Articolo 33 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 32Articolo 34
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14 febbraio 1979
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12 aprile 1984
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Versione
4 maggio 1999
Art. 33.

Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente articolo 31, un segretario e ((tre scrutatori)) di cui uno, a scelta del presidente, assumera' le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito.
Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 .
Entrata in vigore il 4 maggio 1999
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