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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10957/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 10.4.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10957/2024, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'abogado (avv. stab.) d'intesa con l'avv. Fabio BONI;
Parte_2
RICORRENTE contro
di Bergamo; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. cittadino nigeriano nato il [...], ha presentato in via amministrativa istanza di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di Bergamo con provvedimento emesso in data 11.7.2024 (e notificato all'istante in data 15.7.2024).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione. Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale.
Pag. 1 di 3 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 13.9.2024 tardivo ricorso. La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa del ricorrente nel Paese di accoglienza (contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la Colle di Vino S.C. per il periodo 28.5.2022-30.6.2022; proroghe del contratto stipulato con la per il periodo 1.10.2022-31.7.2023 sino al Controparte_2
31.12.2023; lettera di trasformazione del predetto contratto, ulteriormente prorogato, in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1.4.2024; CU 2023 e CU 2024 rilasciate dalla Controparte_2 attestazioni di svolgimento di attività di volontariato e di frequenza a corsi di lingua italiana).
Sulla scorta di quanto sopra, il procuratore del ricorrente ha chiesto – previa declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia (sic) del provvedimento opposto – l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, in data 28.11.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento impugnato e chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, parte resistente ha depositato una relazione stilata il 13.11.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo in ordine alla posizione personale del ricorrente, corredata della documentazione raccolta nel corso del procedimento amministrativo.
4. In data 21.11.2024, il procuratore di parte ricorrente ha depositato alcune buste paga rilasciate dal datore di lavoro del suo assistito.
5. Il Giudice designato dal Collegio ha fissato udienza per la comparizione delle parti e la trattazione della causa il 28.11.2024, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 28.11.2024, il procuratore del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta (corredata di un'ulteriore busta paga), con la quale ha insistito per l'accoglimento della domanda.
6. Il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato avanti a sé udienza
“cartolare” per la discussione della causa in data 13.2.2024.
In data 11.2.2025, la difesa del ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui ha rassegnato le proprie conclusioni, invocando l'accoglimento del ricorso.
7. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso presentato da è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Parte_1
L'atto introduttivo del presente giudizio è stato difatti depositato telematicamente in data 13.9.2024, quando ormai era ampiamente spirato il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, decorrente nel caso di specie dal 15.7.2024, data in cui il provvedimento impugnato è stato notificato a mani del ricorrente (v. doc. 1 del fascicolo di parte).
Si rammenta, infatti, che nelle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per protezione speciale non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, secondo quanto disposto dall'art. 19-ter, comma 7, d.lgs. 150/2011, là dove richiama l'art. 35-bis, comma 14, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.
Non avendo il ricorrente mai formulato istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., segue, pertanto, declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4, d.lgs. 150/2011.
Pag. 2 di 3 2. Stante la sua soccombenza formale e totale, sia pure per ragioni di rito, parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., in assenza di motivi per disporre una compensazione integrale o parziale.
Tali spese vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definibile (e definita) in rito, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto parte resistente non ha articolato difese diverse e ulteriori rispetto a quelle contenute nell'atto di costituzione in giudizio.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: dichiara inammissibile il ricorso presentato da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
), siccome tardivo;
C.F._1 visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il ricorrente al pagamento, in favore del , delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi
La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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