TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 4758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4758 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4952/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI GH Presidente relatrice
AN AL GI
DR RC GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4952/2025, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Rovato (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GHIZZONI PATRIZIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo sull'Oglio (BS), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. SERINA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.11.2025)
“Le parti… chiedono congiuntamente la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.5.2025, deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
giorno 1.10.2016 a Provaglio D'Iseo (BS), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 13, parte I, anno 2016, e che dall'unione era nata la figlia il 13.5.2014. Persona_1
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 2228/2024, pubblicata il 28.5.2024 e passata in giudicato.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi alla GI delegata, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status divorzile, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, la GI delegata, adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti e fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione fra i coniugi con sentenza, di recepimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, n. 2228/2024, pubblicata il
28.5.2024 e passata in giudicato, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da prima di allora, quindi, alla data del deposito del ricorso di divorzio (7.5.2025), da ben più del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da oltre due anni, durante i quali non hanno più avuto alcun contatto, e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra e Parte_1 CP_1
a Provaglio d'Iseo (BS) in data 1.10.2016, iscritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte I, anno 2016;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.11.2025.
La Presidente estensora
DI GH
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DI GH Presidente relatrice
AN AL GI
DR RC GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4952/2025, avente come oggetto “divorzio - scioglimento del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Rovato (BS), Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. GHIZZONI PATRIZIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo sull'Oglio (BS), CP_1 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. SERINA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 6.11.2025)
“Le parti… chiedono congiuntamente la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.5.2025, deduceva di aver contratto matrimonio civile il Parte_1
giorno 1.10.2016 a Provaglio D'Iseo (BS), iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 13, parte I, anno 2016, e che dall'unione era nata la figlia il 13.5.2014. Persona_1
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza n. 2228/2024, pubblicata il 28.5.2024 e passata in giudicato.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Il resistente compariva alla prima udienza dinanzi alla GI delegata, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status divorzile, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, la GI delegata, adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti e fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
Ai sensi degli artt. 1, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione fra i coniugi con sentenza, di recepimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, n. 2228/2024, pubblicata il
28.5.2024 e passata in giudicato, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da prima di allora, quindi, alla data del deposito del ricorso di divorzio (7.5.2025), da ben più del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da oltre due anni, durante i quali non hanno più avuto alcun contatto, e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra e Parte_1 CP_1
a Provaglio d'Iseo (BS) in data 1.10.2016, iscritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del predetto Comune al n. 13, parte I, anno 2016;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu iscritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.11.2025.
La Presidente estensora
DI GH