Articolo 170 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 169Articolo 171
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13 novembre 1960
Art. 170. Criteri di valutazione per l'inquadramento nella carriera direttiva
Ai fini dell'inquadramento previsto dall'art. 166 sono sottoposti a giudizio tutti i funzionari con qualifica superiore a cancelliere o segretario di prima classe che ne facciano domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bollettino contenente il decreto che indice lo scrutinio.
La Commissione esprime il giudizio sulla idoneita' del funzionario all'inquadramento nella carriera direttiva valutando le categorie di titoli indicate nell'articolo 30 del presente ordinamento.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960