Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4062/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Chiara Salano e Antonella
Magnani,
Attore
nei confronti di
C.F. nata a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Valentina Barbieri,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del 6.5.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 24.4.2024.
1
Premesso che:
con ricorso depositato il 17.4.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
che venisse disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento dei figli minori e , nati rispettivamente il Per_1 Per_2
26.1.2014 e il 12.6.2015 dalla relazione sentimentale intrattenuta con e ormai CP_1
cessata;
con decreto del 19.4.2024 il giudice delegato ha dato incarico ai Servizi Sociali e al
Consultorio familiare territorialmente competenti di svolgere un'indagine psico-sociale sul nucleo con compiti di monitoraggio e vigilanza;
con comparsa di risposta del 24.9.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, formulando richieste parzialmente difformi da quelle di controparte;
all'udienza del 6.5.2025 le parti, personalmente comparse, hanno preliminarmente dato atto dell'intervenuta distensione dei rapporti familiari;
hanno poi raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, di cui hanno chiesto il recepimento da parte del
Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese dalle parti in udienza e le relazioni trasmesse dagli enti incaricati;
1.
ritenuto che
, alla luce delle risultanze acquisite, le condizioni oggetto di accordo tra le parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi dei minori e , e non ponendosi in contrasto con Per_1 Per_2
norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
2 il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti i minori, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- i minori restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione abitativa e anagrafica presso il padre in Montoggio;
- la madre potrà vedere e tenere con sé i minori per tre weekend al mese dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) fino alla domenica pomeriggio;
- nel weekend mensile di pertinenza paterna la madre potrà altresì vedere per un pomeriggio i figli recandosi di regola ella stessa nella zona di frequenza dei minori a Montoggio;
restano salvi diversi accordi tra i genitori nell'interesse dei minori;
- i genitori si dichiarano d'accordo a farsi entrambi carico logisticamente dei trasferimenti dei figli dall'uno all'altro; concordano il seguente regime:
- primo weekend di pertinenza materna: il padre (o persona di fiducia) accompagnerà i figli dalla madre a Leivi il venerdì pomeriggio (o in altra località dalla medesima individuata se più agevole) e la madre (o persona di fiducia) li riaccompagnerà dal padre la domenica pomeriggio a Montoggio (o in altra località dal medesimo individuata se più agevole);
- secondo weekend di pertinenza materna: i passaggi dei figli avranno luogo in località intermedia (ad esempio Gattorna);
- terzo weekend di pertinenza materna: la madre (o persona di fiducia) andrà a prendere i figli dal padre a Montoggio il venerdì pomeriggio (o in altra località dal medesimo individuata se più agevole) e il padre (o persona di fiducia) li riandrà a prendere dalla madre la domenica pomeriggio a Leivi (o in altra località dalla medesima individuata se più agevole);
i passaggi dei figli dall'uno all'altro genitore avranno luogo in modo il più possibile disteso e sereno per i minori stessi;
i genitori collaboreranno per eventualmente variare, rispetto allo schema sopra indicato, il genitore onerato dell'accompagnamento in ragione dei turni di lavoro del padre (il quale a
3 breve dovrebbe essere assunto presso AMT): in particolare se il padre un giorno non potesse recarsi a Leivi provvederà la madre e poi il padre si farà carico di andare a recuperare l'onere di accompagnamento in altra giornata;
- con riferimento alle festività varrà di regola il criterio dell'alternanza;
- nel periodo estivo verrà mantenuta di regola la frequentazione ordinaria;
ciascun genitore avrà altresì la facoltà di tenere con sé i minori per 15 giorni anche non consecutivi.
per l'estate 2025 i genitori sono d'accordo a che la madre tenga con sé e Per_1 Per_2
per la terza e quarta settimana di agosto;
- le somme per l'indennità di frequenza di saranno gestite dal padre che avrà cura di Per_1
destinarle alle specifiche esigenze del minore per le quali le predette somme vengono erogate;
il padre provvederà a rendere conto periodicamente (ogni sei mesi salvi diversi accordi) alla madre dell'utilizzo delle somme indicate.
- la sig.ra verserà, a far data dalla mensilità di maggio 2025 e fino a quella di luglio CP_1
2025 compresa, al sig. a titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario dei Pt_1
figli e , la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per figlio), da Per_1 Per_2
corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese;
dalla mensilità di agosto 2025 la sig.ra CP_1
verserà a tale titolo al sig. la somma mensile di euro 203,60, da corrispondere entro Pt_1
il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare poi annualmente in base alla variazione dell'indice
ISTAT;
- le parti provvederanno a confrontarsi lealmente per richiedere un adeguamento del contributo materno ove la madre dovesse reperire un'attività di lavoro, che ella comunque si impegna a ricercare compatibilmente con le esigenze degli altri due suoi figli e Per_3
; Per_4
- le spese straordinarie per i figli e (per la cui individuazione si rinvia al Per_1 Per_2
verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
4 - l'assegno unico per i due figli potrà essere percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
- il sig. rinuncia a richiedere alla sig.ra somme a titolo di arretrati per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei due figli e ”. Per_2 Per_1
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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