Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 78/2024 R.G.A.C., a cui è riunito il n. 103/2024 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 3.12.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra on socio unico (c.f. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano al Viale Brenta n. 18/B e per essa, quale mandataria, già (c.f. ), in persona del suo CP_1 CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Carmine
Picone, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 383 c.p.c. ricorrente in riassunzione/appellata e
c.f. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._1
16.12.1954, (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
(c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3
10.11.1957 e (c.f. ), nata a [...] Parte_4 C.F._4
1
e tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli Avv.ti
Andrea Netti e Valentina Romagnoli, che li rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio resistenti in riassunzione/appellanti e società unipersonale (c.f. ), in persona del suo legale Controparte_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via V. Alfieri n. 1 e, per essa, quale mandataria, (c.f. ), in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, elettivamente domiciliata in Ancona alla Via Dell'Asilo n 1/bis, presso lo studio dell'Avv.
Nicoletta Cardinali, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Davide Sarina e Stefano Menghini, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio altra ricorrente in riassunzione/appellata
OGGETTO: revocatoria ex art. 2901 c.c. – fideiussione – conferimento di beni in fondo patrimoniale – consapevolezza della lesione – giudizio di rinvio disposto dalla Corte di
Cassazione con ordinanza resa in data 22.09/20.10.2023 nel giudizio RG n. 15916/23 in relazione alla sentenza n. 419/2021 della Corte di Appello di Ancona
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1154/2016 in data 13.10.2016 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da a Parte_5 mezzo della mandataria nei confronti di e Parte_6 Controparte_3 Parte_3
, quali fideiussori di , fallita nel 2011,
[...] Parte_7
nonché nei confronti di e , con l'intervento volontario di Parte_4 Parte_2
e per essa, quale mandataria, al Controparte_6 Controparte_7
fine di sentir dichiarare la nullità o la simulazione assoluta o l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di atti di conferimento di alcuni beni immobili di rispettiva proprietà in due distinti fondi patrimoniali, entrambi in data 26.07.2006, da parte dei coniugi e Controparte_3 Pt_2
nonché dei coniugi e , allegando di essere
[...] Parte_3 Parte_4
creditrice, nei confronti dei convenuti, della somma di €.220.861,81 in virtù di pregressa
2 ingiunzione di pagamento e della residua somma di €.27.194,30 in virtù di sentenza emessa in data 2.12.2017 e passata in giudicato, nel presupposto che tali atti fossero stati posti in essere per sottrarre i beni alla loro garanzia creditoria, ha rigettato le domande di nullità e di simulazione, ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti delle banche di entrambi gli atti di conferimento e dichiarato le spese di lite compensate tra le parti nella misura di 1/3, con condanna dei convenuti a rifondere all'attrice e alla intervenuta i 2/3 delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza di I grado le due coppie di coniugi hanno proposto autonomi atti di gravame, riuniti in data 19.02.2020 dalla Corte di Appello che, previa dichiarazione di passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha rigettato le domande di nullità e di simulazione assoluta degli atti dispositivi in questione, con sentenza n. 419 in data
24.03/7.04.2021 ha rigettato gli appelli in ordine all'azione revocatoria oggetto di impugnativa e condannato tutte le parti convenute al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza di II grado hanno proposto ricorso per cassazione CP_3
, , e affidato a tre motivi,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
lamentando l'erroneo riscontro, da parte della Corte di merito, della sussistenza del requisito della conoscenza del pregiudizio arrecato (scientia damni), l'erronea equiparazione della consapevolezza dell'esistenza della fideiussione con la coscienza e volontà di arrecare pregiudizio ai creditori, l'erronea valutazione degli elementi di prova forniti e l'erronea applicazione della norma in tema di ripartizione dell'onere della prova.
Con ordinanza resa in data 22.09.2023 nel giudizio RG n. 15916/23 la Suprema Corte di
Cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa all'adita
Corte territoriale -in altra composizione- anche per la decisione delle spese del giudizio di cassazione.
Con atto di citazione ex art. 383 c.p.c. (già e per Parte_1 Controparte_6 essa, quale mandataria, ha riassunto il giudizio insistendo per l'accoglimento CP_1
delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, affinché venga accolta la domanda formulata ex art. 2901 c.c., di cui evidenzia il ricorrere dei presupposti, costituiti dall'esistenza del credito, emergente per tabulas, garantito da fideiussione di tutti gli odierni appellati, dall'atto dispositivo del patrimonio del debitore, rappresentato dagli atti di costituzione in fondo patrimoniale di tutti i propri beni, dal ricorrere dei presupposti dell'eventus damni, avendo l'atto dispositivo, peraltro a titolo gratuito, reso maggiormente difficile e incerta l'esazione del credito e del consilium fraudis, essendo sufficiente la
3 semplice conoscenza nel debitore e nel terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore e, al momento della costituzione degli atti revocandi, le parti in causa erano a conoscenza di essere debitori nei confronti della banca.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e , insistendo per il rigetto della domanda revocatoria e ribadendo
[...] Parte_4
l'insussistenza della scientia damni al momento della costituzione dei due fondi patrimoniali oggetto di revocatoria, la quale invero necessita di rigorosa dimostrazione, non essendo sufficiente la circostanza dell'anteriorità dei crediti vantati dalle banche nei confronti della debitrice principale - e quindi dei fideiussori odierni convenuti in riassunzione - rispetto agli atti dispositivi per cui è causa, avendo il giudicante violato l'art. 2697 c.c. in tema di ripartizione dell'onere della prova e i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte;
ulteriore errore della sentenza di primo grado consiste nel mancato rilievo della carenza dell'altro requisito dell'eventus damni richiesto per l'accoglimento dell'azione pauliana, non essendo stata fornita la prova che l'atto dispositivo sia oggettivamente idoneo ad arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori, in considerazione del notevole valore dei beni residui attestato dalle perizie di stima in atti, tanto più che anche la Cassazione ha affermato che la quota di partecipazione in una società di persone può essere pignorata ovvero sottoposta ad atti conservativi;
quanto, infine, al terzo motivo ritenuto assorbito dalla S.C., gli appellati ribadiscono che alla data di costituzione del fondo (luglio 2006), il nucleo familiare era composto da tre figli, tutti minorenni e che, pertanto, la decisione dei genitori di vincolare alcuni beni al soddisfacimento dei bisogni della prole non può ritenersi improntata a finalità esogene rispetto a quelle tipiche dell'istituto.
Si è regolarmente costituita in giudizio cessionaria di Controparte_4 [...]
già ricorrente in riassunzione nel giudizio n. 103/2024 qui riunito, Parte_5 chiedendo l'accoglimento della domanda revocatoria e facendo rilevare che la scientia damni non consegue (esclusivamente) dall'assunzione dell'obbligazione fideiussoria, ma principalmente dal ruolo di soci/amministratori della società garantita, implicando tale rapporto la consapevolezza del nocumento arrecato al creditore, a nulla rilevando l'assenza o la mancata dimostrazione dell'intento fraudolento, trattandosi di atto a titolo gratuito;
l'eventus damni richiesto per la declaratoria di inefficacia è ravvisabile anche nella semplice diminuzione della garanzia patrimoniale c.d. generica e, di conseguenza, nella “maggiore difficoltà” che il creditore può incontrare nella soddisfazione del credito al variare qualitativo del patrimonio del debitore, come verificatosi nel caso concreto, in cui il debitore non ha fornito la prova dell'“ampia” sufficienza del proprio patrimonio residuo, non essendo
4 utilmente aggredibile la quota della s.a.s., né residuando in capo ai debitori altri beni all'infuori di quelli costituiti in fondo patrimoniale.
A seguito di ordinanza del 3.12.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
La pronuncia della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio all'intestata Corte territoriale ha evidenziato come la sentenza cassata, nel confermare quella di primo grado, si sia limitata in modo inidoneo ad affermare che “la mera concessione della fideiussione, avvenuta nell'anno 1997, potesse essere prova della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie delle due banche, a fronte di atti di disposizione patrimoniali, quali il conferimento degli immobili in fondi patrimoniali, intervenuti nell'anno 2007, quando ancora la situazione economica della società garantita non era pregiudicata, in quanto la dichiarazione di fallimento intervenne soltanto nell'anno 2011”
e non considerando che il rilascio della garanzia sia avvenuto “un decennio prima del compimento degli atti di disposizione de quibus” (cfr. pag. 4 ordin. cit.).
La Corte territoriale non ha, dunque, adeguatamente valorizzato, in sede di vaglio del presupposto della c.d. scientia damni, la circostanza che i due atti dispositivi siano intervenuti parecchi anni dopo la concessione della fideiussione ed in relazione alle obbligazioni di una società che, nel momento del compimento degli atti dispositivi, era ancora da ritenersi in un periodo economicamente florido, come si evince per tabulas dall'analisi degli incontestati dati di bilancio prodotti, tout court ritenendo il compimento di tali atti quale espressione della consapevolezza di ledere le ragioni delle banche creditrici odierne parti in causa e, di conseguenza, in grado di annientare la garanzia patrimoniale disciplinata ex art. 2740 c.c.
Tali considerazioni, ribadite dalle due società creditrici con il primo motivo di gravame, non possono ritenersi condivisibili a causa del valore di presunzione legale che i precedenti giudici di merito hanno conferito a circostanze fattuali del tutto inadeguate e per avere omesso di condurre una indagine concreta in merito alle doglianze oggetto di controversia.
Ebbene, dal materiale probatorio in atti emergono elementi che, invero, inducono il Collegio
a ritenere non ravvisata la sussistenza dell'elemento della scientia damni: il decennio intercorso tra la data degli atti costitutivi di fideiussione - rilasciata in data 27.05.1997 fino al complessivo importo di €.1.032.913,80 e successivamente integrata con atto in data
12.11.1998 - e quella della costituzione degli immobili nei fondi patrimoniali, nonché il
5 fallimento della società garantita dichiarato quattro anni dopo la stipula dell'atto dispositivo, quali circostanze sufficienti a dimostrare la inconsapevolezza dei garanti, al momento dei due rogiti, di ledere i diritti del creditore, essendo peraltro rimasta priva di riscontro in capo ai debitori disponenti la prova concreta, incombente sulla banca parte attrice, della consapevolezza (o agevole conoscibilità) del carattere lesivo delle ragioni creditorie da parte dei debitori stessi: in tema di revocatoria ordinaria di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito, occorre, ai fini della c.d. “scientia damni”, quantomeno, la prova della consapevolezza in capo al debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore ovvero la previsione di un danno potenziale (così Cass. civ., sent.
n. 10522/2020; Cass. civ., sent. n. 13343/2015).
Difetta, a parere di questa Corte, anche la sussistenza dell'ulteriore presupposto richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, quale il pregiudizio per il creditore (c.d. eventus damni), avendo i precedenti giudici di merito ritenutane in modo inidoneo la sussistenza “pur in presenza di ulteriori immobili aggredibili dai creditori bancari” (cfr. pag. 4 ordinanza della S.C.), quindi senza avere affatto considerato il principio enunciato dal consolidato orientamento di legittimità a tenore del quale debba palesarsi tale il pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito, tenuto conto dell'esistenza di tutti gli ulteriori debiti e delle eventuali garanzie prestate idonei a far venir meno o a vulnerare la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. (Cass. Sez. III, n.
5451/85; Cass. 14.11.2011 n. 23743), né avendo i creditori dimostrato, pur essendone onerati, che a causa degli atti dispositivi l'esecuzione forzata avrebbe esito negativo od insufficiente.
Ed infatti, la Corte di merito si è limitata in modo semplicistico a reputare “non aggredibili da parte dei creditori gli immobili facenti capo alla Immobiliare S.a.s.”, erroneamente argomentando dalla natura di società personale di cui era socio uno dei debitori, “del tutto omettendo di fare riferimento, dandone congruamente conto del contrario approdo cui è pervenuta la S.C. nell'affermare che le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente
e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società (v. Cass. n. 15605 del
7/11/2002 Rv. 558296 – 01)”, come richiamato nell'ordinanza della S.C. da cui proviene il seguente giudizio di rinvio.
6 In merito agli autorevoli principi formulati dal Supremo Consesso, in accoglimento del gravame, la domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da
[...]
a mezzo della mandataria oggi Parte_5 Parte_6 [...]
nei confronti di , e CP_4 Controparte_3 Controparte_8 Pt_2
con l'intervento di e per essa, quale mandataria,
[...] Controparte_6 [...]
oggi deve essere rigettata. Controparte_7 Parte_1
La Suprema Corte ha, infine, statuito che l'adita Corte d'Appello dovrà provvedere sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
In materia di liquidazione delle spese in sede di rinvio, il principio applicato in giurisprudenza è il seguente: “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché provveda sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e sulle spese dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato” (Cass. 29 marzo 2006, n. 7243).
Nel caso di specie, in considerazione della totale riforma della sentenza di primo grado e dell'esito globale del giudizio, le spese di lite seguono il principio della soccombenza e va applicato con riguardo a tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 1154/2016 resa in data 13.10.2016 dal Tribunale Parte_4 di Macerata, confermata dalla sentenza n. 419/2021 della Corte di Appello di Ancona, oggetto di cassazione con rinvio disposto dalla S.C. con ordinanza resa in data
22.09/20.10.2023 nel giudizio RG n. 15916/23, così provvede:
- In accoglimento dell'appello proposto e in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta le domande di revocatoria proposte in via subordinata da Parte_5
a mezzo della mandataria oggi e da
[...] Parte_6 Controparte_4
e per essa, quale mandataria, Controparte_6 Controparte_7
oggi Parte_1
- Dichiara il passaggio in giudicato del capo della sentenza che ha rigettato le domande di nullità e di simulazione assoluta degli atti dispositivi impugnati;
7 - Condanna e alla refusione, in via solidale, in Controparte_4 Parte_1
favore di , , delle spese Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4
di lite di tutti i gradi di giudizio, calcolate sul loro complessivo importo già liquidato dai giudici del merito (nello specifico, €.
5.350 per il I grado ed €.
4.758 per il II grado), liquidandole per il giudizio svolto dinanzi la Corte di Cassazione in €.7.655 (di cui €.
3.402 per studio controversia, €.
2.478 per fase introduttiva ed €.
1.775 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% e, per il presente giudizio di rinvio in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed
€.
5.103 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15%.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 6.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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