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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/10/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1675/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 23.10.2025
PROMOSSO DA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di vedova e figli di
Persona_1 avv.ti BAVA Andrea e MAZZOTTA Paolo, Via Raffaello Sanzio 219 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di L'Aquila, Via Buccio Di Ranallo 56 - L'Aquila
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 15.12.2023 , Parte_1
e in qualità di i Parte_2 Parte_3
(già in servizio presso il Comando Vigili del Fuoco di Pescara), Persona_1 convenivano in giudizio il al fine di ottenere i benefici Controparte_1 previsti per i superstiti delle vittime del dovere di cui all'art.1 commi 562 ss. L.266/2005 (con particolare riferimento alla fattispecie di cui al comma 563, ma in alternativa di cui al comma 564), già richiesti con domanda amministrativa in data 30.5.2022 ma denegati dall'Amministrazione.
Esponevano infatti che era deceduto a seguito di suicidio in
Persona_1 data 21.10.2015, al culmine di una evoluzione patologica da stress post traumatico da ricollegarsi all'intervento svolto dai Vigili del Fuoco (sotto il comando del predetto in Città Sant'Angelo
Persona_1 in data 25.7.2013, quando, durante le concitate operazioni di soccorso effettuate a seguito della grande esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio e del conseguente incendio sviluppatosi, erano rimasti feriti quattro colleghi del ricorrente, uno dei quali, caro amico di aveva riportato
Persona_1 gravissime ferite che lo avevano condotto ad una lunga agonia, spirando nel successivo mese di ottobre 2013; durante tali operazioni si era
Persona_1 prodigato con i suoi uomini nel cercare di spegnere l'incendio e cercare eventuali superstiti dell'immane esplosione, nell'occasione della quale erano morte cinque persone, i corpi carbonizzati di due delle quali erano stati estratti proprio dal de cuius.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e richiamando il tenore del provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e del conseguente suicidio di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n.4620 del 13.10.2017 (reso sulla base del parere del competente Comitato di Verifica per le cause di servizio in data 15.7.2017 che aveva difatti ritenuto un “obitus per azione suicidaria in soggetto affetto da disturbo bipolare in comorbità con disturbo ossessivo compulsivo di personalità disturbo post-traumatico da stress”).
Richiamava pertanto la nota del in data 12.7.2023, con la Controparte_1 quale, premesso che “Il riconoscimento della qualità di "vittima del dovere" (…) non può non essere subordinato alla preliminare esistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte (…)”, si concludeva che “In conclusione, l'istanza non può essere accolta, per le ragioni suesposte e stante il diniego al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, condizioni necessarie al riconoscimento della qualità di vittima del dovere”, ivi affermandosi che “non essendo emersi ulteriori o nuovi elementi e/o documentazione utili, l'avvio del procedimento per vittima del dovere non è risultato possibile”.
Veniva espletata una CTU di natura medico-legale e psichiatrica, ponendosi al CTU nominato il seguente quesito:
2 • “Verifichi il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, la sussistenza del nesso di causalità, sul piano medico-legale, tra i fatti rappresentati nel ricorso relativamente alle attività di servizio svolte dal de cuius, le patologie psichiche di cui si era ammalato ed il successivo suicidio. Autorizza il CTU ad avvalersi dell'ausilio di uno specialista in psichiatria di propria fiducia”.
Quindi la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve premettersi che l'art.1 L.266/2005 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-c.d. Legge finanziaria 2006) reca ai commi 562, 563 e 564 le seguenti disposizioni:
• “562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”;
• la richiamata L.466/1980 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) dispone all'art.1 che “Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma: "Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art.1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonchè quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”;
la cit. L.466/1980 all'art.3 dispone che “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle
3 circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”.
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Il ricorso è fondato in ragione delle seguenti considerazioni.
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Deve innanzitutto escludersi la pregiudizialità (ritenuta invece dall'Amministrazione convenuta) del riconoscimento della causa di servizio, come dalla S.C. ribadito con riferimento ai benefici di cui al comma 564 dell'art.1 L.266/2005 (che pure menziona la dipendenza da causa di servizio):
• “Il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l'imprescrittibilità attinente allo status” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17276 del 26/06/2025, Rv. 675664 - 01);
• “La domanda avente per oggetto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ai fini della sospensione facoltativa del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., con quella volta all'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, atteso che quest'ultima è ancorata a presupposti costitutivi diversi dalla prima, rappresentati dall'aver contratto l'infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto” (Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020, Rv. 659882 - 01).
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Deve premettersi in fatto che risultano incontestate le dinamiche delle operazioni svolte dai Vigili del Fuoco e da nel contesto della (notoria) Persona_1 esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio in Città Sant'Angelo in data 25.7.2013.
Dette circostanze pertanto costituiscono fatti acquisiti al processo e devono essere valutate ai fini della decisione, ai sensi dell'art.115 c.p.c., che dispone che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione (…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
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Nel caso di specie non viene in rilievo la fattispecie di cui al comma 564 (pur richiamata dalla Difesa Erariale), bensì quella di cui al comma 563 della L.266/2005, la patologia e il conseguente suicidio essendo ricollegate (nella prospettazione attorea) alle operazioni di soccorso svolte nell'occasione dai Vigili del Fuoco.
4 Nella fattispecie all'esame va dunque verificata l'applicabilità dell'art.1 comma 563 L.266/2005, la stessa essendo relativa alle conseguenze sulla salute delle attività svolte d) in operazioni di soccorso (ma anche a e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità), occorrendo pertanto di seguito richiamare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità per la quale, con riferimento a detto comma 563, non è in generale necessaria la prova di un rischio specifico diverso o ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali tipicamente previste nelle ipotesi di cui alle lettere lett. a), b), c), d), e) ed f) del citato comma (tra le quali rientra l'attività posta in essere dal ricorrente):
• “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” (Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 10791 del 04/05/2017-Rv. 643940 - 01);
• “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26012 del 17/10/2018, Rv. 650985 - 01);
• “(…) sono intervenute più volte le Sezioni Unite di questa Corte (di recente, Cass., sez. un. nr. 6214 e successive del 24 febbraio 2022) cogliendo il tratto differenziale della previsione di cui al comma 563 (rispetto alla previsione successiva contenuta nel comma 564) nel fatto che essa elenca una serie di attività, ritenute dal Legislatore, ex se, pericolose. In altre parole, in relazione alle stesse, quando per effetto del loro espletamento conseguono eventi lesivi, automaticamente sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con attribuzione dei relativi benefici. Non è richiesta cioè la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (v. anche Cass., sez. un., nr. 10791 del 2017 e, tra le tante pronunce della sezione semplice, Cass. nr. 3824 del 2021); 16. rinviando alle ampie argomentazioni dei precedenti indicati, qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ., la sentenza impugnata ha accertato che il ricorrente, vigile del fuoco, si è infortunato partecipando, con la sua squadra, ad un'operazione di servizio a seguito dello scoppio di un ordigno, con crollo di un solaio, ferimento di una persona e necessità di evacuazione di luoghi divenuti pericolosi. La descritta operazione, con tutta evidenza, è riconducibile all'ipotesi astratta prevista dalla lett. d) del comma 563 ("operazioni di soccorso"), con tutto quanto consegue in termini di condizione sufficiente per il riconoscimento dello status controverso (…)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 11/10/2023) 29/01/2024, n. 2664, in motivazione).
È bensì vero che la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione ha precisato che l'evento da cui è scaturita la lesione debba costituire una concretizzazione proprio (ed esclusivamente) del rischio tipico delle specifiche attività menzionate nella norma, evenienza che non ricorre, come specificamente
5 ritenuto dalla Corte di Cassazione, ad esempio nel caso di occasionali cadute in itinere:
• “Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto le lesioni subite da un vigile del fuoco, caduto da un cancello in occasione delle operazioni di salvataggio di un cane rimastovi incastrato, interamente ascrivibili all'autonomo dinamismo corporeo del soccorritore)” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16669 del 22/06/2025, Rv. 675607 - 01);
• “Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 34299 del 24/12/2024, Rv. 673316 - 01,
che anch'essa in motivazione si è riferita ad una fattispecie di una caduta durante una delle attività tipizzate di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art.1 comma 563 L.266/2005 precisando che “(…) l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato (…) Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività. Tanto, a parere del Collegio, non può dirsi del caso di specie. Come già dianzi ricordato, l'evento traumatico di cui è rimasto vittima l'odierno ricorrente si dovette al fatto che, nel tentativo di raggiungere un bimbo che, sottrattosi al controllo della madre, si era allontanato lungo il marciapiede adiacente alla strada trafficata, egli scivolò e, perdendo l'equilibrio, cadde, battendo il capo contro un cestino metallico portarifiuti (così descrive i fatti la sentenza di primo grado, cit. a pag. 3 del ricorso per cassazione); e se è certamente indiscutibile che ciò accadde in occasione dell'“operazione di soccorso” finalizzata ad evitare che il minore, rimasto incustodito, potesse attraversare la strada trafficata ed essere investito, reputa il Collegio che la caduta sul marciapiede, descritta come frutto di un autonomo dinamismo corporeo, non possa essere considerata come concretizzazione del rischio tipico dell'operazione di soccorso, quest'ultimo piuttosto identificandosi normalmente nel fatto che il soccorritore possa rimanere vittima delle conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova chi ne è beneficiario. Sotto
6 questo profilo, reputa il Collegio che debba essere precisata l'affermazione contenuta nella parte motiva di Cass. n. 2664 del 2024 (…).
***
Nella fattispecie all'esame, l'ampia CTU espletata (in ordine alla quale le parti non hanno sollevato alcuna osservazione) ha con chiarezza fugato ogni dubbio sul fatto che il gravissimo disturbo psichico sviluppato dal de cuius, ed il conseguente gesto suicidario, sono stati conseguenza diretta delle operazioni di soccorso svolte in data 25.7.2013, dovendo pertanto ritenersi che la patologia psichica integri proprio una concretizzazione del rischio tipico delle operazioni di soccorso, ed il suicidio sia causalmente ricollegabile a dette specifiche operazioni.
Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente (specialista in medicina legale) e dall'ausiliario di cui questi si è avvalso (specialista in psichiatria), in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione, all'esito di una approfondita discussione medico-legale focalizzata sugli aspetti specialistici delle patologie psichiche che sono scaturite in capo al Sig. Per_1
.
[...]
Nella relazione di CTU difatti prima si ricostruisce la dinamica delle operazioni di soccorso svolte dal de cuius ed il decorso della malattia:
• “In data 25 luglio 2013, in Sant'Arcangelo si verificava un tragico evento, con la locale fabbrica di fuochi d'artificio che prendeva fuoco. Le squadre dei Vigili del Fuoco che sopraggiungevano dovevano dunque intervenire in un contesto pericolosissimo, per il rischio di esplosione, che prontamente purtroppo si realizzava, avendo le fiamme raggiunto un deposito di 10 tonnellate polvere pirica destinata a fuochi artificiali. Il Sig. , Vigile del Fuoco Per_1 Coordinatore, si prodigava con i suoi uomini nel cercare di spegnere l'incendio e cercare eventuali superstiti dell'immane esplosione, nell'occasione della quale, come si sarebbe scoperto, erano morte cinque persone, i corpi carbonizzati di due delle quali venivano estratti proprio dal Sig. ; Per_1 purtroppo, nel corso dell'azione un caro amico e collega del Sig. , il Vigile del Fuoco Per_1
riportava gravissime ferite, che lo porta una lunga agonia, Controparte_2 spirando anch'egli poi il successivo ottobre 2013. La parte ricorrente segnala che, in seguito a tale evento, Sig. (che mai aveva manifestato Per_1 qualunque anomalia psichica) subì un gravissimo impatto emotivo dall'accaduto, e ciò sia per il trauma dell'aver visto la morte in faccia forse una volta di troppo, sia per il destino del Collega e amico, deceduto dopo mesi e mesi di agonia. Il Sig. , sconvolto per l'accaduto, e travolto Per_1 dai sensi di colpa, cominciò a manifestare, con il tempo, un sempre più grave disagio psichico. Tale ingravescente stato psichico portava a un primo ricovero tra il 25.06 e il 10.07.2015, presso la Casa di Cura Villa Serena di Città S. Angelo (PE), a un successivo ricovero tra il 18 e il 21 agosto 2015, in cui inizialmente venne formulata diagnosi: 1) Disturbo bipolare, episodio misto;
2) Disturbo ossessivo-compulsivo. L'evoluzione della patologia era rapida, tanto che il Sig. veniva ancora ricoverato Per_1 questa volta in lungodegenza a Villa Serena dal 21.08 al 24.09.2015, ricevendo cure psicofarmacologiche con il tempo riparametrate per tipologia e dosaggi dei farmaci;
dalla cartella clinica in atti, emergeva un quadro psicomorboso complesso, severo e scarsamente responsivo alle terapie, in cui manifestazioni d'ansia e depressione, unite a ruminazioni insistite e ritiro sociale. Dopo meno di un mese dalla dimissione si verificava poi l'insano gesto suicidario per “Asfissia acuta e irreversibile”. Veniva dunque attivata una procedura finalizzata alla valutazione della dipendenza da causa di servizio, che transitava tramite il parere, positivo, del Dirigente del Servizio Sanitario, Comandante, che con relazione 30 novembre 2015 confermava "poiché la suddetta infermità possono avere concorso di disagi fisici di ogni genere e gli stress continui subiti
7 durante gli interventi di soccorso, visto il parere dei sanitari del comando Dottor
[...]
, si può concludere che non si esclude il nesso causale tra l'infermità lamentata e il Per_2 servizio prestato" ”.
Nella relazione di CTU si procede quindi a ricostruire la letteratura scientifica internazionale in ordine alla peculiare esposizione dei Vigili del Fuoco al rischio di sviluppare patologie psichiche, potendosi qui richiamare solo alcuni passi della disamina effettuata nella relazione peritale:
• “(…) CONSIDERAZIONI CLINICHE Al fine di rispondere al quesito posto dal Giudice, si rendono necessarie delle 6 considerazioni psichiatriche, note alla più recente letteratura internazionale. Numerosi studi internazionali hanno posto l'attenzione sulla salute mentale dei vigili del fuoco concentrandosi principalmente su fattori psicologici come l'esposizione diretta a traumi o lo stress occupazionale confermando, per tale categorie di professionisti, rispetto alla popolazione generale, un rischio aumentato di suicidio, depressione e disturbo da stress post- traumatico (PTSD) (…) (Taylor et al., 2023) (…) Uno studio americano del 2018, ha rilevato un rischio particolarmente elevato di suicidio per i vigili del fuoco. e colleghi (2015; 2017) CP_3 (…) e colleghi (2016) (…) Oglesby et al, 2015 (…) (Capron et al., 2016) (…) I vigili del fuoco Pt_4 sono regolarmente esposti a eventi traumatici che comportano un rischio sostanziale di gravi lesioni o morte ( et al., 2011). La maggior parte dei vigili del fuoco è resiliente agli effetti Per_3 di queste esposizioni traumatiche ( et al., 2012); tuttavia, una percentuale non Per_4 trascurabile di vigili del fuoco svi intomi coerenti con il disturbo da stress post- traumatico (PTSD) ( et al., 2012). I sintomi del PTSD potrebbero spiegare, in parte, Per_5 l'aumento del rischio di suicidio osservato tra i vigili del fuoco. In effetti, il PTSD è stato implicato nel rischio di suicidio in più campioni (Panagioti, Gooding e 2012; Panagioti, Per_6 Gooding e 2009). Il PTSD è anche uno dei pochi disturbi psichiatrici che predice la Per_6 transizione dal pensiero del suicidio all'impegno in comportamenti suicidari (Nock et al., 2009) (…) ”.
Nella relazione si procede dunque alla discussione medico-legale in ordine al nesso di causalità con riferimento alla vicenda del Sig. Persona_1
• “(…) In tale scenario psicopatologico analizzato a livello internazionale sul funzionamento psichico e gli esiti traumatici della popolazione dei vigili del fuoco, nella fattispecie del sig. , si precisa quanto segue: Persona_1
1. I aveva un'anamnesi psichiatrica personale negativa (…) Tale dato Persona_1 anamnestico non trova conferma assoluta nella diagnosi posta dai colleghi di “Villa Serena” durante i ricoveri occorsi nel 2015: gli stessi formulavano una diagnosi di Disturbo Bipolare dell'Umore in comorbidità con un Disturbo Ossessivo-Compulsivo. Il Disturbo Bipolare è, tra i disturbi mentali primari, uno dei più pervasivi: è notoriamente caratterizzato da un esordio in età giovane adulta (16-18 anni) – e non intorno ai 45 anni - con alterazioni del tono dell'umore tali da inficiare il funzionamento globale del soggetto che ne è affetto (…) Ulteriore conferma della divergenza, la resistenza farmacologica, o meglio, lo scarso beneficio avuto dal sig. rispetto alla terapia psicotropa prescritta e Persona_1 assunta per diversi mesi fino all'exitus quando le condizioni cliniche sembravano migliorate.
2. Dall'analisi degli atti e del vissuto emotivo del , nonché dal colloquio con la Persona_1 moglie, si concorda invece con la diagnosi posta dal collega che ha Persona_7 seguito per circa 5 mesi il suddetto, in merito ad una diagnosi di Disturbo Post traumatico da Stress in comorbidità con un Disturbo Depressivo. Tali condizioni cliniche racchiudono, difatti, i sintomi già descritti: instabilità dell'umore, ansia libera e somatizzata, facile irritabilità, deficit cognitivi e irregolarità del riposo notturno con risvegli improvvisi, ruminazioni in chiave ossessiva del pensiero sull'evento accaduto (…) Ebbene, nella fattispecie del sig. tutti i criteri erano soddisfatti;
il quadro clinico era Persona_1 potentemente inficiato dallo sviluppo di un disturbo depressivo grave che ha impattato così violentemente sul funzionamento sociale, familiare, sociale e lavorativo del suddetto al punto di esitare in un atto anticonservativo e l'exitus in giovane età,
8 sottolineando un'assente speranza per il futuro e un'ideazione totalmente catastrofica”.
La relazione di CTU formula pertanto le seguenti conclusioni:
• “CONCLUSIONI E RISPOSTA AI QUESITI Nel caso che ci occupa appare evidente che il nesso causale che spiega la relazione tra l'evento critico e il danno psichico sofferto dal soggetto risieda, oltre che nella indesiderabilità e minacciosità dell'evento, nel repentino, impattante peggioramento del funzionamento globale, tradotto in un isolamento e frustrazione per la perduta possibilità di esplicare il ruolo lavorativo e sociale, come sempre era accaduto. Sentimenti di impotenza, elevato arousal e assente speranza per il futuro, sono stati i principali fattori che hanno alterato in maniera pregiudizievole l'equilibrio psichico del sig. evidentemente in assenza di capacità di fronteggiamento dei problemi di Persona_1 tipo adattativo. Per cui si ritiene che il danno biologico psichico e il successivo exitus possano essere causalmente rapportati agli eventi stressanti esperiti in ambito lavorativo al punto che, non solo in termini di mera possibilità, ma anche in concreto gli eventi stessi possano ritenersi condizioni necessarie, sine qua non, dello scompenso psichico esitato nel suicidio del
. Persona_1 Si osserva inoltre che non vi è interruzione tra l'evento lesivo del Luglio 2013 e la compromissione del benessere psichico del soggetto e si ritiene ragionevolmente possibile escludere ogni altro potenziale evento identificabile come causa con pari o maggiori potenzialità scompensanti dell'evento lesivo considerato.”.
***
Il ricorso va pertanto accolto, conseguendo le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno perciò poste a carico della parte resistente soccombente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara che va qualificato quale vittima del dovere Persona_1 ex art.1 comma 563 L.266/2005;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire e Controparte_1 corrispondere a , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di vedova e figli del predetto i conseguenti benefici Persona_1 assistenziali ai superstiti, conformemente ai criteri ed alle procedure previste dal D.P.R. 243/2006;
- condanna il a rifondere a , Controparte_1 Parte_1
e le spese del giudizio che liquida in Parte_2 Parte_3 complessivi €3.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte;
- pone a carico della parte resistente soccombente le spese di CTU.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
9
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 23.10.2025
PROMOSSO DA
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 in qualità di vedova e figli di
Persona_1 avv.ti BAVA Andrea e MAZZOTTA Paolo, Via Raffaello Sanzio 219 - Pescara
CONTRO
Controparte_1 AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di L'Aquila, Via Buccio Di Ranallo 56 - L'Aquila
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 15.12.2023 , Parte_1
e in qualità di i Parte_2 Parte_3
(già in servizio presso il Comando Vigili del Fuoco di Pescara), Persona_1 convenivano in giudizio il al fine di ottenere i benefici Controparte_1 previsti per i superstiti delle vittime del dovere di cui all'art.1 commi 562 ss. L.266/2005 (con particolare riferimento alla fattispecie di cui al comma 563, ma in alternativa di cui al comma 564), già richiesti con domanda amministrativa in data 30.5.2022 ma denegati dall'Amministrazione.
Esponevano infatti che era deceduto a seguito di suicidio in
Persona_1 data 21.10.2015, al culmine di una evoluzione patologica da stress post traumatico da ricollegarsi all'intervento svolto dai Vigili del Fuoco (sotto il comando del predetto in Città Sant'Angelo
Persona_1 in data 25.7.2013, quando, durante le concitate operazioni di soccorso effettuate a seguito della grande esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio e del conseguente incendio sviluppatosi, erano rimasti feriti quattro colleghi del ricorrente, uno dei quali, caro amico di aveva riportato
Persona_1 gravissime ferite che lo avevano condotto ad una lunga agonia, spirando nel successivo mese di ottobre 2013; durante tali operazioni si era
Persona_1 prodigato con i suoi uomini nel cercare di spegnere l'incendio e cercare eventuali superstiti dell'immane esplosione, nell'occasione della quale erano morte cinque persone, i corpi carbonizzati di due delle quali erano stati estratti proprio dal de cuius.
L'Amministrazione convenuta si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e richiamando il tenore del provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e del conseguente suicidio di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n.4620 del 13.10.2017 (reso sulla base del parere del competente Comitato di Verifica per le cause di servizio in data 15.7.2017 che aveva difatti ritenuto un “obitus per azione suicidaria in soggetto affetto da disturbo bipolare in comorbità con disturbo ossessivo compulsivo di personalità disturbo post-traumatico da stress”).
Richiamava pertanto la nota del in data 12.7.2023, con la Controparte_1 quale, premesso che “Il riconoscimento della qualità di "vittima del dovere" (…) non può non essere subordinato alla preliminare esistenza della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte (…)”, si concludeva che “In conclusione, l'istanza non può essere accolta, per le ragioni suesposte e stante il diniego al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, condizioni necessarie al riconoscimento della qualità di vittima del dovere”, ivi affermandosi che “non essendo emersi ulteriori o nuovi elementi e/o documentazione utili, l'avvio del procedimento per vittima del dovere non è risultato possibile”.
Veniva espletata una CTU di natura medico-legale e psichiatrica, ponendosi al CTU nominato il seguente quesito:
2 • “Verifichi il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, la sussistenza del nesso di causalità, sul piano medico-legale, tra i fatti rappresentati nel ricorso relativamente alle attività di servizio svolte dal de cuius, le patologie psichiche di cui si era ammalato ed il successivo suicidio. Autorizza il CTU ad avvalersi dell'ausilio di uno specialista in psichiatria di propria fiducia”.
Quindi la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve premettersi che l'art.1 L.266/2005 (recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-c.d. Legge finanziaria 2006) reca ai commi 562, 563 e 564 le seguenti disposizioni:
• “562. Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”;
• la richiamata L.466/1980 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche) dispone all'art.1 che “Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'art. 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma: "Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art.1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonchè quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”;
la cit. L.466/1980 all'art.3 dispone che “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle
3 circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni”.
***
Il ricorso è fondato in ragione delle seguenti considerazioni.
***
Deve innanzitutto escludersi la pregiudizialità (ritenuta invece dall'Amministrazione convenuta) del riconoscimento della causa di servizio, come dalla S.C. ribadito con riferimento ai benefici di cui al comma 564 dell'art.1 L.266/2005 (che pure menziona la dipendenza da causa di servizio):
• “Il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l'imprescrittibilità attinente allo status” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 17276 del 26/06/2025, Rv. 675664 - 01);
• “La domanda avente per oggetto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ai fini della sospensione facoltativa del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., con quella volta all'accertamento dello "status" di soggetto equiparato alle vittime del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, atteso che quest'ultima è ancorata a presupposti costitutivi diversi dalla prima, rappresentati dall'aver contratto l'infermità in particolari condizioni ambientali od operative, a seguito dell'esposizione a un rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto” (Cassazione, Sez.
6 - L, Ordinanza n. 28696 del 16/12/2020, Rv. 659882 - 01).
***
Deve premettersi in fatto che risultano incontestate le dinamiche delle operazioni svolte dai Vigili del Fuoco e da nel contesto della (notoria) Persona_1 esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio in Città Sant'Angelo in data 25.7.2013.
Dette circostanze pertanto costituiscono fatti acquisiti al processo e devono essere valutate ai fini della decisione, ai sensi dell'art.115 c.p.c., che dispone che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione (…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
***
Nel caso di specie non viene in rilievo la fattispecie di cui al comma 564 (pur richiamata dalla Difesa Erariale), bensì quella di cui al comma 563 della L.266/2005, la patologia e il conseguente suicidio essendo ricollegate (nella prospettazione attorea) alle operazioni di soccorso svolte nell'occasione dai Vigili del Fuoco.
4 Nella fattispecie all'esame va dunque verificata l'applicabilità dell'art.1 comma 563 L.266/2005, la stessa essendo relativa alle conseguenze sulla salute delle attività svolte d) in operazioni di soccorso (ma anche a e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità), occorrendo pertanto di seguito richiamare gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità per la quale, con riferimento a detto comma 563, non è in generale necessaria la prova di un rischio specifico diverso o ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali tipicamente previste nelle ipotesi di cui alle lettere lett. a), b), c), d), e) ed f) del citato comma (tra le quali rientra l'attività posta in essere dal ricorrente):
• “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari” (Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 10791 del 04/05/2017-Rv. 643940 - 01);
• “Al dipendente della Polizia di Stato, deceduto o divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli al rientro da un pattugliamento, va riconosciuto lo "status" di vittima del dovere, con conseguente diritto ai benefici assistenziali di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, costituisce presupposto sufficiente per la loro erogazione che l'evento dannoso sia avvenuto nel contesto delle complessive attività intese al contrasto ad ogni tipo di criminalità o comunque nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra la prova di un rischio specifico ulteriore rispetto a quello insito negli ordinari compiti istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza, o il sopravvenire, di circostanze o eventi di natura straordinaria” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 26012 del 17/10/2018, Rv. 650985 - 01);
• “(…) sono intervenute più volte le Sezioni Unite di questa Corte (di recente, Cass., sez. un. nr. 6214 e successive del 24 febbraio 2022) cogliendo il tratto differenziale della previsione di cui al comma 563 (rispetto alla previsione successiva contenuta nel comma 564) nel fatto che essa elenca una serie di attività, ritenute dal Legislatore, ex se, pericolose. In altre parole, in relazione alle stesse, quando per effetto del loro espletamento conseguono eventi lesivi, automaticamente sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, con attribuzione dei relativi benefici. Non è richiesta cioè la presenza d'un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (v. anche Cass., sez. un., nr. 10791 del 2017 e, tra le tante pronunce della sezione semplice, Cass. nr. 3824 del 2021); 16. rinviando alle ampie argomentazioni dei precedenti indicati, qui richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ., la sentenza impugnata ha accertato che il ricorrente, vigile del fuoco, si è infortunato partecipando, con la sua squadra, ad un'operazione di servizio a seguito dello scoppio di un ordigno, con crollo di un solaio, ferimento di una persona e necessità di evacuazione di luoghi divenuti pericolosi. La descritta operazione, con tutta evidenza, è riconducibile all'ipotesi astratta prevista dalla lett. d) del comma 563 ("operazioni di soccorso"), con tutto quanto consegue in termini di condizione sufficiente per il riconoscimento dello status controverso (…)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 11/10/2023) 29/01/2024, n. 2664, in motivazione).
È bensì vero che la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione ha precisato che l'evento da cui è scaturita la lesione debba costituire una concretizzazione proprio (ed esclusivamente) del rischio tipico delle specifiche attività menzionate nella norma, evenienza che non ricorre, come specificamente
5 ritenuto dalla Corte di Cassazione, ad esempio nel caso di occasionali cadute in itinere:
• “Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto le lesioni subite da un vigile del fuoco, caduto da un cancello in occasione delle operazioni di salvataggio di un cane rimastovi incastrato, interamente ascrivibili all'autonomo dinamismo corporeo del soccorritore)” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 16669 del 22/06/2025, Rv. 675607 - 01);
• “Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 34299 del 24/12/2024, Rv. 673316 - 01,
che anch'essa in motivazione si è riferita ad una fattispecie di una caduta durante una delle attività tipizzate di cui alle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art.1 comma 563 L.266/2005 precisando che “(…) l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato (…) Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività. Tanto, a parere del Collegio, non può dirsi del caso di specie. Come già dianzi ricordato, l'evento traumatico di cui è rimasto vittima l'odierno ricorrente si dovette al fatto che, nel tentativo di raggiungere un bimbo che, sottrattosi al controllo della madre, si era allontanato lungo il marciapiede adiacente alla strada trafficata, egli scivolò e, perdendo l'equilibrio, cadde, battendo il capo contro un cestino metallico portarifiuti (così descrive i fatti la sentenza di primo grado, cit. a pag. 3 del ricorso per cassazione); e se è certamente indiscutibile che ciò accadde in occasione dell'“operazione di soccorso” finalizzata ad evitare che il minore, rimasto incustodito, potesse attraversare la strada trafficata ed essere investito, reputa il Collegio che la caduta sul marciapiede, descritta come frutto di un autonomo dinamismo corporeo, non possa essere considerata come concretizzazione del rischio tipico dell'operazione di soccorso, quest'ultimo piuttosto identificandosi normalmente nel fatto che il soccorritore possa rimanere vittima delle conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova chi ne è beneficiario. Sotto
6 questo profilo, reputa il Collegio che debba essere precisata l'affermazione contenuta nella parte motiva di Cass. n. 2664 del 2024 (…).
***
Nella fattispecie all'esame, l'ampia CTU espletata (in ordine alla quale le parti non hanno sollevato alcuna osservazione) ha con chiarezza fugato ogni dubbio sul fatto che il gravissimo disturbo psichico sviluppato dal de cuius, ed il conseguente gesto suicidario, sono stati conseguenza diretta delle operazioni di soccorso svolte in data 25.7.2013, dovendo pertanto ritenersi che la patologia psichica integri proprio una concretizzazione del rischio tipico delle operazioni di soccorso, ed il suicidio sia causalmente ricollegabile a dette specifiche operazioni.
Ritiene il giudicante di dover aderire al parere espresso dal consulente (specialista in medicina legale) e dall'ausiliario di cui questi si è avvalso (specialista in psichiatria), in quanto esso è sorretto da ampia e adeguata motivazione, all'esito di una approfondita discussione medico-legale focalizzata sugli aspetti specialistici delle patologie psichiche che sono scaturite in capo al Sig. Per_1
.
[...]
Nella relazione di CTU difatti prima si ricostruisce la dinamica delle operazioni di soccorso svolte dal de cuius ed il decorso della malattia:
• “In data 25 luglio 2013, in Sant'Arcangelo si verificava un tragico evento, con la locale fabbrica di fuochi d'artificio che prendeva fuoco. Le squadre dei Vigili del Fuoco che sopraggiungevano dovevano dunque intervenire in un contesto pericolosissimo, per il rischio di esplosione, che prontamente purtroppo si realizzava, avendo le fiamme raggiunto un deposito di 10 tonnellate polvere pirica destinata a fuochi artificiali. Il Sig. , Vigile del Fuoco Per_1 Coordinatore, si prodigava con i suoi uomini nel cercare di spegnere l'incendio e cercare eventuali superstiti dell'immane esplosione, nell'occasione della quale, come si sarebbe scoperto, erano morte cinque persone, i corpi carbonizzati di due delle quali venivano estratti proprio dal Sig. ; Per_1 purtroppo, nel corso dell'azione un caro amico e collega del Sig. , il Vigile del Fuoco Per_1
riportava gravissime ferite, che lo porta una lunga agonia, Controparte_2 spirando anch'egli poi il successivo ottobre 2013. La parte ricorrente segnala che, in seguito a tale evento, Sig. (che mai aveva manifestato Per_1 qualunque anomalia psichica) subì un gravissimo impatto emotivo dall'accaduto, e ciò sia per il trauma dell'aver visto la morte in faccia forse una volta di troppo, sia per il destino del Collega e amico, deceduto dopo mesi e mesi di agonia. Il Sig. , sconvolto per l'accaduto, e travolto Per_1 dai sensi di colpa, cominciò a manifestare, con il tempo, un sempre più grave disagio psichico. Tale ingravescente stato psichico portava a un primo ricovero tra il 25.06 e il 10.07.2015, presso la Casa di Cura Villa Serena di Città S. Angelo (PE), a un successivo ricovero tra il 18 e il 21 agosto 2015, in cui inizialmente venne formulata diagnosi: 1) Disturbo bipolare, episodio misto;
2) Disturbo ossessivo-compulsivo. L'evoluzione della patologia era rapida, tanto che il Sig. veniva ancora ricoverato Per_1 questa volta in lungodegenza a Villa Serena dal 21.08 al 24.09.2015, ricevendo cure psicofarmacologiche con il tempo riparametrate per tipologia e dosaggi dei farmaci;
dalla cartella clinica in atti, emergeva un quadro psicomorboso complesso, severo e scarsamente responsivo alle terapie, in cui manifestazioni d'ansia e depressione, unite a ruminazioni insistite e ritiro sociale. Dopo meno di un mese dalla dimissione si verificava poi l'insano gesto suicidario per “Asfissia acuta e irreversibile”. Veniva dunque attivata una procedura finalizzata alla valutazione della dipendenza da causa di servizio, che transitava tramite il parere, positivo, del Dirigente del Servizio Sanitario, Comandante, che con relazione 30 novembre 2015 confermava "poiché la suddetta infermità possono avere concorso di disagi fisici di ogni genere e gli stress continui subiti
7 durante gli interventi di soccorso, visto il parere dei sanitari del comando Dottor
[...]
, si può concludere che non si esclude il nesso causale tra l'infermità lamentata e il Per_2 servizio prestato" ”.
Nella relazione di CTU si procede quindi a ricostruire la letteratura scientifica internazionale in ordine alla peculiare esposizione dei Vigili del Fuoco al rischio di sviluppare patologie psichiche, potendosi qui richiamare solo alcuni passi della disamina effettuata nella relazione peritale:
• “(…) CONSIDERAZIONI CLINICHE Al fine di rispondere al quesito posto dal Giudice, si rendono necessarie delle 6 considerazioni psichiatriche, note alla più recente letteratura internazionale. Numerosi studi internazionali hanno posto l'attenzione sulla salute mentale dei vigili del fuoco concentrandosi principalmente su fattori psicologici come l'esposizione diretta a traumi o lo stress occupazionale confermando, per tale categorie di professionisti, rispetto alla popolazione generale, un rischio aumentato di suicidio, depressione e disturbo da stress post- traumatico (PTSD) (…) (Taylor et al., 2023) (…) Uno studio americano del 2018, ha rilevato un rischio particolarmente elevato di suicidio per i vigili del fuoco. e colleghi (2015; 2017) CP_3 (…) e colleghi (2016) (…) Oglesby et al, 2015 (…) (Capron et al., 2016) (…) I vigili del fuoco Pt_4 sono regolarmente esposti a eventi traumatici che comportano un rischio sostanziale di gravi lesioni o morte ( et al., 2011). La maggior parte dei vigili del fuoco è resiliente agli effetti Per_3 di queste esposizioni traumatiche ( et al., 2012); tuttavia, una percentuale non Per_4 trascurabile di vigili del fuoco svi intomi coerenti con il disturbo da stress post- traumatico (PTSD) ( et al., 2012). I sintomi del PTSD potrebbero spiegare, in parte, Per_5 l'aumento del rischio di suicidio osservato tra i vigili del fuoco. In effetti, il PTSD è stato implicato nel rischio di suicidio in più campioni (Panagioti, Gooding e 2012; Panagioti, Per_6 Gooding e 2009). Il PTSD è anche uno dei pochi disturbi psichiatrici che predice la Per_6 transizione dal pensiero del suicidio all'impegno in comportamenti suicidari (Nock et al., 2009) (…) ”.
Nella relazione si procede dunque alla discussione medico-legale in ordine al nesso di causalità con riferimento alla vicenda del Sig. Persona_1
• “(…) In tale scenario psicopatologico analizzato a livello internazionale sul funzionamento psichico e gli esiti traumatici della popolazione dei vigili del fuoco, nella fattispecie del sig. , si precisa quanto segue: Persona_1
1. I aveva un'anamnesi psichiatrica personale negativa (…) Tale dato Persona_1 anamnestico non trova conferma assoluta nella diagnosi posta dai colleghi di “Villa Serena” durante i ricoveri occorsi nel 2015: gli stessi formulavano una diagnosi di Disturbo Bipolare dell'Umore in comorbidità con un Disturbo Ossessivo-Compulsivo. Il Disturbo Bipolare è, tra i disturbi mentali primari, uno dei più pervasivi: è notoriamente caratterizzato da un esordio in età giovane adulta (16-18 anni) – e non intorno ai 45 anni - con alterazioni del tono dell'umore tali da inficiare il funzionamento globale del soggetto che ne è affetto (…) Ulteriore conferma della divergenza, la resistenza farmacologica, o meglio, lo scarso beneficio avuto dal sig. rispetto alla terapia psicotropa prescritta e Persona_1 assunta per diversi mesi fino all'exitus quando le condizioni cliniche sembravano migliorate.
2. Dall'analisi degli atti e del vissuto emotivo del , nonché dal colloquio con la Persona_1 moglie, si concorda invece con la diagnosi posta dal collega che ha Persona_7 seguito per circa 5 mesi il suddetto, in merito ad una diagnosi di Disturbo Post traumatico da Stress in comorbidità con un Disturbo Depressivo. Tali condizioni cliniche racchiudono, difatti, i sintomi già descritti: instabilità dell'umore, ansia libera e somatizzata, facile irritabilità, deficit cognitivi e irregolarità del riposo notturno con risvegli improvvisi, ruminazioni in chiave ossessiva del pensiero sull'evento accaduto (…) Ebbene, nella fattispecie del sig. tutti i criteri erano soddisfatti;
il quadro clinico era Persona_1 potentemente inficiato dallo sviluppo di un disturbo depressivo grave che ha impattato così violentemente sul funzionamento sociale, familiare, sociale e lavorativo del suddetto al punto di esitare in un atto anticonservativo e l'exitus in giovane età,
8 sottolineando un'assente speranza per il futuro e un'ideazione totalmente catastrofica”.
La relazione di CTU formula pertanto le seguenti conclusioni:
• “CONCLUSIONI E RISPOSTA AI QUESITI Nel caso che ci occupa appare evidente che il nesso causale che spiega la relazione tra l'evento critico e il danno psichico sofferto dal soggetto risieda, oltre che nella indesiderabilità e minacciosità dell'evento, nel repentino, impattante peggioramento del funzionamento globale, tradotto in un isolamento e frustrazione per la perduta possibilità di esplicare il ruolo lavorativo e sociale, come sempre era accaduto. Sentimenti di impotenza, elevato arousal e assente speranza per il futuro, sono stati i principali fattori che hanno alterato in maniera pregiudizievole l'equilibrio psichico del sig. evidentemente in assenza di capacità di fronteggiamento dei problemi di Persona_1 tipo adattativo. Per cui si ritiene che il danno biologico psichico e il successivo exitus possano essere causalmente rapportati agli eventi stressanti esperiti in ambito lavorativo al punto che, non solo in termini di mera possibilità, ma anche in concreto gli eventi stessi possano ritenersi condizioni necessarie, sine qua non, dello scompenso psichico esitato nel suicidio del
. Persona_1 Si osserva inoltre che non vi è interruzione tra l'evento lesivo del Luglio 2013 e la compromissione del benessere psichico del soggetto e si ritiene ragionevolmente possibile escludere ogni altro potenziale evento identificabile come causa con pari o maggiori potenzialità scompensanti dell'evento lesivo considerato.”.
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Il ricorso va pertanto accolto, conseguendo le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno perciò poste a carico della parte resistente soccombente.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara che va qualificato quale vittima del dovere Persona_1 ex art.1 comma 563 L.266/2005;
- per l'effetto, condanna il ad attribuire e Controparte_1 corrispondere a , e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 qualità di vedova e figli del predetto i conseguenti benefici Persona_1 assistenziali ai superstiti, conformemente ai criteri ed alle procedure previste dal D.P.R. 243/2006;
- condanna il a rifondere a , Controparte_1 Parte_1
e le spese del giudizio che liquida in Parte_2 Parte_3 complessivi €3.500,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge, oltre rimborso spese di contributo unificato, se corrisposte;
- pone a carico della parte resistente soccombente le spese di CTU.
Così deciso in Pescara in data 23.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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