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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 6055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6055 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5011/2023 R.G. vertente
T R A
, nato a [...] il [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_2 C.F._2 in proprio, rapp.ti e difesi dall' Avv. Consiglia Verdone, (C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._3
Crispano, Via S. Barbara, 27 - 80020, nonché entrambi nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su , nato a [...] il Persona_1
19/04/2016, (c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi C.F._4
AM (c.f. ; con Studio in Grumo Nevano, alla Via San C.F._5
Domenico nr. 11 – 80028; tutti residenti in [...], e come sopra rappresentati e difesi giusta procura rilasciata in calce alla citazione in appello, e che dichiarano di voler ricevere, ex art. 125, comma 1, c.p.c. e art. 136, comma 3, c.p.c., le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 081.8301598, ovvero ai rispettivi indirizzi p.e.c.:
Email_1
Email_2
APPELLANTI
E (già , con sede Controparte_1 Controparte_2 legale in Atripalda (AV) alla via Appia (C.F. ), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato dott. , elett.te dom.to in Avellino al CP_3
Viale Italia n° 40 presso lo studio degli avv.ti Franco Maurizio Vigilante (CF
[...]
-PEC fax C.F._6 Email_3
0825780978) e RM TA (C.F. – PEC CodiceFiscale_7
– fax 0825780978) che lo rapp.no e Email_4
1 difendono giusta procura in calce, la cui copia per immagine viene depositata in uno alla comparsa di costituzione e risposta, APPELLATA NONCHÉ
con domicilio digitale presso gli CP_4 CodiceFiscale_8 avv.ti Ernesto Matarazzo e Rita Capobianco CodiceFiscale_9
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in CodiceFiscale_10 calce alla comparsa di costituzione e risposta, con indicazione del fax 082537167 e delle pec e Email_5
presso cui eseguire le Email_6 comunicazioni e le notificazioni APPELLATO E (di seguito, per brevità, anche solo “ Controparte_5 [...]
” e/o “ e/o “ e/o “ e/o Controparte_5 CP_5 CP_6 CP_7
“ ”), Codice fiscale e Partita IVA , in persona del legale CP_8 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla Via Clerici n. 14, costituita in primo grado quale successore a titolo particolare di
[...]
, terza chiamata in causa dalla Controparte_9 Controparte_1 nella qualità di proprio Assicuratore in forza di polizza n. IITPMM1700180, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola F4, presso lo Studio dell'Avvocato Antonio Giordano (C.F.
) del Foro di Torre Annunziata, che la rappresenta e C.F._11 difende in forza di procura rilasciata ex art. 83 comma III c.p.c. su foglio separato (Nome file: “B. Procura alle liti.pdf”) a firma del procuratore speciale p.t., dott. giusta atto di nomina dell'01.10.2020. Ai sensi Persona_2 di legge si elegge quale domicilio digitale l'indirizzo di posta certificata
APPELLATA Email_7
NONCHÉ (in seguito anche solo la “Compagnia”) – Parte_3 appellata nonché terza chiamata dal dott. nel giudizio di primo grado – CP_4
C.F. , con sede in San Cesario (MO), Corso Libertà n. 53, in P.IVA_3 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore dott. , ai fini del presente atto e dei successivi Controparte_10 occorrendi rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Francesco Panni (C.F.: - PEC: C.F._12 Email_8
– FAX: 059 / 2057350) e IS CE (C.F.: – PEC: C.F._13 P.IVA_
– FAX: / 281455), presso lo Email_9 studio del quale ultimo in Avellino, Via Salvatore Pescatori, n. 137, è elettivamente domiciliata APPELLATA
2 OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa in data 3.10.2023 dal Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, notificata in data 11 Ottobre 2023, con la quale è stato deciso il ricorso ex art. 702 bis c.p.c recante il numero di registro generale 825/2021, in tema di risarcimento danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI: Gli avv.ti Luigi AM e Consiglia Verdone per Pt_1
e , in proprio e quali genitori esercenti la
[...] Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore : “gli appellanti ripongono Persona_1 fiducia nell'Ecc.ma Corte d'Appello, affinché voglia: - In riforma dell'impugnata sentenza emessa in data 03.10.2023 dal Tribunale di Avellino – II Sezione Civile- notificata in data 11 Ottobre 2023, con la quale è stato deciso in primo grado il ricorso ex art. 702 bis c.p.c, relativo alla responsabilità sanitaria, recante il numero di registro generale 825/2021, accogliere le domande proposte da e , dichiarando la Parte_1 Parte_2 responsabilità della e del dott. Controparte_1 CP_4 per i titoli rispettivamente dedotti (inadempimento contrattuale della struttura e fatto illecito del sanitario), in ordine alle lesioni e ai danni tutti patiti dal sig.
(nonché dalla sig.ra , per quanto di diritto Parte_1 Parte_2 quale congiunta), dichiarando la responsabilità della e del Controparte_11 suo personale sanitario per le lesioni subite dal;
- Per l'effetto Parte_1 condannare la , in solido con il dr. e le Controparte_1 CP_4 rispettive Compagnie assicuratrici Controparte_12
, a risarcire agli attori i danni da essi subiti ed indicati nel ricorso ex art.
[...]
702 bis c.p.p. e negli atti di causa nei seguenti termini: In ragione della responsabilità esclusiva dei convenuti il danno biologico sofferto dal Pt_1
deve quantificarsi nella somma di € 362.173,00 come di seguito
[...] specificato: danno biologico 40%: € 273.274,00 aumento personalizzato (25%): € 68.319,00 inabilità temporanea totale 180 giorni: € 17.640,000 inabilità temporanea parziale 60 giorni: € 2.940,00 Per un totale di € 362.173,00. Ovvero della somma di € 215.030,00, come di seguito specificato:
danno biologico 30%: 160.992,00 aumento personalizzato max 29%: € 46.688,00 inabilità temporanea totale 30 giorni: 2.940,00 inabilità temporanea parziale 90 giorni: 4.410,00 Per un totale di 215.030,00 Ovvero la somma di € 121.887,00 (a seguito del punto percentuale riconosciuto dalla perizia nel giudizio di atp) come di seguito specificato: Danno biologico 21%:
€ 80.176,00 Aumento personalizzato (38%): € 31.539,0030 giorni di inabilità temporanea totale: € 2.940,00 90 giorni di inabilità temporanea parziale: € 4.410,00 Per un totale di € 121.887,00 Oltre al danno morale patito dal e dei suoi familiari ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Pt_1
che va riconosciuto secondo quanto argomentato nel ricorso e nelle
[...] note di udienza del 03.10.2023 e per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa della Ecc.ma Corte adita;
-Per l'effetto, condannare la
3 e il dott. , in solido tra loro Controparte_1 CP_4
(nonché con i rispettivi assicuratori civili, e Controparte_5
nei limiti delle rispettive obbligazioni di Parte_3 garanzia), al risarcimento integrale dei danni cagionati agli attori, da liquidarsi secondo la prospettazione di cui al punto precedente – nella misura che risulterà accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Rigettare ogni eccezione avversaria non espressamente accolta, ivi comprese le eccezioni di carattere assicurativo tendenti a limitare la debenza degli importi risarcitori;
- Porre a carico degli appellati soccombenti le spese processuali del doppio grado di giudizio, incluse le spese delle CTU espletate, con attribuzione al procuratore antistatario.”. Gli avv.ti RM TA e Franco Maurizio Vigilante per la
[...]
“1) rigettare il proposto appello siccome inammissibile ed Controparte_1 infondato per i motivi esposti all'atto della costituzione in giudizio e, per l'effetto: 2) reietta ogni avversa istanza istruttoria, confermare la sentenza n. 1518/2023 resa dal Tribunale di Avellino in data 3.10.2023; 3) in via subordinata, in ossequio all'effetto devolutivo del gravame, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, previo accoglimento dell'eccezione di nullità/annullabilità della clausola contenuta nell'art. 20 del contratto di assicurazione e dell'appendice contrattuale IITP0001, condannare la in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., a risarcire direttamente il danno o, comunque, a tenere indenne la società esponente da ogni e qualsiasi esborso, ivi compreso quello a titolo di spese legali, conseguente all'accoglimento della domanda formulata dagli odierni appellanti;
4) sempre in via subordinata, e ancora una volta in ossequio all'effetto devolutivo del gravame, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, in accoglimento della domanda di rivalsa/regresso spiegata e previa graduazione delle colpe e delle responsabilità in relazione alle condotte tenute dalla Controparte_1
e dal dott. , condannare il dott. , per
[...] CP_4 CP_4 quanto di sua competenza, a rimborsare alla società esponente tutto quanto questa fosse costretta a pagare o, comunque, a manlevarla e tenerla indenne da ogni e qualsiasi esborso conseguente all'accoglimento della domanda attrice. Si reiterano le richieste formulate in via istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, riformulate con la comparsa di costituzione nel presente giudizio, che, quindi, non devono ritenersi rinunciate e/o abbandonate. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio da attribuirsi ai difensori antistatari.”. Gli avv.ti Ernesto Matarazzo e Rita Capobianco per il dott. : “-in CP_4 via principale dichiarare l'inammissibilità dell'appello; -in via subordinata rigettare il gravame proposto dall'appellante poiché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto e dichiarare temerario l'appello proposto da Parte_2
, in proprio, e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale,
[...]
4 unitamente a , per il figlio - vinte le spese e Parte_1 Persona_1 competenze di causa con attribuzione ai procuratori.”. L'avv. Antonio Giordano per “In via preliminare, 1. dichiarare CP_5 inammissibile l'appello e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore di . In via principale e Controparte_5 nel merito, 2. rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore di . In via Controparte_5 subordinata, nel merito, 3. In via gradata, nel merito, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate dagli appellanti, previa determinazione in termini percentuali del quantum di responsabilità accertato in capo a ciascuno degli appellati e con espressa indicazione del grado di colpa ascrivibile a ciascun corresponsabile, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto relativamente al risarcimento di poste di danno la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente provati da parte appellante, tenuto conto della condotta colposa del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite Parte_1 risarcitorio di cui all'art. 1223 c.c. e del limite generale imposto dall'art. 1225 c.c., nonché di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio.
4. Per l'effetto, porre ad esclusivo carico della l'importo di € 150.000,00 Controparte_1
(centocinquantamila/00) della SIR stabilita dalla polizza n. IITPMM1700180, nonché gli importi eccedenti la SIR e fino a concorrenza della quota non erosa della Franchigia aggregata annua pari a € 700.000,00 (settecentomila/00), e, per l'effetto, contenere l'obbligo indennitario e/o risarcitorio di
[...]
ai soli importi eccedenti i predetti importi ed in ogni caso Controparte_5 entro il massimale pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singolo sinistro previsto dalla polizza, ovvero entro il minor importo derivante dall'erosione anche parziale del massimale aggregato annuale previsto dalla suddetta polizza, ovvero derivante dall'eventuale applicazione di una massima esposizione.
5. In ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante e della domanda di manleva spiegata dalla Controparte_1 nei confronti di , accertare e dichiarare il diritto di
[...] Controparte_5
di ripetere in via di regresso dall'Assicurata Controparte_5 [...] le somme pagate in favore degli appellanti e rientranti, Controparte_1 anche parzialmente, nella SIR e/o nella franchigia prevista in polizza (ove non erosa o solo parzialmente erosa) ovvero eccedenti il massimale.
6. In ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante e della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti di Controparte_1
, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_5 [...]
di ripetere in via di regresso, anche a titolo di surroga nei Controparte_5 diritti della dai coobbligati l'importo eventualmente Controparte_1
5 pagato da in favore degli appellanti e Controparte_5 corrispondente al risarcimento della quota di danno imputabile ai predetti corresponsabili, anche a titolo di rivalutazione ed interessi, in ragione delle accertate responsabilità.
7. In ogni caso, condannare parte appellante o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c..”. Gli avv.ti Francesco Panni e IS CE per Parte_3
“1 – in via principale, rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_2
, e comunque l'azione risarcitoria da essi promossa nei confronti del Pt_1 dott. , in quanto infondati – l'Azione Risarcitoria anche ai sensi dell'art. CP_4
1227, 2° comma, c.c. - per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 1 della propria comparsa di costituzione e risposta. 2 – In via principale alternativa, per la comunque denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'appello, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_4
per la non operatività della copertura assicurativa Parte_3 prestata dalla Compagnia con la Polizza ai sensi degli artt. 17 e 18 lett. n) delle condizioni generali per i motivi opposti dalla medesima Compagnia al paragrafo 2 della propria comparsa di costituzione e risposta. 3 – In via principale ancora alternativa, rigettare la Domanda di Garanzia per la prescrizione ex art. 2952, 2° e 3° comma, c.c. del diritto di garanzia assicurativa del dott. per i CP_4 motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 3 della propria comparsa di costituzione e risposta. 4 – In via subordinata, rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la Polizza ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 4 della propria comparsa di costituzione e risposta. 5 – In ogni caso, rigettare la domanda di rivalsa proposta dalla verso il CP_1 dott. in quanto infondata per i motivi opposti dalla Compagnia al CP_4 paragrafo 5 della propria comparsa di costituzione e risposta.
6 - In via estremamente subordinata: 6a – per un verso, accogliere l'Azione Risarcitoria e la Domanda di Rivalsa nei limiti esposti al paragrafo 6 della comparsa di costituzione e risposta;
6b – per altro verso, per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 6 della propria comparsa di costituzione e risposta, accertare essere tenuta ad indennizzare il dott. Parte_3 CP_4 nei seguenti limiti: 6b1 – esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
6b2 – in via specificamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 4, con ripartizione proporzionale dell'indennizzo ex art. 1910 c.c. con la Polizza Successiva;
6b3 – fino a concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 2.000.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio
6 (ovvero di entrambi i gradi di giudizio), oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto in data 1.3.2021, gli odierni appellanti, all'esito del procedimento di A.T.P., agivano in giudizio innanzi al Tribunale di Tribunale di Avellino esponendo quanto segue: in data 4.4.2016,
si ricoverava presso la per sottoporsi ad Parte_1 Controparte_13 intervento di gastrectomia verticale per essere, poi, dimesso il 9.4.2016; per il persistere di uno stato febbrile manifestatosi nei giorni successivi alle dimissioni, si era recato presso il P.S. dell'ospedale Cardarelli di Napoli dapprima in data 28.4.2016 e poi, nuovamente, in data 2.5.2016; in tale occasione, l'esame TC aveva evidenziato un versamento pleurico in sede postero-basale sinistra;
pertanto, in pari data, era stato ricoverato presso la con diagnosi di ingresso “ascesso peritoneale Controparte_13 sottodiaframmatico a sx e compromissione pleuro polmonare” dove gli era stato inizialmente applicato un sondino naso gastrico, con somministrazione di terapia antibiotica;
a seguito del rialzo della febbre, in data 18.5.2016, i sanitari avevano deciso di drenare l'ascesso per via laparoscopica e, il giorno seguente, avevano eseguito un nuovo intervento per rimuovere il liquido raccolto;
nonostante la situazione non fosse migliorata, era stato dimesso con diagnosi di “ascesso sottodiaframmatico da fistola (..) pleuropolmonite”; il paziente, in seguito, si rivolgeva al Policlinico Gemelli di Roma, dove veniva sottoposto ad intervento di endoprotesi esofago gastrica metallica e dimesso il 28 maggio;
seguivano altri e numerosi ricoveri presso diverse strutture sino al mese di ottobre 2016, allorquando veniva sottoposto, presso il Policlinico Gemelli di Roma, ad intervento di toracotomia sinistra e laparotomia, con asportazione del segmento basale del LIS, by-pass gastrico Roux-en-Y e resezione segmentaria parziale del tubolo gastrico. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Avellino: “Voglia l'Tll.mo Tribunale adito, contrariis adversisque reiectis, 1- Accertare e dichiarare la responsabilità della
in p. 1 p.iva , con sede legale Controparte_14 CP_15 P.IVA_1 in Atripalda, alla Via Appia snc - 83042 (AV), nella causazione dell'evento lesivo subito dal sig. per i fatti di malasanità sopra esposti;
Parte_1
2. per l'effetto condannare la in p. I.r.p.t., p.iva Controparte_16
, con sede legale in Atripalda, alla Via Appia snc - 83042 (AV), in P.IVA_1 favore del sig. , al risarcimento del danno biologico quantificato Parte_1 nella somma di € 362.173,00 (come specificato in premessa);
3. nella denegata ipotesi in cui l'On.Le Giudicante non voglia tener conto delle osservazioni circa l'errata elaborazione dei punti percentuali svolti in CTU, Voglia comunque condannare la in p. L.r.p.t., p.iva Controparte_16
, con sede legale in Atripalda, alla Via Appia snc - 83042 (AV], in P.IVA_1 favore del sig. , al risarcimento del danno biologico quantificato Parte_1
7 nella somma di € 215.030,00 (come specificato in premessa), ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre in ogni caso rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge;
4.Condannare la
[...] in p. I.r.p.t., p.iva , con sede legale in Controparte_14 P.IVA_1
Atripalda, alla Via Appia snc - 83042 (AV), in favore dei ricorrenti Pt_1
, e , al risarcimento di tutti i danni
[...] Parte_2 Persona_1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dai ricorrenti, ivi compreso il danno morale, in quella somma che il Giudice riterrà dovuta in sua giustizia ed equità, nonché della somma di € 3.385,00 a titolo di spese sostenute dai coniugi per l'alloggio di quest'ultimo nel periodo di degenza;
Parte_4
5. Con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali, nonché accessori di legge, sia per il presente giudizio che per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, ivi compreso quello per la ctp, con attribuzione ai procuratori.”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_13 domande dei ricorrenti in quanto improcedibili ed infondate;
chiedeva, altresì, di chiamare in causa il dott. nei cui confronti spiegava domanda di CP_4 rivalsa nonché la verso la quale Controparte_17 proponeva domanda di garanzia. si costituiva deducendo, in via principale, l'infondatezza della CP_5 domanda dei ricorrenti e, con riguardo ai rapporti con la , Controparte_13 la previsione contrattuale di una SIR, da intendersi quale porzione del rischio a carico dell'assicurato pari ad € 150.000,00, oltre che di una Franchigia aggregata annua pari ad € 700.000,00.
Si costituiva in giudizio, inoltre, il dott. chiedendo il rigetto delle CP_4 domande dei ricorrenti in quanto improcedibili ed infondate e, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa l' Parte_5 affinché lo tenesse indenne, nella denegata ipotesi di
[...] soccombenza, giusta polizza n. 3490029617535.
Quest'ultima, infine, si costituiva deducendo, oltre all'infondatezza della domanda principale, la non operatività della polizza claims made pura, non avendo l'assicurato accettato la clausola “garanzia postuma illimitata”; la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere garantito;
l'inoperatività della polizza contratta a secondo rischio;
l'infondatezza della domanda di rivalsa spiegata nei confronti dell'assicurato dalla struttura sanitaria.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva decisa all'udienza del 3.10.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
8 Con sentenza notificata in data 11 ottobre 2023, il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, così statuiva: “1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.”.
Avverso tale sentenza, con citazione del 9.11.2023, e Parte_1
proponevano appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_2
I- Erroneità del capo della sentenza che esclude il nesso causale tra le modalità di esecuzione della Sleeve Gastrectomy e le sue complicanze consistite nella e le lesioni subite dal . Rinnovazione Parte_1 della istruttoria mediante l'interrogatorio dei ricorrenti. Violazione e falsa applicazione degli art. 1218,1228 c.c. Secondo gli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere la riconducibilità dell'evento lesivo all'imperizia del chirurgo. Infatti, la fistolizzazione della trancia di sutura sarebbe dovuta unicamente all'erronea scelta, nell'esecuzione del primo intervento, della sede dell'incisione laparoscopica (troppo poco vascolarizzata) e agli errori chirurgici commessi nella fase di suturazione, a nulla rilevando i comportamenti successivi del paziente. II- Erroneità del capo della sentenza che, disattendendo le valutazioni e conclusioni della CTU, esclude ogni rilevanza causale della condotta dei sanitari della convenuta rispetto ai danni subiti dai CP_11 ricorrenti. Rinnovazione dell'istruttoria ai fini dell'interrogatorio dei coniugi per la erroneità del provvedimento di inammissibilità Pt_1 della prova. Violazione e falsa applicazione degli art. 1218,1228 c.c. Con il secondo motivo di censura, gli appellanti evidenziano come il giudice di prime cure abbia errato nel disattendere le conclusioni rassegnate dai CCTTUU in ordine alla sussistenza della responsabilità dei sanitari per la erronea e tardiva cura della complicanza verificatasi circa un mese dopo l'intervento. Precisamente, gli appellanti lamentano che, dal 2 maggio 2016 (data del ricovero di presso la con la diagnosi di Parte_1 Controparte_13
“Ascesso peritoneale sottodiaframmatico a sinistra e compromissione pleuro- polmonare”) sino al 19 maggio 2016, venivano eseguite solo cure di tipo conservativo consistenti nella somministrazione di antibiotici e nell'inserimento del sondino naso-digiunale. Tale scelta terapeutica è stata censurata dal collegio peritale perché non aveva alcuna possibilità di evitare il successivo aggravamento della patologia. Tant'è che, in seguito, su sollecitazione del chirurgo di fiducia, il paziente fu trasferito al Policlinico Gemelli dove riceveva le cure appropriate. Pertanto, concludevano chiedendo di: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e riformare la sentenza emessa in data 03.10.2023 dal Tribunale di Avellino – Sez. II Civile- Giudice Dott.ssa Teresa Cianciulli, dichiarando la responsabilità della Controparte_11
e del suo personale sanitario per le lesioni subite dal . Per Parte_1
9 l'effetto condannare la , in solido con il dr. Controparte_1 CP_4
e le rispettive Compagnie assicuratrici
[...] [...]
, a risarcire agli attori i danni da essi subiti ed Controparte_12 indicati nel ricorso ex art. 702 bis c.p.p. e negli atti di causa nei seguenti termini: In ragione della responsabilità esclusiva dei convenuti il danno biologico sofferto dal deve quantificarsi nella somma di € Parte_1
362.173,00 come di seguito specificato: danno biologico 40% : € 273.274,00 aumento personalizzato (25%): € 68.319,00 inabilità temporanea totale 180 giorni: € 17.640,000 inabilità temporanea parziale 60 giorni: € 2.940,00 Per un totale di € 362.173,00. Ovvero della somma di € 215.030,00, come di seguito specificato: Danno biologico 30%: 160.992,00 aumento personalizzato max 29%: € 46.688,00 inabilità temporanea totale 30 giorni : 2.940,00 inabilità temporanea parziale 90 giorni: 4.410,00 Per un totale di 215.030,00 Ovvero la somma di € 121.887,00 (a seguito del punto percentuale riconosciuto dalla perizia nel giudizio di atp) come di seguito specificato: Danno biologico 21%: € 80.176,00 Aumento personalizzato (38%): € 31.539,0030 giorni di inabilità temporanea totale: € 2.940,00 90 giorni di inabilità temporanea parziale: € 4.410,00 Per un totale di € 121.887,00 Oltre al danno morale patito dal
e dei suoi familiari ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Pt_1
che va riconosciuto secondo quanto argomentato nel ricorso e nelle
[...] note di udienza del 03.10.2023 e per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa della Ecc.ma Corte adita. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico vorrà la Corte disporre il libero interrogatorio dei coniugi Pt_1
e sulle circostanze di prova indicate nella memoria
[...] Parte_2 ex art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi al procedimento cautelare e ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Si costituivano, rispettivamente, l'1.2.24, il 31.1.2024, l'1.2.24 ed il 21.2.24 (udienza fissata in citazione per il 21.2.2024), la Controparte_1
, e i quali si CP_4 CP_5 Parte_3 riportavano alle conclusioni in epigrafe.
La causa veniva rinviata all'udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 7.11.25, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione L'appello è, in parte, fondato e deve essere, pertanto, accolto secondo le considerazioni che seguono.
10 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dagli appellati. Infatti, l'impugnazione proposta non risulta carente dell'enunciazione specifica dei motivi di appello né delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Peraltro, come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. II, 23/06/2023, n.18023), “L'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può inoltre limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, non essendo, altresì, necessario che l'impugnazione contenga una puntuale critica di tutte le valutazioni e conclusioni formulate nella sentenza.”.
Nel merito, il primo motivo di impugnazione è infondato. Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la CTU ha escluso chiaramente l'errore chirurgico, nella esecuzione del primo intervento, inerente alla scelta della sede dell'incisione laparoscopica ed alle modalità di applicazione dei punti di sutura. A tal riguardo, appare necessario richiamare le conclusioni dei consulenti di ufficio rassegnate all'esito di una completa disamina degli atti clinici e delle relazioni dei CCTTPP: “l'ipotesi che la sutura superiore terminasse in una zona anatomicamente poco irrorata (più facilmente soggetta a necrosi ischemica) e con minore possibilità di tenuta soddisfacente nel tempo non è dimostrabile.”. Né tale conclusione può essere messa in discussione sol perché fondata sul referto operatorio che, secondo gli appellanti, in quanto atto proveniente dallo stesso chirurgo, sarebbe inattendibile. Solo dal referto operatorio, infatti, è possibile risalire alla tecnica chirurgica adottata e contestata dal paziente, per cui non si comprende su quali altri elementi avrebbe dovuto fondarsi la CTU. Di particolare rilievo, poi, risultano le affermazioni dei consulenti d'ufficio di seguito riportate: “La fistolizzazione della trancia di sezione …È una delle complicanze più temute, gravata da una mortalità non trascurabile ed è la causa più frequente di reintervento per complicanze dopo SG12…Il problema tecnico della tenuta della sutura meccanica applicata alla trancia di sezione è stato negli anni ampiamente dibattuto in letteratura, rappresentando forse l'aspetto più impegnativo della SG.15 ancora oggi in quasi tutti i forum di chirurgia bariatrica. Diversi accorgimenti tecnici (rinforzo con sutura assorbibile e/o non assorbibile in sopraggitto, applicazione di strisce di pericardio bovino e/o di colla di fibrina,…) sono stati descritti, ma nessuno di questi sembra risolutivo per prevenire la complicanza in questione. Non esiste quindi un unico metodo in grado di abbassare drasticamente la frequenza della complicanza, né alcuna manovra chirurgica che possa essere considerata risolutiva e/o obbligatoria per prevenire la fistolizzazione.”. In definitiva, l'indimostrabilità di errori medici occorsi nel primo intervento, unitamente alla circostanza che la fistolizzazione della trancia di sezione sia
11 definita, dai consulenti d'ufficio, come una complicanza “prevedibile ma non prevenibile” del tipo di intervento subito dal , conduce al rigetto del Pt_1 primo motivo di appello.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di impugnazione. Gli esiti della CTU, sebbene non del tutto condivisibili, sono comunque chiari CP_ nell'affermare la responsabilità dei sanitari della casa di cura S. in ordine alla decisione, assunta in occasione del ricovero del 2 maggio 2016, di trattare il paziente con un approccio unicamente di tipo conservativo, mediante sondino e antibiotici, nonostante la diagnosi di “Ascesso peritoneale sottodiaframmatico a sinistra e compromissione pleuro-polmonare”. Sono, quindi, criticabili le motivazioni con il giudice di prime cure ha ritenuto di disattendere le valutazioni dei consulenti d'ufficio addebitando esclusivamente al i danni subiti a causa della complicanza post operatoria verificatasi. Pt_1
In particolare, sebbene i CCTTUU abbiano evidenziato l'assenza di specifiche linee guida sul trattamento dei pazienti con GPF, è stato inequivocabilmente escluso che, nel caso in esame, il trattamento esclusivamente di tipo conservativo potesse essere sufficiente, come si evince dalle affermazioni di seguito riportate: “Alcuni dubbi si pongono sulla scelta di un trattamento unicamente conservativo (senza posizionare un'endoprotesi o drenare la raccolta intraddominale o quanto meno attuare un monitoraggio strumentale cadenzato). Questo è possibile quando si ha una precisa quantizzazione dell'entità della perdita fistolosa (non la generica definizione di minima perdita che si legge nel caso in esame) e della dimensione volumetrica dell'ascesso. Il sondino nasodigiunale posizionato alla S. Rita ha lo scopo di assicurare un'alimentazione enterale quasi fisiologica, ma non ha un calibro tale da isolare il punto di deiscenza ed evitare il passaggio in peritoneo di succhi gastrici o saliva e arrestare quindi la contaminazione peritoneale. A tal fine sarebbe stato più utile il posizionamento precoce di un'endoprotesi che sarà messa solo il 29 maggio ben oltre un mese dall'inizio della sintomatologia e verosimilmente dalla fistolizzazione.”. Ed ancora: “Non c'era quindi alcuna possibilità che il liquido contaminato proveniente dalla fistola potesse essere allontanato dalla cavità addominale, né tantomeno riassorbito. La presenza per diversi giorni di una raccolta sottodiaframmatica sinistra è stata un fattore determinante per la contaminazione toracica… Il ritardo terapeutico nell'asportazione della raccolta purulenta sottodiaframmatica sinistra alimentata dall'ulteriore passaggio di materiale gastrico nella cavità peritoneale per mancata chiusura della deiscenza parziale della sutura della trancia gastrica a livello dell'angolo di His determinò un peggioramento della compromissione pleuropolmonare sx e comportò l'asportazione del segmento basale di LIS, l'esecuzione di un bypass gastrico Roux-en-Y e la resezione segmentaria parziale del tubolo gastrico nel corso dell'intervento chirurgico di toracotomia sx e laparatomia praticati in data 07/10/2016.”
12 Neppure è condivisibile l'affermazione secondo cui la terapia conservativa, che si sarebbe rivelata inizialmente efficace, fu praticata in considerazione dello stato particolarmente debilitato del paziente e dei rischi che sarebbero potuti derivare dall'intervento chirurgico immediato. In primo luogo, l'asserita iniziale efficacia della terapia conservativa è smentita dai risultati della PCR, eseguita in concomitanza alla stessa, che non avevano mai raggiunto parametri nella norma. In secondo luogo, gli stessi chirurghi, in data 18.5.2016, cioè, due settimane dopo il ricovero, quando le condizioni del paziente erano ormai ulteriormente compresse, comunque decisero di eseguire la laparoscopia per posizionare il drenaggio senza ritenere di esporre il paziente a “gravissimi rischi”. Non è attendibile neppure l'affermazione che il paziente fosse difficilmente gestibile e comunque continuamente monitorato dal personale sanitario. In primo luogo, risulta agli atti che sin dal 2.5.2016 sia stato possibile applicare il sondino, circostanza, questa, che sconfessa eventuali difficoltà nella gestione del;
in ogni caso, è verosimile ritenere che il paziente non avrebbe Pt_1 rifiutato quei trattamenti che gli fossero stati prospettati come necessari per la cura di una complicanza post-operatoria così temibile. In secondo luogo, la CTU smentisce il continuo monitoraggio del affermando che: “Dal 2 il Pt_1 paziente è seguito solo clinicamente e sottoposto ad esame radiografico con gastrographin soltanto il 17 maggio, con i ben noti limiti per una diagnosi precisa di fistola riservando la TAC ad un ulteriore peggioramento clinico”. In definitiva, non è possibile escludere il nesso causale tra la condotta del personale sanitario della casa di cura e l'evento di danno ritenendo che CP_13 quest'ultimo sia una conseguenza inverosimile e imprevedibile della prima, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”). In senso contrario, si osserva che i consulenti d'ufficio espressamente hanno definito la fistolizzazione della trancia di sutura come
“un'evenienza prevedibile” seppur non evitabile. Del resto, quando fu deciso di praticare il trattamento conservativo, condiviso dallo stesso chirurgo che aveva eseguito il primo intervento (cioè, il dr. ), era già stata eseguita una tac CP_4 che aveva permesso di formulare la diagnosi di “Ascesso peritoneale sottodiaframmatico a sinistra e compromissione pleuro-polmonare”. Ciò che si rimprovera al personale medico della struttura appellata, quindi, non è la causazione della complicanza post-operatoria ma l'inadeguato trattamento della stessa una volta sorta. Sotto questo profilo, contrariamente a quanto affermato nella CTU, che ha riconosciuto, in capo al , un danno biologico permanente del 30%, Pt_1 attribuibile per il 15% al paziente stesso, per il 15 % al medico curante e per il 70% alla casa di cura , deve ritenersi che sussista la responsabilità CP_13 esclusiva di quest'ultima. Nessun dubbio vi è quanto all'esclusione della responsabilità del medico curante a cui il paziente si sarebbe rivolto subito dopo la comparsa dello stato
13 febbrile e che avrebbe ricondotto lo stesso ad una mera sindrome influenzale. Non sono esigibili, infatti, dal medico curante cognizioni e competenze così specialistiche da poter inquadrare correttamente una complicanza post- operatoria tanto insidiosa. Ma, a ben vedere, neppure alle condotte contestate al , relative Pt_1 all'ingestione di cibi solidi in violazione delle prescrizioni dietetiche fornite alle dimissioni, all'assenza ingiustificata ai controlli medici, alla scelta di cambiare più volte struttura sanitaria pregiudicando così la continuità assistenziale, è possibile attribuire alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. Infatti, la lettura della CTU consente di ritenere che, qualora il personale della casa di cura avesse curato l'ascesso tempestivamente ed adeguatamente, non sarebbe residuata alcuna conseguenza dannosa in capo al paziente. Tant'è che i CCTTUU non hanno riconosciuto un maggior danno causato dal ritardo delle cure appropriate rispetto a quello che sarebbe comunque conseguito ad un intervento tempestivo (cd. danno differenziale). Il ritardo nelle cure adeguate della complicanza post-operatoria si presenta, quindi, come una causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41, comma 2 c.p., rendendo causalmente irrilevanti le suddette condotte contestate al . Pt_1
Ritenuti, quindi, provati il nesso di causalità, il danno-evento e l'elemento soggettivo, insito nell'imperizia e nella negligenza dimostrata dall'inadeguatezza del trattamento conservativo oltre che dal carente monitoraggio del paziente, occorre soffermarsi, a questo punto, sul danno conseguenza la cui prova ricade sugli appellanti secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio desumibili dall'art. 2697 c.c.. Ciò sia in relazione all'illecito contrattuale commesso dalla casa di cura nei confronti del paziente (stante la configurabilità del contratto cd. di "spedalità") sia in relazione alla fattispecie della responsabilità aquiliana ravvisabile nei rapporti tra la casa di cura e i parenti del . CP_13 Pt_1
A tal riguardo, gli appellanti hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da essi sofferti in conseguenza del fatto illecito. Quanto ai danni patrimoniali, la richiesta di risarcimento può essere accolta limitatamente alle spese documentate con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non essendo stato allegato né provato il venir meno di un reddito familiare o comunque la ridotta contribuzione del alle esigenze patrimoniali degli Pt_1 appellanti in conseguenza del danno subito. Il risarcimento del danno patrimoniale, pertanto, deve essere accordato per l'ammontare complessivo di 3.385 euro, corrispondente alle spese documentate dagli appellanti mediante la produzione di 9 ricevute fiscali relative ai costi sostenuti dalla moglie del paziente, , per il Parte_2 soggiorno a Roma in un periodo compreso tra il 10.8.2016 e il 13.11.2016, durante il ricovero del presso il policlinico Gemelli. Pt_1
14 Va poi calcolata la rivalutazione a decorrere dal 26.9.2016, quale data intermedia del periodo a cui si riferiscono le ricevute fiscali prodotte, sul predetto importo e gli interessi compensativi sulle somme rivalutate di anno in anno secondo il seguente prospetto: Importo da Devalutare: € 3.385,00 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Settembre 2016 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Ottobre 2025: 121,4 Indice Settembre 2016: 100 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,824 Totale Devalutazione: € 596,70 Importo Devalutato: € 2.788,30 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 2.788,30 Data Iniziale: 26/09/2016 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2016 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 100 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 596,70 Capitale Rivalutato: € 3.385,00 Totale Colonna Giorni: 3322 Totale Interessi: € 384,80 Rivalutazione + Interessi: € 981,50 Capitale Rivalutato + Interessi: € 3.769,80. Relativamente, invece, al risarcimento dei danni non patrimoniali, occorre osservare quanto segue. Quanto alla posizione del paziente, , la CTU ha riconosciuto un Parte_1 danno biologico permanente del 30% non cumulabile con il "danno dinamico- relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
15 Il danno morale, invece, che discende presuntivamente dalla lesione della salute, può essere liquidato attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza negare, per questo, la strutturale distinzione tra le due specifiche categorie di danno;
infatti, il sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo basato sulla massima di esperienza per la quale, ad un certo tipo di lesione, corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico- relazionali, per così dire, ordinarie (cfr. Cassazione civile sez. III, n.8475 del 2025). Non essendo state allegate e provate conseguenze anomale o del tutto peculiari che il danneggiato abbia patito, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non può essere concessa alcuna “personalizzazione” in aumento del risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Civ., n. 28988 del 2019). Pertanto, passando alla liquidazione, devono trovare applicazione le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, sia nella componente dinamico relazionale che di sofferenza morale, elaborate dal Tribunale di Milano: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni Percentuale di invalidità permanente 30% Punto danno biologico € 5.007,10 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27 Punto danno non patrimoniale € 7.310,37 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 130.685,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 190.801,00 (di cui € 130.685,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed € 60.116,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore). Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00 Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00 Totale generale: € 199.426,00 Dovendosi presumere che l'appellante verosimilmente avrebbe sottratto tale importo al fenomeno inflattivo, va ribadito che nel risarcimento del danno, oltre alla svalutazione monetaria e al danno emergente, va considerato anche il lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta. Gli interessi per tale danno vanno calcolati sulla somma originaria rivalutata
16 anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base a un indice medio, decorrendo dal giorno dell'evento dannoso (Cassazione civile, sez. I, 23/07/2024, n. 20433). Quindi bisogna devalutare il predetto importo all'epoca dell'illecito, cioè il 2.5.2016 (data del ricovero del paziente presso la casa di cura di a causa della complicanza post-operatoria) secondo il seguente CP_13 calcolo: Importo da Devalutare: € 199.426,00 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Maggio 2016 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Ottobre 2025: 121,4 Indice Maggio 2016: 99,7 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,821 Totale Devalutazione: € 35.693,65 Importo Devalutato: € 163.732,35 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 163.732,35 Data Iniziale: 02/05/2016 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2016 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 99,7 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,218 Totale Rivalutazione: € 35.693,65 Capitale Rivalutato: € 199.426,00 Totale Colonna Giorni: 3469 Totale Interessi: € 22.799,88 Rivalutazione + Interessi: € 58.493,53 Capitale Rivalutato + Interessi: € 222.225,88. Quanto a e , rispettivamente moglie e figlio Parte_2 Persona_1 del paziente e con lui conviventi, deve essere riconosciuto in loro favore il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale che trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. Traducendosi tale danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua
17 configurabilità (Cfr. Cass. n. 8546 del 2008). A tal fine, particolare rilievo assume il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Peraltro, non sussiste alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa configurarsi soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di fornire la prova contraria, dimostrando l'assenza di un legame affettivo. Ciò consente di escludere che il danno da lesione del rapporto parentale possa essere qualificato come un cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione e che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento (Cass., s.u. n. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022). Nel caso di specie, e , per il fatto di essere Parte_2 Persona_1 coniuge e figlio della vittima primaria, entrambi peraltro conviventi con quest'ultima, a mente del tipo di invalidità riportata dal loro congiunto e descritta nella CTU, hanno assolto l'onere sugli stessi gravante laddove nessuna prova contraria è stata fornita dalle controparti. Per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, questa Corte ritiene di fare applicazione del c.d. “sistema a punti” alla base delle Tabelle adottate dal Tribunale di Roma per l'anno 2023 e recepito dalla Suprema Corte quale parametro idoneo ad assicurare uniformità e proporzionalità nella liquidazione dei danni subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (cfr. Cass. 17 maggio 2023, n. 13540). Questo sistema assicura la valorizzazione, nel punto-base del computo del risarcimento, delle due diverse componenti del danno “morale” vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto e quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. Il valore del punto base (il cui limite massimo è pari ad euro 6.948), si determina in ragione di un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame: un primo importo pari ad euro 3.474 (cosi aggiornato al 2023) per il danno relativo all'aspetto interiore ed un secondo importo, compreso tra i 3.474 ed i 2.450 euro, in funzione della presenza o meno del riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
18 Con la precisazione che il secondo importo, dovuto per lo sconvolgimento della vita connesso con l'assistenza, può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla stessa nei confronti del danneggiato: “di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire l'assistenza in ragione dell'eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi”. Una volta determinato il valore del punto base, questo va moltiplicato per: i punti attribuiti in ragione della relazione di parentela con la vittima primaria, dell'età della stessa, dell'età del parente da risarcire;
il coefficiente corrispondente al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno;
percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato. Premesso che, nel caso in esame, il non ha avuto il riconoscimento al Pt_1 diritto all'assistenza continuativa né a provvidenza pubbliche in quanto l'invalidità non è tale da determinare il diritto all'indennità di accompagnamento, il valore del punto base, per la moglie, , Parte_2 sarà di euro 6.948 (di cui euro 3.474 per danno morale soggettivo e 3.474 per danno da alterazione delle relazioni di vita). Ciò posto, a vanno riconosciuti i seguenti punti: 20 punti Parte_2 siccome coniuge del danneggiato;
8 punti per l'età del danneggiato (27 anni al momento dell'illecito); 7 punti per l'età del parente da risarcire (27 anni al momento dell'evento), per un totale di 35 punti. Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno che, nel caso del coniuge, è pari a 1 per un totale di 35 punti. Moltiplicando i suddetti punti per il valore del punto base e per la percentuale di danno biologico riconosciuta al , si ottiene l'importo di euro 72.954 Pt_1
(35 x 6.948 x30%). Come per , la somma di € 72.954, liquidata all'attualità, deve Parte_1 essere devalutata al 2.5.2016 (data dell'illecito) secondo il seguente calcolo: Importo da Devalutare: € 72.954,00 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Maggio 2016
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Maggio 2016: 99,7 Raccordo Indici: 1
Indice di Devalutazione: 0,821 Totale Devalutazione: € 13.057,45 Importo Devalutato: € 59.896,55
19 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 59.896,55 Data Iniziale: 02/05/2016 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2016 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 99,7 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,218 Totale Rivalutazione: € 13.057,45 Capitale Rivalutato: € 72.954,00 Totale Colonna Giorni: 3469 Totale Interessi: € 8.340,63 Rivalutazione + Interessi: € 21.398,08 Capitale Rivalutato + Interessi: € 81.294,63. In riferimento alla posizione del figlio, , il valore del punto base Persona_1 sarà, invece, pari ad euro 3.474, con esclusione della componente dinamico- relazionale poiché, come anticipato, quest'ultima spetta solo ai titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato e, nel caso di specie, non risulta che il coniuge non sia in grado di fornirla. Ciò posto, a vanno riconosciuti i seguenti punti: 15 punti Persona_1 siccome figlio del danneggiato;
8 punti per l'età del danneggiato (27 anni al momento dell'illecito); 7 punti per l'età del parente da risarcire (0 anni al momento dell'evento), per un totale di 30 punti. Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno;
in questo caso, essendovi un solo figlio, è pari a 1 per un totale di 30 punti. Moltiplicando i suddetti punti per il valore del punto base e per la percentuale di danno biologico riconosciuta al , si ottiene l'importo di euro 31.266 Pt_1
(30 x 3.474 x30%). La somma di € 31.266, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 2.5.2016 secondo il seguente calcolo: Importo da Devalutare: € 31.266,00 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Maggio 2016 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Ottobre 2025: 121,4 Indice Maggio 2016: 99,7 Raccordo Indici: 1
20 Indice di Devalutazione: 0,821 Totale Devalutazione: € 5.596,05 Importo Devalutato: € 25.669,95 Occorre poi calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 25.669,95 Data Iniziale: 02/05/2016 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2016 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 99,7 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,218 Totale Rivalutazione: € 5.596,05 Capitale Rivalutato: € 31.266,00 Totale Colonna Giorni: 3469 Totale Interessi: € 3.574,57 Rivalutazione + Interessi: € 9.170,62 Capitale Rivalutato + Interessi: € 34.840,57. Alla luce delle considerazioni svolte, la e il dott. Controparte_13 CP_4
devono essere condannati, in solido, al pagamento nei confronti degli
[...] appellanti della somma di € 3.769,80 a titolo di danno patrimoniale;
di € 222.225,88 a titolo di danno biologico subito da;
di € Parte_1
81.294,63 e di € 34.840,57 a titolo di danno da lesione del rapporto parentale patito, rispettivamente, da e , oltre interessi Parte_2 Persona_1 al tasso legale a decorrere dall'1.11.2025 sino al soddisfo. È, invece, inammissibile la domanda degli appellanti volta ad ottenere la condanna diretta delle imprese di assicurazione e CP_5 [...]
Parte_3
Quanto alla prima, l'art. 12 della l. n. 24 del 2017 (Gelli- Bianco), che riconosce al soggetto danneggiato il diritto di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, non può trovare applicazione nei procedimenti instaurati in epoca antecedente all'emanazione dei relativi decreti attuativi. Poiché il decreto attuativo n. 232 del 15 dicembre 2023, di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge Gelli-Bianco, è entrato in vigore il 16.3.2024, l'azione diretta degli appellanti nei confronti non è consentita nel presente giudizio in CP_5 quanto instaurato in data antecedente, cioè l'1.3.2021. Infatti, in base al principio tempus regit actum vigente per le norme di natura processuale, l'art. 12 della l. 24/2017 può applicarsi retroattivamente, anche
21 nei giudizi aventi ad oggetto fatti lesivi antecedenti al 16.3.2024, purché istaurati dopo la sua entrata in vigore. Nella controversia in esame, quindi, si riespande il principio per cui, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (cfr. Corte di Cassazione n. 5259 del 25.2.2021). A maggior ragione è inammissibile l'azione diretta nei confronti di
[...]
Parte_3
Occorre evidenziare, infatti, che l'art 12 della l. n. 24/2017 consente l'azione diretta del danneggiato unicamente nei confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria o del medico libero professionista, non anche nei confronti dell'assicurazione del medico «strutturato». Qualora quest'ultimo abbia comunque stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della sua attività, si tratterebbe, comunque, di un'assicurazione meramente facoltativa, stipulata al di fuori degli obblighi assicurativi stabiliti dalla l. n. 24/2017 e senza azione diretta (cfr. Corte Cost. n. 182 del 2023).
“Il medico cosiddetto "strutturato" non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell'esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall'assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7, comma 3, l. n. 24 del 2017); che l'obbligo assicurativo posto a carico dei medici "strutturati" dall'art. 10, comma 3, l. n. 24 del 2017, richiamato dal rimettente, ha invece un diverso oggetto: tali professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave che garantisca l'efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge” (Corte Costituzionale, n. 177 del 2024). Seguendo l'ordine logico delle questioni, occorre a questo punto esaminare le domande proposte, in via subordinata, dalla , di rivalsa nei Controparte_13 confronti del dott. e di garanzia verso CP_4 Controparte_5
Con riguardo alla prima, in tema di regresso della struttura nei confronti del medico, la Suprema Corte ha osservato che, nel rapporto interno tra questi ultimi, la responsabilità deve essere ripartita in misura paritaria secondo il
22 criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione: prova che nel caso di specie è mancata (Cass. sent. n. 28987/19). Pertanto, la domanda di rivalsa della casa di cura nei confronti del deve CP_4 essere accolta nella misura del 50% qualora la prima, in forza della presente sentenza, abbia versato l'intero importo dovuto agli appellanti. In relazione, invece, alla domanda di garanzia della nei Controparte_13 confronti di occorre, preliminarmente, analizzare l'eccezione di CP_5 nullità/annullabilità delle clausole, contenute nell'art. 20 del contratto di assicurazione e nell'appendice contrattuale IITP0001, sollevata dalla prima nel corso del giudizio di primo grado e reiterata in appello, con le note di trattazione scritta depositate in vista della prima udienza. In virtù delle clausole censurate, resterebbero a carico della casa di cura
[...] CP_
, non solo l'importo della SIR, consistente in una porzione del rischio a carico dell'assicurata, pari ad euro 150.000,00 per ogni sinistro e prevista dall'appendice n. IITP0001, ma anche quello eccedente la SIR che non erode la Franchigia Aggregata Annua: quest'ultima, prevista dall'art. 20 della polizza assicurativa (n. IITPMM1700180), consiste in un importo prestabilito (nella fattispecie pari ad euro 700.000,00) “fino a concorrenza del quale l' Parte_6 assume a suo carico il pagamento di tutti i Danni liquidati relativi a Sinistri o Serie di Sinistri rientranti nel Periodo di Assicurazione ed in eccesso al quale la Società risponderà degli ulteriori importi liquidati”. Secondo l'assicurata, tali clausole sarebbero nulle in quanto: incidendo sull'entità dell'indennizzo, sarebbero limitative della responsabilità dell'assicuratore; affette da vizio del consenso poiché non oggetto di specifica approvazione né di trattativa tra le parti;
immeritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c. siccome dirette a realizzare uno squilibrio contrattuale in danno del contraente “debole”. Tanto premesso, l'eccezione sollevata dalla casa di cura S. Rita non può essere accolta poiché le clausole censurate non sono qualificabili come limitative della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 c.c. ma, al contrario, sono delimitative l'oggetto del contratto, del contenuto della garanzia (cfr. Cass. Civ., sez. III Civile, Ordinanza n.11283 del 12/06/2020). Ne consegue che le stesse non sono neppure vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. per cui non soggiacciono al regime delineato da tale previsione normativa;
senza contare che, come sottolineato dall'assicurazione, il significato delle clausole è anche compiutamente individuato all'interno del glossario il che vale ulteriormente ad escludere possibili vizi del consenso.
23 Né le clausole censurate possono essere ritenute immeritevoli di tutela posto che il giudizio di cui all'art. 1322 comma 2 c.c. concerne esclusivamente i contratti atipici (e tale non è il contratto di assicurazione). Come chiarito dalla giurisprudenza, “l'ordinamento garantisce in egual misura tanto la protezione contro gli abusi di posizioni dominanti, quanto il diritto di iniziativa economica...Non è dunque lo iato tra prestazione e controprestazione che può rendere un contratto "immeritevole" di tutela ex art. 1322 c.c., se quella differenza sia stata in piena libertà ed autonomia compresa ed accettata…Chi ha fatto un cattivo affare non può pretendere di sciogliersi dal contratto invocando "lo squilibrio delle prestazioni". L'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale… lo squilibrio (economico) tra le prestazioni se è genetico legittima il ricorso alla rescissione per lesione;
se è sopravvenuto legittima il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. L'esistenza di tali rimedi esclude dunque la necessità stessa di ricorrere a fantasiose invenzioni circa la "immeritevolezza" d'un contratto che preveda "prestazioni squilibrate".” (Cfr. Cassazione civile sez. un., n.5657 del 2023). Una volta affermata la validità delle clausole recanti la previsione di una SIR oltre che di una franchigia aggregata annuale, occorre ricordare che il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 30524/2019). Ne consegue che, in applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta all'assicurata provare l'erosione della suddetta franchigia quale circostanza a cui è condizionato CP_ l'obbligo indennitario dell'assicuratore: poiché la casa di cura S. non ha documentato nulla sotto questo profilo, la franchigia aggregata annuale deve presumersi integra. Essendo l'ammontare complessivo del risarcimento liquidato agli appellanti pari ad euro 342.130,88 e considerato che fino ad euro 150.000,00 opera, come detto, la SIR, la residua somma di euro 192.130,88 deve restare a carico della struttura sanitaria, non essendo stata dedotta e provata l'erosione completa della franchigia aggregata annua di euro 700.000,00 di cui al menzionato articolo 20 del contratto di assicurazione. Non residuando, quindi, alcuna somma rispetto alla quale la garanzia assicurativa possa operare, la domanda di manleva della casa di cura CP_13 nei confronti di deve essere rigettata. CP_5
Resta assorbita la domanda di surroga di quest'ultima nei diritti spettanti all'assicurata verso terzi responsabili. Deve, infine, intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto non reiterata in appello, la domanda di garanzia proposta, in primo grado, da
24 nei confronti di non esaminata CP_4 Parte_3 nella sentenza impugnata perché giudicata assorbita. Trattandosi di causa scindibile in cui sono state accolte alcune domande e rigettate altre, ai fini del regolamento delle spese di giudizio, occorre distinguere i vari rapporti. Infatti, la sentenza che decide simultaneamente le domande di più parti, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le stesse, “mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza”, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti la cui domanda sia stata accolta (Cfr. Cass. Civ. sez. VI, 16/09/2022, n.27295). Pertanto, nei rapporti tra e , da un lato, e la Parte_1 Parte_2
, dall'altro, le spese del giudizio di primo Controparte_13 Parte_7
e secondo grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n.147/2022 per le cause di valore sino ad € 260.000,00 e tenuto conto dell'aumento per la presenza di più parti vittoriose (n. 3), seguono la soccombenza degli appellati. Anche le spese di CTU, così come liquidate nel procedimento di A.T.P., seguono il criterio della soccombenza e, unitamente alle spese del giudizio di primo e secondo grado, devono essere distratte in favore degli avv.ti avv.ti Luigi AM e Consiglia Verdone che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.. Nei rapporti tra la e invece, le spese di Controparte_13 CP_5 lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 260.000,00 e tenuto conto dell'aumento per la presenza di più parti vittoriose (n. 3), seguono la soccombenza della prima;
con lo stesso parametro devono essere, infine, liquidate le spese di lite sostenute da e poste a Parte_3 carico degli appellanti in ragione dell'inammissibilità dell'azione diretta dagli stessi spiegata nei confronti della prima e della rinuncia implicita, ex art 346 c.p.c., alla domanda di garanzia formulata dal dr. in primo grado. CP_4
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto e Parte_1
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_2 genitoriale su , avverso la sentenza del 3.10.2023 del Tribunale Persona_1 di Avellino, II Sezione Civile, con la quale è stato deciso il ricorso ex art. 702 bis c.p.c recante il numero di registro generale 825/2021, così provvede: a) Dichiara inammissibile la domanda proposta dagli appellanti nei confronti e CP_5 Parte_3
b) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, condanna la
[...]
, in solido, al pagamento: in favore di Controparte_18
e , della somma di € 3.769,80 a Parte_1 Parte_2 titolo di danno patrimoniale e, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su , di € 34.840,57 a titolo di danno da Persona_1
25 lesione del rapporto parentale subito da quest'ultimo; in favore di
, di € 222.225,88 a titolo di danno biologico;
in favore di Parte_1
, di € 81.294,63 a titolo di danno da lesione del Parte_2 rapporto parentale, oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.11.2025 sino al soddisfo;
c) Accoglie la domanda di rivalsa della nei confronti di Controparte_13
e, ove la prima in forza della presente sentenza abbia CP_4 versato l'intero agli appellanti, dichiara tenuto a CP_4 rimborsare la nei limiti della sua quota di Controparte_13 responsabilità (50%); d) Rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei Controparte_13 confronti di CP_5
e) Condanna la e , in solido, al Controparte_13 CP_4 pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di Pt_1
e che liquida: per il primo grado, in € 259,00
[...] Parte_2 per spese, oltre le spese di CTU così come liquidate nel procedimento di ATP, in € 22.564,80 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore degli avv.ti Luigi AM e Consiglia Verdone;
per il giudizio di appello, in € 777,00 per spese, in € 22.907,20 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore degli avv.ti Luigi AM e Consiglia Verdone;
f) Condanna la al pagamento delle spese e Controparte_13 competenze del giudizio di appello in favore di che liquida CP_5 in € 11.456,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
g) Condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese e competenze del giudizio di appello in favore di Parte_3
che liquida in € 11.456,00 per compensi, oltre il 15% per
[...] rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Napoli, il 27.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
26
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5011/2023 R.G. vertente
T R A
, nato a [...] il [...], (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_2 C.F._2 in proprio, rapp.ti e difesi dall' Avv. Consiglia Verdone, (C.F.
, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.F._3
Crispano, Via S. Barbara, 27 - 80020, nonché entrambi nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su , nato a [...] il Persona_1
19/04/2016, (c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi C.F._4
AM (c.f. ; con Studio in Grumo Nevano, alla Via San C.F._5
Domenico nr. 11 – 80028; tutti residenti in [...], e come sopra rappresentati e difesi giusta procura rilasciata in calce alla citazione in appello, e che dichiarano di voler ricevere, ex art. 125, comma 1, c.p.c. e art. 136, comma 3, c.p.c., le comunicazioni e le notificazioni al numero di fax 081.8301598, ovvero ai rispettivi indirizzi p.e.c.:
Email_1
Email_2
APPELLANTI
E (già , con sede Controparte_1 Controparte_2 legale in Atripalda (AV) alla via Appia (C.F. ), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato dott. , elett.te dom.to in Avellino al CP_3
Viale Italia n° 40 presso lo studio degli avv.ti Franco Maurizio Vigilante (CF
[...]
-PEC fax C.F._6 Email_3
0825780978) e RM TA (C.F. – PEC CodiceFiscale_7
– fax 0825780978) che lo rapp.no e Email_4
1 difendono giusta procura in calce, la cui copia per immagine viene depositata in uno alla comparsa di costituzione e risposta, APPELLATA NONCHÉ
con domicilio digitale presso gli CP_4 CodiceFiscale_8 avv.ti Ernesto Matarazzo e Rita Capobianco CodiceFiscale_9
, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in CodiceFiscale_10 calce alla comparsa di costituzione e risposta, con indicazione del fax 082537167 e delle pec e Email_5
presso cui eseguire le Email_6 comunicazioni e le notificazioni APPELLATO E (di seguito, per brevità, anche solo “ Controparte_5 [...]
” e/o “ e/o “ e/o “ e/o Controparte_5 CP_5 CP_6 CP_7
“ ”), Codice fiscale e Partita IVA , in persona del legale CP_8 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano alla Via Clerici n. 14, costituita in primo grado quale successore a titolo particolare di
[...]
, terza chiamata in causa dalla Controparte_9 Controparte_1 nella qualità di proprio Assicuratore in forza di polizza n. IITPMM1700180, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola F4, presso lo Studio dell'Avvocato Antonio Giordano (C.F.
) del Foro di Torre Annunziata, che la rappresenta e C.F._11 difende in forza di procura rilasciata ex art. 83 comma III c.p.c. su foglio separato (Nome file: “B. Procura alle liti.pdf”) a firma del procuratore speciale p.t., dott. giusta atto di nomina dell'01.10.2020. Ai sensi Persona_2 di legge si elegge quale domicilio digitale l'indirizzo di posta certificata
APPELLATA Email_7
NONCHÉ (in seguito anche solo la “Compagnia”) – Parte_3 appellata nonché terza chiamata dal dott. nel giudizio di primo grado – CP_4
C.F. , con sede in San Cesario (MO), Corso Libertà n. 53, in P.IVA_3 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore dott. , ai fini del presente atto e dei successivi Controparte_10 occorrendi rappresentata e difesa, in forza di procura speciale allegata e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Francesco Panni (C.F.: - PEC: C.F._12 Email_8
– FAX: 059 / 2057350) e IS CE (C.F.: – PEC: C.F._13 P.IVA_
– FAX: / 281455), presso lo Email_9 studio del quale ultimo in Avellino, Via Salvatore Pescatori, n. 137, è elettivamente domiciliata APPELLATA
2 OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa in data 3.10.2023 dal Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, notificata in data 11 Ottobre 2023, con la quale è stato deciso il ricorso ex art. 702 bis c.p.c recante il numero di registro generale 825/2021, in tema di risarcimento danni da responsabilità medica.
CONCLUSIONI: Gli avv.ti Luigi AM e Consiglia Verdone per Pt_1
e , in proprio e quali genitori esercenti la
[...] Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore : “gli appellanti ripongono Persona_1 fiducia nell'Ecc.ma Corte d'Appello, affinché voglia: - In riforma dell'impugnata sentenza emessa in data 03.10.2023 dal Tribunale di Avellino – II Sezione Civile- notificata in data 11 Ottobre 2023, con la quale è stato deciso in primo grado il ricorso ex art. 702 bis c.p.c, relativo alla responsabilità sanitaria, recante il numero di registro generale 825/2021, accogliere le domande proposte da e , dichiarando la Parte_1 Parte_2 responsabilità della e del dott. Controparte_1 CP_4 per i titoli rispettivamente dedotti (inadempimento contrattuale della struttura e fatto illecito del sanitario), in ordine alle lesioni e ai danni tutti patiti dal sig.
(nonché dalla sig.ra , per quanto di diritto Parte_1 Parte_2 quale congiunta), dichiarando la responsabilità della e del Controparte_11 suo personale sanitario per le lesioni subite dal;
- Per l'effetto Parte_1 condannare la , in solido con il dr. e le Controparte_1 CP_4 rispettive Compagnie assicuratrici Controparte_12
, a risarcire agli attori i danni da essi subiti ed indicati nel ricorso ex art.
[...]
702 bis c.p.p. e negli atti di causa nei seguenti termini: In ragione della responsabilità esclusiva dei convenuti il danno biologico sofferto dal Pt_1
deve quantificarsi nella somma di € 362.173,00 come di seguito
[...] specificato: danno biologico 40%: € 273.274,00 aumento personalizzato (25%): € 68.319,00 inabilità temporanea totale 180 giorni: € 17.640,000 inabilità temporanea parziale 60 giorni: € 2.940,00 Per un totale di € 362.173,00. Ovvero della somma di € 215.030,00, come di seguito specificato:
danno biologico 30%: 160.992,00 aumento personalizzato max 29%: € 46.688,00 inabilità temporanea totale 30 giorni: 2.940,00 inabilità temporanea parziale 90 giorni: 4.410,00 Per un totale di 215.030,00 Ovvero la somma di € 121.887,00 (a seguito del punto percentuale riconosciuto dalla perizia nel giudizio di atp) come di seguito specificato: Danno biologico 21%:
€ 80.176,00 Aumento personalizzato (38%): € 31.539,0030 giorni di inabilità temporanea totale: € 2.940,00 90 giorni di inabilità temporanea parziale: € 4.410,00 Per un totale di € 121.887,00 Oltre al danno morale patito dal e dei suoi familiari ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Pt_1
che va riconosciuto secondo quanto argomentato nel ricorso e nelle
[...] note di udienza del 03.10.2023 e per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa della Ecc.ma Corte adita;
-Per l'effetto, condannare la
3 e il dott. , in solido tra loro Controparte_1 CP_4
(nonché con i rispettivi assicuratori civili, e Controparte_5
nei limiti delle rispettive obbligazioni di Parte_3 garanzia), al risarcimento integrale dei danni cagionati agli attori, da liquidarsi secondo la prospettazione di cui al punto precedente – nella misura che risulterà accertata, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- Rigettare ogni eccezione avversaria non espressamente accolta, ivi comprese le eccezioni di carattere assicurativo tendenti a limitare la debenza degli importi risarcitori;
- Porre a carico degli appellati soccombenti le spese processuali del doppio grado di giudizio, incluse le spese delle CTU espletate, con attribuzione al procuratore antistatario.”. Gli avv.ti RM TA e Franco Maurizio Vigilante per la
[...]
“1) rigettare il proposto appello siccome inammissibile ed Controparte_1 infondato per i motivi esposti all'atto della costituzione in giudizio e, per l'effetto: 2) reietta ogni avversa istanza istruttoria, confermare la sentenza n. 1518/2023 resa dal Tribunale di Avellino in data 3.10.2023; 3) in via subordinata, in ossequio all'effetto devolutivo del gravame, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, previo accoglimento dell'eccezione di nullità/annullabilità della clausola contenuta nell'art. 20 del contratto di assicurazione e dell'appendice contrattuale IITP0001, condannare la in persona Controparte_5 del legale rapp.te p.t., a risarcire direttamente il danno o, comunque, a tenere indenne la società esponente da ogni e qualsiasi esborso, ivi compreso quello a titolo di spese legali, conseguente all'accoglimento della domanda formulata dagli odierni appellanti;
4) sempre in via subordinata, e ancora una volta in ossequio all'effetto devolutivo del gravame, nella denegata ma non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, in accoglimento della domanda di rivalsa/regresso spiegata e previa graduazione delle colpe e delle responsabilità in relazione alle condotte tenute dalla Controparte_1
e dal dott. , condannare il dott. , per
[...] CP_4 CP_4 quanto di sua competenza, a rimborsare alla società esponente tutto quanto questa fosse costretta a pagare o, comunque, a manlevarla e tenerla indenne da ogni e qualsiasi esborso conseguente all'accoglimento della domanda attrice. Si reiterano le richieste formulate in via istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, riformulate con la comparsa di costituzione nel presente giudizio, che, quindi, non devono ritenersi rinunciate e/o abbandonate. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio da attribuirsi ai difensori antistatari.”. Gli avv.ti Ernesto Matarazzo e Rita Capobianco per il dott. : “-in CP_4 via principale dichiarare l'inammissibilità dell'appello; -in via subordinata rigettare il gravame proposto dall'appellante poiché infondato Parte_1 in fatto ed in diritto e dichiarare temerario l'appello proposto da Parte_2
, in proprio, e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale,
[...]
4 unitamente a , per il figlio - vinte le spese e Parte_1 Persona_1 competenze di causa con attribuzione ai procuratori.”. L'avv. Antonio Giordano per “In via preliminare, 1. dichiarare CP_5 inammissibile l'appello e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore di . In via principale e Controparte_5 nel merito, 2. rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la decisione impugnata, con condanna alle spese processuali del secondo grado di giudizio a carico della parte appellante ed in favore di . In via Controparte_5 subordinata, nel merito, 3. In via gradata, nel merito, nella malaugurata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande spiegate dagli appellanti, previa determinazione in termini percentuali del quantum di responsabilità accertato in capo a ciascuno degli appellati e con espressa indicazione del grado di colpa ascrivibile a ciascun corresponsabile, procedere ad equa riduzione del preteso risarcimento, con esplicito rigetto relativamente al risarcimento di poste di danno la cui sussistenza o il cui ammontare non siano rigorosamente provati da parte appellante, tenuto conto della condotta colposa del sig. ai sensi dell'art. 1227 c.c., del limite Parte_1 risarcitorio di cui all'art. 1223 c.c. e del limite generale imposto dall'art. 1225 c.c., nonché di ogni ulteriore fattore concausale, ancorché perpetrato da qualsiasi soggetto estraneo al presente giudizio.
4. Per l'effetto, porre ad esclusivo carico della l'importo di € 150.000,00 Controparte_1
(centocinquantamila/00) della SIR stabilita dalla polizza n. IITPMM1700180, nonché gli importi eccedenti la SIR e fino a concorrenza della quota non erosa della Franchigia aggregata annua pari a € 700.000,00 (settecentomila/00), e, per l'effetto, contenere l'obbligo indennitario e/o risarcitorio di
[...]
ai soli importi eccedenti i predetti importi ed in ogni caso Controparte_5 entro il massimale pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per singolo sinistro previsto dalla polizza, ovvero entro il minor importo derivante dall'erosione anche parziale del massimale aggregato annuale previsto dalla suddetta polizza, ovvero derivante dall'eventuale applicazione di una massima esposizione.
5. In ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante e della domanda di manleva spiegata dalla Controparte_1 nei confronti di , accertare e dichiarare il diritto di
[...] Controparte_5
di ripetere in via di regresso dall'Assicurata Controparte_5 [...] le somme pagate in favore degli appellanti e rientranti, Controparte_1 anche parzialmente, nella SIR e/o nella franchigia prevista in polizza (ove non erosa o solo parzialmente erosa) ovvero eccedenti il massimale.
6. In ogni caso, in ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante e della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti di Controparte_1
, accertare e dichiarare il diritto di Controparte_5 [...]
di ripetere in via di regresso, anche a titolo di surroga nei Controparte_5 diritti della dai coobbligati l'importo eventualmente Controparte_1
5 pagato da in favore degli appellanti e Controparte_5 corrispondente al risarcimento della quota di danno imputabile ai predetti corresponsabili, anche a titolo di rivalutazione ed interessi, in ragione delle accertate responsabilità.
7. In ogni caso, condannare parte appellante o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
ovvero, in subordine, compensare le spese in forza del principio di soccombenza reciproca e/o al ricorrere delle «altre gravi ed eccezionali ragioni», così come statuito dall'art. 92 comma 2 c.p.c..”. Gli avv.ti Francesco Panni e IS CE per Parte_3
“1 – in via principale, rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_2
, e comunque l'azione risarcitoria da essi promossa nei confronti del Pt_1 dott. , in quanto infondati – l'Azione Risarcitoria anche ai sensi dell'art. CP_4
1227, 2° comma, c.c. - per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 1 della propria comparsa di costituzione e risposta. 2 – In via principale alternativa, per la comunque denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'appello, rigettare la domanda di garanzia proposta dal dott. verso CP_4
per la non operatività della copertura assicurativa Parte_3 prestata dalla Compagnia con la Polizza ai sensi degli artt. 17 e 18 lett. n) delle condizioni generali per i motivi opposti dalla medesima Compagnia al paragrafo 2 della propria comparsa di costituzione e risposta. 3 – In via principale ancora alternativa, rigettare la Domanda di Garanzia per la prescrizione ex art. 2952, 2° e 3° comma, c.c. del diritto di garanzia assicurativa del dott. per i CP_4 motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 3 della propria comparsa di costituzione e risposta. 4 – In via subordinata, rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività della copertura assicurativa prestata con la Polizza ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 4 della propria comparsa di costituzione e risposta. 5 – In ogni caso, rigettare la domanda di rivalsa proposta dalla verso il CP_1 dott. in quanto infondata per i motivi opposti dalla Compagnia al CP_4 paragrafo 5 della propria comparsa di costituzione e risposta.
6 - In via estremamente subordinata: 6a – per un verso, accogliere l'Azione Risarcitoria e la Domanda di Rivalsa nei limiti esposti al paragrafo 6 della comparsa di costituzione e risposta;
6b – per altro verso, per i motivi opposti dalla Compagnia al paragrafo 6 della propria comparsa di costituzione e risposta, accertare essere tenuta ad indennizzare il dott. Parte_3 CP_4 nei seguenti limiti: 6b1 – esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'Assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale;
6b2 – in via specificamente subordinata all'eccezione opposta al precedente punto 4, con ripartizione proporzionale dell'indennizzo ex art. 1910 c.c. con la Polizza Successiva;
6b3 – fino a concorrenza del massimale, unico per sinistro e per anno assicurativo, di € 2.000.000,00. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio
6 (ovvero di entrambi i gradi di giudizio), oltre a rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”.
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto in data 1.3.2021, gli odierni appellanti, all'esito del procedimento di A.T.P., agivano in giudizio innanzi al Tribunale di Tribunale di Avellino esponendo quanto segue: in data 4.4.2016,
si ricoverava presso la per sottoporsi ad Parte_1 Controparte_13 intervento di gastrectomia verticale per essere, poi, dimesso il 9.4.2016; per il persistere di uno stato febbrile manifestatosi nei giorni successivi alle dimissioni, si era recato presso il P.S. dell'ospedale Cardarelli di Napoli dapprima in data 28.4.2016 e poi, nuovamente, in data 2.5.2016; in tale occasione, l'esame TC aveva evidenziato un versamento pleurico in sede postero-basale sinistra;
pertanto, in pari data, era stato ricoverato presso la con diagnosi di ingresso “ascesso peritoneale Controparte_13 sottodiaframmatico a sx e compromissione pleuro polmonare” dove gli era stato inizialmente applicato un sondino naso gastrico, con somministrazione di terapia antibiotica;
a seguito del rialzo della febbre, in data 18.5.2016, i sanitari avevano deciso di drenare l'ascesso per via laparoscopica e, il giorno seguente, avevano eseguito un nuovo intervento per rimuovere il liquido raccolto;
nonostante la situazione non fosse migliorata, era stato dimesso con diagnosi di “ascesso sottodiaframmatico da fistola (..) pleuropolmonite”; il paziente, in seguito, si rivolgeva al Policlinico Gemelli di Roma, dove veniva sottoposto ad intervento di endoprotesi esofago gastrica metallica e dimesso il 28 maggio;
seguivano altri e numerosi ricoveri presso diverse strutture sino al mese di ottobre 2016, allorquando veniva sottoposto, presso il Policlinico Gemelli di Roma, ad intervento di toracotomia sinistra e laparotomia, con asportazione del segmento basale del LIS, by-pass gastrico Roux-en-Y e resezione segmentaria parziale del tubolo gastrico. Pertanto, chiedevano al Tribunale di Avellino: “Voglia l'Tll.mo Tribunale adito, contrariis adversisque reiectis, 1- Accertare e dichiarare la responsabilità della
in p. 1 p.iva , con sede legale Controparte_14 CP_15 P.IVA_1 in Atripalda, alla Via Appia snc - 83042 (AV), nella causazione dell'evento lesivo subito dal sig. per i fatti di malasanità sopra esposti;
Parte_1
2. per l'effetto condannare la in p. I.r.p.t., p.iva Controparte_16
, con sede legale in Atripalda, alla Via Appia snc - 83042 (AV), in P.IVA_1 favore del sig. , al risarcimento del danno biologico quantificato Parte_1 nella somma di € 362.173,00 (come specificato in premessa);
3. nella denegata ipotesi in cui l'On.Le Giudicante non voglia tener conto delle osservazioni circa l'errata elaborazione dei punti percentuali svolti in CTU, Voglia comunque condannare la in p. L.r.p.t., p.iva Controparte_16
, con sede legale in Atripalda, alla Via Appia snc - 83042 (AV], in P.IVA_1 favore del sig. , al risarcimento del danno biologico quantificato Parte_1
7 nella somma di € 215.030,00 (come specificato in premessa), ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre in ogni caso rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge;
4.Condannare la
[...] in p. I.r.p.t., p.iva , con sede legale in Controparte_14 P.IVA_1
Atripalda, alla Via Appia snc - 83042 (AV), in favore dei ricorrenti Pt_1
, e , al risarcimento di tutti i danni
[...] Parte_2 Persona_1 patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dai ricorrenti, ivi compreso il danno morale, in quella somma che il Giudice riterrà dovuta in sua giustizia ed equità, nonché della somma di € 3.385,00 a titolo di spese sostenute dai coniugi per l'alloggio di quest'ultimo nel periodo di degenza;
Parte_4
5. Con vittoria di spese, compensi professionali e spese generali, nonché accessori di legge, sia per il presente giudizio che per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, ivi compreso quello per la ctp, con attribuzione ai procuratori.”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_13 domande dei ricorrenti in quanto improcedibili ed infondate;
chiedeva, altresì, di chiamare in causa il dott. nei cui confronti spiegava domanda di CP_4 rivalsa nonché la verso la quale Controparte_17 proponeva domanda di garanzia. si costituiva deducendo, in via principale, l'infondatezza della CP_5 domanda dei ricorrenti e, con riguardo ai rapporti con la , Controparte_13 la previsione contrattuale di una SIR, da intendersi quale porzione del rischio a carico dell'assicurato pari ad € 150.000,00, oltre che di una Franchigia aggregata annua pari ad € 700.000,00.
Si costituiva in giudizio, inoltre, il dott. chiedendo il rigetto delle CP_4 domande dei ricorrenti in quanto improcedibili ed infondate e, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa l' Parte_5 affinché lo tenesse indenne, nella denegata ipotesi di
[...] soccombenza, giusta polizza n. 3490029617535.
Quest'ultima, infine, si costituiva deducendo, oltre all'infondatezza della domanda principale, la non operatività della polizza claims made pura, non avendo l'assicurato accettato la clausola “garanzia postuma illimitata”; la prescrizione del diritto dell'assicurato ad essere garantito;
l'inoperatività della polizza contratta a secondo rischio;
l'infondatezza della domanda di rivalsa spiegata nei confronti dell'assicurato dalla struttura sanitaria.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva decisa all'udienza del 3.10.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
8 Con sentenza notificata in data 11 ottobre 2023, il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, così statuiva: “1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.”.
Avverso tale sentenza, con citazione del 9.11.2023, e Parte_1
proponevano appello sulla base dei seguenti motivi: Parte_2
I- Erroneità del capo della sentenza che esclude il nesso causale tra le modalità di esecuzione della Sleeve Gastrectomy e le sue complicanze consistite nella e le lesioni subite dal . Rinnovazione Parte_1 della istruttoria mediante l'interrogatorio dei ricorrenti. Violazione e falsa applicazione degli art. 1218,1228 c.c. Secondo gli appellanti, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere la riconducibilità dell'evento lesivo all'imperizia del chirurgo. Infatti, la fistolizzazione della trancia di sutura sarebbe dovuta unicamente all'erronea scelta, nell'esecuzione del primo intervento, della sede dell'incisione laparoscopica (troppo poco vascolarizzata) e agli errori chirurgici commessi nella fase di suturazione, a nulla rilevando i comportamenti successivi del paziente. II- Erroneità del capo della sentenza che, disattendendo le valutazioni e conclusioni della CTU, esclude ogni rilevanza causale della condotta dei sanitari della convenuta rispetto ai danni subiti dai CP_11 ricorrenti. Rinnovazione dell'istruttoria ai fini dell'interrogatorio dei coniugi per la erroneità del provvedimento di inammissibilità Pt_1 della prova. Violazione e falsa applicazione degli art. 1218,1228 c.c. Con il secondo motivo di censura, gli appellanti evidenziano come il giudice di prime cure abbia errato nel disattendere le conclusioni rassegnate dai CCTTUU in ordine alla sussistenza della responsabilità dei sanitari per la erronea e tardiva cura della complicanza verificatasi circa un mese dopo l'intervento. Precisamente, gli appellanti lamentano che, dal 2 maggio 2016 (data del ricovero di presso la con la diagnosi di Parte_1 Controparte_13
“Ascesso peritoneale sottodiaframmatico a sinistra e compromissione pleuro- polmonare”) sino al 19 maggio 2016, venivano eseguite solo cure di tipo conservativo consistenti nella somministrazione di antibiotici e nell'inserimento del sondino naso-digiunale. Tale scelta terapeutica è stata censurata dal collegio peritale perché non aveva alcuna possibilità di evitare il successivo aggravamento della patologia. Tant'è che, in seguito, su sollecitazione del chirurgo di fiducia, il paziente fu trasferito al Policlinico Gemelli dove riceveva le cure appropriate. Pertanto, concludevano chiedendo di: “in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e riformare la sentenza emessa in data 03.10.2023 dal Tribunale di Avellino – Sez. II Civile- Giudice Dott.ssa Teresa Cianciulli, dichiarando la responsabilità della Controparte_11
e del suo personale sanitario per le lesioni subite dal . Per Parte_1
9 l'effetto condannare la , in solido con il dr. Controparte_1 CP_4
e le rispettive Compagnie assicuratrici
[...] [...]
, a risarcire agli attori i danni da essi subiti ed Controparte_12 indicati nel ricorso ex art. 702 bis c.p.p. e negli atti di causa nei seguenti termini: In ragione della responsabilità esclusiva dei convenuti il danno biologico sofferto dal deve quantificarsi nella somma di € Parte_1
362.173,00 come di seguito specificato: danno biologico 40% : € 273.274,00 aumento personalizzato (25%): € 68.319,00 inabilità temporanea totale 180 giorni: € 17.640,000 inabilità temporanea parziale 60 giorni: € 2.940,00 Per un totale di € 362.173,00. Ovvero della somma di € 215.030,00, come di seguito specificato: Danno biologico 30%: 160.992,00 aumento personalizzato max 29%: € 46.688,00 inabilità temporanea totale 30 giorni : 2.940,00 inabilità temporanea parziale 90 giorni: 4.410,00 Per un totale di 215.030,00 Ovvero la somma di € 121.887,00 (a seguito del punto percentuale riconosciuto dalla perizia nel giudizio di atp) come di seguito specificato: Danno biologico 21%: € 80.176,00 Aumento personalizzato (38%): € 31.539,0030 giorni di inabilità temporanea totale: € 2.940,00 90 giorni di inabilità temporanea parziale: € 4.410,00 Per un totale di € 121.887,00 Oltre al danno morale patito dal
e dei suoi familiari ricorrenti e Parte_1 Parte_2 Pt_1
che va riconosciuto secondo quanto argomentato nel ricorso e nelle
[...] note di udienza del 03.10.2023 e per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa della Ecc.ma Corte adita. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico vorrà la Corte disporre il libero interrogatorio dei coniugi Pt_1
e sulle circostanze di prova indicate nella memoria
[...] Parte_2 ex art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi al procedimento cautelare e ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Si costituivano, rispettivamente, l'1.2.24, il 31.1.2024, l'1.2.24 ed il 21.2.24 (udienza fissata in citazione per il 21.2.2024), la Controparte_1
, e i quali si CP_4 CP_5 Parte_3 riportavano alle conclusioni in epigrafe.
La causa veniva rinviata all'udienza di remissione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 7.11.25, sostituita dallo stesso termine ex art. 127 ter c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione L'appello è, in parte, fondato e deve essere, pertanto, accolto secondo le considerazioni che seguono.
10 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dagli appellati. Infatti, l'impugnazione proposta non risulta carente dell'enunciazione specifica dei motivi di appello né delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la sorreggono. Peraltro, come chiarito dalla Corte di cassazione (Cass. civ. sez. II, 23/06/2023, n.18023), “L'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può inoltre limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado, non essendo, altresì, necessario che l'impugnazione contenga una puntuale critica di tutte le valutazioni e conclusioni formulate nella sentenza.”.
Nel merito, il primo motivo di impugnazione è infondato. Contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, la CTU ha escluso chiaramente l'errore chirurgico, nella esecuzione del primo intervento, inerente alla scelta della sede dell'incisione laparoscopica ed alle modalità di applicazione dei punti di sutura. A tal riguardo, appare necessario richiamare le conclusioni dei consulenti di ufficio rassegnate all'esito di una completa disamina degli atti clinici e delle relazioni dei CCTTPP: “l'ipotesi che la sutura superiore terminasse in una zona anatomicamente poco irrorata (più facilmente soggetta a necrosi ischemica) e con minore possibilità di tenuta soddisfacente nel tempo non è dimostrabile.”. Né tale conclusione può essere messa in discussione sol perché fondata sul referto operatorio che, secondo gli appellanti, in quanto atto proveniente dallo stesso chirurgo, sarebbe inattendibile. Solo dal referto operatorio, infatti, è possibile risalire alla tecnica chirurgica adottata e contestata dal paziente, per cui non si comprende su quali altri elementi avrebbe dovuto fondarsi la CTU. Di particolare rilievo, poi, risultano le affermazioni dei consulenti d'ufficio di seguito riportate: “La fistolizzazione della trancia di sezione …È una delle complicanze più temute, gravata da una mortalità non trascurabile ed è la causa più frequente di reintervento per complicanze dopo SG12…Il problema tecnico della tenuta della sutura meccanica applicata alla trancia di sezione è stato negli anni ampiamente dibattuto in letteratura, rappresentando forse l'aspetto più impegnativo della SG.15 ancora oggi in quasi tutti i forum di chirurgia bariatrica. Diversi accorgimenti tecnici (rinforzo con sutura assorbibile e/o non assorbibile in sopraggitto, applicazione di strisce di pericardio bovino e/o di colla di fibrina,…) sono stati descritti, ma nessuno di questi sembra risolutivo per prevenire la complicanza in questione. Non esiste quindi un unico metodo in grado di abbassare drasticamente la frequenza della complicanza, né alcuna manovra chirurgica che possa essere considerata risolutiva e/o obbligatoria per prevenire la fistolizzazione.”. In definitiva, l'indimostrabilità di errori medici occorsi nel primo intervento, unitamente alla circostanza che la fistolizzazione della trancia di sezione sia
11 definita, dai consulenti d'ufficio, come una complicanza “prevedibile ma non prevenibile” del tipo di intervento subito dal , conduce al rigetto del Pt_1 primo motivo di appello.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di impugnazione. Gli esiti della CTU, sebbene non del tutto condivisibili, sono comunque chiari CP_ nell'affermare la responsabilità dei sanitari della casa di cura S. in ordine alla decisione, assunta in occasione del ricovero del 2 maggio 2016, di trattare il paziente con un approccio unicamente di tipo conservativo, mediante sondino e antibiotici, nonostante la diagnosi di “Ascesso peritoneale sottodiaframmatico a sinistra e compromissione pleuro-polmonare”. Sono, quindi, criticabili le motivazioni con il giudice di prime cure ha ritenuto di disattendere le valutazioni dei consulenti d'ufficio addebitando esclusivamente al i danni subiti a causa della complicanza post operatoria verificatasi. Pt_1
In particolare, sebbene i CCTTUU abbiano evidenziato l'assenza di specifiche linee guida sul trattamento dei pazienti con GPF, è stato inequivocabilmente escluso che, nel caso in esame, il trattamento esclusivamente di tipo conservativo potesse essere sufficiente, come si evince dalle affermazioni di seguito riportate: “Alcuni dubbi si pongono sulla scelta di un trattamento unicamente conservativo (senza posizionare un'endoprotesi o drenare la raccolta intraddominale o quanto meno attuare un monitoraggio strumentale cadenzato). Questo è possibile quando si ha una precisa quantizzazione dell'entità della perdita fistolosa (non la generica definizione di minima perdita che si legge nel caso in esame) e della dimensione volumetrica dell'ascesso. Il sondino nasodigiunale posizionato alla S. Rita ha lo scopo di assicurare un'alimentazione enterale quasi fisiologica, ma non ha un calibro tale da isolare il punto di deiscenza ed evitare il passaggio in peritoneo di succhi gastrici o saliva e arrestare quindi la contaminazione peritoneale. A tal fine sarebbe stato più utile il posizionamento precoce di un'endoprotesi che sarà messa solo il 29 maggio ben oltre un mese dall'inizio della sintomatologia e verosimilmente dalla fistolizzazione.”. Ed ancora: “Non c'era quindi alcuna possibilità che il liquido contaminato proveniente dalla fistola potesse essere allontanato dalla cavità addominale, né tantomeno riassorbito. La presenza per diversi giorni di una raccolta sottodiaframmatica sinistra è stata un fattore determinante per la contaminazione toracica… Il ritardo terapeutico nell'asportazione della raccolta purulenta sottodiaframmatica sinistra alimentata dall'ulteriore passaggio di materiale gastrico nella cavità peritoneale per mancata chiusura della deiscenza parziale della sutura della trancia gastrica a livello dell'angolo di His determinò un peggioramento della compromissione pleuropolmonare sx e comportò l'asportazione del segmento basale di LIS, l'esecuzione di un bypass gastrico Roux-en-Y e la resezione segmentaria parziale del tubolo gastrico nel corso dell'intervento chirurgico di toracotomia sx e laparatomia praticati in data 07/10/2016.”
12 Neppure è condivisibile l'affermazione secondo cui la terapia conservativa, che si sarebbe rivelata inizialmente efficace, fu praticata in considerazione dello stato particolarmente debilitato del paziente e dei rischi che sarebbero potuti derivare dall'intervento chirurgico immediato. In primo luogo, l'asserita iniziale efficacia della terapia conservativa è smentita dai risultati della PCR, eseguita in concomitanza alla stessa, che non avevano mai raggiunto parametri nella norma. In secondo luogo, gli stessi chirurghi, in data 18.5.2016, cioè, due settimane dopo il ricovero, quando le condizioni del paziente erano ormai ulteriormente compresse, comunque decisero di eseguire la laparoscopia per posizionare il drenaggio senza ritenere di esporre il paziente a “gravissimi rischi”. Non è attendibile neppure l'affermazione che il paziente fosse difficilmente gestibile e comunque continuamente monitorato dal personale sanitario. In primo luogo, risulta agli atti che sin dal 2.5.2016 sia stato possibile applicare il sondino, circostanza, questa, che sconfessa eventuali difficoltà nella gestione del;
in ogni caso, è verosimile ritenere che il paziente non avrebbe Pt_1 rifiutato quei trattamenti che gli fossero stati prospettati come necessari per la cura di una complicanza post-operatoria così temibile. In secondo luogo, la CTU smentisce il continuo monitoraggio del affermando che: “Dal 2 il Pt_1 paziente è seguito solo clinicamente e sottoposto ad esame radiografico con gastrographin soltanto il 17 maggio, con i ben noti limiti per una diagnosi precisa di fistola riservando la TAC ad un ulteriore peggioramento clinico”. In definitiva, non è possibile escludere il nesso causale tra la condotta del personale sanitario della casa di cura e l'evento di danno ritenendo che CP_13 quest'ultimo sia una conseguenza inverosimile e imprevedibile della prima, secondo un giudizio “ex ante” (di cosiddetta “prognosi postuma”). In senso contrario, si osserva che i consulenti d'ufficio espressamente hanno definito la fistolizzazione della trancia di sutura come
“un'evenienza prevedibile” seppur non evitabile. Del resto, quando fu deciso di praticare il trattamento conservativo, condiviso dallo stesso chirurgo che aveva eseguito il primo intervento (cioè, il dr. ), era già stata eseguita una tac CP_4 che aveva permesso di formulare la diagnosi di “Ascesso peritoneale sottodiaframmatico a sinistra e compromissione pleuro-polmonare”. Ciò che si rimprovera al personale medico della struttura appellata, quindi, non è la causazione della complicanza post-operatoria ma l'inadeguato trattamento della stessa una volta sorta. Sotto questo profilo, contrariamente a quanto affermato nella CTU, che ha riconosciuto, in capo al , un danno biologico permanente del 30%, Pt_1 attribuibile per il 15% al paziente stesso, per il 15 % al medico curante e per il 70% alla casa di cura , deve ritenersi che sussista la responsabilità CP_13 esclusiva di quest'ultima. Nessun dubbio vi è quanto all'esclusione della responsabilità del medico curante a cui il paziente si sarebbe rivolto subito dopo la comparsa dello stato
13 febbrile e che avrebbe ricondotto lo stesso ad una mera sindrome influenzale. Non sono esigibili, infatti, dal medico curante cognizioni e competenze così specialistiche da poter inquadrare correttamente una complicanza post- operatoria tanto insidiosa. Ma, a ben vedere, neppure alle condotte contestate al , relative Pt_1 all'ingestione di cibi solidi in violazione delle prescrizioni dietetiche fornite alle dimissioni, all'assenza ingiustificata ai controlli medici, alla scelta di cambiare più volte struttura sanitaria pregiudicando così la continuità assistenziale, è possibile attribuire alcuna incidenza causale sulla produzione del danno. Infatti, la lettura della CTU consente di ritenere che, qualora il personale della casa di cura avesse curato l'ascesso tempestivamente ed adeguatamente, non sarebbe residuata alcuna conseguenza dannosa in capo al paziente. Tant'è che i CCTTUU non hanno riconosciuto un maggior danno causato dal ritardo delle cure appropriate rispetto a quello che sarebbe comunque conseguito ad un intervento tempestivo (cd. danno differenziale). Il ritardo nelle cure adeguate della complicanza post-operatoria si presenta, quindi, come una causa sopravvenuta idonea da sola a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41, comma 2 c.p., rendendo causalmente irrilevanti le suddette condotte contestate al . Pt_1
Ritenuti, quindi, provati il nesso di causalità, il danno-evento e l'elemento soggettivo, insito nell'imperizia e nella negligenza dimostrata dall'inadeguatezza del trattamento conservativo oltre che dal carente monitoraggio del paziente, occorre soffermarsi, a questo punto, sul danno conseguenza la cui prova ricade sugli appellanti secondo i principi in tema di riparto dell'onere probatorio desumibili dall'art. 2697 c.c.. Ciò sia in relazione all'illecito contrattuale commesso dalla casa di cura nei confronti del paziente (stante la configurabilità del contratto cd. di "spedalità") sia in relazione alla fattispecie della responsabilità aquiliana ravvisabile nei rapporti tra la casa di cura e i parenti del . CP_13 Pt_1
A tal riguardo, gli appellanti hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da essi sofferti in conseguenza del fatto illecito. Quanto ai danni patrimoniali, la richiesta di risarcimento può essere accolta limitatamente alle spese documentate con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non essendo stato allegato né provato il venir meno di un reddito familiare o comunque la ridotta contribuzione del alle esigenze patrimoniali degli Pt_1 appellanti in conseguenza del danno subito. Il risarcimento del danno patrimoniale, pertanto, deve essere accordato per l'ammontare complessivo di 3.385 euro, corrispondente alle spese documentate dagli appellanti mediante la produzione di 9 ricevute fiscali relative ai costi sostenuti dalla moglie del paziente, , per il Parte_2 soggiorno a Roma in un periodo compreso tra il 10.8.2016 e il 13.11.2016, durante il ricovero del presso il policlinico Gemelli. Pt_1
14 Va poi calcolata la rivalutazione a decorrere dal 26.9.2016, quale data intermedia del periodo a cui si riferiscono le ricevute fiscali prodotte, sul predetto importo e gli interessi compensativi sulle somme rivalutate di anno in anno secondo il seguente prospetto: Importo da Devalutare: € 3.385,00 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Settembre 2016 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Ottobre 2025: 121,4 Indice Settembre 2016: 100 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,824 Totale Devalutazione: € 596,70 Importo Devalutato: € 2.788,30 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 2.788,30 Data Iniziale: 26/09/2016 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2016 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 100 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,214 Totale Rivalutazione: € 596,70 Capitale Rivalutato: € 3.385,00 Totale Colonna Giorni: 3322 Totale Interessi: € 384,80 Rivalutazione + Interessi: € 981,50 Capitale Rivalutato + Interessi: € 3.769,80. Relativamente, invece, al risarcimento dei danni non patrimoniali, occorre osservare quanto segue. Quanto alla posizione del paziente, , la CTU ha riconosciuto un Parte_1 danno biologico permanente del 30% non cumulabile con il "danno dinamico- relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
15 Il danno morale, invece, che discende presuntivamente dalla lesione della salute, può essere liquidato attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza negare, per questo, la strutturale distinzione tra le due specifiche categorie di danno;
infatti, il sistema delle tabelle per la liquidazione del danno alla salute, si fonda su un ragionamento presuntivo basato sulla massima di esperienza per la quale, ad un certo tipo di lesione, corrispondono, secondo l'id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico- relazionali, per così dire, ordinarie (cfr. Cassazione civile sez. III, n.8475 del 2025). Non essendo state allegate e provate conseguenze anomale o del tutto peculiari che il danneggiato abbia patito, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non può essere concessa alcuna “personalizzazione” in aumento del risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass. Civ., n. 28988 del 2019). Pertanto, passando alla liquidazione, devono trovare applicazione le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, sia nella componente dinamico relazionale che di sofferenza morale, elaborate dal Tribunale di Milano: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 27 anni Percentuale di invalidità permanente 30% Punto danno biologico € 5.007,10 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 46%) € 2.303,27 Punto danno non patrimoniale € 7.310,37 Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0 Danno biologico risarcibile € 130.685,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 190.801,00 (di cui € 130.685,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed € 60.116,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore). Invalidità temporanea totale € 3.450,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00 Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00 Totale generale: € 199.426,00 Dovendosi presumere che l'appellante verosimilmente avrebbe sottratto tale importo al fenomeno inflattivo, va ribadito che nel risarcimento del danno, oltre alla svalutazione monetaria e al danno emergente, va considerato anche il lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta. Gli interessi per tale danno vanno calcolati sulla somma originaria rivalutata
16 anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base a un indice medio, decorrendo dal giorno dell'evento dannoso (Cassazione civile, sez. I, 23/07/2024, n. 20433). Quindi bisogna devalutare il predetto importo all'epoca dell'illecito, cioè il 2.5.2016 (data del ricovero del paziente presso la casa di cura di a causa della complicanza post-operatoria) secondo il seguente CP_13 calcolo: Importo da Devalutare: € 199.426,00 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Maggio 2016 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Ottobre 2025: 121,4 Indice Maggio 2016: 99,7 Raccordo Indici: 1 Indice di Devalutazione: 0,821 Totale Devalutazione: € 35.693,65 Importo Devalutato: € 163.732,35 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 163.732,35 Data Iniziale: 02/05/2016 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2016 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 99,7 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,218 Totale Rivalutazione: € 35.693,65 Capitale Rivalutato: € 199.426,00 Totale Colonna Giorni: 3469 Totale Interessi: € 22.799,88 Rivalutazione + Interessi: € 58.493,53 Capitale Rivalutato + Interessi: € 222.225,88. Quanto a e , rispettivamente moglie e figlio Parte_2 Persona_1 del paziente e con lui conviventi, deve essere riconosciuto in loro favore il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale che trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. Traducendosi tale danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua
17 configurabilità (Cfr. Cass. n. 8546 del 2008). A tal fine, particolare rilievo assume il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020). Peraltro, non sussiste alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa configurarsi soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L'esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di fornire la prova contraria, dimostrando l'assenza di un legame affettivo. Ciò consente di escludere che il danno da lesione del rapporto parentale possa essere qualificato come un cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione e che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento (Cass., s.u. n. 26492 del 2008; Cass. n. 25541 del 2022). Nel caso di specie, e , per il fatto di essere Parte_2 Persona_1 coniuge e figlio della vittima primaria, entrambi peraltro conviventi con quest'ultima, a mente del tipo di invalidità riportata dal loro congiunto e descritta nella CTU, hanno assolto l'onere sugli stessi gravante laddove nessuna prova contraria è stata fornita dalle controparti. Per la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, questa Corte ritiene di fare applicazione del c.d. “sistema a punti” alla base delle Tabelle adottate dal Tribunale di Roma per l'anno 2023 e recepito dalla Suprema Corte quale parametro idoneo ad assicurare uniformità e proporzionalità nella liquidazione dei danni subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni (cfr. Cass. 17 maggio 2023, n. 13540). Questo sistema assicura la valorizzazione, nel punto-base del computo del risarcimento, delle due diverse componenti del danno “morale” vale a dire l'aspetto interiore del danno sofferto e quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto. Il valore del punto base (il cui limite massimo è pari ad euro 6.948), si determina in ragione di un distinto importo per ciascuna componente del danno in esame: un primo importo pari ad euro 3.474 (cosi aggiornato al 2023) per il danno relativo all'aspetto interiore ed un secondo importo, compreso tra i 3.474 ed i 2.450 euro, in funzione della presenza o meno del riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
18 Con la precisazione che il secondo importo, dovuto per lo sconvolgimento della vita connesso con l'assistenza, può essere riconosciuto solo ai soggetti titolari dell'obbligo di provvedere alla stessa nei confronti del danneggiato: “di conseguenza, in presenza di genitori ed altri figli saranno i genitori nel caso che si tratti di un figlio o del coniuge se si tratta dell'altro coniuge o dei figli in caso di un genitore o nel caso in cui il coniuge non sia in grado di garantire l'assistenza in ragione dell'eventuale invalidità o dei fratelli del danneggiato in caso di assenza dei genitori, ma in questo caso tenendo conto anche del numero degli stessi”. Una volta determinato il valore del punto base, questo va moltiplicato per: i punti attribuiti in ragione della relazione di parentela con la vittima primaria, dell'età della stessa, dell'età del parente da risarcire;
il coefficiente corrispondente al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno;
percentuale di danno biologico riconosciuta al danneggiato. Premesso che, nel caso in esame, il non ha avuto il riconoscimento al Pt_1 diritto all'assistenza continuativa né a provvidenza pubbliche in quanto l'invalidità non è tale da determinare il diritto all'indennità di accompagnamento, il valore del punto base, per la moglie, , Parte_2 sarà di euro 6.948 (di cui euro 3.474 per danno morale soggettivo e 3.474 per danno da alterazione delle relazioni di vita). Ciò posto, a vanno riconosciuti i seguenti punti: 20 punti Parte_2 siccome coniuge del danneggiato;
8 punti per l'età del danneggiato (27 anni al momento dell'illecito); 7 punti per l'età del parente da risarcire (27 anni al momento dell'evento), per un totale di 35 punti. Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno che, nel caso del coniuge, è pari a 1 per un totale di 35 punti. Moltiplicando i suddetti punti per il valore del punto base e per la percentuale di danno biologico riconosciuta al , si ottiene l'importo di euro 72.954 Pt_1
(35 x 6.948 x30%). Come per , la somma di € 72.954, liquidata all'attualità, deve Parte_1 essere devalutata al 2.5.2016 (data dell'illecito) secondo il seguente calcolo: Importo da Devalutare: € 72.954,00 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Maggio 2016
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice Ottobre 2025: 121,4
Indice Maggio 2016: 99,7 Raccordo Indici: 1
Indice di Devalutazione: 0,821 Totale Devalutazione: € 13.057,45 Importo Devalutato: € 59.896,55
19 E calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 59.896,55 Data Iniziale: 02/05/2016 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2016 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 99,7 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,218 Totale Rivalutazione: € 13.057,45 Capitale Rivalutato: € 72.954,00 Totale Colonna Giorni: 3469 Totale Interessi: € 8.340,63 Rivalutazione + Interessi: € 21.398,08 Capitale Rivalutato + Interessi: € 81.294,63. In riferimento alla posizione del figlio, , il valore del punto base Persona_1 sarà, invece, pari ad euro 3.474, con esclusione della componente dinamico- relazionale poiché, come anticipato, quest'ultima spetta solo ai titolari dell'obbligo di provvedere all'assistenza nei confronti del danneggiato e, nel caso di specie, non risulta che il coniuge non sia in grado di fornirla. Ciò posto, a vanno riconosciuti i seguenti punti: 15 punti Persona_1 siccome figlio del danneggiato;
8 punti per l'età del danneggiato (27 anni al momento dell'illecito); 7 punti per l'età del parente da risarcire (0 anni al momento dell'evento), per un totale di 30 punti. Detto punteggio deve essere, poi, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno;
in questo caso, essendovi un solo figlio, è pari a 1 per un totale di 30 punti. Moltiplicando i suddetti punti per il valore del punto base e per la percentuale di danno biologico riconosciuta al , si ottiene l'importo di euro 31.266 Pt_1
(30 x 3.474 x30%). La somma di € 31.266, liquidata all'attualità, deve essere devalutata al 2.5.2016 secondo il seguente calcolo: Importo da Devalutare: € 31.266,00 Dal mese di: Ottobre 2025 Al mese di: Maggio 2016 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice Ottobre 2025: 121,4 Indice Maggio 2016: 99,7 Raccordo Indici: 1
20 Indice di Devalutazione: 0,821 Totale Devalutazione: € 5.596,05 Importo Devalutato: € 25.669,95 Occorre poi calcolare gli interessi compensativi secondo il seguente calcolo. Calcolo Interessi Legali sul Capitale Rivalutato Annualmente: Capitale Iniziale: € 25.669,95 Data Iniziale: 02/05/2016 Data Finale: 31/10/2025 Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg) Decorrenza Rivalutazione: Maggio 2016 Scadenza Rivalutazione: Ottobre 2025 Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla Decorrenza: 99,7 Indice alla Scadenza: 121,4 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,218 Totale Rivalutazione: € 5.596,05 Capitale Rivalutato: € 31.266,00 Totale Colonna Giorni: 3469 Totale Interessi: € 3.574,57 Rivalutazione + Interessi: € 9.170,62 Capitale Rivalutato + Interessi: € 34.840,57. Alla luce delle considerazioni svolte, la e il dott. Controparte_13 CP_4
devono essere condannati, in solido, al pagamento nei confronti degli
[...] appellanti della somma di € 3.769,80 a titolo di danno patrimoniale;
di € 222.225,88 a titolo di danno biologico subito da;
di € Parte_1
81.294,63 e di € 34.840,57 a titolo di danno da lesione del rapporto parentale patito, rispettivamente, da e , oltre interessi Parte_2 Persona_1 al tasso legale a decorrere dall'1.11.2025 sino al soddisfo. È, invece, inammissibile la domanda degli appellanti volta ad ottenere la condanna diretta delle imprese di assicurazione e CP_5 [...]
Parte_3
Quanto alla prima, l'art. 12 della l. n. 24 del 2017 (Gelli- Bianco), che riconosce al soggetto danneggiato il diritto di agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, non può trovare applicazione nei procedimenti instaurati in epoca antecedente all'emanazione dei relativi decreti attuativi. Poiché il decreto attuativo n. 232 del 15 dicembre 2023, di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge Gelli-Bianco, è entrato in vigore il 16.3.2024, l'azione diretta degli appellanti nei confronti non è consentita nel presente giudizio in CP_5 quanto instaurato in data antecedente, cioè l'1.3.2021. Infatti, in base al principio tempus regit actum vigente per le norme di natura processuale, l'art. 12 della l. 24/2017 può applicarsi retroattivamente, anche
21 nei giudizi aventi ad oggetto fatti lesivi antecedenti al 16.3.2024, purché istaurati dopo la sua entrata in vigore. Nella controversia in esame, quindi, si riespande il principio per cui, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (cfr. Corte di Cassazione n. 5259 del 25.2.2021). A maggior ragione è inammissibile l'azione diretta nei confronti di
[...]
Parte_3
Occorre evidenziare, infatti, che l'art 12 della l. n. 24/2017 consente l'azione diretta del danneggiato unicamente nei confronti dell'assicuratore della struttura sanitaria o del medico libero professionista, non anche nei confronti dell'assicurazione del medico «strutturato». Qualora quest'ultimo abbia comunque stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento della sua attività, si tratterebbe, comunque, di un'assicurazione meramente facoltativa, stipulata al di fuori degli obblighi assicurativi stabiliti dalla l. n. 24/2017 e senza azione diretta (cfr. Corte Cost. n. 182 del 2023).
“Il medico cosiddetto "strutturato" non è affatto obbligato ad assicurarsi per i danni eventualmente arrecati nell'esercizio della professione, essendo i relativi rischi coperti dall'assicurazione, o analoga misura, imposta alla struttura sanitaria per cui il medico opera (art. 10, comma 1, terzo periodo, in relazione all'art. 7, comma 3, l. n. 24 del 2017); che l'obbligo assicurativo posto a carico dei medici "strutturati" dall'art. 10, comma 3, l. n. 24 del 2017, richiamato dal rimettente, ha invece un diverso oggetto: tali professionisti devono, infatti, stipulare una polizza di assicurazione per colpa grave che garantisca l'efficacia della successiva azione di rivalsa esperita dalla struttura sanitaria che abbia (già) soddisfatto le pretese risarcitorie dei terzi, secondo quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge” (Corte Costituzionale, n. 177 del 2024). Seguendo l'ordine logico delle questioni, occorre a questo punto esaminare le domande proposte, in via subordinata, dalla , di rivalsa nei Controparte_13 confronti del dott. e di garanzia verso CP_4 Controparte_5
Con riguardo alla prima, in tema di regresso della struttura nei confronti del medico, la Suprema Corte ha osservato che, nel rapporto interno tra questi ultimi, la responsabilità deve essere ripartita in misura paritaria secondo il
22 criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione: prova che nel caso di specie è mancata (Cass. sent. n. 28987/19). Pertanto, la domanda di rivalsa della casa di cura nei confronti del deve CP_4 essere accolta nella misura del 50% qualora la prima, in forza della presente sentenza, abbia versato l'intero importo dovuto agli appellanti. In relazione, invece, alla domanda di garanzia della nei Controparte_13 confronti di occorre, preliminarmente, analizzare l'eccezione di CP_5 nullità/annullabilità delle clausole, contenute nell'art. 20 del contratto di assicurazione e nell'appendice contrattuale IITP0001, sollevata dalla prima nel corso del giudizio di primo grado e reiterata in appello, con le note di trattazione scritta depositate in vista della prima udienza. In virtù delle clausole censurate, resterebbero a carico della casa di cura
[...] CP_
, non solo l'importo della SIR, consistente in una porzione del rischio a carico dell'assicurata, pari ad euro 150.000,00 per ogni sinistro e prevista dall'appendice n. IITP0001, ma anche quello eccedente la SIR che non erode la Franchigia Aggregata Annua: quest'ultima, prevista dall'art. 20 della polizza assicurativa (n. IITPMM1700180), consiste in un importo prestabilito (nella fattispecie pari ad euro 700.000,00) “fino a concorrenza del quale l' Parte_6 assume a suo carico il pagamento di tutti i Danni liquidati relativi a Sinistri o Serie di Sinistri rientranti nel Periodo di Assicurazione ed in eccesso al quale la Società risponderà degli ulteriori importi liquidati”. Secondo l'assicurata, tali clausole sarebbero nulle in quanto: incidendo sull'entità dell'indennizzo, sarebbero limitative della responsabilità dell'assicuratore; affette da vizio del consenso poiché non oggetto di specifica approvazione né di trattativa tra le parti;
immeritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c. siccome dirette a realizzare uno squilibrio contrattuale in danno del contraente “debole”. Tanto premesso, l'eccezione sollevata dalla casa di cura S. Rita non può essere accolta poiché le clausole censurate non sono qualificabili come limitative della responsabilità ai sensi dell'art. 1229 c.c. ma, al contrario, sono delimitative l'oggetto del contratto, del contenuto della garanzia (cfr. Cass. Civ., sez. III Civile, Ordinanza n.11283 del 12/06/2020). Ne consegue che le stesse non sono neppure vessatorie ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c. per cui non soggiacciono al regime delineato da tale previsione normativa;
senza contare che, come sottolineato dall'assicurazione, il significato delle clausole è anche compiutamente individuato all'interno del glossario il che vale ulteriormente ad escludere possibili vizi del consenso.
23 Né le clausole censurate possono essere ritenute immeritevoli di tutela posto che il giudizio di cui all'art. 1322 comma 2 c.c. concerne esclusivamente i contratti atipici (e tale non è il contratto di assicurazione). Come chiarito dalla giurisprudenza, “l'ordinamento garantisce in egual misura tanto la protezione contro gli abusi di posizioni dominanti, quanto il diritto di iniziativa economica...Non è dunque lo iato tra prestazione e controprestazione che può rendere un contratto "immeritevole" di tutela ex art. 1322 c.c., se quella differenza sia stata in piena libertà ed autonomia compresa ed accettata…Chi ha fatto un cattivo affare non può pretendere di sciogliersi dal contratto invocando "lo squilibrio delle prestazioni". L'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale… lo squilibrio (economico) tra le prestazioni se è genetico legittima il ricorso alla rescissione per lesione;
se è sopravvenuto legittima il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. L'esistenza di tali rimedi esclude dunque la necessità stessa di ricorrere a fantasiose invenzioni circa la "immeritevolezza" d'un contratto che preveda "prestazioni squilibrate".” (Cfr. Cassazione civile sez. un., n.5657 del 2023). Una volta affermata la validità delle clausole recanti la previsione di una SIR oltre che di una franchigia aggregata annuale, occorre ricordare che il superamento della franchigia è un fatto costitutivo della domanda perché la circostanza attiene agli elementi che consentono alla parte assicurata di giovarsi della manleva pattuita, esclusa contrattualmente al di sotto di un certo importo (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 30524/2019). Ne consegue che, in applicazione del principio di vicinanza della prova, spetta all'assicurata provare l'erosione della suddetta franchigia quale circostanza a cui è condizionato CP_ l'obbligo indennitario dell'assicuratore: poiché la casa di cura S. non ha documentato nulla sotto questo profilo, la franchigia aggregata annuale deve presumersi integra. Essendo l'ammontare complessivo del risarcimento liquidato agli appellanti pari ad euro 342.130,88 e considerato che fino ad euro 150.000,00 opera, come detto, la SIR, la residua somma di euro 192.130,88 deve restare a carico della struttura sanitaria, non essendo stata dedotta e provata l'erosione completa della franchigia aggregata annua di euro 700.000,00 di cui al menzionato articolo 20 del contratto di assicurazione. Non residuando, quindi, alcuna somma rispetto alla quale la garanzia assicurativa possa operare, la domanda di manleva della casa di cura CP_13 nei confronti di deve essere rigettata. CP_5
Resta assorbita la domanda di surroga di quest'ultima nei diritti spettanti all'assicurata verso terzi responsabili. Deve, infine, intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in quanto non reiterata in appello, la domanda di garanzia proposta, in primo grado, da
24 nei confronti di non esaminata CP_4 Parte_3 nella sentenza impugnata perché giudicata assorbita. Trattandosi di causa scindibile in cui sono state accolte alcune domande e rigettate altre, ai fini del regolamento delle spese di giudizio, occorre distinguere i vari rapporti. Infatti, la sentenza che decide simultaneamente le domande di più parti, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le stesse, “mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza”, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti la cui domanda sia stata accolta (Cfr. Cass. Civ. sez. VI, 16/09/2022, n.27295). Pertanto, nei rapporti tra e , da un lato, e la Parte_1 Parte_2
, dall'altro, le spese del giudizio di primo Controparte_13 Parte_7
e secondo grado, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. n.147/2022 per le cause di valore sino ad € 260.000,00 e tenuto conto dell'aumento per la presenza di più parti vittoriose (n. 3), seguono la soccombenza degli appellati. Anche le spese di CTU, così come liquidate nel procedimento di A.T.P., seguono il criterio della soccombenza e, unitamente alle spese del giudizio di primo e secondo grado, devono essere distratte in favore degli avv.ti avv.ti Luigi AM e Consiglia Verdone che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.. Nei rapporti tra la e invece, le spese di Controparte_13 CP_5 lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 260.000,00 e tenuto conto dell'aumento per la presenza di più parti vittoriose (n. 3), seguono la soccombenza della prima;
con lo stesso parametro devono essere, infine, liquidate le spese di lite sostenute da e poste a Parte_3 carico degli appellanti in ragione dell'inammissibilità dell'azione diretta dagli stessi spiegata nei confronti della prima e della rinuncia implicita, ex art 346 c.p.c., alla domanda di garanzia formulata dal dr. in primo grado. CP_4
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto e Parte_1
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_2 genitoriale su , avverso la sentenza del 3.10.2023 del Tribunale Persona_1 di Avellino, II Sezione Civile, con la quale è stato deciso il ricorso ex art. 702 bis c.p.c recante il numero di registro generale 825/2021, così provvede: a) Dichiara inammissibile la domanda proposta dagli appellanti nei confronti e CP_5 Parte_3
b) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, condanna la
[...]
, in solido, al pagamento: in favore di Controparte_18
e , della somma di € 3.769,80 a Parte_1 Parte_2 titolo di danno patrimoniale e, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale su , di € 34.840,57 a titolo di danno da Persona_1
25 lesione del rapporto parentale subito da quest'ultimo; in favore di
, di € 222.225,88 a titolo di danno biologico;
in favore di Parte_1
, di € 81.294,63 a titolo di danno da lesione del Parte_2 rapporto parentale, oltre interessi al tasso legale a decorrere dall'1.11.2025 sino al soddisfo;
c) Accoglie la domanda di rivalsa della nei confronti di Controparte_13
e, ove la prima in forza della presente sentenza abbia CP_4 versato l'intero agli appellanti, dichiara tenuto a CP_4 rimborsare la nei limiti della sua quota di Controparte_13 responsabilità (50%); d) Rigetta la domanda di manleva proposta dalla nei Controparte_13 confronti di CP_5
e) Condanna la e , in solido, al Controparte_13 CP_4 pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di Pt_1
e che liquida: per il primo grado, in € 259,00
[...] Parte_2 per spese, oltre le spese di CTU così come liquidate nel procedimento di ATP, in € 22.564,80 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore degli avv.ti Luigi AM e Consiglia Verdone;
per il giudizio di appello, in € 777,00 per spese, in € 22.907,20 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore degli avv.ti Luigi AM e Consiglia Verdone;
f) Condanna la al pagamento delle spese e Controparte_13 competenze del giudizio di appello in favore di che liquida CP_5 in € 11.456,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
g) Condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese e competenze del giudizio di appello in favore di Parte_3
che liquida in € 11.456,00 per compensi, oltre il 15% per
[...] rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Napoli, il 27.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara Dott.ssa Maria Rosaria Pupo
Documento firmato digitalmente All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
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