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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/06/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 852/2019 promossa da:
, nata a [...] il [...] ivi residente in c.da Fratulla Parte_1
s.n.c., c.f. con l'avv. Gaetano Di Dio;
C.F._1
-attrice;
contro nato a [...] il [...], ivi residente in c.da Doniamare n. 6, c.f. CP_1
; C.F._2
-convenuto;
avente a OGGETTO
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 l'attore formula le seguenti conclusioni: “Nell'insistere sul contenuto dell'atto di citazione, in quelli successivi
ed in tutte le richieste, eccezioni e difese ivi spiegate, si conclude per l'accoglimento della domanda,
riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, negli atti successivi e nei
verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con la condanna di parte
convenuta alle spese di giudizio”. Si riportano, quindi, le conclusioni formulate in citazione: “dire e
dichiarare che ha diritto a norma degli artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p. al Parte_1
risarcimento dei danni ingiusti patrimoniali e non subiti e subendi cagionati dalla condotta criminosa
posta in essere dal … e per l'effetto condannare il convenuto al ripristino dello stato CP_1
dei luoghi e al risarcimento dei danni in favore della nella misura Parte_1
complessiva di € 30.000,00 …”.
Nessuna conclusione risulta depositata dalla parte convenuta rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conviene in giudizio il fratello dolendosi delle modificazioni Parte_1 CP_1
da questo apportate all'immobile sito in Piazza Armeria, c.da Doniamare n. 6, ad entrambi appartenente, e chiedendo la riduzione in pristino del bene, oltre al risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Segnatamente, l'attrice rappresenta di essere comproprietaria, unitamente al convenuto, dell'immobile suddetto e di averne sempre posseduto in via esclusiva la cucina, un vano ripostiglio e un vano deposito situati al piano seminterrato, nonché metà del primo piano e di quello mansardato.
Deduce, quindi, l'attrice che nell'anno 2010, recatasi presso l'immobile, constatò la sostituzione della serratura della porta di ingresso del vano cucina, nonché la modificazione dello stato interno del bene
(così riassumibile: apertura di finestre, rottura ed interruzione della canna fumaria dal piano pagina 2 di 8 seminterrato al piano primo smontaggio del vaso igienico e chiusura dello scarico mediante colata di cemento, rimozione tubazione di scarico;
posa in opera di guaina bituminosa in maniera difforme a tutte le buone norme del costruire in una porzione di terrazzo;
chiusura botola e rimozione scala in legno) originariamente indiviso e di fatto separato in due dal convenuto.
L'attrice documenta altresì che per tali fatti il convenuto è stato penalmente condannato con sentenza passata in giudicato, prodotta in atti, ai sensi degli artt. 392 e 632 c.p. in continuazione.
Poiché la sentenza penale contiene la generica condanna, a carico del al risarcimento CP_1
dei danni nei confronti dell'odierna attrice, costituitasi parte civile nel processo penale, quest'ultima instaura il presente giudizio al fine di ottenere la riduzione in pristino del bene e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
non risulta costituito nonostante regolare notifica, di modo che ne va dichiarata la CP_2
contumacia.
Premesso che i fatti esposti da parte attrice sono stati oggetto di accertamento con efficacia di giudicato tra le parti (arg. ex art. 651 c.p.) e che il diritto al risarcimento del danno è stato affermato in sede penale, nella presente sede occorrerà verificare quale sia il danno, e quale la sua consistenza.
La giurisprudenza della Corte regolatrice, sul punto, ritiene condivisibilmente che la parte civile che abbia ottenuto una statuizione di condanna generica nel giudizio penale, per ottenere la liquidazione del danno stesso innanzi al giudice civile deve provare i danni di cui, in concreto, chiede il risarcimento,
nonchè il nesso di causa tra tali danni e il fatto di reato.
Precisamente, “la condanna generica, …, presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore
dell'illecito, ma non implica alcun vincolo per il Giudice civile in ordine all'accertamento della
"concreta esistenza" di un danno risarcibile, postulando soltanto la potenziale capacità lesiva del fatto
dannoso e la probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva
pagina 3 di 8 restando - nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa
di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 329
del 11/01/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 8807 del 27/06/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 7637 del
16/05/2003; id. Sez. 2, Sentenza n. 2947 del 14/02/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005;
id. Sez. 1, Sentenza n. 9295 del 19/04/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 7695 del 21/03/2008; id. Sez. 3,
Sentenza n. 23429 del 04/11/2014)” (Cass. 2018 n. 5660).
In altri termini, secondo l'impostazione ritenuta condivisibile, “la sentenza del giudice penale che,
accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e
separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di
generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento,
in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto
individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi
lamentati dai danneggiati” (Cass. 2020 n. 8477).
Ciò significa che il giudice civile adito per la liquidazione del danno non potrà mettere in discussione l'esistenza della responsabilità, ossia l'an del diritto al risarcimento dei danni, sul quale sussiste il giudicato, ma dovrà pur sempre indagare se il fatto dannoso ascritto alla parte convenuta abbia cagionato quelle conseguenze di cui il danneggiato chiede il ristoro. Così infatti si esprime la Corte
regolatrice sul punto: “…la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la
condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica
sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce
autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente
impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la
conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo pagina 4 di 8 all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito
successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'
"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo,
se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o
meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze
pregiudizievoli allegate dai danneggiati".
Applicando i superiori principi al caso sub iudice può osservarsi quanto segue.
È certo il danno consistente nella modificazione dello stato dei luoghi.
A fronte di tale danno l'attrice domanda la riduzione in pristino dell'immobile, ossia il risarcimento in forma specifica (art. 2058 c.c.).
Tale domanda va accolta.
Le opere necessarie per la riduzione in pristino sono indicate in seno alla c.t.u. e al computo metrico alla stessa allegato, rimasto del tutto incontestato e dal quale non sussiste ragione alcuna per discostarsi.
Il convenuto va quindi condannato all'esecuzione delle opere indicate in seno alla c.t.u. a firma dell'ing. , depositata nel fascicolo telematico in data 12.10.2024, cui si fa Persona_1
integralmente rinvio per ragioni di economia processuale.
È invece da escludersi la sussistenza di prove in ordine a ulteriori danni di tipo patrimoniale e non patrimoniale.
Sotto il profilo non patrimoniale, difatti, è vero che l'art. 185 c.p., là dove prevede che ogni reato obbliga l'autore a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali che ne derivano, integra una delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale previste dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c.,
pagina 5 di 8 tuttavia, ciò non toglie che i danni non patrimoniali debbano pur sempre sussistere ed essere provati.
Quale sia il danno morale di cui l'attrice avrebbe sofferto non è dato sapere.
L'attrice si affida a una valutazione equitativa del danno, senza nemmeno dedurre di aver sofferto per lo spoglio subito e, così, senza nemmeno preoccuparsi dell'an del danno morale, rispetto al quale,
peraltro, non indica nemmeno alcun elemento utile per una eventuale quantificazione equitativa (che dunque sarebbe meramente arbitraria).
L'attrice, in particolare, non deduce quale utilizzo facesse del bene, per quale tempo, con quali modalità, quale fosse la valenza, anche affettiva, e di che entità la sofferenza patita per il mancato utilizzo.
Tanto più che in seno alla c.t.u. si legge quanto segue: “Lo stato conservativo dell'intero corpo di
fabbrica si presenta in cattive condizioni di conservazione e manutenzione. Parte del fabbricato è a
rischio crollo: si evidenziano sul fronte nord-est caratteristici segni di cedimento strutturale del
fabbricato: I pilastri e le travi a sostegno del terrazzo sono anch'essi compromessi al punto tale di
compromettere la staticità della terrazza. Sempre sul fronte nord-est si evidenzia cedimento del terreno
tramettendo di fatto tale deformazione sugli elementi portanti della terrazza. Inoltre l'immobile risulta
essere in perfetto stato di abbandono”.
Ebbene, qualora l'attrice avesse avuto un qualche interesse non patrimoniale nei confronti del bene in questione, è lecito ritenere che la stessa si sarebbe attivata per evitare un tale stato di abbandono e di degrado dell'immobile. Senonchè, non risulta che l'attrice si sia in qualche modo attivata per salvaguardare il bene (anche azionando gli eventuali rimedi volti a compulsare il comproprietario), sì
che non si comprende quale sia la sofferenza patita per l'immutazione dello stato dei luoghi e l'esclusione da una parte di un immobile a rischio di perimento.
Dunque, appare difettare il necessario presupposto per la liquidazione equitativa del danno, ossia la pagina 6 di 8 prova del danno.
Proprio lo stato del bene descritto in seno alla c.t.u., unitamente alla totale carenza assertiva dell'attrice,
porta ad analoghe conclusioni con riferimento al danno patrimoniale.
È vero, infatti, che, generalmente, in assenza di una prova specifica dell'ammontare del danno subito da parte del proprietario di un immobile per occupazione senza titolo dello stesso, si fa ricorso a criteri di carattere equitativo fondati ora sul valore locativo medio dell'immobile, ora -quando si tratta di occupazioni realizzate dalla PA- sull'art. 42 bis TU espropri.
Nel caso di specie, parte attrice non deduce quale sarebbe il danno sofferto in termini economici, né
offre alcun elemento utile a ricostruirlo (non vengono dedotti nemmeno i metri quadri di si compone l'immobile).
Soprattutto, come accennato, non appare nemmeno utilizzabile il criterio del valore locativo dell'immobile là dove si tenga presente che il bene si trova -incontestatamente- in pericolo di crollo.
In altri termini, in concreto, non si vede quale sia il danno economico subito dall'attrice (diverso da quello risarcito mediante riduzione in pristino) non potendosi presumere alcuno sfruttamento dello stesso, viste le condizioni accertate dal c.t.u.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle di c.t.u.
Tali spese vanno determinate avendo riguardo al d.m. 55/14.
Quanto allo scaglione di valore in cui può ritenersi ricompresa la causa, si può rilevare che le opere per la riduzione in pristino sono stimate dal c.t.u. nella somma di euro 10.600,00 circa, sì che, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è da ritenere ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Le spese legali sono quindi da liquidare nella somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge pagina 7 di 8 (parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della vicenda).
La somma va corrisposta all'erario in ragione dell'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Su tale somma non va operata alcuna dimidiazione (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass.
Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Alla somma suddetta va aggiunto quanto prenotato a debito ed ogni altro esborso anticipato o prenotato dall'erario.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia del convenuto CP_1
condanna il convenuto all'esecuzione delle opere di riduzione in pristino indicate in seno alla perizia depositata nel fascicolo telematico dal c.t.u., ing. , in data 12.10.2024 e al computo Persona_1
metrico alla stessa allegato;
rigetta le altre domande spiegate da parte attrice;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, della somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge, oltre quanto anticipato o prenotato a debito dall'erario;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
Enna, 23 giugno 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 852/2019 promossa da:
, nata a [...] il [...] ivi residente in c.da Fratulla Parte_1
s.n.c., c.f. con l'avv. Gaetano Di Dio;
C.F._1
-attrice;
contro nato a [...] il [...], ivi residente in c.da Doniamare n. 6, c.f. CP_1
; C.F._2
-convenuto;
avente a OGGETTO
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 l'attore formula le seguenti conclusioni: “Nell'insistere sul contenuto dell'atto di citazione, in quelli successivi
ed in tutte le richieste, eccezioni e difese ivi spiegate, si conclude per l'accoglimento della domanda,
riportandosi alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, negli atti successivi e nei
verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, con la condanna di parte
convenuta alle spese di giudizio”. Si riportano, quindi, le conclusioni formulate in citazione: “dire e
dichiarare che ha diritto a norma degli artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p. al Parte_1
risarcimento dei danni ingiusti patrimoniali e non subiti e subendi cagionati dalla condotta criminosa
posta in essere dal … e per l'effetto condannare il convenuto al ripristino dello stato CP_1
dei luoghi e al risarcimento dei danni in favore della nella misura Parte_1
complessiva di € 30.000,00 …”.
Nessuna conclusione risulta depositata dalla parte convenuta rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conviene in giudizio il fratello dolendosi delle modificazioni Parte_1 CP_1
da questo apportate all'immobile sito in Piazza Armeria, c.da Doniamare n. 6, ad entrambi appartenente, e chiedendo la riduzione in pristino del bene, oltre al risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Segnatamente, l'attrice rappresenta di essere comproprietaria, unitamente al convenuto, dell'immobile suddetto e di averne sempre posseduto in via esclusiva la cucina, un vano ripostiglio e un vano deposito situati al piano seminterrato, nonché metà del primo piano e di quello mansardato.
Deduce, quindi, l'attrice che nell'anno 2010, recatasi presso l'immobile, constatò la sostituzione della serratura della porta di ingresso del vano cucina, nonché la modificazione dello stato interno del bene
(così riassumibile: apertura di finestre, rottura ed interruzione della canna fumaria dal piano pagina 2 di 8 seminterrato al piano primo smontaggio del vaso igienico e chiusura dello scarico mediante colata di cemento, rimozione tubazione di scarico;
posa in opera di guaina bituminosa in maniera difforme a tutte le buone norme del costruire in una porzione di terrazzo;
chiusura botola e rimozione scala in legno) originariamente indiviso e di fatto separato in due dal convenuto.
L'attrice documenta altresì che per tali fatti il convenuto è stato penalmente condannato con sentenza passata in giudicato, prodotta in atti, ai sensi degli artt. 392 e 632 c.p. in continuazione.
Poiché la sentenza penale contiene la generica condanna, a carico del al risarcimento CP_1
dei danni nei confronti dell'odierna attrice, costituitasi parte civile nel processo penale, quest'ultima instaura il presente giudizio al fine di ottenere la riduzione in pristino del bene e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
non risulta costituito nonostante regolare notifica, di modo che ne va dichiarata la CP_2
contumacia.
Premesso che i fatti esposti da parte attrice sono stati oggetto di accertamento con efficacia di giudicato tra le parti (arg. ex art. 651 c.p.) e che il diritto al risarcimento del danno è stato affermato in sede penale, nella presente sede occorrerà verificare quale sia il danno, e quale la sua consistenza.
La giurisprudenza della Corte regolatrice, sul punto, ritiene condivisibilmente che la parte civile che abbia ottenuto una statuizione di condanna generica nel giudizio penale, per ottenere la liquidazione del danno stesso innanzi al giudice civile deve provare i danni di cui, in concreto, chiede il risarcimento,
nonchè il nesso di causa tra tali danni e il fatto di reato.
Precisamente, “la condanna generica, …, presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore
dell'illecito, ma non implica alcun vincolo per il Giudice civile in ordine all'accertamento della
"concreta esistenza" di un danno risarcibile, postulando soltanto la potenziale capacità lesiva del fatto
dannoso e la probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva
pagina 3 di 8 restando - nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa
di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 329
del 11/01/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 8807 del 27/06/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 7637 del
16/05/2003; id. Sez. 2, Sentenza n. 2947 del 14/02/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005;
id. Sez. 1, Sentenza n. 9295 del 19/04/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 7695 del 21/03/2008; id. Sez. 3,
Sentenza n. 23429 del 04/11/2014)” (Cass. 2018 n. 5660).
In altri termini, secondo l'impostazione ritenuta condivisibile, “la sentenza del giudice penale che,
accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al
risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e
separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di
generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento,
in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto
individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi
lamentati dai danneggiati” (Cass. 2020 n. 8477).
Ciò significa che il giudice civile adito per la liquidazione del danno non potrà mettere in discussione l'esistenza della responsabilità, ossia l'an del diritto al risarcimento dei danni, sul quale sussiste il giudicato, ma dovrà pur sempre indagare se il fatto dannoso ascritto alla parte convenuta abbia cagionato quelle conseguenze di cui il danneggiato chiede il ristoro. Così infatti si esprime la Corte
regolatrice sul punto: “…la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la
condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica
sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce
autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente
impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la
conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo pagina 4 di 8 all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito
successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'
"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo,
se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o
meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze
pregiudizievoli allegate dai danneggiati".
Applicando i superiori principi al caso sub iudice può osservarsi quanto segue.
È certo il danno consistente nella modificazione dello stato dei luoghi.
A fronte di tale danno l'attrice domanda la riduzione in pristino dell'immobile, ossia il risarcimento in forma specifica (art. 2058 c.c.).
Tale domanda va accolta.
Le opere necessarie per la riduzione in pristino sono indicate in seno alla c.t.u. e al computo metrico alla stessa allegato, rimasto del tutto incontestato e dal quale non sussiste ragione alcuna per discostarsi.
Il convenuto va quindi condannato all'esecuzione delle opere indicate in seno alla c.t.u. a firma dell'ing. , depositata nel fascicolo telematico in data 12.10.2024, cui si fa Persona_1
integralmente rinvio per ragioni di economia processuale.
È invece da escludersi la sussistenza di prove in ordine a ulteriori danni di tipo patrimoniale e non patrimoniale.
Sotto il profilo non patrimoniale, difatti, è vero che l'art. 185 c.p., là dove prevede che ogni reato obbliga l'autore a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali che ne derivano, integra una delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale previste dalla legge ai sensi dell'art. 2059 c.c.,
pagina 5 di 8 tuttavia, ciò non toglie che i danni non patrimoniali debbano pur sempre sussistere ed essere provati.
Quale sia il danno morale di cui l'attrice avrebbe sofferto non è dato sapere.
L'attrice si affida a una valutazione equitativa del danno, senza nemmeno dedurre di aver sofferto per lo spoglio subito e, così, senza nemmeno preoccuparsi dell'an del danno morale, rispetto al quale,
peraltro, non indica nemmeno alcun elemento utile per una eventuale quantificazione equitativa (che dunque sarebbe meramente arbitraria).
L'attrice, in particolare, non deduce quale utilizzo facesse del bene, per quale tempo, con quali modalità, quale fosse la valenza, anche affettiva, e di che entità la sofferenza patita per il mancato utilizzo.
Tanto più che in seno alla c.t.u. si legge quanto segue: “Lo stato conservativo dell'intero corpo di
fabbrica si presenta in cattive condizioni di conservazione e manutenzione. Parte del fabbricato è a
rischio crollo: si evidenziano sul fronte nord-est caratteristici segni di cedimento strutturale del
fabbricato: I pilastri e le travi a sostegno del terrazzo sono anch'essi compromessi al punto tale di
compromettere la staticità della terrazza. Sempre sul fronte nord-est si evidenzia cedimento del terreno
tramettendo di fatto tale deformazione sugli elementi portanti della terrazza. Inoltre l'immobile risulta
essere in perfetto stato di abbandono”.
Ebbene, qualora l'attrice avesse avuto un qualche interesse non patrimoniale nei confronti del bene in questione, è lecito ritenere che la stessa si sarebbe attivata per evitare un tale stato di abbandono e di degrado dell'immobile. Senonchè, non risulta che l'attrice si sia in qualche modo attivata per salvaguardare il bene (anche azionando gli eventuali rimedi volti a compulsare il comproprietario), sì
che non si comprende quale sia la sofferenza patita per l'immutazione dello stato dei luoghi e l'esclusione da una parte di un immobile a rischio di perimento.
Dunque, appare difettare il necessario presupposto per la liquidazione equitativa del danno, ossia la pagina 6 di 8 prova del danno.
Proprio lo stato del bene descritto in seno alla c.t.u., unitamente alla totale carenza assertiva dell'attrice,
porta ad analoghe conclusioni con riferimento al danno patrimoniale.
È vero, infatti, che, generalmente, in assenza di una prova specifica dell'ammontare del danno subito da parte del proprietario di un immobile per occupazione senza titolo dello stesso, si fa ricorso a criteri di carattere equitativo fondati ora sul valore locativo medio dell'immobile, ora -quando si tratta di occupazioni realizzate dalla PA- sull'art. 42 bis TU espropri.
Nel caso di specie, parte attrice non deduce quale sarebbe il danno sofferto in termini economici, né
offre alcun elemento utile a ricostruirlo (non vengono dedotti nemmeno i metri quadri di si compone l'immobile).
Soprattutto, come accennato, non appare nemmeno utilizzabile il criterio del valore locativo dell'immobile là dove si tenga presente che il bene si trova -incontestatamente- in pericolo di crollo.
In altri termini, in concreto, non si vede quale sia il danno economico subito dall'attrice (diverso da quello risarcito mediante riduzione in pristino) non potendosi presumere alcuno sfruttamento dello stesso, viste le condizioni accertate dal c.t.u.
Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle di c.t.u.
Tali spese vanno determinate avendo riguardo al d.m. 55/14.
Quanto allo scaglione di valore in cui può ritenersi ricompresa la causa, si può rilevare che le opere per la riduzione in pristino sono stimate dal c.t.u. nella somma di euro 10.600,00 circa, sì che, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è da ritenere ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Le spese legali sono quindi da liquidare nella somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge pagina 7 di 8 (parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità della vicenda).
La somma va corrisposta all'erario in ragione dell'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato.
Su tale somma non va operata alcuna dimidiazione (Cass. Sez. II Civ. 11.9.2018, n. 22017/2018; Cass.
Sez. II Civ. 3.1.2020, n. 19).
Alla somma suddetta va aggiunto quanto prenotato a debito ed ogni altro esborso anticipato o prenotato dall'erario.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
dichiara la contumacia del convenuto CP_1
condanna il convenuto all'esecuzione delle opere di riduzione in pristino indicate in seno alla perizia depositata nel fascicolo telematico dal c.t.u., ing. , in data 12.10.2024 e al computo Persona_1
metrico alla stessa allegato;
rigetta le altre domande spiegate da parte attrice;
condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, della somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge, oltre quanto anticipato o prenotato a debito dall'erario;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
Enna, 23 giugno 2025
Il GIUDICE
Davide Palazzo
pagina 8 di 8