Ordinanza collegiale 12 marzo 2026
Sentenza breve 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza breve 05/05/2026, n. 8326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8326 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08326/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 13437 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgia Gasparri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Marinella, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ater del Comprensorio di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. NN Lutrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale del Comune di Santa Marinella - settore VII - n. 156 del 30.5.2023 (r.g. 963), proposta del 29.5.2023, assegnazione a identificativo n. 105;
- della determinazione dirigenziale del Comune di Santa Marinella - settore VII - n. 123 del 7.5.2024 (r.g. 712), proposta del 6.5.2024, assegnazione a identificativo n. 114;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, per la verifica della regolarità dell’assegnazione dell’immobile sito in -OMISSIS-, int. -OMISSIS-, a seguito di accesso ai sensi della l. n. 241/1990 e del d.P.R. n. 184/2006 agli atti amministrativi ricevuti in data 18.7.2025, con l’ordine ad Ater e al Comune di riesaminare la posizione del ricorrente e di adottare le determinazioni consequenziali;
in subordine, per la condanna
al risarcimento del danno conseguente alla pretermissione e alla mancata possibilità di ottenere l’alloggio spettante per graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ater del Comprensorio di Civitavecchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa IS TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con ricorso notificato il 16.10.2025 e depositato il 5.11.2025, il sig. -OMISSIS- ha impugnato le determinazioni dirigenziali del 2023 e del 2024, in epigrafe indicate, a mezzo delle quali l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in -OMISSIS-, in -OMISSIS-, int. -OMISSIS-, è stato assegnato - in sequenza - a due diversi soggetti utilmente collocati nelle graduatorie per l’assegnazione in locazione di alloggi Erp, risalenti rispettivamente al 28.11.2022 e al 16.11.2023 (all’epoca vigenti), sostenendo che, ove fosse stato considerato effettivamente disponibile soltanto quando completo e agibile, e cioè nel 2025, la graduatoria da utilizzare per la sua assegnazione sarebbe stata quella pubblicata nel mese di novembre 2024 e il ricorrente medesimo “avrebbe avuto titolo ad ottenerlo” ; nel dettaglio, il ricorrente ha formulato le domande in epigrafe, censurando sotto svariati profili (tra gli altri, difetto di istruttoria, travisamento del fatto, violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, violazione di legge), l’ agere delle Amministrazioni intimate, sostenendo che le stesse avrebbero dovuto procedere all’assegnazione dei soli alloggi effettivamente disponibili, di volta in volta, nel rispetto dell’ordine di graduatoria e degli ulteriori criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti (in particolare, dalla l. n. 12/1999 e dal r.r. n. 2/2000);
- si è costituita in giudizio l’Ater del Comprensorio di Civitavecchia, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto, nel merito, delle pretese del ricorrente;
- disposti adempimenti istruttori con l’ord. n. -OMISSIS- ( “impregiudicata ogni questione, anche in rito” ), alla camera di consiglio del 24.3.2026, il Collegio ha dato avviso ex art. 73 c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso per difetto del contraddittorio, stante la mancanza di notifica ad almeno un soggetto controinteressato ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a., e i procuratori delle parti hanno chiesto termini a difesa;
- nelle more della successiva camera di consiglio, parte ricorrente ha notificato il ricorso a due soggetti individuati come controinteressati e ne ha dato atto nella memoria depositata in data 16.4.2026;
- all’odierna camera di consiglio, il procuratore di parte resistente ha eccepito la tardività delle notifiche effettuate nei confronti dei due soggetti individuati quali assegnatari dell’alloggio nelle dd.dd. gravate, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e, dopo la discussione, la causa è passata in decisione;
Considerato che:
- l’art. 41, co. 2, c.p.a. prevede che, qualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso debba essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso, entro il termine previsto dalla legge;
- secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/1996, n. 22/1987), la qualità di “controinteressato” va riconosciuta a colui che, da un lato, sia portatore di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento impugnato, di natura eguale e contrario a quello del ricorrente, e, dall’altro, sia nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o comunque agevolmente individuabile in base ad esso (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23.2.2026, n. 1440);
Ritenuto , applicando le esposte coordinate normative ed ermeneutiche alla fattispecie in esame, che:
- è “controinteressato” il soggetto individuato come assegnatario di un alloggio Erp, il quale riceve dalla determina di assegnazione un vantaggio diretto e immediato, cioè un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (Cons. Stato, sez. VI, 2.1.2024, n. 16), il che fa emergere per tabulas la sussistenza di una potenziale diretta lesione della sua posizione giuridica (e non il solo rischio di conseguenze indirette o riflesse), nell’ipotesi di impugnazione della stessa determina (è appena il caso di rilevare - con riguardo alla richiesta di “necessaria integrazione del contraddittorio con ATER” veicolata nel ricorso, a pp. 15 e ss. - che l’Ater del Comprensorio di Civitavecchia, cui pure il ricorso è stato notificato, non assomma in sé i requisiti per l’assunzione della qualità di soggetto controinteressato);
Dato atto che:
- la parte ricorrente ha notificato il ricorso - originariamente - solo al Comune di Santa Marinella e all’Ater, quali “resistenti” , e ha provveduto, soltanto in un secondo momento, in data 1.4.2026 (e a seguito dell’avviso ex art. 73 c.p.a. di possibile inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato) alla notifica ai due soggetti individuati, in sequenza, quali assegnatari dell’alloggio dalle due d.d. gravate, risalenti al 2023 e al 2024;
Ritenuto che:
- “la notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce […] condizione di ammissibilità del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 24 dicembre 2021 n. 8595) e assume il ruolo di essenziale e imprescindibile preliminare adempimento” (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VII, 2.11.2022, n. 9524);
- “la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato è vizio rilevabile d’ufficio e non può essere rimessa in termini per errore scusabile” (Cons. Stato, sez. VII, 14.4.2025, n. 3206);
- “ [n] è può ritenersi ostativa alla esecuzione di tale adempimento la circostanza […] di non conoscere i dati personali dei soggetti […] trattandosi di ostacolo agevolmente superabile con la presentazione di una istanza di accesso ” (Cons. Stato, n. 9524/2022, cit.; cfr. anche Tar Lazio, sez. II- Quater , 31.5.2021, n. 6395 e giur. ivi richiamata; anche l’oscuramento delle generalità del beneficiario dell’assegnazione, “siccome normalmente superabile mediante un’attività [come un’istanza di accesso] , che non risulta eccessivamente gravosa e che anzi rientra nell’ordinaria diligenza, non costituisc [e] di per sé un oggettivo e grave impedimento alla rituale proposizione del ricorso” - cfr. il precedente della Sezione 29.9.2023, n. 14419, fermo restando che l’odierno ricorrente non ha dedotto né documentato il compimento di alcuna attività volta all’individuazione nominativa del controinteressato prima dell’instaurazione del giudizio);
- né potrebbe condurre a una diversa conclusione la circostanza che, nel formulare la domanda di annullamento degli atti in epigrafe, la ricorrente abbia richiamato, inter alia , testualmente, l’art. 21- septies , l. n. 241/1990; al riguardo - in disparte ogni altra considerazione - è invero sufficiente osservare come le doglianze, sì come articolate dalla parte, si appuntino (nella sostanza) sulla “mancanza dei presupposti” ovvero sul “difetto dei presupposti di fatto e diritto” (cfr. ricorso, p. 8) e non investano la mancanza “degli elementi essenziali” ai sensi dello stesso art. 21- septies, cit.;
- deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per violazione del combinato disposto degli artt. 27, co. 1, e 41, co. 2, c.p.a.;
- i profili di novità emergenti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del soggetto ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificarlo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NN MA GI, Presidente FF
IS TR, Referendario, Estensore
Francesca Sbarra, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IS TR | NN MA GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.