Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/06/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1734 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
GA (CZ), alla Via Corso Garibaldi n.60, presso lo studio dell'Avv. Isabella
Erminia Mangone che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Milano n.39, presso lo studio dell'Avv. Roberto Colosimo che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente depositato in data 21 ottobre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Parte_2
RGVG n. 1734/2024 - Pagina 1 di 6
2012) – deducevano che insanabili diversità caratteriali avevano causato la crisi della relazione affettiva rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Fatte tali premesse, gli odierni ricorrenti adivano l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. La casa familiare, di proprietà della moglie, sita in GA (CZ) alla via
Giovanni XXIII n. 37, con tutti gli arredi ivi presenti, pagati da entrambi, resterà Par nella disponibilità della che continuerà a condurla in via esclusiva CP_1
insieme con i figli;
il sig. e da tempo ospite presso l'abitazione della madre Pt_2
sig.ra , abitazione sita nel Comune di GA (CZ) alla II^ Parte_4
Traversa Torino n.
9. CAP. 88050, presso la quale al momento dimora ed ove ha già provveduto a portare con sé i propri effetti personali sin dal mese di dicembre
2023, lo stesso si impegna a trasferire la propria residenza entro due mesi dal deposito del presente ricorso;
3. I figli minori e resteranno affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4. Le frequentazioni tra i figli ed il padre saranno gestite da entrambi i genitori in maniera collaborativa, tenendo in debito considerazione che entrambi i genitori continueranno a vivere in GA, piccolo borgo della provincia di Catanzaro;
il padre li terrà con sé, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, secondo quanto segue:
a) buon pomeriggio a settimana preferibilmente il mercoledì dalle 16:00 alle 20:00.
b) due weekend al mese (dalle 16:00 di sabato fino alle 20:00 di domenica). Tenuto conto della vicinanza delle abitazioni dei genitori, i ragazzi potranno decidere in autonomia di pernottare dal padre o di rientrare presso la casa familiare;
i giorni di visita potranno essere modificati, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore sempre previa intesa tra gli stessi;
RGVG n. 1734/2024 - Pagina 2 di 6 c) con riferimento alle festività natalizie, i figli trascorreranno ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, il 24 o il 25 dicembre, nonché il 31 dicembre o il 1 gennaio di ogni anno. Sempre in virtù della ridetta vicinanza delle abitazioni, i ragazzi potranno decidere in autonomia se pernottare presso il padre o rientrare nell'abitazione familiare. Ad anni alterni, trascorreranno con ciascun genitore il 6 gennaio, l'8 dicembre, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell'Angelo, il 25
Aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, il 1 novembre;
d) per quanto concerne le ferie estive (giugno, luglio-agosto, settembre), primo figli potranno trascorrere con il padre due settimane anche non consecutive, che verranno definite di anno in anno entro e non oltre il 30 maggio;
e) i genitori saranno liberi di allontanarsi con i figli per i periodi di vacanza;
5. i predetti sig.ri e si impegnano a salvaguardare il reciproco Pt_1 Pt_2
ruolo genitoriale a comunicare in modo cooperativo, scambiandosi informazioni circa gli impegni, le necessità e le questioni riguardanti i figli. I genitori si obbligano, altresì, a comunicare fino al compimento della maggiore età dei figli ogni variazione relativa alle utenze telefoniche e ai loro indirizzi anagrafici. Ogni decisione inerente la vita e la crescita (educazione, istruzione, salute, tempo libero) dei figli verrà presa di comune accordo tra i due genitori;
6. Per quanto attiene gli obblighi di contribuzione del sig. , si evidenzia Pt_2
che lo stesso al momento è occupato a tempo determinato e in prova presso un'azienda privata, sulla scorta di apposito contratto part -time mensile, che viene sistematicamente prorogato;
contratto che prevede al momento il pagamento solo di una modestissima retribuzione mensile di circa 630(00 (seicentotrenta/00) euro;
7. Detto impiego a breve dovrebbe essere modificato e trasformato in contratto a tempo indeterminato e full time;
tenuto conto di ciò, il sig. si impegna a Pt_2 versare, a titolo di contribuzione € 100,00 mensili per ogni figlio, per un totale quindi di € 200,00 mensili, adeguata secondo gli indici Istat.
8. La cifra verrà automaticamente aumentata nei limiti di € 200,00 per ogni figlio e per un totale di € 400,00 mensili, adeguata secondo gli indici Istat, dopo che il medesimo avrà ottenuto la modifica del contratto a tempo indeterminato e full time;
RGVG n. 1734/2024 - Pagina 3 di 6 9. Tale aumento avverrà in maniera automatica e senza alcun bisogno di ulteriore accordo e/o modifica tra i due coniugi al verificarsi della suddetta condizione
(trasformazione del contratto di lavoro da part -time a full time) e sarà dovuta fin da subito alla modifica del contratto di lavoro con ogni effetto e cons eguenza di legge;
10. il sig. verserai il 50% delle spese straordinarie (spese scolastiche, Pt_2
spese sportive, spese sanitarie, spese ricreative) che si renderanno necessarie, preventivamente concordate;
11. La madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico e universale per i figli a carico, ricevendo il versamento diretto dall'ente erogatore anche senza il consenso dell'altro coniuge;
12. Ciascun genitore provvederà personalmente al proprio mantenimento;
13. Il genitori si impegnano a mantenere buoni rapporti tra i minori e rispettivi nonni e prestano sin da ora consenso e adesione, reciprocamente, al rilascio o rinnovo del passaporto e/o altro documento anche valido per l'espatrio per i minori e i genitori precisano di non ritenere necessario che siano ascoltati i propri figli, per evitare agli stessi probabili e correlativi disagi”.
I coniugi dichiaravano, infine, di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza mediante deposito di note scritte.
1.1. All'esito dell'udienza cartolare del 12 febbraio 2025, il Giudice Delegato – preso atto della volontà delle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 18 marzo 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi in epigrafe indicati di separazione consensuale sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Ed invero, le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
RGVG n. 1734/2024 - Pagina 4 di 6 Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi, formalizzate nel ricorso introduttivo e afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, nonché al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori, il
Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, avuto anche riguardo all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Atteso, dunque, che la domanda congiuntamente proposta dai coniugi può essere integralmente recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, il Tribunale omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione, il Tribunale ritiene sussistenti le condizioni per poter compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa da , nata a [...] il Parte_1
28.09.1978 e nato a [...] il [...], con l'intervento Parte_2
necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno matrimonio concordatario in GA (CZ) il 18 aprile 2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di GA (CZ), Anno 2009, Parte II,
Serie A, N. 1, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA (CZ) cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
RGVG n. 1734/2024 - Pagina 5 di 6 9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile);
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
14 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1734/2024 - Pagina 6 di 6