa di un guasto tecnico, o dal mancanza della patente di guida solo la condotta di guida ha determinato la causazione del sinistro, ma nel caso che ci occupa la dinamica del sinistro escludono tali circostanze, la mancata revisione può invece determinare un concorso di colpa perché probabilmente i freni non hanno funzionato adeguatamente.
Secondo la ricostruita dinamica la strada percorsa da aveva il segnale di stop, CP_1
e che l'impatto, secondo quanto risultante dalla documentazione versata in atti, è avvenuto tra la parte anteriore del motociclo e la parte posteriore laterale destra, in prossimità
dell'incrocio; tuttavia, l'esistenza della segnaletica non esonera l'altro conducente dall'obbligo di usare la massima diligenza.
Al riguardo bisogna richiamare l'articolo 145 del codice della strada, disciplinante il diritto di precedenza, il quale prevede che “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione,
devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tramviarie i conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione. 4.
I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità
competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale………”.
L'art. 145 codice della Strada che impone l'obbligo di massima prudenza in prossimità di
7 intersezioni rivolta a tutti i conducenti e, dunque, anche a quelli favoriti dal diritto di precedenza che non sono esonerati dal prestare la dovuta attenzione in relazione anche ai pericoli, prevedibili, derivanti da eventuali comportamenti imprudenti o illeciti degli altri utenti della strada.
In proposito si osserva che in caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di un conducente non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 cc, essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (Cass.,
18.12.98, n. 12692).
Peraltro, il conducente che impegna un crocevia (ancorchè regolato da semaforo segnalante a suo favore la “luce verde ovvero dal segnale di stop) non è esonerato dall'obbligo di usare la massima attenzione anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada i quali non si attengano al segnale ovvero all'obbligo di adottare la necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell'incrocio (Cass., sez. pen., 12.11.91, n.
11247; Cass., sez. civile, 26.1.90, n. 480).
Pertanto, se da un lato è stata accertata in concreto la colpa di , dall'altro va CP_1
presunta una colpa a carico del , che non ha tenuto una condotta di guida Parte_2
adeguata allo stato dei luoghi, riscontrabile dall'incapacità di arrestare il mezzo di fronte all'ostacolo rappresentato dall'autovettura condotta dall' conseguenza probabile CP_1
anche della mancata revisione;
deve quindi essere riconosciuta una responsabilità
concorrente quantificata nella misura del 30% a carico di e del 70% a Parte_2
carico di . CP_1
8 Con riferimento al quantum debeatur, il consulente medico nominato dal Giudice ha accertato, con valutazione esente da rilievi critici e che si ritiene di condividere, che dal sinistro stradale per cui è causa sono derivati a “ Esiti di frattura Parte_2
scomposta diastasata pluriframmentaria terzo medio radio e ulna destra. Esiti di ferite
diastasate all'avambraccio destro.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
In base ai dati clinico-anamnestici integrati dalla documentazione allegata agli atti risulta
che,nel sinistro del 27 novembre 2019 il Sig. ha riportato esiti di frattura Parte_2
scomposta diastasata pluriframmentaria terzo medio radio e ulna destra.
Esiti di ferite diastasate all'avambraccio destro.
Al fine di rispondere ai quesiti che mi sono stati posti nel corso del giuramento posso
affermare che le lesioni dichiarate dal ricorrente, dopo il fatto per cui è causa, e
successivamente certificate, sono ad esso causalmente riconducibili. Le lesioni riporte
nell'incidente del 27/11/19,di cui si è accertato il nesso etiologico, cioè gli esiti della
frattura scomposta diastasata pluriframmentaria terzo medio radio e ulna destra, gli esiti
delle ferite diastasate all'avambraccio destro hanno determinato un periodo di inabilità
temporanea totale di giorni 9(nove),dal giorno dell'incidente al giorno della prima
dimissione ospedaliera,e altri 4(quattro)giorni per il secondo ricovero ospedaliero,per un
totale di giorni 13(tredici). Le stesse lesioni hanno determinato un periodo di inabilità
parziale del 70% per 60(sessanta) giorni,(il periodo delle immobilizzazioni);un periodo di
inabilità parziale del 50% per altri 30 giorni(la frattura non si era ancora consolidata e
necessitava di proseguire le cure e i controlli periodici);ed un ultimo periodo di iabilità
temporanea del 25% per altri 15 giorni. Per la determinazione il grado percentuale di
invalidità permanente abbiamo fatto riferimento alle tabelle delle menomazioni prevista
9 dal decreto del Ministero della Salute del 3 luglio 2003. Alla rigidità con riduzione della
metà della flesso-estensione del polso destro viene assegnata una percentuale del 6%. Al
pregiudizio estetico complessivo da lieve a moderato viene assegnata una percentuale di
invalidità tra il 6 e il 9%. Dopo aver eseguito una valutazione per ogni singola lesione
viene valutata complessivamente l'incidenza dei danni sulla integrità psicofisica del
ricorrente. Posso affermare che gli esiti delle lesioni riportate in seguito all'incidente del
27/11/19,ormai stabilizzati, hanno residuato dei postumi che comportano un'invalidità
permanente del 12 % considerando la coesistenza della pluralità di postumi. Si ritiene che
l'importo delle spese mediche sostenute e documentate per le varie consulenze mediche, i
vari esami a cui si è sottoposto il periziando sono state necessarie e congrue.
L'assegnazione di un periodo di inabilità temporanea prolungato è stato reso necessario
sia perché il ricorrente è stato sottoposto per due volte a interventi chirurgici, per il
ritardo del consolidamento delle fratture ed abbiamo considerato il tipo di attività
lavorativa svolta.
Il ricorrente è costretto ad attivare ripetutamente e con forza l'apparato muscolare leso.
Tali lesioni hanno compromesso solo temporameamente la capacità lavorativa e a rendere
maggiormente usurante detta attività.”(v. relazione di consulenza tecnica d'ufficio agli atti).
Con riferimento al danno non patrimoniale, pertanto, il Tribunale ritiene che il danno da invalidità permanente subito dall'attore, valutata l'età dello stesso al momento del sinistro,
applicata la Tabella Unica ex DPR n. 12 del 13/01/2025, trattandosi di macrolesioni, vada quantificato nella somma di € 35.954,25 comprensiva della rivalutazione e;
vanno inoltre riconosciute a , nella misura già rivalutata, € 497,16 per invalidità Parte_2
assoluta al 100% (9 g.*55,24), di € 2.320,08 per invalidità relativa al 70% (60 g.), di
10 €828,60 per invalidità relativa al 50% (30 g.) e di € 207,15 per invalidità relativa al 25%
(15 g.), per un importo complessivo di € 3.852,99.
Nel complesso il danno non patrimoniale sofferto da va quantificato, nel Parte_4
suo totale, nella somma di € 39.807,24, somma già comprensiva della rivalutazione,
somma che deve essere ridotta del 30% per il riconosciuto concorso di colpa e, dunque,
quantificato nella misura di € 27.865,06 cui detrarre l'importo di € 24.000,00 già
corrisposte dalla compagnia assicurativa.
Va, dunque, riconosciuta come ancora dovuta la somma di € 3.865,06.
Le spese seguono la soccombenza tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.
Le spese del CTU, liquidate con separate decreto, vanno poste a carico della convenuta compagnia assicurativa e di . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1192/2020 promossa, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e condanna i Parte_2
convenuti e , in solido a pagare, a titolo di CP_1 Controparte_4
risarcimento del danno non patrimoniale, la complessiva somma di € 3.865,06 oltre interessi nella misura legale sulla cifra complessiva dalla data della sentenza fino al saldo;
- condanna i convenuti in solido a pagare in favore di le spese legali Parte_2
che liquida in complessivi € 1.700,00 di cui € 500,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario Iva e CpA da distrarre a favore del procuratore antistatario;
- pone a carico dei convenuti in solido le spese della consulenza tecnica d'ufficio,
liquidate come da separato decreto.
Sciacca 22/04/2025
11 Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini
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