Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 8532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8532 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08532/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05231/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5231 del 2025, proposto da
Safety Management Service S.p.A. S.B., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bifolco, Ylenia Di Biase, Alfonso Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Prestige Servizi Fiduciari S.r.l., non costituito in giudizio;
RO Gestioni S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fimmanò, Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 22086 del 1 agosto 2025 con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale – Porti di Napoli, Salerno e EL di IA ha rigettato la richiesta di
accesso agli atti presentata in data 10 luglio 2025 dalla Safety Management Service S.p.A.
S.B. in relazione al contratto di appalto stipulato con il raggruppamento costituito tra la RO
Gestioni S.p.A. e la Prestige Servizi Fiduciari s.r.l.
NONCHÉ PER LA ON
dell’Amministrazione all’ostensione degli atti e documenti amministrativi richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli e di RO Gestioni S.P.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa IT UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con delibera presidenziale n. 254 del 3 agosto 2022, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Porti di Napoli, Salerno e EL di IA (di seguito anche solo “Autorità Portuale”) ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento triennale del “Servizio di Guardiania non armata da svolgersi nell’ambito portuale di Napoli ed aree limitrofe, ricadenti sotto la giurisdizione dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno” (CIG 933698214C), con importo a base di gara stimato in € 4.342.915,50 oltre IVA, cui aggiungere € 1.500,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La ricorrente si è collocata al secondo posto della graduatoria finale, che ha visto aggiudicare la gara in favore della RO Gestioni, in qualità di mandataria, in raggruppamento con la Prestige Servizi Fiduciari S.r.l.
In data 10 luglio 2025 la ricorrente ha presentato, quindi, una istanza di accesso al fine di prendere visione ed estrarre copia delle risultanze della attività, svolta dalla Stazione appaltante, di verifica dell’offerta presentata dalla aggiudicataria, con particolare riguardo alla documentazione relativa al personale impiegato, con indicazione delle sole informazioni funzionali all’accertamento della corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di offerta, quanto sottoposto a verifica e validazione da parte dell’Amministrazione e quanto in posto in essere in fase di esecuzione del contratto.
Con nota prot. n. 22086 del 1° agosto 2025, l’Autorità ha respinto l’istanza, rappresentando di aver già riscontrato, con nota n. 7598 del 18.03.2025, la precedente ed identica istanza di accesso, presentata dalla società in data 5.02.2025, rinviando integralmente ai contenuti della suddetta nota.
Si è costituita in giudizio la controinteressata, eccependo che il provvedimento impugnato sarebbe un atto meramente confermativo del diniego di accesso, già espresso dall’Autorità in data 18.03.2025; il ricorso sarebbe altresì generico, perché privo di specifici motivi di censura avverso il diniego gravato. Il gravame sarebbe, infine, infondato anche nel merito.
Anche l’Autorità Portuale si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso: l’istanza di accesso n. 19762 del 11.07.2025 costituiva una mera reiterazione della precedente istanza, formulata del 5.02.2025, quest’ultima oggetto di un diniego espresso, mai impugnato.
La ricorrente ha depositato memorie di replica, insistendo per la ammissibilità e fondatezza del ricorso. A suo dire, invero, l’istanza del 10 luglio 2025, ove la società aveva dettagliato le ragioni poste alla base della sua legittimazione e del suo interesse alla visione della documentazione richiesta, aveva ad oggetto una documentazione diversa, rispetto alla istanza del 5.02.2025. Nell’istanza del 10 luglio 2025, infatti, sul presupposto che l’Amministrazione aveva eseguito le verifiche sulla rispondenza tra quanto offerto dalla controinteressata e quanto da questa eseguito, si era chiesta l’ostensione “delle risultanze di tali attività e, per l’effetto, di tutti gli atti e documenti relativi alla fase esecutiva della commessa, in particolare, della documentazione relativa al personale impiegato con indicazione delle informazioni funzionali all’accertamento della corrispondenza tra quanto offerto e quanto in corso di esecuzione”; diversamente, la precedente istanza concerneva la trasmissione “di tutti gli atti e documenti relativi alla fase di esecuzione della commessa e, in particolare, la documentazione relativa al personale impiegato con indicazione dei relativi dati anagrafici e del trattamento contributivo applicato”.
Replicava anche la controinteressata ribadendo che la ricorrente aveva impugnato un atto meramente confermativo del precedente rigetto.
Pervenuta alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Come sopra rilevato, l’Autorità Portuale ha respinto l’istanza di accesso proposta dalla ricorrente, rappresentando di aver già riscontrato in senso negativo una istanza pregressa, anch’essa presentata dalla società (in data 5.02.2025) ed avente i medesimi contenuti della istanza del 10 luglio 2025. Nel fare ciò, l’Autorità ha integralmente rinviato ai contenuti della nota, con la quale respingeva l’istanza del febbraio 2025.
Il Collegio condivide l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controinteressata e dalla Autorità Portuale e ritiene che l’istanza di accesso che qui ci occupa costituisca una mera ripetizione della precedente istanza formulata dalla ricorrente in data 5.02.2025, istanza il cui diniego non è stato impugnato.
Dalla disamina del diniego in questa sede gravato, infatti, si ricava che esso appare diretto alla mera conferma di quanto stabilito nel primo diniego; analogamente, dalla lettura delle due istanze di accesso, emerge con chiarezza l’identità del loro oggetto e dei documenti richiesti.
Come opportunamente rilevato dalla difesa della RO Gestioni s.p.a, ancora, il fine perseguito dalla ricorrente è lo stesso e consiste, dichiaratamente, nel controllo della fase esecutiva del contratto; medesimo, altresì, è il presupposto che legittima la ricorrente alla istanza ostensiva, ovvero la sua intervenuta partecipazione alla gara. Al di là del dato formale, infine, i documenti richiesti sono identici, con specifico riferimento ai dati relativi al personale impiegato dalla RO nella esecuzione dell’appalto.
In conclusione, il diniego impugnato costituisce un atto meramente confermativo del precedente mai gravato, con la conseguenza che la ricorrente è decaduta dalla facoltà d’impugnarlo, donde l’inammissibilità del ricorso, come da giurisprudenza costante, per la quale vedi ex multis T.A.R. Roma - Lazio - sez. II, 1/03/2024, n. 4241 (“ Qualora un'istanza di accesso sia esaminata e in tutto o in parte respinta, vi è l'onere per l'interessato di impugnare l'atto che risulti lesivo, e, nel caso in cui sia riproposta l'istanza, non vi è l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, sicché essa si può limitare a rilevare l'insussistenza di tale obbligo o anche non rispondere alla ulteriore istanza. È pertanto inammissibile il ricorso presentato avverso l'atto confermativo o la mancata risposta a tale ulteriore istanza. Solo in presenza di fatti nuovi, non rappresentati nell'originaria istanza, potrebbe in ipotesi ravvisarsi un obbligo di provvedere”).
La peculiarità della specie e la natura meramente processuale della decisione giustificano la compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO VE, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
IT UC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT UC | AO VE |
IL SEGRETARIO