Articolo 1 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 2
Versione
20 luglio 1962
Art. 1. Applicazione della legge

Le norme della presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali adibite alla navigazione marittima ed alle navi mercantili straniere che toccano porti italiani.
Per comprovare l'adempimento delle norme relative alla sicurezza della navigazione il comandante della nave straniera puo' esibire la documentazione rilasciata dal Governo di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, in conformita' degli accordi medesimi.
La documentazione di cui al comma precedente e' considerata sufficiente, salvo che l'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo, accerti che le condizioni di sicurezza della nave non corrispondono alle condizioni inserite nei documenti e che la nave non possa intraprendere la navigazione senza pericolo per i passeggeri e per l'equipaggio. In tali casi, l'autorita' marittima adotta le misure convenienti per impedire la partenza della nave, dandone immediata comunicazione scritta al console dello Stato al quale appartiene la nave.
Entrata in vigore il 20 luglio 1962