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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/06/2024, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1228/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1228/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARLO SELIS e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE CUDONI presso il cui studio è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
SPORTELLI, dell'Avv. LUIGI PAOLOPOLI RICCI e dell'avv. SABINA BIANCU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere ingegnere di esperienza nell'ambito della generazione elettrica, Parte_1 assunto da da marzo 2006 e ceduto, all'esito di susseguenti trasferimenti, a ha CP_2 CP_1 convenuto quest'ultima avanti l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro al fine di sentir annullare l'accordo di risoluzione consensuale del 13 dicembre 2016 per incapacità naturale ai sensi dell'art. 428 c.c. o per violenza morale esercitata dal datore ai sensi dell'art. 1435 c.c. e, per l'effetto, sentirla condannare alla ricostituzione del pregresso rapporto di lavoro con qualifica di dirigente e mansioni svolte fino a giugno 2015 presso la sede di Fiume Santo, oltre che al risarcimento del danno subito, nella misura della metà del trattamento stipendiale da dicembre 2016 alla reintegrazione.
Ha dedotto il ricorrente a sostegno delle proprie domande lo stato di profondo turbamento con il quale avrebbe concluso la risoluzione del rapporto di lavoro, all'esito di un lungo periodo di emarginazione datoriale e svuotamento di mansioni, determinato dalla convinzione -in capo alla società convenuta- che le sue preoccupazioni in ordine alla contaminazione di alcune aree, manifestate al telefono ed intercettate dagli inquirenti nell'ambito di un procedimento penale di inquinamento ambientale, avrebbero esposto la società ai danni derivanti dall'azione penale medesima.
regolarmente costituitasi, ha preliminarmente sollevato l'eccezione di decadenza Controparte_1 dell'impugnazione dell'accordo concluso tra le parti e, nel merito, ha contestato le domande del ricorrente chiedendone il rigetto in quanto infondate.
pagina 1 di 7 La causa, mutata più volte la persona del giudice, è stata istruita tramite prove per testi (ammessi i soli capitoli di parte ricorrente e la parte resistente alla prova contraria), all'esito delle quali è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia risultato infondato e vada quindi rigettato.
Tutti i testi escussi, della cui attendibilità non è sorta alcuna ragione di dubitare, hanno reso dichiarazioni concordi e lineari, il cui contenuto esclude che il ricorrente sia stato sottoposto a condotte di isolamento e svuotamento delle mansioni e che abbia sottoscritto l'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro in stato di incapacità naturale o sotto violenza morale del datore.
La teste di parte resistente Presidente della Commissione di conciliazione Testimone_1 presso la DTL, ha riferito di essere solita informare le parti in ordine alle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di un accordo in sede protetta e di non ricordare se il ricorrente avesse o meno sollevato rimostranze, precisando tuttavia che, in tale caso, ne avrebbe tenuto conto quale condizione ostativa alla sottoscrizione del verbale.
Il testimone di parte ricorrente responsabile dell'area Asset Management e Ingegneria e Testimone_2 dipendente della società resistente dal 2004, non ha confermato i capitoli di prova formulati in ricorso, negando che l'Ing. avesse diffuso in azienda il contenuto delle intercettazioni telefoniche del CP_3 procedimento penale di inquinamento ambientale e avesse attribuito, alle dichiarazioni rese dal ricorrente, la ragione dell'avvio di tale procedimento ed i danni conseguenti.
Non ha inoltre confermato lo stato di estromissione e demansionamento del ricorrente, affermando che la mancata partecipazione a riunioni sarebbe stata dovuta a ragioni di organizzazione e ruolo e che l'incarico da ultimo affidato al ricorrente, consistente nella gestione di tutti i contratti di manutenzione a lungo termine e del quale il teste medesimo si sarebbe occupato successivamente al ricorrente, fosse in realtà di impegno e considerevole importanza, riferendo quanto segue:
“Capo 5) Non so cosa s'intenda per “flussi informativi”; posso dire che ogni settimana si faceva e si fa ancora una conferenza telefonica riservata ai capi centrale e mensilmente una riunione fisica sempre tra i capi centrale, sospesa nel periodo del Covid. All'epoca e in occasione del trasferimento l'Ing.
aveva cambiato anche mansione;
qui a Fiume Santo era vice capo centrale a invece era Pt_1 CP_4
Responsabile dei contratti di manutenzione di lungo termine. In quanto vice capo centrale lui veniva coinvolto nelle conferenze telefoniche e negli incontri in presenza, mentre non veniva più coinvolto quando divenne responsabile dei contratti di manutenzione, in quanto non previsto. ADR: il Vice capo centrale risponde gerarchicamente al Capo Centrale che è un dirigente che a sua volta risponde al Direttore dell'Operation. Il Responsabile dei contratti di manutenzione di lungo termine risponde invece al Direttore dell'Area Asset Management e dell'area HSE .
Capo 6) La management convention di cui mi si chiede fu la prima convention effettuata a seguito dell'acquisizione dell'azienda da parte del . Da quello che ricordo gli inviti furono fatti in Org_1 relazione alle posizioni gerarchiche e, quindi vennero invitati tutti i dirigenti che avevano una posizione gerarchica di riporto funzionale diretto rispetto ai direttori. Ricordo anche che non vennero invitati tutti i collaboratori dei Dirigenti. La posizione dell'Ing. era stata ricostituita a staff del Pt_1 Direttore. Per intenderci vi era un organigramma in cui l'Ing. in quanto Direttore, aveva Parte_2 alcuni riporti funzionali diretti, uno dei quali ero io, ed una funzione a staff ricoperta dal ricorrente.
ADR: L'ing. in quanto non riporto funzionale diretto non era stato invitato alla convention di Pt_1 cui ho riferito.
ADR: la funzione a staff è una funzione finalizzata allo svolgimento di uno specifico compito che nel caso del ricorrente era la responsabilità sui contratti di manutenzione a lungo termine. Nell'ambito di pagina 2 di 7 tale responsabilità lui si riportava direttamente al Direttore. I riporti funzionali diretti fanno diretto riferimento al Direttore ed hanno un ulteriore sottolivello di organizzazione rispetto allo staff.
Capo 7) non ricordo dell'incontro di cui mi si chiede.
Capo 8) non lo so.
Capo 9) non lo so.
Capo 10) l'attività che venne assegnata al ricorrente era la rinegoziazione dei contratti id manutenzione a lungo termine, ma tutti non solo una parte. L'azienda all'epoca usciva da un periodo, gli anni 2014 e 2015, in cui il mercato elettrico presentava delle condizioni molto difficili e si era valutata anche l'eventuale chiusura o, comunque, la messa in conservazione di alcuni impianti. I contratti di manutenzione a lungo termine all'poca rappresentavano un terzo circa dei costi operativi degli impianti a ciclo combinato. La loro rinegoziazione, quindi, data la loro rilevanza economica
(decine di milioni per ciascun contratto) poteva influire significativamente sulle prestazioni finanziarie ed economiche delle centrali. Dopo che il ricorrente ha lasciato l'azienda di tali rinegoziazioni mi sono occupato io e comportavano un'elevata visibilità rispetto al top management dell'azienda. Per intenderci andavo a Praga dove c'era la sede della holding per le riunioni legate alle rinegoziazione”
Di analogo tenore sono le dichiarazioni del testimone di parte resistente , Direttore del Testimone_3 personale e dipendente della società resistente dal 2016, che, interrogato a prova contraria, ha confermato lo svuotamento della sede di Fiume Santo per essere mutato il ruolo del ricorrente ed essere stato trasferito a quale Responsabile della gestione dei contratti di manutenzione a lungo termine, CP_4 affermando inoltre l'avvenuta sospensione cautelare del ricorrente ed il suo trasferimento, finalizzati, a sua tutela, per allontanarlo dall'ambito professionale oggetto di vicenda giudiziale, così dichiarando:
“Capo 1) non mi risulta, nel senso che a me l'Ing. non ha fatto vedere nulla. Non so se anche CP_3 gli altri dipendenti che sono circa 500 ne siano stati messi a conoscenza.
Capo 2) non lo so.
Capo 3) non lo so.
Non mi risulta che tale informazione sia stata comunicata attraverso i canali ufficiali utilizzati in azienda finalizzati a denunciar e tali situazione come . Org_2 Contr ADR avv. negli anni 2014 e fino alla metà del 2015 vi era ancora e per segnalare e/o CP_5 denunciare le predette situazioni non vi era un solo canale, ora non ricordo se vi fosse già
, ma vi era senz'altro il che è anche il garante delle Org_2 Org_3 Organizzazione_4 Contr norme di regolamento. Ricordo che nell' di vi era una pagina proprio dedicata a tali Org_5 segnalazioni.
Capo 4) La sede di lavoro del ricorrente era stata trasferita a ora non ricordo la data esatta;
CP_4 ciò riguardò anche l'I ng. che da Fiume Santo venne trasferito ad dove ha sede di CP_3 CP_7 lavoro tutt'ora. A seguito di tale trasferito è normale che l'ufficio di Fiume Santo precedentemente assegnato al ricorrente sia stato liberato.
ADr: L'ing. dopo il suo trasferimento a è divenuto Capo centrale della centrale di CP_3 CP_7
; prima era capo centrale della centrale di Fiume santo. ADR: non mi risulta che dopo il CP_7 trasferimento a il ricorrente abbia fatto rientro a Fiume Santo in virtù di altro trasferimento. CP_4
ADR: ricordo che nel periodo immediatamente successivo al trasferimento del ricorrente a sia CP_4 mutato anche il suo ruolo. Io ricordo che lui a Fiume Santo era Vice capo centrale mentre a era CP_4 divenuto Responsabile per la gestione dei contratti id manutenzione a lungo termine e rispondeva direttamente al Direttore.
pagina 3 di 7 ADr: Viste le vicende i due soggetti che ne erano convolti, e , erano stati trasferiti per Pt_1 CP_3 esser tolti dal contesto in cui si era verificata la vicenda. Ciò anche a loro tutela.
Capo 5) Se ho ben capito la domanda escludo che l'azienda abbia escluso qualcuno a livello personale. Può essere successo che avendo l'Ing. cambiato il proprio ruolo organizzativo non Pt_1 sia stato più coinvolto in call o flussi informativi che riguardavano il suo precedente ruolo. Ciò per motivi oggettivo -organizzativi. Questo è ciò che penso possa esser e successo.
Capo 6) I criteri con i quali si veniva inviatati a partecipare alle management convention non era il fatto di essere o non essere dirigenti;
infatti venivano invitatati anche dei quadri o, comunque, non dirigenti. Il criterio di scelta dell'invito era oggettivo -organizzativo, ossia venivano invitate le prime due linee gerarchiche organizzative partendo dal vertice. Ora io non ricordo l'organigramma del periodo di cui mi si chiede ed ho riferito il criterio degli inviti, di cui sono sicuro. Il motivo specifico per il quale il ricorrente non sia stato invitato alla predetta convention è legato al criterio di cui ho riferito. Credo che per un periodo di tempo il ricorrente abbia risposto all'Ing. che era Capo Tes_2 dell'area Asset Management. ADR: nell'aprile del 2016 il ruolo di vice capo centrale non esisteva più perché era il ruolo che aveva l'ing. che era stato trasferito e dunque quel ruolo non era stato Pt_1 assegnato più a nessuno. Era stato come dire cancellato dall'organigramma della centrale. Preciso inoltre che il ruolo di vice capo centrale esisteva solo nella centrale di Fiume Santo.
ADR: quando vi era il ruolo di vice capo centrale non vi era la convention management e non vi era il Co criterio di cui ho riferito prima, essendo stato introdotto da nel 2016. Viceversa quando vi era la convention non vi era più il ruolo di vice capo centrale. Io quindi non so se tale ruolo con il criterio introdotto pe r la convention management sarebbe stato incluso tra gli inviti.
AD R: quando vi era il ruolo di vice capo centrale, lo stesso nella linea gerarchica si collocava, nell'ambito della centrale, dopo il capo centrale, al di sotto del quale vi erano se non ricordo male due capi sezione, il capo sezione manutenzione ed il capo sezione esercizio. Il vice capo centrale, non avendo ora l'organigramma, ritengo che fosse collegato con una linea organizzativa orizzontale al capo centrale. ADR: alla convention management dell'aprile 2016 erano stati invitati tutti i dirigenti che rispettavano il criterio di cui ho riferito prima. Ora non ricordo l'elenco di tutti gli invitati e se tutti i dirigenti fossero lì presenti.
Capo 7) non lo so. Non so nemmeno quale sia l'evento di cui mi si chiede.
Capi 8, 9) non lo so. Non sono a conoscenza delle conversazioni intervenute tra il ricorrente e
Parte_2
Capo 10) i contratti di manutenzione a lungo termine avevano un elevato valore pari a decine di milioni di euro. Quindi anche per questo motivo la rinegoziazione di tali contratti aveva una particolare attenzione da parte dell'azienda e del Gruppo di appartenenza. A me poi non risulta che al ricorrente sia stata affidata la rinegoziazione di una parte di contratti. Io so che gli era stata affidata tutta”.
Da ultimo è il teste di parte ricorrente Direttore HSE, Ambiente Salute e Sicurezza e Testimone_4
Ingegneria e Autorizzazioni e dipendente della società resistente da luglio 2015, a non confermare i fatti articolati in ricorso, riferendo, concordemente a quanto dichiarato dagli altri testi, della neutralità dell'atteggiamento aziendale, che aveva ritenuto di sospendere il ricorrente e l'Ing. - CP_3 continuando tuttavia ad erogare loro lo stipendio- al fine di evitare un loro ulteriore coinvolgimento nella vicenda giudiziale, ed affermando che i mancati inviti a riunioni e convention erano riconducibili a posizioni organizzative e criteri oggettivi e che l'assegnazione dell'incarico di gestione di tutti i contratti di manutenzione a lungo termine aveva un potenziale margine di negoziazione del 50%, come tale impattante ed inidoneo a determinare un demansionamento, testualmente dichiarando:
pagina 4 di 7 “(Capo 1) All'epoca ero Dirigente, come lo sono ancora oggi, e a me non risulta che abbia CP_3 diffuso stralci delle intercettazioni di cui mi si chiede. Perlomeno a me non ha riferito niente.
Capo 2) Se non ricordo male, noi della vicenda venimmo a conoscenza nell'anno 2015, nel senso che sapevamo che vi era un procedimento in corso nato a [...] intercettazioni di cui non conoscevamo i contenuti. È vero che ci disse che il procedimento era stato avviato a seguito di CP_3 dichiarazioni rese da ad un altro dipendente dell'azienda, che avevano appunto costituito Pt_1 oggetto dell'avvio del procedimento. Ciò avvenne nel mese di aprile 2015, e fecero CP_3 Pt_1 rientro in azienda nel successivo mese di maggio e l'azienda, tenendo un approccio uguale per entrambi, li trasferì dall'allora , al fine di tutelare entrambi. Organizzazione_6
ADR: io sono a conoscenza del fatto che il fine dell'azienda era tutelare entrambi i colleghi perché all'epoca ero io il loro responsabile e, quindi, in quanto tale ero a conoscenza delle finalità dell'azienda nel caso specifico.
ADR: i dirigenti coinvolti nell'indagine erano quattro, compresi e , e tutti erano stati Pt_1 CP_3 sospesi per circa un mese, se non ricordo male, non appena l'azienda aveva avuto conoscenza degli avvisi di garanzia ricevuti dagli stessi. È per questo che prima ho riferito che loro avevano fatto rientro nel successivo mese di maggio 2015.
ADR: la sospensione da parte dell'azienda non era stato inteso come un provvedimento disciplinare, ma la decisione della loro sospensione era stata presa per tutelarli, nel senso di evitare che fossero coinvolti in quel periodo nelle ulteriori vicende aziendali. Infatti, l'azienda pagò loro regolarmente gli stipendi.
Capo 3) questo non mi risulta.
Capo 4) preciso che l'ufficio prima delle indagini occupato dall'ing. non era più suo perché Pt_1 come ho detto prima era stato trasferito a Ora non ricordo con esattezza in che data l'Ing. CP_4
era stato trasferito. Pt_1
ADR: a l'ing. aveva un suo ufficio;
lui, infatti, era stato trasferito a con una CP_4 Pt_1 CP_4 postazione a lui assegnata.
Capo 5) Se per flussi informativi si intendono le call settimanali dei capi impianto e le riunioni mensili dei capi impianto c'era un criterio di convocazione e, quindi, venivano convocati i capi impianto e il capo dell'ingegneria, che erano i miei riporti, nel senso che erano dipendenti che dovevano interfacciarsi con me in quanto loro superiore gerarchico. ai tempi riportava al capo Pt_1 ingegneria. Questa linea gerarchica è il motivo per cui non venne inserito nei cc.dd. flussi Pt_1 informativi inerenti tali casi specifici. Il 01.10.2016 vi fu una nuova riorganizzazione nella quale Pt_1 dipendeva direttamente da me.
ADR: al di là delle call appena riferite, non era escluso da altre mail e comunicazioni. ADR:
Pt_1 può essere che il 29.06.2015 fosse passato all'area a mio diretto
Pt_1 Organizzazione_7 Contr Co riporto e preciso anche che nel luglio 2015 noi passammo da a . In questo passaggio io sono salito di livello divenendo Direttore Operation e, quindi, non si riportava più direttamente a me
Pt_1 ma al responsabile di ingegneria. Solo nell'nell'ottobre 2016 era il mio diretto riporto in tale
Pt_1 mio nuovo ruolo.
ADR: l'area Fleet Management Local era principalmente a come lo è ancora oggi e, vi è anche CP_4 qualche collega nella centrale di Tavazzano a Lodi.
Capo 6) è vero, non venne invitato ma in virtù di un criterio oggettivo che valeva ai tempi e, che Pt_1 vale tutt'oggi, ossia vengono invitati i riporti fino al livello N-2, che sono i direttori e i riporti dei direttori, più i capi sezione Esercizio e Manutenzione degli impianti. Ai tempi era un riporto del Pt_1
pagina 5 di 7 Responsabile Ingegneria e, quindi, era un N-3. Se fosse rimasto in azienda ad ottobre 2016, sarebbe stato in N-2 e dunque, sarebbe stato invitato nella Convention successiva del 2017. ADR: ora non ricordo se nell'aprile 2016 vi fossero oltre a altri dirigenti con livello N-3. Posso affermare con Pt_1 certezza che alla convention di cui ho riferito prima non abbiano partecipato dei dirigenti con livello
N-3. Il criterio organizzativo che ho riferito prima era quello adottato per gli inviti alla partecipazione.
Capo 7) Ora non ricordo l'incontro del 29.09.2016.
Capo 8) è vero che si sia lamentato con me dello svuotamento delle sue mansioni. Però io Pt_1 ritengo che non fosse così perché gli era stata affidata la rinegoziazione dei più importanti contratti di lungo termine della manutenzione delle turbine a gas. Per dare un'idea dell'importanza della mansione si trattava di quattro contratti circa ventennali del valore di circa euro 200 milioni ciascuno.
Il potenziale margine di negoziazione era del 50% che ai fini dei numeri economici della società era un valore impattante. Co ADR: prima del passaggio ad , aveva fatto diverse esperienze tra cui: vicecapo centrale di Pt_1
Fiume Santo, poi aveva svolto attività sulle energie rinnovabili, successivamente chiusa;
poi divenne responsabile di progetto di dei vecchi gruppi a olio di Fiume Santo. Quest'ultimo Org_8 era il ruolo che ricopriva nel momento in cui partirono le indagini. Il nuovo incarico di Pt_1 rinegoziazione dei contratti di manutenzione delle turbine a gas aveva dato a grande visibilità Pt_1 anche internazionale come, ad esempio, con il direttore tecnico di Praga dove viera la sede della società del . A venne data anche un'altra opportunità di lavoro a seguito delle sue Org_1 Pt_1 richieste, ossia di ricoprire il ruolo di capo impianto della centrale di Scandale, che è una delle sei Orga centrali che abbiamo. Tale centrale è di proprietà di al 50% con un'altra società ed infatti facemmo con pure un colloquio con il direttore di tale altra società. Alla fine rifiutò non Pt_1 Pt_1 ritenendo interessante il ruolo ed anche per la logistica essendo la sede di lavoro a Crotone. Tale ultimo ruolo venne quindi ricoperto da altro dirigente con anzianità da dirigente maggiore di quella di e che aveva già ricoperto analogo ruolo in altra centrale. Pt_1
Capo 9) no, non è vero.
Capo 10) ho già risposto. Preciso che l'attività di non era limitata alla rinegoziazione di una Pt_1 parte dei contratti ma a tutti i contratti”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, particolarmente attendibili sia perché direttamente a conoscenza dei fatti per l'intero periodo interessato dalle vicende di causa, sia per l'unanimità e linearità intrinseca ed estrinseca delle loro affermazioni, può dunque affermarsi il mancato accertamento, in questa sede, degli assunti del ricorrente.
Non sono quindi emersi elementi che possano deporre per la sussistenza di condotte di isolamento e svuotamento delle mansioni a danno del ricorrente e per la determinazione di uno stato soggettivo di incapacità naturale o violenza morale idonee ad inficiare l'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro sottoscritto dalle parti.
Si decide dunque come da dispositivo.
Le spese, avuto riguardo al comportamento processuale del ricorrente, che all'udienza del 9.6.2022 ha dichiarato, ancorché in via subordinata, di aderire alla proposta del giudice, vengono compensate per un terzo e poste a suo carico per i restanti due terzi, liquidati come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa indeterminabile;
valori medi per la media complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente i restanti due terzi, che si liquidano in € 6.200,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 06/06/2024 Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1228/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CARLO SELIS e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE CUDONI presso il cui studio è elettivamente domiciliato RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
SPORTELLI, dell'Avv. LUIGI PAOLOPOLI RICCI e dell'avv. SABINA BIANCU, presso il cui studio è elettivamente domiciliata RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premesso di essere ingegnere di esperienza nell'ambito della generazione elettrica, Parte_1 assunto da da marzo 2006 e ceduto, all'esito di susseguenti trasferimenti, a ha CP_2 CP_1 convenuto quest'ultima avanti l'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro al fine di sentir annullare l'accordo di risoluzione consensuale del 13 dicembre 2016 per incapacità naturale ai sensi dell'art. 428 c.c. o per violenza morale esercitata dal datore ai sensi dell'art. 1435 c.c. e, per l'effetto, sentirla condannare alla ricostituzione del pregresso rapporto di lavoro con qualifica di dirigente e mansioni svolte fino a giugno 2015 presso la sede di Fiume Santo, oltre che al risarcimento del danno subito, nella misura della metà del trattamento stipendiale da dicembre 2016 alla reintegrazione.
Ha dedotto il ricorrente a sostegno delle proprie domande lo stato di profondo turbamento con il quale avrebbe concluso la risoluzione del rapporto di lavoro, all'esito di un lungo periodo di emarginazione datoriale e svuotamento di mansioni, determinato dalla convinzione -in capo alla società convenuta- che le sue preoccupazioni in ordine alla contaminazione di alcune aree, manifestate al telefono ed intercettate dagli inquirenti nell'ambito di un procedimento penale di inquinamento ambientale, avrebbero esposto la società ai danni derivanti dall'azione penale medesima.
regolarmente costituitasi, ha preliminarmente sollevato l'eccezione di decadenza Controparte_1 dell'impugnazione dell'accordo concluso tra le parti e, nel merito, ha contestato le domande del ricorrente chiedendone il rigetto in quanto infondate.
pagina 1 di 7 La causa, mutata più volte la persona del giudice, è stata istruita tramite prove per testi (ammessi i soli capitoli di parte ricorrente e la parte resistente alla prova contraria), all'esito delle quali è stata decisa concessi i termini di cui all'art. 127ter cpc.
Ritiene il Tribunale che il ricorso sia risultato infondato e vada quindi rigettato.
Tutti i testi escussi, della cui attendibilità non è sorta alcuna ragione di dubitare, hanno reso dichiarazioni concordi e lineari, il cui contenuto esclude che il ricorrente sia stato sottoposto a condotte di isolamento e svuotamento delle mansioni e che abbia sottoscritto l'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro in stato di incapacità naturale o sotto violenza morale del datore.
La teste di parte resistente Presidente della Commissione di conciliazione Testimone_1 presso la DTL, ha riferito di essere solita informare le parti in ordine alle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di un accordo in sede protetta e di non ricordare se il ricorrente avesse o meno sollevato rimostranze, precisando tuttavia che, in tale caso, ne avrebbe tenuto conto quale condizione ostativa alla sottoscrizione del verbale.
Il testimone di parte ricorrente responsabile dell'area Asset Management e Ingegneria e Testimone_2 dipendente della società resistente dal 2004, non ha confermato i capitoli di prova formulati in ricorso, negando che l'Ing. avesse diffuso in azienda il contenuto delle intercettazioni telefoniche del CP_3 procedimento penale di inquinamento ambientale e avesse attribuito, alle dichiarazioni rese dal ricorrente, la ragione dell'avvio di tale procedimento ed i danni conseguenti.
Non ha inoltre confermato lo stato di estromissione e demansionamento del ricorrente, affermando che la mancata partecipazione a riunioni sarebbe stata dovuta a ragioni di organizzazione e ruolo e che l'incarico da ultimo affidato al ricorrente, consistente nella gestione di tutti i contratti di manutenzione a lungo termine e del quale il teste medesimo si sarebbe occupato successivamente al ricorrente, fosse in realtà di impegno e considerevole importanza, riferendo quanto segue:
“Capo 5) Non so cosa s'intenda per “flussi informativi”; posso dire che ogni settimana si faceva e si fa ancora una conferenza telefonica riservata ai capi centrale e mensilmente una riunione fisica sempre tra i capi centrale, sospesa nel periodo del Covid. All'epoca e in occasione del trasferimento l'Ing.
aveva cambiato anche mansione;
qui a Fiume Santo era vice capo centrale a invece era Pt_1 CP_4
Responsabile dei contratti di manutenzione di lungo termine. In quanto vice capo centrale lui veniva coinvolto nelle conferenze telefoniche e negli incontri in presenza, mentre non veniva più coinvolto quando divenne responsabile dei contratti di manutenzione, in quanto non previsto. ADR: il Vice capo centrale risponde gerarchicamente al Capo Centrale che è un dirigente che a sua volta risponde al Direttore dell'Operation. Il Responsabile dei contratti di manutenzione di lungo termine risponde invece al Direttore dell'Area Asset Management e dell'area HSE .
Capo 6) La management convention di cui mi si chiede fu la prima convention effettuata a seguito dell'acquisizione dell'azienda da parte del . Da quello che ricordo gli inviti furono fatti in Org_1 relazione alle posizioni gerarchiche e, quindi vennero invitati tutti i dirigenti che avevano una posizione gerarchica di riporto funzionale diretto rispetto ai direttori. Ricordo anche che non vennero invitati tutti i collaboratori dei Dirigenti. La posizione dell'Ing. era stata ricostituita a staff del Pt_1 Direttore. Per intenderci vi era un organigramma in cui l'Ing. in quanto Direttore, aveva Parte_2 alcuni riporti funzionali diretti, uno dei quali ero io, ed una funzione a staff ricoperta dal ricorrente.
ADR: L'ing. in quanto non riporto funzionale diretto non era stato invitato alla convention di Pt_1 cui ho riferito.
ADR: la funzione a staff è una funzione finalizzata allo svolgimento di uno specifico compito che nel caso del ricorrente era la responsabilità sui contratti di manutenzione a lungo termine. Nell'ambito di pagina 2 di 7 tale responsabilità lui si riportava direttamente al Direttore. I riporti funzionali diretti fanno diretto riferimento al Direttore ed hanno un ulteriore sottolivello di organizzazione rispetto allo staff.
Capo 7) non ricordo dell'incontro di cui mi si chiede.
Capo 8) non lo so.
Capo 9) non lo so.
Capo 10) l'attività che venne assegnata al ricorrente era la rinegoziazione dei contratti id manutenzione a lungo termine, ma tutti non solo una parte. L'azienda all'epoca usciva da un periodo, gli anni 2014 e 2015, in cui il mercato elettrico presentava delle condizioni molto difficili e si era valutata anche l'eventuale chiusura o, comunque, la messa in conservazione di alcuni impianti. I contratti di manutenzione a lungo termine all'poca rappresentavano un terzo circa dei costi operativi degli impianti a ciclo combinato. La loro rinegoziazione, quindi, data la loro rilevanza economica
(decine di milioni per ciascun contratto) poteva influire significativamente sulle prestazioni finanziarie ed economiche delle centrali. Dopo che il ricorrente ha lasciato l'azienda di tali rinegoziazioni mi sono occupato io e comportavano un'elevata visibilità rispetto al top management dell'azienda. Per intenderci andavo a Praga dove c'era la sede della holding per le riunioni legate alle rinegoziazione”
Di analogo tenore sono le dichiarazioni del testimone di parte resistente , Direttore del Testimone_3 personale e dipendente della società resistente dal 2016, che, interrogato a prova contraria, ha confermato lo svuotamento della sede di Fiume Santo per essere mutato il ruolo del ricorrente ed essere stato trasferito a quale Responsabile della gestione dei contratti di manutenzione a lungo termine, CP_4 affermando inoltre l'avvenuta sospensione cautelare del ricorrente ed il suo trasferimento, finalizzati, a sua tutela, per allontanarlo dall'ambito professionale oggetto di vicenda giudiziale, così dichiarando:
“Capo 1) non mi risulta, nel senso che a me l'Ing. non ha fatto vedere nulla. Non so se anche CP_3 gli altri dipendenti che sono circa 500 ne siano stati messi a conoscenza.
Capo 2) non lo so.
Capo 3) non lo so.
Non mi risulta che tale informazione sia stata comunicata attraverso i canali ufficiali utilizzati in azienda finalizzati a denunciar e tali situazione come . Org_2 Contr ADR avv. negli anni 2014 e fino alla metà del 2015 vi era ancora e per segnalare e/o CP_5 denunciare le predette situazioni non vi era un solo canale, ora non ricordo se vi fosse già
, ma vi era senz'altro il che è anche il garante delle Org_2 Org_3 Organizzazione_4 Contr norme di regolamento. Ricordo che nell' di vi era una pagina proprio dedicata a tali Org_5 segnalazioni.
Capo 4) La sede di lavoro del ricorrente era stata trasferita a ora non ricordo la data esatta;
CP_4 ciò riguardò anche l'I ng. che da Fiume Santo venne trasferito ad dove ha sede di CP_3 CP_7 lavoro tutt'ora. A seguito di tale trasferito è normale che l'ufficio di Fiume Santo precedentemente assegnato al ricorrente sia stato liberato.
ADr: L'ing. dopo il suo trasferimento a è divenuto Capo centrale della centrale di CP_3 CP_7
; prima era capo centrale della centrale di Fiume santo. ADR: non mi risulta che dopo il CP_7 trasferimento a il ricorrente abbia fatto rientro a Fiume Santo in virtù di altro trasferimento. CP_4
ADR: ricordo che nel periodo immediatamente successivo al trasferimento del ricorrente a sia CP_4 mutato anche il suo ruolo. Io ricordo che lui a Fiume Santo era Vice capo centrale mentre a era CP_4 divenuto Responsabile per la gestione dei contratti id manutenzione a lungo termine e rispondeva direttamente al Direttore.
pagina 3 di 7 ADr: Viste le vicende i due soggetti che ne erano convolti, e , erano stati trasferiti per Pt_1 CP_3 esser tolti dal contesto in cui si era verificata la vicenda. Ciò anche a loro tutela.
Capo 5) Se ho ben capito la domanda escludo che l'azienda abbia escluso qualcuno a livello personale. Può essere successo che avendo l'Ing. cambiato il proprio ruolo organizzativo non Pt_1 sia stato più coinvolto in call o flussi informativi che riguardavano il suo precedente ruolo. Ciò per motivi oggettivo -organizzativi. Questo è ciò che penso possa esser e successo.
Capo 6) I criteri con i quali si veniva inviatati a partecipare alle management convention non era il fatto di essere o non essere dirigenti;
infatti venivano invitatati anche dei quadri o, comunque, non dirigenti. Il criterio di scelta dell'invito era oggettivo -organizzativo, ossia venivano invitate le prime due linee gerarchiche organizzative partendo dal vertice. Ora io non ricordo l'organigramma del periodo di cui mi si chiede ed ho riferito il criterio degli inviti, di cui sono sicuro. Il motivo specifico per il quale il ricorrente non sia stato invitato alla predetta convention è legato al criterio di cui ho riferito. Credo che per un periodo di tempo il ricorrente abbia risposto all'Ing. che era Capo Tes_2 dell'area Asset Management. ADR: nell'aprile del 2016 il ruolo di vice capo centrale non esisteva più perché era il ruolo che aveva l'ing. che era stato trasferito e dunque quel ruolo non era stato Pt_1 assegnato più a nessuno. Era stato come dire cancellato dall'organigramma della centrale. Preciso inoltre che il ruolo di vice capo centrale esisteva solo nella centrale di Fiume Santo.
ADR: quando vi era il ruolo di vice capo centrale non vi era la convention management e non vi era il Co criterio di cui ho riferito prima, essendo stato introdotto da nel 2016. Viceversa quando vi era la convention non vi era più il ruolo di vice capo centrale. Io quindi non so se tale ruolo con il criterio introdotto pe r la convention management sarebbe stato incluso tra gli inviti.
AD R: quando vi era il ruolo di vice capo centrale, lo stesso nella linea gerarchica si collocava, nell'ambito della centrale, dopo il capo centrale, al di sotto del quale vi erano se non ricordo male due capi sezione, il capo sezione manutenzione ed il capo sezione esercizio. Il vice capo centrale, non avendo ora l'organigramma, ritengo che fosse collegato con una linea organizzativa orizzontale al capo centrale. ADR: alla convention management dell'aprile 2016 erano stati invitati tutti i dirigenti che rispettavano il criterio di cui ho riferito prima. Ora non ricordo l'elenco di tutti gli invitati e se tutti i dirigenti fossero lì presenti.
Capo 7) non lo so. Non so nemmeno quale sia l'evento di cui mi si chiede.
Capi 8, 9) non lo so. Non sono a conoscenza delle conversazioni intervenute tra il ricorrente e
Parte_2
Capo 10) i contratti di manutenzione a lungo termine avevano un elevato valore pari a decine di milioni di euro. Quindi anche per questo motivo la rinegoziazione di tali contratti aveva una particolare attenzione da parte dell'azienda e del Gruppo di appartenenza. A me poi non risulta che al ricorrente sia stata affidata la rinegoziazione di una parte di contratti. Io so che gli era stata affidata tutta”.
Da ultimo è il teste di parte ricorrente Direttore HSE, Ambiente Salute e Sicurezza e Testimone_4
Ingegneria e Autorizzazioni e dipendente della società resistente da luglio 2015, a non confermare i fatti articolati in ricorso, riferendo, concordemente a quanto dichiarato dagli altri testi, della neutralità dell'atteggiamento aziendale, che aveva ritenuto di sospendere il ricorrente e l'Ing. - CP_3 continuando tuttavia ad erogare loro lo stipendio- al fine di evitare un loro ulteriore coinvolgimento nella vicenda giudiziale, ed affermando che i mancati inviti a riunioni e convention erano riconducibili a posizioni organizzative e criteri oggettivi e che l'assegnazione dell'incarico di gestione di tutti i contratti di manutenzione a lungo termine aveva un potenziale margine di negoziazione del 50%, come tale impattante ed inidoneo a determinare un demansionamento, testualmente dichiarando:
pagina 4 di 7 “(Capo 1) All'epoca ero Dirigente, come lo sono ancora oggi, e a me non risulta che abbia CP_3 diffuso stralci delle intercettazioni di cui mi si chiede. Perlomeno a me non ha riferito niente.
Capo 2) Se non ricordo male, noi della vicenda venimmo a conoscenza nell'anno 2015, nel senso che sapevamo che vi era un procedimento in corso nato a [...] intercettazioni di cui non conoscevamo i contenuti. È vero che ci disse che il procedimento era stato avviato a seguito di CP_3 dichiarazioni rese da ad un altro dipendente dell'azienda, che avevano appunto costituito Pt_1 oggetto dell'avvio del procedimento. Ciò avvenne nel mese di aprile 2015, e fecero CP_3 Pt_1 rientro in azienda nel successivo mese di maggio e l'azienda, tenendo un approccio uguale per entrambi, li trasferì dall'allora , al fine di tutelare entrambi. Organizzazione_6
ADR: io sono a conoscenza del fatto che il fine dell'azienda era tutelare entrambi i colleghi perché all'epoca ero io il loro responsabile e, quindi, in quanto tale ero a conoscenza delle finalità dell'azienda nel caso specifico.
ADR: i dirigenti coinvolti nell'indagine erano quattro, compresi e , e tutti erano stati Pt_1 CP_3 sospesi per circa un mese, se non ricordo male, non appena l'azienda aveva avuto conoscenza degli avvisi di garanzia ricevuti dagli stessi. È per questo che prima ho riferito che loro avevano fatto rientro nel successivo mese di maggio 2015.
ADR: la sospensione da parte dell'azienda non era stato inteso come un provvedimento disciplinare, ma la decisione della loro sospensione era stata presa per tutelarli, nel senso di evitare che fossero coinvolti in quel periodo nelle ulteriori vicende aziendali. Infatti, l'azienda pagò loro regolarmente gli stipendi.
Capo 3) questo non mi risulta.
Capo 4) preciso che l'ufficio prima delle indagini occupato dall'ing. non era più suo perché Pt_1 come ho detto prima era stato trasferito a Ora non ricordo con esattezza in che data l'Ing. CP_4
era stato trasferito. Pt_1
ADR: a l'ing. aveva un suo ufficio;
lui, infatti, era stato trasferito a con una CP_4 Pt_1 CP_4 postazione a lui assegnata.
Capo 5) Se per flussi informativi si intendono le call settimanali dei capi impianto e le riunioni mensili dei capi impianto c'era un criterio di convocazione e, quindi, venivano convocati i capi impianto e il capo dell'ingegneria, che erano i miei riporti, nel senso che erano dipendenti che dovevano interfacciarsi con me in quanto loro superiore gerarchico. ai tempi riportava al capo Pt_1 ingegneria. Questa linea gerarchica è il motivo per cui non venne inserito nei cc.dd. flussi Pt_1 informativi inerenti tali casi specifici. Il 01.10.2016 vi fu una nuova riorganizzazione nella quale Pt_1 dipendeva direttamente da me.
ADR: al di là delle call appena riferite, non era escluso da altre mail e comunicazioni. ADR:
Pt_1 può essere che il 29.06.2015 fosse passato all'area a mio diretto
Pt_1 Organizzazione_7 Contr Co riporto e preciso anche che nel luglio 2015 noi passammo da a . In questo passaggio io sono salito di livello divenendo Direttore Operation e, quindi, non si riportava più direttamente a me
Pt_1 ma al responsabile di ingegneria. Solo nell'nell'ottobre 2016 era il mio diretto riporto in tale
Pt_1 mio nuovo ruolo.
ADR: l'area Fleet Management Local era principalmente a come lo è ancora oggi e, vi è anche CP_4 qualche collega nella centrale di Tavazzano a Lodi.
Capo 6) è vero, non venne invitato ma in virtù di un criterio oggettivo che valeva ai tempi e, che Pt_1 vale tutt'oggi, ossia vengono invitati i riporti fino al livello N-2, che sono i direttori e i riporti dei direttori, più i capi sezione Esercizio e Manutenzione degli impianti. Ai tempi era un riporto del Pt_1
pagina 5 di 7 Responsabile Ingegneria e, quindi, era un N-3. Se fosse rimasto in azienda ad ottobre 2016, sarebbe stato in N-2 e dunque, sarebbe stato invitato nella Convention successiva del 2017. ADR: ora non ricordo se nell'aprile 2016 vi fossero oltre a altri dirigenti con livello N-3. Posso affermare con Pt_1 certezza che alla convention di cui ho riferito prima non abbiano partecipato dei dirigenti con livello
N-3. Il criterio organizzativo che ho riferito prima era quello adottato per gli inviti alla partecipazione.
Capo 7) Ora non ricordo l'incontro del 29.09.2016.
Capo 8) è vero che si sia lamentato con me dello svuotamento delle sue mansioni. Però io Pt_1 ritengo che non fosse così perché gli era stata affidata la rinegoziazione dei più importanti contratti di lungo termine della manutenzione delle turbine a gas. Per dare un'idea dell'importanza della mansione si trattava di quattro contratti circa ventennali del valore di circa euro 200 milioni ciascuno.
Il potenziale margine di negoziazione era del 50% che ai fini dei numeri economici della società era un valore impattante. Co ADR: prima del passaggio ad , aveva fatto diverse esperienze tra cui: vicecapo centrale di Pt_1
Fiume Santo, poi aveva svolto attività sulle energie rinnovabili, successivamente chiusa;
poi divenne responsabile di progetto di dei vecchi gruppi a olio di Fiume Santo. Quest'ultimo Org_8 era il ruolo che ricopriva nel momento in cui partirono le indagini. Il nuovo incarico di Pt_1 rinegoziazione dei contratti di manutenzione delle turbine a gas aveva dato a grande visibilità Pt_1 anche internazionale come, ad esempio, con il direttore tecnico di Praga dove viera la sede della società del . A venne data anche un'altra opportunità di lavoro a seguito delle sue Org_1 Pt_1 richieste, ossia di ricoprire il ruolo di capo impianto della centrale di Scandale, che è una delle sei Orga centrali che abbiamo. Tale centrale è di proprietà di al 50% con un'altra società ed infatti facemmo con pure un colloquio con il direttore di tale altra società. Alla fine rifiutò non Pt_1 Pt_1 ritenendo interessante il ruolo ed anche per la logistica essendo la sede di lavoro a Crotone. Tale ultimo ruolo venne quindi ricoperto da altro dirigente con anzianità da dirigente maggiore di quella di e che aveva già ricoperto analogo ruolo in altra centrale. Pt_1
Capo 9) no, non è vero.
Capo 10) ho già risposto. Preciso che l'attività di non era limitata alla rinegoziazione di una Pt_1 parte dei contratti ma a tutti i contratti”.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, particolarmente attendibili sia perché direttamente a conoscenza dei fatti per l'intero periodo interessato dalle vicende di causa, sia per l'unanimità e linearità intrinseca ed estrinseca delle loro affermazioni, può dunque affermarsi il mancato accertamento, in questa sede, degli assunti del ricorrente.
Non sono quindi emersi elementi che possano deporre per la sussistenza di condotte di isolamento e svuotamento delle mansioni a danno del ricorrente e per la determinazione di uno stato soggettivo di incapacità naturale o violenza morale idonee ad inficiare l'accordo di risoluzione del rapporto di lavoro sottoscritto dalle parti.
Si decide dunque come da dispositivo.
Le spese, avuto riguardo al comportamento processuale del ricorrente, che all'udienza del 9.6.2022 ha dichiarato, ancorché in via subordinata, di aderire alla proposta del giudice, vengono compensate per un terzo e poste a suo carico per i restanti due terzi, liquidati come da dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa indeterminabile;
valori medi per la media complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente i restanti due terzi, che si liquidano in € 6.200,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 06/06/2024 Il giudice
Paola Irene Calastri
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