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14 febbraio 1979
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12 aprile 1984
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4 maggio 1999
4 maggio 1999
Art. 33.
Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e ((tre scrutatori)) di cui uno, a scelta del presidente, assumera' le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.
Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 .
Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e ((tre scrutatori)) di cui uno, a scelta del presidente, assumera' le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.
Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 .
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 23/03/1999 n. 51 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 23 marzo 1999 · 3.9052813
[…] Cio\' premesso, con specifico riferimento agli onorari da erogare ai componenti dei seggi elettorali da istituirsi all\'estero ai sensi dell\'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 408 del 1994 e degli articoli 32 e 33 della legge n. 18 del 1979, occorre tener presente che ad essi si deve ritenere applicabile l\'esenzione prevista dall\'articolo 9, comma 2, della
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