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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 144/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza ex art. 1 c. 51 l. n. 92/2012, nella causa indicata in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del 09/10/2025, pendente tra rappresentata e difesa da: avv. Parte_1
CH PA, elettivamente domiciliata come in atti;
-reclamante-
e rappresentato e difeso da: avv. TESTA LAURA, elettivamente Controparte_1 domiciliato come in atti;
-reclamato-
Oggetto: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012. Appello avverso la sentenza n. 13/2025 del 14/04/2025, emessa dal Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 09/10/2025.
Svolgimento del processo
Con reclamo depositato il 16/05/2025 la , svolgente Parte_1 attività di gestione di casa di cura privata, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, depositata il 14/04/2025 all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1 c. 51 l. n. 92/2012 avverso l'ordinanza ex art. 1 c. 49 l. stessa resa inter partes il 07/04/2023, comunicata il
16/04/2025 e non notificata, con la quale, a conferma di detta ordinanza, era stato dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso con proprio dipendente con Controparte_1 mansioni di fisioterapista addetto presso la struttura sanitaria ”, alla data del Parte_1 licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo (29/07/2022), per violazione dei criteri di scelta del lavoratore da licenziare, tra quelli addetti a posizioni di lavoro fungibili, e la datrice di lavoro era stata condannata al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ex art. 18 c. 7 Stat. Lav..
L'impugnata sentenza ha ritenuto: la sussistenza del giustificato motivo di recesso addotto dalla datrice di lavoro, consistente nella necessità di soppressione di un posizione di lavoro con qualifica di terapista della riabilitazione, conseguente alla riduzione da 12 a 6 dei posti letto accreditati per la riabilitazione, disposta dalla Regione Abruzzo con decreto del commissario ad acta n. 98/2016, ed alla conseguente riduzione del budget della medicina riabilitativa;
l'impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, per indisponibilità di altre posizioni di lavoro compatibili;
l'adibizione a mansioni omogenee di tutti i fisioterapisti dipendenti dell'odierna reclamante, addetti presso le due strutture sanitarie da essa gestite
( e VI DO), e la conseguente interscambiabilità delle relative posizioni di Parte_1 lavoro, essendo irrilevante la distinzione tra la riabilitazione intensiva (praticata nella prima struttura) e quella estensiva (praticata nella seconda), poiché l'attività di fisioterapista postula il possesso di un'unica e medesima abilitazione professionale;
la conseguente sussistenza di obbligo dell'odierna reclamante di procedere a comparazione, ai fini dell'individuazione del lavoratore da licenziare, di tutti i fisioterapisti alle proprie dipendenze, in base ai criteri indicati in sede di tentativo di conciliazione ex art. 7 l. n. 604/1966; l'illegittimità dei criteri di scelta seguiti dall'odierna reclamante, avendo essa limitato l'ambito della scelta ai soli fisioterapisti addetti presso la struttura , ed essendo irrilevante il fatto che presso Parte_1
VI DO fosse applicato un differente CCNL, poiché gli effetti della scelta del CCNL erano circoscritti alla determinazione delle condizioni economiche e normative tra le parti del contratto di lavoro individuale, questione cui la scelta del lavoratore da licenziare era del tutto estranea.
La reclamante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta del lavoratore licenziando, poiché:
1. la riduzione dei posti letto della riabilitazione aveva interessato solo la Casa di Cura VI
TI, ove viene svolta la riabilitazione intensiva, mentre nel Centro di Riabilitazione VI DO, gestito da altra società, pur del medesimo gruppo societario, viene svolta la riabilitazione estensiva, tipologia di riabilitazione differente, ma senza gestione unitaria dei rapporti di lavoro e senza alcuna commistione tra i fisioterapisti delle due strutture, ad eccezione che nell'anno 2022, quando, a causa di contingenti carenze di personale, alcuni fisioterapisti di avevano svolto alcune ore di lavoro a VI DO, come riferito Parte_1 dai testi escussi, sicché, a differenza di quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, l'esubero di personale aveva riguardato solo , e perciò i criteri di scelta adottati erano Parte_1 pienamente legittimi, con conseguente legittimità del licenziamento irrogato all'appellato;
2. in ogni caso, quanto alla determinazione dell'indennizzo, doveva tenersi conto dell'impegno profuso nel corso degli anni da essa reclamante per evitare riduzioni di personale, e del fatto che il reclamato non aveva dato prova di alcun impegno nella ricerca di un'altra occupazione, e dopo il licenziamento aveva percepito la NASPI, sicché la misura dell'indennizzo riconosciuto al reclamato nella sentenza impugnata era eccessivo.
La reclamante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'impugnazione del licenziamento proposta dal reclamato, o, in subordine, ridursi la misura dell'indennizzo da riconoscersi al reclamato. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Il reclamo è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Il primo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Difatti, l'impugnata sentenza contiene estesa e compiuta motivazione in ordine: alla sussistenza di prova dell'adibizione a mansioni omogenee di tutti i fisioterapisti dipendenti della reclamante (sia quelli addetti a , sia quelli addetti a VI DO), Parte_1 all'irrilevanza della diversità dei trattamenti sanitari praticati nelle due strutture poiché
l'abilitazione per la professione di fisioterapista è unica, all'irrilevanza dell'applicazione, nelle due strutture sanitarie, di differenti CCNL, poiché inerente esclusivamente alla determinazione delle condizioni di regolamentazione dei rapporti di lavoro e quindi estranea alla determinazione dell'ambito della scelta del lavoratore licenziando, ed alla conseguente interscambiabilità di tutte le posizioni lavorative delle due strutture;
alla conseguente illegittimità dei criteri di scelta adottati dalla reclamante, per violazione dei parametri di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., non avendo essa specificato quale fosse la composizione dei nuclei familiari e la condizione reddituale dei fisioterapisti addetti a VI DO (cfr. pagg. 10-12). Tale motivazione è corretta, essendo pacifico in giurisprudenza che, in tema di licenziamento individuale per una generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile, come nella fattispecie, la valutazione di fungibilità va operata in relazione non solo alle mansioni di adibizione, ma anche alla comparabilità ed omogeneità delle professionalità dei lavoratori interessati, indipendentemente dall'unità produttiva di adibizione, e l'individuazione del lavoratore licenziando va operata secondo i principi generali di correttezza e buona fede (cfr.
Cass. Sez. L. nn. n. 25192 del 07/12/2016 rv. 642225 – 01, 16856 del 07/08/2020 rv. 658582
– 01, 6085 del 04/03/2021 rv. 660683 – 01 e 13643 del 19/05/2021 rv. 661333 - 01).
A fronte di tale specifica motivazione, da un lato la reclamante ha fondato il motivo sull'erroneo presupposto che il Centro di Riabilitazione VI DO sia gestito da distinta società rispetto alla reclamante, pur appartenente al medesimo gruppo societario, sicché, ad avviso della reclamante, non essendovi prova della sussistenza, tra le due società, di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, l'ambito della scelta del lavoratore licenziando sarebbe stato legittimamente limitato ai fisioterapisti addetti alla Casa di Cura VI TI.
Tale censura è infondata.
Difatti, come risulta chiaramente dalla documentazione in atti, le due strutture sanitarie costituiscono due unità produttive della medesima , e sono gestite dalla medesima CP_2 reclamante, ciò che si rileva in particolare: dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il 24/10/2022, ove è indicata quale datrice di lavoro la Parte_2 reclamante stessa, quale posto di lavoro di destinazione della lavoratrice la struttura VI
DO, e quale causale l'esigenza di sostituire una lavoratrice in congedo straordinario (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado della reclamante). Tale lavoratrice, come dedotto dalla stessa reclamante, era dipendente della reclamante stessa (cfr. doc. 10 del Persona_1 fascicolo stesso); dalla procedura operativa aziendale per la programmazione, organizzazione e gestione delle risorse umane, ove è espressamente indicato, al punto 4.1., che la reclamante gestisce la Casa di Cura VI TI e il Centro di Riabilitazione VI DO (cfr. doc. 15 del fascicolo stesso); dall'elenco dei dipendenti della reclamante, in cui è unitariamente indicato sia il personale addetto a sia quello addetto a VI DO (cfr. doc. 21 Parte_1 del fascicolo stesso).
Dall'altro lato, la reclamante si è limitata a dedurre genericamente che l'esubero di personale per cui è causa sarebbe relativo alla sola struttura di poiché le posizioni di lavoro Parte_1 dei fisioterapisti dell'altra unità produttiva non sarebbero fungibili a causa della diversità dei trattamenti sanitari praticati, ma senza in alcun modo indicare le ragioni per le quali l'impugnata sentenza avrebbe errato nel ritenere irrilevante tale diversità, in base all'unitarietà delle competenze professionali necessarie per l'abilitazione alla professione di fisioterapista e, conseguentemente, nel considerare le posizioni lavorative fungibili e necessaria la comparazione di tutte agli effetti dell'individuazione del lavoratore da licenziare.
Il motivo, quindi, per questa parte non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione (assolutamente corretta, come già visto), e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice;
come tale, è con evidenza inammissibile per difetto di specificità in violazione dell'art. 434 c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017 rv. 645991 – 01 e 36481 del 13/12/2022 rv.
666375 - 01; Cass. Sez. L. nn. 15412 del 20/07/2020 rv. 658491 – 01 e 24604 del 4.11.2020 – ud. 5.2.2020; Cass. Sez. 6 – 3 nn. 13535 del 30/05/2018 rv. 648722 – 01 e 40560 del
17/12/2021 rv. 663516 - 01).
Nel merito, peraltro, il motivo sarebbe manifestamente infondato, poiché, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, non è in alcun modo emerso che presso la struttura VI
DO venissero praticati particolari trattamenti fisioterapici richiedenti specifica competenza e preparazione professionale, ulteriore rispetto a quella ex se propria di un fisioterapista abilitato all'esercizio della professione, quale il lavoratore reclamato, sicché le sue mansioni devono ritenersi pienamente fungibili con quelle di tutti gli altri fisioterapisti in servizio, indipendentemente dall'unità produttiva di adibizione, con conseguente necessità, in base ai principi di correttezza e buona fede come elaborati dalla giurisprudenza sopra richiamata, di comparazione tra tutte le relative posizioni, ai fini della scelta del licenziando, ed illegittimità della limitazione della scelta all'unità produttiva di adibizione del reclamato, nella fattispecie operata dalla reclamante.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché agli effetti della graduazione della misura dell'indennità risarcitoria ex art. 18 c. 7 deve tenersi conto esclusivamente Parte_3 dell'anzianità del lavoratore, delle dimensioni dell'attività imprenditoriale della datrice e della consistenza occupazionale, della condizione delle parti e del loro comportamento, processuale e nelle vicende del rapporto che hanno portato al licenziamento, sicché le pregresse vicende del rapporto di lavoro sono del tutto irrilevanti, ed è pacifico che in caso di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela risarcitoria non trova applicazione la detrazione dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum (cfr. Cass. Sez. L. n. 16786 del 06/08/2020 (Rv.
658534 - 01).
Il reclamo va perciò rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 13/2025 in data 14/04/2025 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta il reclamo e condanna la reclamante alla refusione in favore del reclamato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 09/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza ex art. 1 c. 51 l. n. 92/2012, nella causa indicata in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del 09/10/2025, pendente tra rappresentata e difesa da: avv. Parte_1
CH PA, elettivamente domiciliata come in atti;
-reclamante-
e rappresentato e difeso da: avv. TESTA LAURA, elettivamente Controparte_1 domiciliato come in atti;
-reclamato-
Oggetto: Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012. Appello avverso la sentenza n. 13/2025 del 14/04/2025, emessa dal Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 09/10/2025.
Svolgimento del processo
Con reclamo depositato il 16/05/2025 la , svolgente Parte_1 attività di gestione di casa di cura privata, ha impugnato la sentenza indicata in oggetto, depositata il 14/04/2025 all'esito del giudizio di opposizione ex art. 1 c. 51 l. n. 92/2012 avverso l'ordinanza ex art. 1 c. 49 l. stessa resa inter partes il 07/04/2023, comunicata il
16/04/2025 e non notificata, con la quale, a conferma di detta ordinanza, era stato dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso con proprio dipendente con Controparte_1 mansioni di fisioterapista addetto presso la struttura sanitaria ”, alla data del Parte_1 licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo (29/07/2022), per violazione dei criteri di scelta del lavoratore da licenziare, tra quelli addetti a posizioni di lavoro fungibili, e la datrice di lavoro era stata condannata al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ex art. 18 c. 7 Stat. Lav..
L'impugnata sentenza ha ritenuto: la sussistenza del giustificato motivo di recesso addotto dalla datrice di lavoro, consistente nella necessità di soppressione di un posizione di lavoro con qualifica di terapista della riabilitazione, conseguente alla riduzione da 12 a 6 dei posti letto accreditati per la riabilitazione, disposta dalla Regione Abruzzo con decreto del commissario ad acta n. 98/2016, ed alla conseguente riduzione del budget della medicina riabilitativa;
l'impossibilità di repechage del lavoratore licenziato, per indisponibilità di altre posizioni di lavoro compatibili;
l'adibizione a mansioni omogenee di tutti i fisioterapisti dipendenti dell'odierna reclamante, addetti presso le due strutture sanitarie da essa gestite
( e VI DO), e la conseguente interscambiabilità delle relative posizioni di Parte_1 lavoro, essendo irrilevante la distinzione tra la riabilitazione intensiva (praticata nella prima struttura) e quella estensiva (praticata nella seconda), poiché l'attività di fisioterapista postula il possesso di un'unica e medesima abilitazione professionale;
la conseguente sussistenza di obbligo dell'odierna reclamante di procedere a comparazione, ai fini dell'individuazione del lavoratore da licenziare, di tutti i fisioterapisti alle proprie dipendenze, in base ai criteri indicati in sede di tentativo di conciliazione ex art. 7 l. n. 604/1966; l'illegittimità dei criteri di scelta seguiti dall'odierna reclamante, avendo essa limitato l'ambito della scelta ai soli fisioterapisti addetti presso la struttura , ed essendo irrilevante il fatto che presso Parte_1
VI DO fosse applicato un differente CCNL, poiché gli effetti della scelta del CCNL erano circoscritti alla determinazione delle condizioni economiche e normative tra le parti del contratto di lavoro individuale, questione cui la scelta del lavoratore da licenziare era del tutto estranea.
La reclamante, nei motivi articolati, ha dedotto l'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta del lavoratore licenziando, poiché:
1. la riduzione dei posti letto della riabilitazione aveva interessato solo la Casa di Cura VI
TI, ove viene svolta la riabilitazione intensiva, mentre nel Centro di Riabilitazione VI DO, gestito da altra società, pur del medesimo gruppo societario, viene svolta la riabilitazione estensiva, tipologia di riabilitazione differente, ma senza gestione unitaria dei rapporti di lavoro e senza alcuna commistione tra i fisioterapisti delle due strutture, ad eccezione che nell'anno 2022, quando, a causa di contingenti carenze di personale, alcuni fisioterapisti di avevano svolto alcune ore di lavoro a VI DO, come riferito Parte_1 dai testi escussi, sicché, a differenza di quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, l'esubero di personale aveva riguardato solo , e perciò i criteri di scelta adottati erano Parte_1 pienamente legittimi, con conseguente legittimità del licenziamento irrogato all'appellato;
2. in ogni caso, quanto alla determinazione dell'indennizzo, doveva tenersi conto dell'impegno profuso nel corso degli anni da essa reclamante per evitare riduzioni di personale, e del fatto che il reclamato non aveva dato prova di alcun impegno nella ricerca di un'altra occupazione, e dopo il licenziamento aveva percepito la NASPI, sicché la misura dell'indennizzo riconosciuto al reclamato nella sentenza impugnata era eccessivo.
La reclamante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi l'impugnazione del licenziamento proposta dal reclamato, o, in subordine, ridursi la misura dell'indennizzo da riconoscersi al reclamato. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Il reclamo è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Il primo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.
Difatti, l'impugnata sentenza contiene estesa e compiuta motivazione in ordine: alla sussistenza di prova dell'adibizione a mansioni omogenee di tutti i fisioterapisti dipendenti della reclamante (sia quelli addetti a , sia quelli addetti a VI DO), Parte_1 all'irrilevanza della diversità dei trattamenti sanitari praticati nelle due strutture poiché
l'abilitazione per la professione di fisioterapista è unica, all'irrilevanza dell'applicazione, nelle due strutture sanitarie, di differenti CCNL, poiché inerente esclusivamente alla determinazione delle condizioni di regolamentazione dei rapporti di lavoro e quindi estranea alla determinazione dell'ambito della scelta del lavoratore licenziando, ed alla conseguente interscambiabilità di tutte le posizioni lavorative delle due strutture;
alla conseguente illegittimità dei criteri di scelta adottati dalla reclamante, per violazione dei parametri di cui agli art. 1175 e 1375 c.c., non avendo essa specificato quale fosse la composizione dei nuclei familiari e la condizione reddituale dei fisioterapisti addetti a VI DO (cfr. pagg. 10-12). Tale motivazione è corretta, essendo pacifico in giurisprudenza che, in tema di licenziamento individuale per una generica esigenza di riduzione del personale omogeneo e fungibile, come nella fattispecie, la valutazione di fungibilità va operata in relazione non solo alle mansioni di adibizione, ma anche alla comparabilità ed omogeneità delle professionalità dei lavoratori interessati, indipendentemente dall'unità produttiva di adibizione, e l'individuazione del lavoratore licenziando va operata secondo i principi generali di correttezza e buona fede (cfr.
Cass. Sez. L. nn. n. 25192 del 07/12/2016 rv. 642225 – 01, 16856 del 07/08/2020 rv. 658582
– 01, 6085 del 04/03/2021 rv. 660683 – 01 e 13643 del 19/05/2021 rv. 661333 - 01).
A fronte di tale specifica motivazione, da un lato la reclamante ha fondato il motivo sull'erroneo presupposto che il Centro di Riabilitazione VI DO sia gestito da distinta società rispetto alla reclamante, pur appartenente al medesimo gruppo societario, sicché, ad avviso della reclamante, non essendovi prova della sussistenza, tra le due società, di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, l'ambito della scelta del lavoratore licenziando sarebbe stato legittimamente limitato ai fisioterapisti addetti alla Casa di Cura VI TI.
Tale censura è infondata.
Difatti, come risulta chiaramente dalla documentazione in atti, le due strutture sanitarie costituiscono due unità produttive della medesima , e sono gestite dalla medesima CP_2 reclamante, ciò che si rileva in particolare: dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il 24/10/2022, ove è indicata quale datrice di lavoro la Parte_2 reclamante stessa, quale posto di lavoro di destinazione della lavoratrice la struttura VI
DO, e quale causale l'esigenza di sostituire una lavoratrice in congedo straordinario (cfr. doc. 9 fascicolo di primo grado della reclamante). Tale lavoratrice, come dedotto dalla stessa reclamante, era dipendente della reclamante stessa (cfr. doc. 10 del Persona_1 fascicolo stesso); dalla procedura operativa aziendale per la programmazione, organizzazione e gestione delle risorse umane, ove è espressamente indicato, al punto 4.1., che la reclamante gestisce la Casa di Cura VI TI e il Centro di Riabilitazione VI DO (cfr. doc. 15 del fascicolo stesso); dall'elenco dei dipendenti della reclamante, in cui è unitariamente indicato sia il personale addetto a sia quello addetto a VI DO (cfr. doc. 21 Parte_1 del fascicolo stesso).
Dall'altro lato, la reclamante si è limitata a dedurre genericamente che l'esubero di personale per cui è causa sarebbe relativo alla sola struttura di poiché le posizioni di lavoro Parte_1 dei fisioterapisti dell'altra unità produttiva non sarebbero fungibili a causa della diversità dei trattamenti sanitari praticati, ma senza in alcun modo indicare le ragioni per le quali l'impugnata sentenza avrebbe errato nel ritenere irrilevante tale diversità, in base all'unitarietà delle competenze professionali necessarie per l'abilitazione alla professione di fisioterapista e, conseguentemente, nel considerare le posizioni lavorative fungibili e necessaria la comparazione di tutte agli effetti dell'individuazione del lavoratore da licenziare.
Il motivo, quindi, per questa parte non si confronta in alcun modo con la richiamata motivazione (assolutamente corretta, come già visto), e non confuta o contrasta in alcun modo, con specifici argomenti di fatto o diritto, le ragioni addotte dal primo giudice;
come tale, è con evidenza inammissibile per difetto di specificità in violazione dell'art. 434 c.p.c.
(cfr. Cass. Sez. U. n. 27199 del 16/11/2017 rv. 645991 – 01 e 36481 del 13/12/2022 rv.
666375 - 01; Cass. Sez. L. nn. 15412 del 20/07/2020 rv. 658491 – 01 e 24604 del 4.11.2020 – ud. 5.2.2020; Cass. Sez. 6 – 3 nn. 13535 del 30/05/2018 rv. 648722 – 01 e 40560 del
17/12/2021 rv. 663516 - 01).
Nel merito, peraltro, il motivo sarebbe manifestamente infondato, poiché, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, non è in alcun modo emerso che presso la struttura VI
DO venissero praticati particolari trattamenti fisioterapici richiedenti specifica competenza e preparazione professionale, ulteriore rispetto a quella ex se propria di un fisioterapista abilitato all'esercizio della professione, quale il lavoratore reclamato, sicché le sue mansioni devono ritenersi pienamente fungibili con quelle di tutti gli altri fisioterapisti in servizio, indipendentemente dall'unità produttiva di adibizione, con conseguente necessità, in base ai principi di correttezza e buona fede come elaborati dalla giurisprudenza sopra richiamata, di comparazione tra tutte le relative posizioni, ai fini della scelta del licenziando, ed illegittimità della limitazione della scelta all'unità produttiva di adibizione del reclamato, nella fattispecie operata dalla reclamante.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché agli effetti della graduazione della misura dell'indennità risarcitoria ex art. 18 c. 7 deve tenersi conto esclusivamente Parte_3 dell'anzianità del lavoratore, delle dimensioni dell'attività imprenditoriale della datrice e della consistenza occupazionale, della condizione delle parti e del loro comportamento, processuale e nelle vicende del rapporto che hanno portato al licenziamento, sicché le pregresse vicende del rapporto di lavoro sono del tutto irrilevanti, ed è pacifico che in caso di licenziamento illegittimo cui consegua la tutela risarcitoria non trova applicazione la detrazione dell'aliunde perceptum o dell'aliunde percipiendum (cfr. Cass. Sez. L. n. 16786 del 06/08/2020 (Rv.
658534 - 01).
Il reclamo va perciò rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 13/2025 in data 14/04/2025 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta il reclamo e condanna la reclamante alla refusione in favore del reclamato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 09/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -