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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/09/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 450/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 10/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 450 /2025, posta in deliberazione tra:
IA OR. elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Caduti Di Via Fani 32, presso lo studio dell'avv. Proia Marco e avv. Melissa Paolucci, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede rappresentato e difeso dall'avv. Bontempo Patrizia, giusta CP_1 procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, IA OR ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (spondilo-discoartrosi del rachide lombo- sacrale) e per l'effetto accertare che i postumi derivanti da tale malattia hanno determinato una riduzione permanente della sua capacità lavorativa, nella misura del 12% e comunque in misura non inferiore al 6%, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi ratei secondo la decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto ininterrottamente dal 1972 al 2022 l'attività di austista, per diverse ditte anche estere, nel campo del trasporto terrestre merci, occupandosi prevalentemente della conduzione di mezzi pesanti per tratte sia brevi che lunghe;
- di aver svolto le mansioni di autista di mezzi pesanti (camion rimorchio oppure autoarticolato) per trasporto merce terrestri lungo le tratte nazionali, comunitari (Francia, Germania ed Austria) e, al bisogno, anche internazionali;
- di aver lavorato per più di 12-15 ore al giorno dal lunedì alla domenica, rientrando al proprio domicilio una o due volte al mese;
- di aver presentato in data 11.01.2023 domanda di malattia professionale n.518327336 (spondilo-discoartrosi del rachide lombo-sacrale);
- che l' con provvedimento del 21.05.2023, senza sottoporre a CP_1 visita il ricorrente per le seguenti ragioni: “il caso viene definito negativamente sono trascorsi i termini previsti dalla legge (art. 112, D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione”;
- di aver proposto avverso tale esito formale opposizione (all.3) con richiesta di visita collegiale, parimenti rigettata dall'istituto resistente agli atti con comunicazione del 21/11/2024.
In conclusione, l'istante ha sostenuto di aver diritto al riconoscimento della malattia professionale (spondilo-discoartrosi del rachide lombo-sacrale) con riconoscimento di un grado di invalidità permanente parti al 12% e comunque non inferiore al 6%, ritenendo infondata l'invocata prescrizione sollevata dall' CP_1 essendo l'ultima esperienza lavorativa avvenuta in data 20.10.2022.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda. Ha in particolare eccepito l'intervenuta prescrizione triennale di cui all'art. 111 e 112 del TU 1124/1965 in ordine alla domanda di malattia professionale oggetto di giudizio.
L' ha allegato che il ricorrente ha già presentato domanda di CP_1 riconoscimento della medesima malattia professionale in data 28.05.2014, come risulta dal primo certificato del 28.04.2014 allegato in atti, rigettato con provvedimento del 28/05/2016, avverso il quale parte ricorrente ha altresì proposto opposizione ammnistrativa, anch'essa rigettata.
Sul contraddittorio così instauratosi, concesse note difensive, la causa è stata poi discussa nel corso della udienza del 10/9/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, per l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, ai sensi e per gli effetti degli artt.111 e 112 D.P.R. n.1124/65.
Il Giudicante aderisce al principio già espresso con sentenza n. 1473/2024 dal Tribunale di Frosinone, Giudice dott. Massimo Lisi, che ha ritenuto applicabile il termine prescrizionale triennale ad analoga fattispecie.
Va osservato invero che ai sensi dell'art.111, comma secondo, del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo, capo quinto, del citato D.P.R. si prescrive nel termine di un triennio, che decorre «dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale» (art. 112, primo comma, del citato Testo unico). La prescrizione rimane sospesa «durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità» (art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965), che deve compiersi «nel termine di centocinquanta giorni», elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, terzo comma).
Come ha chiarito il giudice delle leggi, il termine di centocinquanta giorni, invocato nell'odierno giudizio, «risulta dalla sommatoria dei trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 102 - previsti per accertare il diritto alla liquidazione della rendita (e che identificano la fase amministrativa vera e propria) - con gli ulteriori sessanta giorni concessi all'interessato dal primo comma dell'art. 104 per opporsi al provvedimento dell' ed infine con CP_1
i sessanta giorni che quest'ultimo ha a disposizione per decidere ai termini del successivo secondo comma dell'art. 104» (Corte cost., sentenza n. 207 del 1997, punto 3.1. del Considerato in diritto).
L'art. 111, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n.1124 del 1965 stabilisce che «Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria».
Invero, nel comporre il contrasto insorto sull'interpretazione della disciplina richiamata, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni relative agl'infortuni sul lavoro e alle malattie professionali è sospesa per l'intera durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore (S.U., 7 maggio 2019, n. 11928, in linea con Cass., sez. lav., 21 giugno 2013, n. 15733; in senso conforme, fra le molte, Cass., sez. lav. 5 ottobre 2020, n. 21302, punto 16, e Cass., sez. lav., 3 agosto 2020, n. 16598, punti 5 e 6).
In difetto di un'espressa qualificazione normativa che gli attribuisca tale valore, il decorso del termine di centocinquanta giorni non rappresenta un'ipotesi di silenzio significativo e non determina, dunque, la cessazione della sospensione della prescrizione.
A favore dell'inquadramento sistematico privilegiato dalle sezioni unite, milita il favor che il sistema delineato dal d.P.R. n. 1124 del 1965 manifesta per la definizione amministrativa del procedimento di riconoscimento e di liquidazione delle indennità. In un prudente bilanciamento dei contrapposti interessi, la finalità di dare impulso all'attività dell' e di accelerarne le determinazioni non CP_2 sacrifica la tutela del diritto dell'assicurato di agire in giudizio, presidiato dall'art. 24 Cost.
Decorso invano il termine di centocinquanta giorni, diviene procedibile l'azione e l'assicurato ha la facoltà - non l'obbligo - di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti dinanzi al contegno inerte dell' . CP_2
In continuità con le enunciazioni di principio delle sezioni unite, la Cassazione (sentenza n.29532/2022) ha ribadito che, ai fini della cessazione del periodo di sospensione della prescrizione, rileva la «definizione in senso positivo o negativo» del procedimento di liquidazione dell'indennizzo (Cass., S.U., 7 maggio 2019, n. 11928, punto 11), a prescindere dal momento in cui il provvedimento espresso interviene. Può accadere che il procedimento si esaurisca in tempi più rapidi (Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12651) o che il provvedimento sia emesso allorché il termine di centocinquanta giorni è già spirato.
È ininfluente, pertanto, il mero decorso del termine di centocinquanta giorni: il compimento di tale periodo si riverbera soltanto sulla procedibilità dell'azione dell'assicurato, senza tradursi in un silenzio significativo, equiparabile a una determinazione esplicita.
Se è l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere.
Tale conclusione è corroborata, in primo luogo, dal carattere recettizio del provvedimento dell' , che non appartiene al CP_2 novero degl'interna corporis, ma dispiega i suoi effetti nei confronti dell'assicurato e all'assicurato, pertanto, dev'essere trasmesso.
Dell'esigenza d'informare il destinatario del provvedimento che lo riguarda, si fa carico la disciplina positiva che, agli artt. 102 e 104 del Testo unico del 1965, sancisce l'obbligo dell'Istituto di comunicare le determinazioni di volta in volta adottate con riguardo agl'infortuni che gli sono denunciati.
L'indicato carattere recettizio trova conferma nella vicenda concreta: è pacifico nel caso di specie che il provvedimento sia stato comunicato in data 28.5.2016.
Inoltre, una diversa ricostruzione sarebbe foriera di risultati pratici irragionevoli e lesivi dei diritti dell'assicurato. A voler attribuire rilievo all'emissione pura e semplice del provvedimento, a prescindere da una comunicazione che potrebbe anche mancare del tutto, si dovrebbe concludere che il termine di prescrizione riprende a decorrere anche a danno di chi sia ignaro e, dunque, contra non valentem agere. È ineludibile l'esigenza di fissare, per la ripresa del corso della prescrizione, termini univoci, ancorati a elementi incontestabili e conoscibili ex ante o comunque non sottratti al controllo dell'assicurato, che deve assumere a ragion veduta le iniziative indispensabili per la tutela dei suoi diritti.
Né tale interpretazione pregiudica la finalità, insita nella fissazione di termini certi, di «garantire all' un accertamento CP_1 tempestivo degli elementi posti a base della denuncia» e, in pari tempo, di «assicurare all'interessato un rapido conseguimento della prestazione» (Corte cast., sentenza n. 207 del 1997, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Alla luce dei rilievi svolti, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' va accolta. CP_2
Invero, nel caso di specie, risulta documentalmente che l'attore aveva già presentato una domanda amministrativa per la medesima malattia in data 28.5.2014, rigettata dall , che aveva poi CP_2 rigettato anche la successiva opposizione, con provvedimento del 28.5.2016, comunicato all'attore in pari data (cfr. doc. . CP_1
Il ricorso giudiziario è stato proposto soltanto in 07.02.2025, quando era ormai era decorso il termine prescrizionale di tre anni e 150 giorni di prescrizione, stabilito dall'art.112 del DPR n.1124/1965.
Si osservi che la prescrizione era ormai maturata - in assenza di atti interruttivi intermedi – anche al momento della proposizione della nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale per cui è causa, presentata in data 11.01.2023 (doc. n.1).
In conclusione, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IA OR nei confronti dell' , nella causa iscritta CP_1 al n. 450/2025 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
Frosinone, 12/09/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 10/09/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 450 /2025, posta in deliberazione tra:
IA OR. elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Caduti Di Via Fani 32, presso lo studio dell'avv. Proia Marco e avv. Melissa Paolucci, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede rappresentato e difeso dall'avv. Bontempo Patrizia, giusta CP_1 procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, IA OR ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (spondilo-discoartrosi del rachide lombo- sacrale) e per l'effetto accertare che i postumi derivanti da tale malattia hanno determinato una riduzione permanente della sua capacità lavorativa, nella misura del 12% e comunque in misura non inferiore al 6%, con condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi ratei secondo la decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto ininterrottamente dal 1972 al 2022 l'attività di austista, per diverse ditte anche estere, nel campo del trasporto terrestre merci, occupandosi prevalentemente della conduzione di mezzi pesanti per tratte sia brevi che lunghe;
- di aver svolto le mansioni di autista di mezzi pesanti (camion rimorchio oppure autoarticolato) per trasporto merce terrestri lungo le tratte nazionali, comunitari (Francia, Germania ed Austria) e, al bisogno, anche internazionali;
- di aver lavorato per più di 12-15 ore al giorno dal lunedì alla domenica, rientrando al proprio domicilio una o due volte al mese;
- di aver presentato in data 11.01.2023 domanda di malattia professionale n.518327336 (spondilo-discoartrosi del rachide lombo-sacrale);
- che l' con provvedimento del 21.05.2023, senza sottoporre a CP_1 visita il ricorrente per le seguenti ragioni: “il caso viene definito negativamente sono trascorsi i termini previsti dalla legge (art. 112, D.P.R. 1124/1965) per richiedere la prestazione”;
- di aver proposto avverso tale esito formale opposizione (all.3) con richiesta di visita collegiale, parimenti rigettata dall'istituto resistente agli atti con comunicazione del 21/11/2024.
In conclusione, l'istante ha sostenuto di aver diritto al riconoscimento della malattia professionale (spondilo-discoartrosi del rachide lombo-sacrale) con riconoscimento di un grado di invalidità permanente parti al 12% e comunque non inferiore al 6%, ritenendo infondata l'invocata prescrizione sollevata dall' CP_1 essendo l'ultima esperienza lavorativa avvenuta in data 20.10.2022.
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda. Ha in particolare eccepito l'intervenuta prescrizione triennale di cui all'art. 111 e 112 del TU 1124/1965 in ordine alla domanda di malattia professionale oggetto di giudizio.
L' ha allegato che il ricorrente ha già presentato domanda di CP_1 riconoscimento della medesima malattia professionale in data 28.05.2014, come risulta dal primo certificato del 28.04.2014 allegato in atti, rigettato con provvedimento del 28/05/2016, avverso il quale parte ricorrente ha altresì proposto opposizione ammnistrativa, anch'essa rigettata.
Sul contraddittorio così instauratosi, concesse note difensive, la causa è stata poi discussa nel corso della udienza del 10/9/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto, per l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, ai sensi e per gli effetti degli artt.111 e 112 D.P.R. n.1124/65.
Il Giudicante aderisce al principio già espresso con sentenza n. 1473/2024 dal Tribunale di Frosinone, Giudice dott. Massimo Lisi, che ha ritenuto applicabile il termine prescrizionale triennale ad analoga fattispecie.
Va osservato invero che ai sensi dell'art.111, comma secondo, del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo, capo quinto, del citato D.P.R. si prescrive nel termine di un triennio, che decorre «dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale» (art. 112, primo comma, del citato Testo unico). La prescrizione rimane sospesa «durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità» (art. 111, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965), che deve compiersi «nel termine di centocinquanta giorni», elevato a duecentodieci giorni nel procedimento di revisione della rendita da inabilità (art. 111, terzo comma).
Come ha chiarito il giudice delle leggi, il termine di centocinquanta giorni, invocato nell'odierno giudizio, «risulta dalla sommatoria dei trenta giorni di cui al secondo comma dell'art. 102 - previsti per accertare il diritto alla liquidazione della rendita (e che identificano la fase amministrativa vera e propria) - con gli ulteriori sessanta giorni concessi all'interessato dal primo comma dell'art. 104 per opporsi al provvedimento dell' ed infine con CP_1
i sessanta giorni che quest'ultimo ha a disposizione per decidere ai termini del successivo secondo comma dell'art. 104» (Corte cost., sentenza n. 207 del 1997, punto 3.1. del Considerato in diritto).
L'art. 111, terzo comma, ultimo periodo, del d.P.R. n.1124 del 1965 stabilisce che «Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione giudiziaria».
Invero, nel comporre il contrasto insorto sull'interpretazione della disciplina richiamata, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la prescrizione triennale dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni relative agl'infortuni sul lavoro e alle malattie professionali è sospesa per l'intera durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell'istituto assicuratore (S.U., 7 maggio 2019, n. 11928, in linea con Cass., sez. lav., 21 giugno 2013, n. 15733; in senso conforme, fra le molte, Cass., sez. lav. 5 ottobre 2020, n. 21302, punto 16, e Cass., sez. lav., 3 agosto 2020, n. 16598, punti 5 e 6).
In difetto di un'espressa qualificazione normativa che gli attribuisca tale valore, il decorso del termine di centocinquanta giorni non rappresenta un'ipotesi di silenzio significativo e non determina, dunque, la cessazione della sospensione della prescrizione.
A favore dell'inquadramento sistematico privilegiato dalle sezioni unite, milita il favor che il sistema delineato dal d.P.R. n. 1124 del 1965 manifesta per la definizione amministrativa del procedimento di riconoscimento e di liquidazione delle indennità. In un prudente bilanciamento dei contrapposti interessi, la finalità di dare impulso all'attività dell' e di accelerarne le determinazioni non CP_2 sacrifica la tutela del diritto dell'assicurato di agire in giudizio, presidiato dall'art. 24 Cost.
Decorso invano il termine di centocinquanta giorni, diviene procedibile l'azione e l'assicurato ha la facoltà - non l'obbligo - di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti dinanzi al contegno inerte dell' . CP_2
In continuità con le enunciazioni di principio delle sezioni unite, la Cassazione (sentenza n.29532/2022) ha ribadito che, ai fini della cessazione del periodo di sospensione della prescrizione, rileva la «definizione in senso positivo o negativo» del procedimento di liquidazione dell'indennizzo (Cass., S.U., 7 maggio 2019, n. 11928, punto 11), a prescindere dal momento in cui il provvedimento espresso interviene. Può accadere che il procedimento si esaurisca in tempi più rapidi (Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12651) o che il provvedimento sia emesso allorché il termine di centocinquanta giorni è già spirato.
È ininfluente, pertanto, il mero decorso del termine di centocinquanta giorni: il compimento di tale periodo si riverbera soltanto sulla procedibilità dell'azione dell'assicurato, senza tradursi in un silenzio significativo, equiparabile a una determinazione esplicita.
Se è l'adozione del provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, che determina la cessazione della sospensione della prescrizione, si deve puntualizzare che occorre avere riguardo alla data in cui il provvedimento è comunicato all'interessato e perviene nella sua sfera di conoscibilità. Dal momento indicato, la prescrizione riprende a decorrere.
Tale conclusione è corroborata, in primo luogo, dal carattere recettizio del provvedimento dell' , che non appartiene al CP_2 novero degl'interna corporis, ma dispiega i suoi effetti nei confronti dell'assicurato e all'assicurato, pertanto, dev'essere trasmesso.
Dell'esigenza d'informare il destinatario del provvedimento che lo riguarda, si fa carico la disciplina positiva che, agli artt. 102 e 104 del Testo unico del 1965, sancisce l'obbligo dell'Istituto di comunicare le determinazioni di volta in volta adottate con riguardo agl'infortuni che gli sono denunciati.
L'indicato carattere recettizio trova conferma nella vicenda concreta: è pacifico nel caso di specie che il provvedimento sia stato comunicato in data 28.5.2016.
Inoltre, una diversa ricostruzione sarebbe foriera di risultati pratici irragionevoli e lesivi dei diritti dell'assicurato. A voler attribuire rilievo all'emissione pura e semplice del provvedimento, a prescindere da una comunicazione che potrebbe anche mancare del tutto, si dovrebbe concludere che il termine di prescrizione riprende a decorrere anche a danno di chi sia ignaro e, dunque, contra non valentem agere. È ineludibile l'esigenza di fissare, per la ripresa del corso della prescrizione, termini univoci, ancorati a elementi incontestabili e conoscibili ex ante o comunque non sottratti al controllo dell'assicurato, che deve assumere a ragion veduta le iniziative indispensabili per la tutela dei suoi diritti.
Né tale interpretazione pregiudica la finalità, insita nella fissazione di termini certi, di «garantire all' un accertamento CP_1 tempestivo degli elementi posti a base della denuncia» e, in pari tempo, di «assicurare all'interessato un rapido conseguimento della prestazione» (Corte cast., sentenza n. 207 del 1997, punto 3.2. del Considerato in diritto).
Alla luce dei rilievi svolti, l'eccezione di prescrizione sollevata dall' va accolta. CP_2
Invero, nel caso di specie, risulta documentalmente che l'attore aveva già presentato una domanda amministrativa per la medesima malattia in data 28.5.2014, rigettata dall , che aveva poi CP_2 rigettato anche la successiva opposizione, con provvedimento del 28.5.2016, comunicato all'attore in pari data (cfr. doc. . CP_1
Il ricorso giudiziario è stato proposto soltanto in 07.02.2025, quando era ormai era decorso il termine prescrizionale di tre anni e 150 giorni di prescrizione, stabilito dall'art.112 del DPR n.1124/1965.
Si osservi che la prescrizione era ormai maturata - in assenza di atti interruttivi intermedi – anche al momento della proposizione della nuova domanda di riconoscimento della malattia professionale per cui è causa, presentata in data 11.01.2023 (doc. n.1).
In conclusione, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da IA OR nei confronti dell' , nella causa iscritta CP_1 al n. 450/2025 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
Frosinone, 12/09/2025
Il Giudice
Rossella Giusi Pastore