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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 06/04/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 613/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Giuseppe Marino
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato, Carmela Filice, Manuela
Varani e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 12.04.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1033/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta persona con handicap con connotazione di gravità, nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di far accertare la sussistenza dei presupposti di cui alla legge
104/1992 art. 3 comma 3.
1 Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e disposta un'integrazione peritale al fine di accertare lo stato attuale di salute del ricorrente alla luce dell'ulteriore documentazione sanitaria depositata nel corso della fase di opposizione, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 29.03.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 04.03.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 12.04.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, in quanto appare fondata alla stregua della disposta integrazione peritale, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
La dott.ssa specialista in medicina legale e delle assicurazioni, infatti, Persona_1
con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide - non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell' - è giunta alla conclusione che Controparte_2 le patologie di cui risulta affetto l'opponente “Adenocarcinoma prostatico metastatico, già radiotrattato ed in attuale trattamento chemioterapico. Insufficienza renale cronica di grado lieve in rene sinistro ipofunzionante. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Sindrome ansioso depressiva grave con ansia libera e somatizzata, crisi di pianto, tratti fobici, turbe del sonno, astenia e deconcetrazione” “sono causa di difficoltà di relazione tali da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione che riducono la sua autonomia personale in modo tale da renderle necessario una assistenza permanente, continuativa e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione”. (cfr. pagg. 4 e 5 elaborato peritale).
2 In particolare, la nominata CT ha avuto modo di precisare che “La nuova documentazione allegata invece dimostra una progressione metastatica della patologia oncologica, con lesioni ossee, per cui ha effettuato cicli di radioterapia e per cui dal
4.102.2024 è in chemioterapia pervia sistemica, con effetti collaterali ben più importanti.
Inoltre, le metastasi ossee determinano comunque un aggravamento anche della deambulazione che, se alle operazioni peritali effettuate il 13.11.2023 era ancora autonoma, alla visita geriatrica del 1.2024 veniva descritta come lenta e a piccoli passi.”
(cfr. pag. 4 integrazione peritale).
Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che le minorazioni fisiche sofferte dall'opponente sono tali da permettergli di essere riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, a decorrere dal primo settembre 2024 , ovvero “ 3 mesi prima dell'inizio del trattamento chemioterapico” (cfr. pag. 5 integrazione peritale).
3. La sopravvenienza del requisito sanitario in corso di causa induce a compensare le spese processuali (Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307).
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accerta e dichiara che è portatore di Parte_1
handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, a decorrere dal primo settembre 2024;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Paola, 06.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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