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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3478/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2041/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi:
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IVA-ALIQUOTE 2012
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IVA-ALIQUOTE 2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 TARI 2013
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 REGISTRO 2016
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 I.C.I. 2009
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 I.C.I. 2011
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1339/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza appellata n. 2041/2024, pronunciata il 15.03.2024 e depositata il
19.03.2024, non notificata, dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, Sezione n. 4, dichiari la nullità e l'infondatezza dell'atto impugnato (Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria –
Documento n. 094762202200002117000 - Fascicolo n. 2022/16851), con condanna dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del difensore antistatario – d.ssa Difensore_1, ex art. 93 c.p.c..
Appellata: -preliminarmente dichiarare nullo e/o inesistente, per i motivi sopra esposti, l'appello proposto;
-nel merito rigettare l'appello ex adverso proposto e, conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n. 2041/2024, pronunciata il 15.03.2024 e depositata il 19.03.2024, non notificata, dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, Sezione n. 4, con la quale il predetto Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4380/2023 R.G.R., depositato l'08.07.2023, avverso la Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria – Documento n. 094762202200002117000 - Fascicolo n. 2022/16851 proposto dal signor Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e ivi residente, Indirizzo_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, così ha deciso: “La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio."
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata ADER controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la sentenza impugnata è stato accolto il ricorso dell'odierno appellante limitatamente agli avvisi di accertamento rispetto ai quali effettivamente non si rinveniva nella documentazione offerta dall'ADER, la prova dell'avvenuta notificazione di essi al ricorrente, per cui correttamente appariva invalida la sequenza procedimentale di riscossione.
Il ricorso è stato invece rigettato rispetto alle altre cartelle per le quali l'ADER ha fornito prova dell'avvenuta notificazione delle stesse, rilevando in sentenza che la resistente ha anche allegato plurimi atti interruttivi del termine di prescrizione (allegati 16,17 e 18) che ne hanno impedito il decorso.
Il giudice di primo grado inoltre ha rilevato che la notifica delle cartelle di pagamento n. 094 2021 00061093
49 000 e n. 094 2022 0008637720000 a mani del figlio convivente è stata eseguita nel luogo di residenza del ricorrente ed è pertanto valida a porre una presunzione di conoscenza del destinatario che spetta a quest'ultimo contraddire;
inoltre ha anche considerato come valida la notificazione a mezzo pec anche se eseguita da indirizzo non presente negli elenchi ufficiali.
Con il primo motivo di appello si solleva l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, per error in procedendo, in dipendenza della omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia costituiti dall'eccepita violazione dell'art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000, in dipendenza dell'omessa allegazione, al predetto atto, degli atti richiamati;
dall'eccepita nullità/illegittimità della Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per difetto di motivazione, in dipendenza della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nonchè dall'eccpita inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, tramite professionista del libero foro.
In virtù di tali omesse pronunce, secondo l'appellante, sarebbe stata integrata una nullità della sentenza.
La doglianza - ad avviso della Corte - è infondata. Si premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co.1 n. 4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Detti principi si applicano al processo tributario, ex art.1, co. 2 D.Lgs. n.
546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Ad ogni buon conto si evidenzia che le eccezioni riproposte in appello sono comunque palesemente infondate.
Preliminarmente rileva questa Corte che l'omessa pronuncia su alcuni motivi di ricorso, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio deve essere pertanto escluso in relazione a una questione esplicitamente o anche implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza e che è, quindi, suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio, se riprospettata con specifica censura.
In ordine alla dedotta omessa pronuncia circa il lamentato vizio di motivazione del preavviso d'iscrizione ipotecaria per mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto è comunque sufficiente evidenziare l'insussistenza dell'obbligo di allegazione invocato dall'appellante.Tanto in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (per tutte cfr. vedi cass sez. 5 n.2227\2018 ) in base al quale l'intimazione di pagamento (e a maggior ragione la comunicazione preventiva d'iscrizione di ipoteca che altro non è che un'intimazione di pagamento) non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale.Tale lettura
è confermata dal dato normativo che disciplina l'intimazione di pagamento previsto all'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma, e sul punto cfr. Cass. 2065 del 2022 per tutte, si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass.
S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), secondo la Cassazione citata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione poichè contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione.
Infondato risulta anche il motivo di appello relativo alla mancanza di motivazione dell'atto in ordine alle modalità di calcolo degli interessi. Ed invero, a norma dell'art. 6, comma 1, d.m. 3 settembre 1999, n. 321, « il contenuto minimo della cartella di pagamento" - ma il principo è estensibile ancheall'atto oggi impugnato
"è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito». Non sussiste dunque l'obbligo, tantomeno a pena di nullità della cartella, di indicare il saggio di Interesse applicato (non rientrando questo tra gli elementi che devono essere indicati nel ruolo ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2), né la data di consegna del ruolo al concessionario (per l'esplicita esclusione dettata dalla norma). Peraltro il saggio dell'interesse dovuto «sulle imposte o sulle maggior imposte dovute in base alla liquidazione ... a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte» è dettato per legge (art. 20 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602). Infine, per integrare la motivazione nei termini richiesti dall'appellante dalla specificità della fattispecie (relativa al caso di omessi versamenti accertati con la procedura meccanizzata di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972) è sufficiente evidenziare che il contribuente si trovava già nella piena condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio
- come nel caso in esame - mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi.
Quanto all'eccezione relativa alla costituzione dell'appellante tramite avvocato del libero foro va rilevato che, per giurisprudenza consolidata e pacifica della Corte di Cassazione, tanto l'Agenzia delle Entrate, quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione, possono avvalersi di avvocati del libero Foro nelle controversie davanti al giudice tributario, con l'eccezione dei casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato (cfr. la recentissima l'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ove si ribadisce che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato).
Con il secondo motivo di appello si solleva l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, per manifesta violazione di legge – artt. 60, comma 1, lett. b-bis, Dpr n. 600/73 e 26, u.c., Dpr n. 602/73 atteso che la notifica delle predette cartelle di pagamento era stata eseguita a mani di un soggetto terzo – figlio, senza che sia stata fornita prova dell'invio e dell'effettiva ricezione da parte del destinatario della necessaria raccomandata informativa. Si reitera quindi anche l'eccezione di nullità delle notifiche effettuate via pec attraverso indirizzo non risultante dai pubblici elenchi.
Entrambe le censure sono infondate. Ed invero - quanto al primo motivo - risulta pacificamente dagli atti che le due cartelle fossero state regolarmente notificate presso il domicilio fiscale (indirizzo di residenza) del sig. Ricorrente_1, a mani del figlio IU. Va rilevato che la notifica è stata effettuata direttamente ex art. 14 l. 1982 n.890 tramite servizio postale e non tramite messo notificatore, come nel caso di specie per cui essa è da ritenersi certamente rituale essendo stata effettuata a familiare convivente (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019
(Rv. 655744 - 01):" In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione".
Parimenti infondata - condividendosi la motivazione sul punto del primo giudice - è poi l'eccezione relativa all'illegittimità dell la notifica delle cartelle prodromiche in quanto effettuata, via pec, utilizzando da parte del concessionario per la riscossione del tempo, un indirizzo di posta elettronica diverso da quello inserito nei registri pubblici;
e cioè con procedura illegittima in conformità all'indirizzo giurisprudenziale contenuto nella nota ordinanza n. 17346/2019 della Corte di Cassazione.
E' sufficiente evidenziare che l'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'atto di appello sia stato ormai travolto definitivamente dall'evoluzione della giurisprudenza in materia di notifica effettuata via pec tramite indirizzo non inserito nei pubblici registri.
Ed invero occorre fare riferimento agli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 che non prevedono l'obbligo di effettuare la notifica dell'atto, da parte dell'amministrazione, attraverso un indirizzo
PEC risultante dai pubblici registri;
ed infatti il comma 2 del suddetto articolo 26 specifica che "La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005 n. 68, a mezzo Ef.i..-posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire neii'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" ovvero che(art. 60 comma 7° del D.P.R.
600/1973), "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)" . Il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005) al comma 1 dell'art. 6 bis ha istituito l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (JNJ -PEC) delle imprese e dei professionisti;
le norme successive hanno previsto l'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC per le imprese in forma societari, per i professionisti. iscritti in albi, per le imprese individuali ed hanno quindi disciplinato l'JNJ .PEC. Dalla lettura delle norme risulta quindi la necessità dell'iscrizione nei registri per il destinatario della notifica e non anche dell'amministrazione quale mittente dell'atto, essendo quindi privo di rilievo il fatto che l'agenzia abbia utilizzato, ai fini della notificazione, un indirizzo PEC ,di provenienza, diverso rispetto a quello iscritto nel registro diverso dalla normativa. Occorre poi rilevare che ai sensi del D.P.R. n. 68/2005, la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il messaggio di posta elettronica arriva nella disponibilità informatica del ricevente e allo specifico indirizzo di posta certificata dello stesso, e per il mittente al momento in cui attiva la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica. Peraltro la Corte di Cassazione, nella più recente consolidata giurisprudenza ormai afferma (per tutte cfr. Cass.Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del
03/07/2023,Rv. 668249 - 01)che "In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.".
E in ogni caso, infine, è tranciante e definitivo il richiamo - accortamente operato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata - alla Sentenza a SS. UU della Corte di Cassazione n. 15979 del 18 maggio
2022 secondo la quale : “la più stringente regola -di cui alla L. 11 gennaio 1994, n. 53, art.3 bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità- (è) invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati”. Per cui l'Agente non ha l'onere di inviare da pec 'risultante da pubblici elenchi' di cui all'art.16 ter, D.L n. 179/2012, il quale è previsto dal cit. art. 3 bis soltanto per gli avvocati.
La sentenza deve pertanto essere interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre Iva ed accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.IU ST
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COSTA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3478/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2041/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 19/03/2024
Atti impositivi:
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013 - COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IVA-ALIQUOTE 2012
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IVA-ALIQUOTE 2014
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 TARI 2013
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 REGISTRO 2016
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 I.C.I. 2009
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 I.C.I. 2011
- COM PREV IPOT n. 09476202200002117000 IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1339/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Appellante: in riforma della sentenza appellata n. 2041/2024, pronunciata il 15.03.2024 e depositata il
19.03.2024, non notificata, dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, Sezione n. 4, dichiari la nullità e l'infondatezza dell'atto impugnato (Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria –
Documento n. 094762202200002117000 - Fascicolo n. 2022/16851), con condanna dell'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del difensore antistatario – d.ssa Difensore_1, ex art. 93 c.p.c..
Appellata: -preliminarmente dichiarare nullo e/o inesistente, per i motivi sopra esposti, l'appello proposto;
-nel merito rigettare l'appello ex adverso proposto e, conseguentemente, confermare l'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la sentenza n. 2041/2024, pronunciata il 15.03.2024 e depositata il 19.03.2024, non notificata, dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, Sezione n. 4, con la quale il predetto Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4380/2023 R.G.R., depositato l'08.07.2023, avverso la Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria – Documento n. 094762202200002117000 - Fascicolo n. 2022/16851 proposto dal signor Ricorrente_1, nato a [...] il [...] e ivi residente, Indirizzo_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, così ha deciso: “La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria, IV Sezione, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio."
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituiva in giudizio l'appellata ADER controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la sentenza impugnata è stato accolto il ricorso dell'odierno appellante limitatamente agli avvisi di accertamento rispetto ai quali effettivamente non si rinveniva nella documentazione offerta dall'ADER, la prova dell'avvenuta notificazione di essi al ricorrente, per cui correttamente appariva invalida la sequenza procedimentale di riscossione.
Il ricorso è stato invece rigettato rispetto alle altre cartelle per le quali l'ADER ha fornito prova dell'avvenuta notificazione delle stesse, rilevando in sentenza che la resistente ha anche allegato plurimi atti interruttivi del termine di prescrizione (allegati 16,17 e 18) che ne hanno impedito il decorso.
Il giudice di primo grado inoltre ha rilevato che la notifica delle cartelle di pagamento n. 094 2021 00061093
49 000 e n. 094 2022 0008637720000 a mani del figlio convivente è stata eseguita nel luogo di residenza del ricorrente ed è pertanto valida a porre una presunzione di conoscenza del destinatario che spetta a quest'ultimo contraddire;
inoltre ha anche considerato come valida la notificazione a mezzo pec anche se eseguita da indirizzo non presente negli elenchi ufficiali.
Con il primo motivo di appello si solleva l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, per error in procedendo, in dipendenza della omessa pronuncia su fatti decisivi della controversia costituiti dall'eccepita violazione dell'art. 7, comma 1, Legge n. 212/2000, in dipendenza dell'omessa allegazione, al predetto atto, degli atti richiamati;
dall'eccepita nullità/illegittimità della Comunicazione Preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata per difetto di motivazione, in dipendenza della omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nonchè dall'eccpita inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, tramite professionista del libero foro.
In virtù di tali omesse pronunce, secondo l'appellante, sarebbe stata integrata una nullità della sentenza.
La doglianza - ad avviso della Corte - è infondata. Si premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co.1 n. 4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Detti principi si applicano al processo tributario, ex art.1, co. 2 D.Lgs. n.
546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Ad ogni buon conto si evidenzia che le eccezioni riproposte in appello sono comunque palesemente infondate.
Preliminarmente rileva questa Corte che l'omessa pronuncia su alcuni motivi di ricorso, quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio deve essere pertanto escluso in relazione a una questione esplicitamente o anche implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza e che è, quindi, suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio, se riprospettata con specifica censura.
In ordine alla dedotta omessa pronuncia circa il lamentato vizio di motivazione del preavviso d'iscrizione ipotecaria per mancata allegazione delle cartelle di pagamento richiamate nell'atto è comunque sufficiente evidenziare l'insussistenza dell'obbligo di allegazione invocato dall'appellante.Tanto in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (per tutte cfr. vedi cass sez. 5 n.2227\2018 ) in base al quale l'intimazione di pagamento (e a maggior ragione la comunicazione preventiva d'iscrizione di ipoteca che altro non è che un'intimazione di pagamento) non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale.Tale lettura
è confermata dal dato normativo che disciplina l'intimazione di pagamento previsto all'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che così recitano: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica». Dal contenuto di tale norma, e sul punto cfr. Cass. 2065 del 2022 per tutte, si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ,ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I. 7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass.
S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), secondo la Cassazione citata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione poichè contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione.
Infondato risulta anche il motivo di appello relativo alla mancanza di motivazione dell'atto in ordine alle modalità di calcolo degli interessi. Ed invero, a norma dell'art. 6, comma 1, d.m. 3 settembre 1999, n. 321, « il contenuto minimo della cartella di pagamento" - ma il principo è estensibile ancheall'atto oggi impugnato
"è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito». Non sussiste dunque l'obbligo, tantomeno a pena di nullità della cartella, di indicare il saggio di Interesse applicato (non rientrando questo tra gli elementi che devono essere indicati nel ruolo ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2), né la data di consegna del ruolo al concessionario (per l'esplicita esclusione dettata dalla norma). Peraltro il saggio dell'interesse dovuto «sulle imposte o sulle maggior imposte dovute in base alla liquidazione ... a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte» è dettato per legge (art. 20 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602). Infine, per integrare la motivazione nei termini richiesti dall'appellante dalla specificità della fattispecie (relativa al caso di omessi versamenti accertati con la procedura meccanizzata di controllo automatizzato -artt. 36-bis d.P.R. n.602/1973 e 54-bis d.P.R. n.633/1972) è sufficiente evidenziare che il contribuente si trovava già nella piena condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'Ufficio
- come nel caso in esame - mediante il mero richiamo alla dichiarazione medesima, proprio con riferimento al debito per tributi vari ed interessi.
Quanto all'eccezione relativa alla costituzione dell'appellante tramite avvocato del libero foro va rilevato che, per giurisprudenza consolidata e pacifica della Corte di Cassazione, tanto l'Agenzia delle Entrate, quanto l'Agenzia delle Entrate Riscossione, possono avvalersi di avvocati del libero Foro nelle controversie davanti al giudice tributario, con l'eccezione dei casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato (cfr. la recentissima l'ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ove si ribadisce che la normativa vigente consente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all'Avvocatura dello Stato).
Con il secondo motivo di appello si solleva l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, per manifesta violazione di legge – artt. 60, comma 1, lett. b-bis, Dpr n. 600/73 e 26, u.c., Dpr n. 602/73 atteso che la notifica delle predette cartelle di pagamento era stata eseguita a mani di un soggetto terzo – figlio, senza che sia stata fornita prova dell'invio e dell'effettiva ricezione da parte del destinatario della necessaria raccomandata informativa. Si reitera quindi anche l'eccezione di nullità delle notifiche effettuate via pec attraverso indirizzo non risultante dai pubblici elenchi.
Entrambe le censure sono infondate. Ed invero - quanto al primo motivo - risulta pacificamente dagli atti che le due cartelle fossero state regolarmente notificate presso il domicilio fiscale (indirizzo di residenza) del sig. Ricorrente_1, a mani del figlio IU. Va rilevato che la notifica è stata effettuata direttamente ex art. 14 l. 1982 n.890 tramite servizio postale e non tramite messo notificatore, come nel caso di specie per cui essa è da ritenersi certamente rituale essendo stata effettuata a familiare convivente (cfr. Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019
(Rv. 655744 - 01):" In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione".
Parimenti infondata - condividendosi la motivazione sul punto del primo giudice - è poi l'eccezione relativa all'illegittimità dell la notifica delle cartelle prodromiche in quanto effettuata, via pec, utilizzando da parte del concessionario per la riscossione del tempo, un indirizzo di posta elettronica diverso da quello inserito nei registri pubblici;
e cioè con procedura illegittima in conformità all'indirizzo giurisprudenziale contenuto nella nota ordinanza n. 17346/2019 della Corte di Cassazione.
E' sufficiente evidenziare che l'orientamento giurisprudenziale richiamato nell'atto di appello sia stato ormai travolto definitivamente dall'evoluzione della giurisprudenza in materia di notifica effettuata via pec tramite indirizzo non inserito nei pubblici registri.
Ed invero occorre fare riferimento agli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973 che non prevedono l'obbligo di effettuare la notifica dell'atto, da parte dell'amministrazione, attraverso un indirizzo
PEC risultante dai pubblici registri;
ed infatti il comma 2 del suddetto articolo 26 specifica che "La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005 n. 68, a mezzo Ef.i..-posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire neii'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" ovvero che(art. 60 comma 7° del D.P.R.
600/1973), "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)" . Il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs 82/2005) al comma 1 dell'art. 6 bis ha istituito l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (JNJ -PEC) delle imprese e dei professionisti;
le norme successive hanno previsto l'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC per le imprese in forma societari, per i professionisti. iscritti in albi, per le imprese individuali ed hanno quindi disciplinato l'JNJ .PEC. Dalla lettura delle norme risulta quindi la necessità dell'iscrizione nei registri per il destinatario della notifica e non anche dell'amministrazione quale mittente dell'atto, essendo quindi privo di rilievo il fatto che l'agenzia abbia utilizzato, ai fini della notificazione, un indirizzo PEC ,di provenienza, diverso rispetto a quello iscritto nel registro diverso dalla normativa. Occorre poi rilevare che ai sensi del D.P.R. n. 68/2005, la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il messaggio di posta elettronica arriva nella disponibilità informatica del ricevente e allo specifico indirizzo di posta certificata dello stesso, e per il mittente al momento in cui attiva la ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica. Peraltro la Corte di Cassazione, nella più recente consolidata giurisprudenza ormai afferma (per tutte cfr. Cass.Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del
03/07/2023,Rv. 668249 - 01)che "In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.".
E in ogni caso, infine, è tranciante e definitivo il richiamo - accortamente operato dal giudice di primo grado nella sentenza impugnata - alla Sentenza a SS. UU della Corte di Cassazione n. 15979 del 18 maggio
2022 secondo la quale : “la più stringente regola -di cui alla L. 11 gennaio 1994, n. 53, art.3 bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità- (è) invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati”. Per cui l'Agente non ha l'onere di inviare da pec 'risultante da pubblici elenchi' di cui all'art.16 ter, D.L n. 179/2012, il quale è previsto dal cit. art. 3 bis soltanto per gli avvocati.
La sentenza deve pertanto essere interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre Iva ed accessori come per legge.
Reggio Calabria 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore dr.IU ST