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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composta: NI RA Presidente Gianluca Mauro PELLEGRINI Consigliere Giovanna GIANI' Consigliere rel.
all'esito di camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 6280 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 11.03.2025 e vertente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall' Avv. Aurelio Tricoli, presso il cui studio in Milano, Via San Damiano 4 è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE E già ( ) in Controparte_1 CP_2 CodiceFiscale_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi ed elettivamente domiciliata in alla Via Maria Brighenti, 23 edificio B CP_1
APPELLATA E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_3
e difesa dall'Avv. Giuseppe Allocca ed elettivamente domiciliata in CP_1 alla via Marcantonio Colonna n. 27. APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Di Roma n. 14478/2021 pubblicata in data 16 settembre 2021 e notificata in data 21 settembre 2021
1 CONCLUSIONI: Per l'appellante principale: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: – accogliere integralmente l'appello per le motivazioni spese in atto e qui richiamate e, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni formulate in primo grado;
– per l'effetto, condannare la e l , in solido CP_3 CP_1 tra loro, al pagamento in favore di dell'importo di Parte_1
Euro 2.319.446,00 ovvero alla maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia per i motivi esposti;
– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello di Roma, contrariis reiectis: Confermare la sentenza 14478/2021 del 16/09/2021, nella parte in cui esclude la legittimazione passiva della
, nonché rigettare integralmente l'appello della CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario
[...] per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio” Per l'appellante incidentale : “Voglia l'Ecc.ma Corte di CP_3
Appello di Roma, contrariis reiectis, 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - rigettare integralmente l'appello proposto dalla in Pt_1 quanto infondato per le ragioni tutte illustrate in narrativa e, dunque, le domande tutte da esso proposte con conseguente conferma della sentenza n. 14478/2021 del Tribunale di Roma, Sezione II, Giudice Dott. ODDI, pubblicata in data 16 settembre 2021, notificata in data 21 settembre 2021, resa inter partes a definizione del giudizio R.G. n. 33779/2018; 2) in accoglimento dell'appello incidentale condizionato: riformare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui ha erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . 3) In ogni CP_1 caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di appello, notificato in data 21.10.2021, la intestata società appellante ha impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di Roma ha così deciso:
“il Tribunale in composizione monocratica così provvede: a) dichiara il Cont difetto di legittimazione passiva della Usl Roma 2; b) respinge la
2 domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_3
; c) condanna parte attrice a rifondere alle convenute le spese CP_3 processuali, liquidate per ciascuna di esse in complessivi € 24.000,00 per compensi professionali (di cui € 4.000,00 per la fase di studio, € 2.500,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase istruttoria ed € 7.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettaria delle spese generali, iva e cpa, come per legge”.
A fondamento della domanda, la aveva Parte_1 allegato di essersi resa cessionaria, dalla del Controparte_5 credito di Euro 2.319.446,00, portato dalla fattura n. 1001001679, emessa per gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, maturati dal 01/01/2009 al 31/12/2009, su prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento. Con la stessa decisione, il Tribunale ha preliminarmente accolto l'eccezione Contr di difetto di legittimazione passiva della ritenendo, quale Parte_2 unico soggetto obbligato, la;
ha, inoltre, respinto l'eccezione CP_3 di prescrizione quinquennale, per inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2948 n. 4 c.c., ritenendo applicabile il termine prescrizionale ordinario decennale. Sempre nel merito, il Tribunale ha respinto la domanda di condanna al pagamento azionata nei confronti della , CP_3 confermando che l'applicazione della normativa sugli interessi di mora (D.Lgs. n. 231/2002) alle strutture sanitarie accreditate presupponesse l'esistenza di un contratto scritto tra l'ente pubblico e la struttura stessa e che l' "accordo contrattuale" (previsto dalla sequenza "autorizzazione- accreditamento-accordo") valeva a configurare la "transazione commerciale" necessaria per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2002. In base a tali premesse, ha concluso negando l'assolvimento, da parte della attrice, dell'onere di provare l'esistenza di tale contratto per gli anni 2008 e 2009, cui si riferivano i crediti azionati;
per tale ragione, ha ritenuto insussistente il credito per interessi moratori, che non poteva essere oggetto di valida cessione. La ha proposto appello, formulando vari Parte_1 motivi. Si è costituita in giudizio instando per il rigetto del CP_1 gravame. Anche la ha chiesto il rigetto della impugnativa, CP_3 svolgendo appello incidentale condizionato avverso la decisione di rigetto della eccezione di difetto della propria di legittimazione passiva, nuovamente riproposta con il gravame incidentale.
3 Precisate le conclusioni, all'udienza del 11.03.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Con il primo motivo di appello, la parte lamenta la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il Tribunale, senza tenere conto della omessa contestazione della controparte sul punto, aveva dichiarato non provato il rapporto negoziale originario, posto alla base della erogazione delle prestazioni di assistenza, trattandosi in realtà di fatto pacifico tra le parti. L'appellante ha allegato che con la domanda era stato azionato un credito per soli interessi moratori che trovava la propria fonte nella legge e che la esistenza del contratto a monte era rinvenibile nel nesso sinallagmatico tra erogazione della prestazione delle forniture sanitarie rese dalla nei confronti degli utenti e lo spontaneo Controparte_5 pagamento delle fatture, seppur in ritardo e limitatamente alla sorte capitale. Nel contesto della medesima censura, l'appellante lamenta come il Tribunale avrebbe fornito una interpretazione restrittiva circa la definizione di “transazione commerciale”, in contrasto con i criteri ermeneutici comunitari e costituzionali. Sostiene dunque che i rapporti tra struttura sanitaria accreditata e pubblica amministrazione rientrerebbero nella nozione di “transazione commerciale”, spettando dunque gli interessi moratori da essi derivanti, di cui all'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il motivo è infondato. La questione, inerente al riconoscimento, sugli importi fatturati, degli interessi di cui al D.lgs 231/2001 è stata dal Tribunale risolta in modo condivisibile. Al riguardo il primo giudice ha così motivato: “È orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002 sorge soltanto qualora, in data successiva all'8.8.2002, sia stato concluso tra l'ente pubblico competente e la struttura un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del citato decreto), con il quale l'ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (cfr. Cass. 2.7.2019, n. 17665; 5.7.2018, n. 17591, con ampia motivazione sul punto;
10.11.2016, n. 20391; 14.7.2016, n.
4 14349). Il principio ora richiamato è fondato sui seguenti passaggi argomentativi. A) Per quanto di specifico interesse nella questione in esame, il d. lgs. n. 231/2002:
- stabilisce che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" (art. 1, comma 1);
- definisce come transazioni commerciali "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art. 2, comma 1, lett. a); come pubblica amministrazione "le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome ..., gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici" (art. 2, comma 1, lett. b); come imprenditore "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione" (art. 2, comma 1, lett. c);
- fissa il dies a quo (art. 4) e il saggio degli interessi (art. 5);
- prevede che "le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002" (art. 11, comma 1). B) Il sistema dell'accreditamento sanitario, introdotto in luogo della convenzione quale regime regolante i rapporti con le strutture sanitarie private (artt. 1 legge 23.10.1992, n. 421 e 8 d. lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche), equipara le strutture pubbliche e quelle private, purché dotate di requisiti minimi e uniformi, e riconosce il diritto del fruitore a scegliere liberamente tra le strutture sanitarie accreditate quella a cui rivolgersi. Il regime di accreditamento, conformato come provvedimento amministrativo riconduci-bile al genus delle concessioni di pubblico servizio, è disciplinato legislativamente dalle Regioni, nel rispetto dei principi evincibili dalle leggi statali (art. 2 d. lgs. n. 502/1992). In via generale, le leggi regionali – attenendosi per l'appunto all'inquadramento fornito precipuamente dagli artt.
8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies d. lgs.
5 n. 502/1992 – senza significative diversità, delineano il cd. regime delle 3 A: autorizzazione, accreditamento, accordo. C) La legge regionale del Lazio 3.3.2003, n. 4 prevede l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie (art. 7) e stabilisce che solo i soggetti autorizzati sono legittimati a chiedere l'accreditamento (art. 14). Quest'ultimo non è riconducibile a un contratto (poiché il suo conferimento è esercizio di un potere amministrativo, all'esito di una verifica, sempre effettuata dagli organi amministrativi, delle caratteristiche che connotano l'esercizio dell'attività sanitaria da parte del richiedente), ma è un provvedimento amministrativo, che abilita la struttura ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico. L'accreditante agisce jure imperii nei confronti dell'accreditato, come si desume dalla permanenza, in capo al primo, di una posizione di potere, da esercitare mediante la vigilanza sul secondo, dai cui esiti possono derivare anche la sospensione e la revoca dell'accreditamento (art. 16). Come usuale nel campo delle concessioni, la pubblica amministrazione affianca all'esercizio dello jus imperii un accessorio jus privatorum, mediante il quale stipula un apposito negozio con il concessionario per interferire, seppure su un piano tendenzialmente paritario, nella gestione della concessione stessa. Ed infatti, l'art. 18 l.r. cit., rubricato "accordi contrattuali", al primo comma stabilisce testualmente: "gli accordi contrattuali, nella forma di accordi con i soggetti pubblici ed equiparati accreditati e nella forma dei contratti con i soggetti privati accreditati, regolano, secondo la disciplina determinata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 19, la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in coerenza con le scelte della programmazione regionale, il debito informativo dei soggetti erogatori nonché le modalità per il controllo esterno sull'appropriatezza e la qualità dell'assistenza e delle prestazioni erogate". D) La sequenza “autorizzazione-accreditamento-accordo” si conclude dunque con la stipulazione tra ente pubblico accreditante e soggetto privato accreditato di un contratto, nel quale, seppur tenendo conto della programmazione regionale e delle relative delibere della Giunta regionale, viene determinato il contenuto degli obblighi che il soggetto accreditato assume a favore degli utenti del servizio sanitario regionale, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a
6 corrispondere. Non si tratta di un accordo-quadro, poiché il contenuto di questo contratto non necessita di particolari integrazioni, in quanto predetermina in modo adeguato le prestazioni che il soggetto accreditato assume l'obbligo di fornire e la remunerazione che, una volta che le stesse saranno fornite, l'ente pubblico dovrà corrispondere. Il fruitore (che concretizzerà con la sua scelta tanto la fornitura della prestazione quanto l'insorgere del relativo credito) non è parte nel contratto, bensì il soggetto a favore del quale il contratto è da altri stipulato. Si tratta dunque di una ipotesi di contratto a favore di terzi. Il negozio, inoltre, presenta la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nella "transazione commerciale" di cui al d. lgs. n. 231/2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento del prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che è perfettamente compatibile con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale, limitandosi a circoscrivere, nell'ampio genus contrattuale, una species di contratto a prestazioni corrispettive, nel cui ambito è finalizzata a disincentivare la mora di chi, avendo ricevuto dall'imprenditore l'oggetto o il servizio pattuito, non adempie tempestivamente alla sua corrispettiva obbliga-zione pecuniaria. E) Analoghe considerazioni valgono per l'attività svolta in regime "transitorio" (che regola il passaggio dal rapporto di convenzione esterna ex lege n. 833/1978 a quello di accreditamento ex d. lgs. n. 502/1992), che al pari di quella svolta "a regime" è fondato sulla scissione tra accreditamento – operativo ex lege n. 724/1994 per le strutture già in convenzione esterna – e remunerabilità delle prestazioni rese dal soggetto accreditato. La remunerabilità è in effetti condizionata alla necessaria sottoscrizione di specifici accordi anche nella fase dell'accreditamento provvisorio (o transitorio), cui, a maggior ragione, è coessenziale un esplicito intervento dell'amministrazione sanitaria per modificare la situazione già oggetto di convenzionamento, al fine dell'inserimento nella programmazione sanitaria regionale e conseguente incidenza sul fondo sanitario regionale.
6.2. Nel caso di specie non risulta dimostrato che tra la CP_5 Cont Parte
e l fosse stato stipulato alcun contratto che
[...] CP_1
7 Parte per gli anni 2008 e 2009, ai quali si riferiscono i crediti azionati da , regolasse le condizioni di erogazione delle prestazioni sanitarie e i pagamenti dei corrispettivi delle stesse. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, spetta al creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e il relativo termine di scadenza (Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13533; v., da ultimo, Cass. 21.5.2019, n. 13685; 20.1.2015, n. 826; 15.7.2011, n. 15659). Era dunque onere di parte attrice dimostrare la sussistenza del contratto ex artt.
8-quinquies d. lgs. n. 502/1992 e 3 l. r. Lazio n. 4/2003, che – completando la sequenza “autorizzazione- accreditamento-accordo” – determinasse l'insorgenza del rapporto obbligatorio fra le parti e rendesse ad esso applicabile la disciplina di cui al d. lgs. n. 231/2002. Tale onere probatorio non è stato assolto, nonostante fosse stato Cont espressamente richiamato dall' Usl Roma 2 in comparsa di costituzione (“…appare indubbio che gravi sulla parte attrice l'onere di provare la fonte costitutiva del rapporto, ovvero l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorso tra la , struttura privata Controparte_6 Contr accreditata, e l' ). Ciò comporta che il credito indicato nella fattura 1001001679 del 31.12.2016, costituito dagli interessi moratori di cui al d. lgs. n. 231/2002, è insussistente e, conseguentemente, non poteva essere oggetto di alcuna valida cessione.” Le conclusioni del Tribunale sono da condividere ritenendo la Corte di doversi uniformare alla consolidata direttiva di legittimità - di cui non constano orientamenti contrari - secondo cui il presupposto essenziale per il riconoscimento degli interessi moratori risiede nella previa stipulazione di un contratto avente forma scritta con la Pubblica Amministrazione. A partire dalla sentenza 20391/2016, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“Nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private pre-accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate. (Nell'affermare questo
8 principio la S.C. non ha riconosciuto valore contrattuale al decreto emesso dal Direttore Sanitario della Regione siciliana, con il quale era stabilito l'ammontare dei corrispettivi e le modalità di remunerazione per le prestazioni erogate dalle varie case di cura in regime di preaccreditamento).” (v. anche Cass. 17665/2019) Tale orientamento è stato da ultimo avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 35092/2023 che ha definitivamente sancito il principio per cui: “Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad un CP_7 contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.” La struttura accreditata, al di fuori degli accordi contrattuali (art.
8- quiquies d.lgs. 502/1992) non è tenuta ad erogare prestazioni agli assistiti del SSN (Cons. St. 5427/2011). Il contratto scritto costituisce dunque il fondamento del rapporto con il Servizio sanitario, atteso che eventuali prestazioni fornite al di fuori di esso non sono rimborsabili (Cons. St. 5245/2021). Il contratto ha ad oggetto le attività che la struttura privata deve erogare in concreto e il corrispettivo ad essa dovuto. L'accreditamento non costituisce fonte diretta del rapporto contrattuale ma è solo una condizione di legittimità degli accordi conclusi successivamente ad esso. Ne consegue l'imprescindibilità di un contratto in forma scritta stipulato con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, non rilevando, da un lato l'accreditamento, né l'esecuzione della prestazione in favore dell'utente. D'altronde, la stessa avrebbe potuto attivarsi per la Controparte_5 stipula di una convenzione in epoca successiva, anche perché il rapporto venisse diversamente disciplinato quanto a modalità e tempi di pagamento, non essendo vincolata ad operare in regime di convenzionamento, qualora le precedenti condizioni economiche non fossero soddisfacenti. Nel caso in esame, non è stata né allegata, né dimostrata la stipula di un contratto sotteso ai crediti vantati in epoca successiva all'8.8.2002, non potendosi in nessun modo aderire alla impostazione dell'appellante, incentrata sulla rilevanza, ai fini propugnati, un contratto sorto in executivis.
9 Con l'“appello incidentale condizionato”, la ha CP_3 impugnato la sentenza nella parte in cui ha respinto la propria eccezione di Contr difetto di legittimazione passiva nei confronti della Si osservi, tuttavia, come il rigetto del gravame principale assorba il merito della questione riproposta con l'appello incidentale, a mente del principio processuale secondo cui: “L'appello incidentale che investa una questione preliminare di merito, proposto dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado, ha natura di gravame condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione, sicché, ove la suddetta questione (nella specie, carenza di legittimazione passiva) sia stata oggetto di decisione esplicita o implicita ad opera del primo giudice, quello di secondo grado deve esaminarla solo in presenza dell'attualità dell'interesse e, cioè, unicamente nell'ipotesi di fondatezza dell'impugnazione principale, mentre, in caso contrario, non può rigettarla, restando la stessa assorbita” (v. Cass. 01/03/2016 n. 4047; ma anche Cass. 21/02/2019 n. 5134) Le spese del primo grado restano ferme, stante la corretta applicazione del principio della soccombenza. Al rigetto del gravame, segue di onerare l'appellante delle spese del presente grado, ragguagliate al valore del devoluto. Inoltre, a carico dell'appellante va dichiarata la ricorrenza delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ex art. 13 comma 1 terdecies DM 30.05.2002 n. 115
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattese così provvede:
- rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale della;
CP_3
- condanna la società appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado che liquida, per ciascuna parte, in Euro 16.000, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante principale, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.09.2025 Il Consigliere relatore Giovanna Gianì Il Presidente
NI SA
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