TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6948/2016 R.G. vertente tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutti quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Luca Leoncini, giusta Persona_1 procura a margine dell'atto di citazione;
-attori-
e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caputo;
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni da emotrasfusione.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 6.03.2025 tenutasi in forma cartolare e qui da intendersi trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 5.05.2016 Parte_1 Parte_2
, , tutti quali eredi di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Persona_1 chiedevano al Tribunale di Bari di accertare e dichiarare che il avesse subito danni Per_1 non patrimoniali a seguito del contagio provocato dai trattamenti sanitari a cui era stato sottoposto, accertare la responsabilità ex artt. 1218 e 1228 cc della struttura ospedaliera, condannare la Gestione Liquidatoria ex alla refusione dei danni. CP_1
1.1. Esponevano, in particolare, i ricorrenti che:
1 -essi erano rispettivamente coniuge e figli di che, nel mese di marzo del Persona_1
1973, era stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia dell'Ospedale “Di Venere” di Bari ove era stato sottoposto ad un intervento di colecistectomia durante il quale gli era stata praticata una trasfusione di sangue infetto;
-già nel 1976 vi era stato un primo riscontro della contrazione di CV ed in data 26.03.1993 gli era stata diagnosticata un' “epatite cronica CV”;
-in data 28.06.2007 gli era stata diagnosticata una cirrosi epatica da evoluzione CV correlata di origine post trasfusionale che ne aveva causato il decesso il 30.05.2011;
-nella cartella clinica del citato ricovero del 1973 non vi era alcuna trascrizione della trasfusione bensì solo di una richiesta e consegna di una sacca di sangue in data 3.04.1976 di cui non risultava né la restituzione né la distruzione e, comunque, ritenuta effettuata dalla stessa Direzione Sanitaria dell'Ospedale Di Venere come da note dell'8.01.14 e 16.07.14;
-la procedura di mediazione era rimasta senza esito.
1.2. Ciò premesso, adivano l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Con ordinanza del 13.05.16 era fissata l'udienza di comparizione delle parti per l'udienza del
17.10.16.
3. Si costituiva la Gestione Liquidatoria ex che, in via preliminare, chiedeva CP_1 dichiararsi inammissibile il ricorso o, comunque, disporsi il mutamento del rito, dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva ed, in ogni caso, prescritto l'avverso diritto.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda .
4. Alla udienza di comparizione era disposto il mutamento del rito quindi, all'udienza del
26.06.17, erano concessi i termini ex art. 183 co 6 cpc.
5. Il giudizio era istruito a mezzo di acquisizione documentale, prova per testi e ctu.
6. Riservato per la decisione, era rimesso sul ruolo per la riassegnazione ad altro magistrato.
7.All'udienza del 6.03.2025 , precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
///
8. SULL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
8.1. Preliminarmente occorre dare atto della rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta.
Pertanto resta da esaminare quella di prescrizione su cui quest'ultima anche in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito, peraltro nel totale silenzio sul punto di parte attrice che non ha depositato la prima memoria istruttoria al fine di contraddire sulle avverse eccezioni.
Detto ciò, la Gestione Liquidatoria ex eccepisce che il diritto al risarcimento CP_1 vantato dagli attori sarebbe prescritto giacchè la scoperta della malattia era avvenuta nel 1976
(secondo quanto riportato in atto di citazione) e il primo atto interruttivo risalirebbe al 2002 .
8.2. Ebbene, sul punto è necessario svolgere qualche breve considerazione .
2 Gli attori affermano che la responsabilità della convenuta scaturisce dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal cd. contatto sociale tra struttura e paziente per cui trattasi di responsabilità contrattuale.
Tale qualificazione trova conferma nella giurisprudenza della Cassazione che, con un orientamento consolidato, ha precisato che “In tema di responsabilità sanitaria da emotrasfusioni di sangue infetto, va fatta una distinzione tra i doveri di controllo e di vigilanza sul sangue - che gravano sul ed hanno natura extracontrattuale - e gli Controparte_2 obblighi di natura contrattuale di esatta esecuzione della prestazione sanitaria in conformità alle "leges artis", che invece incombono sulla struttura sanitaria” (Cass. civ., n. 17676/24; nello stesso senso Cass. civ., n. 25472/24).
Ne deriva che, in relazione alla medesima vicenda, la parte può convenire in via concorrente, tanto il (nei cui confronti si delinea una responsabilità extracontrattuale), quanto la CP_2 struttura sanitaria (nei cui confronti si configura una responsabilità contrattuale).
La qualificazione della responsabilità dell'ospedale come contrattuale rileva sia in punto di onere della prova che in punto di prescrizione.
Sotto il primo profilo, infatti, ne deriva che la parte deve limitarsi ad allegare l'avverso inadempimento senza dover dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 cc .
Sotto il secondo profilo ne discende, invece, che il diritto vantato si prescrive in dieci anni.
A tale proposito giova, peraltro, chiarire che, se si tratta del danno reclamato nei confronti dell iure proprio da chi sia stato contagiato dall'infezione a seguito di Controparte_3 emotrasfusioni (ovvero iure hereditatis dai familiari) la prescrizione è decennale in considerazione della responsabilità su di essa incombente in forza del contratto di spedalità.
Invece, se si tratta del diritto al risarcimento del danno da cd. 'lesione del rapporto parentale' azionato iure proprio dai familiari del paziente trasfuso (o del diritto al risarcimento del danno da cd. 'perdita del rapporto parentale' azionato iure proprio dai familiari del trasfuso, poi deceduto) la prescrizione è quinquennale non ravvisandosi un rapporto contrattuale tra gli stessi Part e l (vedasi sulla questione Cass.civ., n. 14615/2020 per cui “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. (Nella
3 specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell'azione contrattuale "iure proprio" agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da CV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti)”.
E' necessario, quindi, verificare alla luce dei suddetti principi se sia o meno maturata la prescrizione della pretesa creditoria vantata dagli attori.
8.3. Ebbene, per quanto concerne il diritto al risarcimento fatto valere iure hereditatis dagli attori può evidenziarsi quanto segue.
Sulla base della documentazione offerta dalla parte attrice la diagnosi di epatite cronica HVC correlata risale al 22.05.1998 nell'occasione di un ricovero presso il Policlinico di Bari.
In tale momento il paziente ebbe la percezione di aver contratto (verosimilmente a seguito della trasfusione) un'epatite cronica HVC correlata.
Aveva, pertanto, dieci anni per esercitare il diritto al risarcimento .
Sul punto la giurisprudenza è ormai granitica nell'affermare che il termine decorre dalla percezione che il soggetto ha avuto della malattia e, nel caso di decesso, il termine per i familiari che agiscono iure successionis non decorre dalla morte bensì sempre dal momento in cui il soggetto ne ha avuto cognizione (ex multis Cass. civ., n. 3717/2019; anche Cass. civ. , n.
16468/23)
Nella maggior parte dei casi il momento di maturazione di una siffatta consapevolezza può ragionevolmente ancorarsi alla proposizione, da parte dell'interessato, della domanda amministrativa volta alla corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 che attesta la sufficiente e adeguata percezione della malattia e delle sue cause, salvo che la controparte, nell'eccepire la prescrizione, assolva l'onere di allegare e provare una più prolungata inerzia nell'esercizio del diritto al risarcimento del danno.
Nel caso specifico gli attori hanno prodotto la lettera racc. a/r del 15.06.2002 con cui il ha domandato alla Gestione Liquidatoria ex il risarcimento dei danni Per_1 CP_1 subiti a seguito della trasfusione .
Successivamente la richiesta è stata reiterata con lettera racc. a/r del 17.06.2011 per conto dei suoi familiari.
E', pertanto, evidente che il decorso del termine di prescrizione con riferimento alla pretesa risarcitoria iure hereditatis è stato interrotto .
8.4. Per quanto concerne il danno iure proprio degli attori, anche per esso il termine di prescrizione non può ritenersi decorso.
Come detto, infatti, per chi agisce per il “danno parentale da perdita del congiunto” , trattandosi di responsabilità extracontrattuale il termine è quinquiennale e decorre dal decesso.
Nel caso di specie il è deceduto il 30.05.2011 ed in data 16.02.16 risulta avviata la Per_1 procedura di mediazione.
4 8.5. Alla luce delle suesposte considerazioni l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta appare, quindi, infondata qualunque sia il titolo della pretesa risarcitoria.
9. SULL' AN DEL RISARCIMENTO IURE HEREDITATIS
9.1. Superata la questione della prescrizione occorre soffermarsi sul merito della domanda proposta dagli attori iure hereditatis.
9.2.Come detto la loro pretesa risarcitoria trova la sua fonte nella responsabilità contrattuale della struttura dove il congiunto fu ricoverato e dove verosimilmente, a causa della condotta imperita dei sanitari, contrasse il virus.
9.3.E' dato acquisito nella letteratura scientifica che il virus BC (epatite B) ed il relativo test di identificazione sono stati conosciuti dalla scienza mondiale nel 1978; che il virus HIV ed il relativo test di identificazione sono stati conosciuti dalla scienza mondiale nel 1985; ed infine che il virus CV (epatite C) ed il relativo test di identificazione sono stati conosciuti dalla scienza mondiale nel 1988.
Le Sezioni Unite sono pervenute alla conclusione che “già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità del anche per il contagio CP_2 degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il non aveva controllato, come pure era obbligato per legge” CP_2
(Cass. 581/2008).
In un arresto di poco successivo (Cass. n. 17685/2011), la Corte di Cassazione, dopo aver nuovamente passato in rassegna le numerose fonti normative già individuate dalle Sezioni Unite nella suddetta pronuncia (dalle quali derivano, a carico del , gli obblighi di CP_2 prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo in ordine alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati), ha evidenziato come, dall'avvenuta emanazione dei predetti provvedimenti normativi di rango primario e secondario, sia possibile evincere come fosse già ben noto , sin dalla fine degli anni '60, e, dunque, non eccezionale o imprevedibile, il rischio di trasmissione di epatite virale, atteso che la rilevazione (indiretta) dei virus era già all'epoca possibile mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg, circostanza da tempo evidenziata dalla giurisprudenza, anche di merito (cfr. Cass. n. 6241/1987; Cass. n. 8069/1993; Trib. LA 19.11.1997; Trib. Roma
14.6.2001 ivi citate).
In una sentenza coeva (n. 15453/2011), infatti, viene ribadito il principio che “La responsabilità del della salute e della struttura ospedaliera in merito alla qualità del CP_2 sangue utilizzato per le trasfusioni sussiste anche per gli accadimenti anteriori alla l. n. 107 del
1990, che regolamenta le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati”
5 D'altro canto, la Suprema Corte, nella succitata pronuncia n. 17685/2011, ribadisce che, sin dalla metà degli anni sessanta, erano esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti e che, del resto, lo stesso , dimostrando di Controparte_2 essere ben a conoscenza del fenomeno, “ha con circolari n. 1188 del 30 giugno 1971, 17 febbraio e 15 settembre 1972 disposto la ricerca sistematica dell'antigene Australia (cui fu dato poi il nome di antigene di superficie del virus dell'epatite B); e con circolare n. 68 del 1978 ha poi reso obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene dell'epatite B in ogni singolo campione di sangue o plasma”.
Ciò detto quanto agli obblighi gravanti sulla struttura, in merito all'onere della prova l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento qualunque ma ad un inadempimento qualificato e cioè astrattamente idoneo alla produzione del danno.
Compete, di contro, al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie concreta la causa del danno.
9.4. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla vicenda in esame, ne discende che gli attori hanno pienamente adempiuto al proprio onere di allegazione e prova.
Difatti essi hanno provato il contratto relativo alla prestazione sanitaria (del resto il punto non
è in contestazione) ed allegato che la struttura sanitaria è stata inadempiente avendo sottoposto il loro congiunto ad emotrasfusione con sangue infetto.
Essi hanno poi allegato il danno derivatone alla salute .
Quest'ultimo ha trovato conferma nella ctu alle cui risultanze si può rinviare poiché formulate con metodo scientifico e non oggetto di osservazioni dalle parti.
Ebbene, dalle indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta della documentazione in atti, è emerso che il virus dell'epatite C fu contratto dal in conseguenza delle Per_1 trasfusioni di sangue a cui fu sottoposto durante il ricovero presso l'ospedale Di Venere nel
1973.
Evidenzia il ctu al riguardo come, in mancanza di prove circa differenti modalità di contagio (né per la verità esse sono state ipotizzate dalla convenuta), secondo il criterio del “più probabile che non” fu proprio la trasfusione la più verosimile occasione di contagio (pag. 17 della relazione).
Sottolinea, altresì, l'ausiliario del giudice come il ebbe una evoluzione Per_1 particolarmente sfavorevole della malattia a seguito della comparsa di un carcinoma epatocellulare ossia di una delle complicanze della cirrosi derivante dal virus dell'epatite C.
Afferma , infatti, che “non vi è dubbio alcuno circa il rapporto causale diretto ed univoco tra le due patologie: epatite cronica e carcinoma epatocellulare”.
Conclude , quindi, dichiarando che il “fu in vita affetto da epatopatia CV correlata Per_1 di origine post trasfusionale che , da epatopatia cronica attiva, subì evoluzione peggiorativa in
6 cirrosi epatica ed epatocarcinoma che, nella loro evoluzione lo condussero dapprima ad uno scompenso funzionale con refrattarietà alla chemioterapie successivamente all'exitus”.
Ciò detto, competeva alla convenuta fornire la prova che l' inadempimento non vi era stato poichè non era stata effettuata una trasfusione con sangue infetto oppure che, pur esistendo l'inadempimento, esso non era eziologicamente rilevante nell'azione risarcitoria proposta, per una assorbente ragione che recideva il nesso causale.
In buona sostanza spettava alla Gestione Liquidatoria provare che la struttura sanitaria presso la quale il era stato sottoposto ad emotrasfusioni avesse controllato e custodito il sangue Per_1 secondo le metodiche prescritte, indicate quantomeno nelle circolari all'epoca già vigenti.
Infatti , per quanto concerne l'ipotesi del contagio da emotrasfusione eseguita all'interno della struttura sanitaria, gli obblighi a carico della stessa ai fini della declaratoria della sua responsabilità vanno posti in relazione sia agli obblighi normativi esistenti al tempo dell'intervento e relativi alle trasfusioni di sangue, quali quelli relativi alla identificabilità del donatore e del centro trasfusionale di provenienza (c.d. tracciabilità del sangue), che agli obblighi più generali di cui all'art. 1176 c.c. nell'esecuzione delle prestazioni che il medico o la struttura possono aver violato nella singola fattispecie (Cass. 820/2015; Cass. 75497/12).
Difettando una prova contraria da parte della convenuta, può tranquillamente concludersi che la struttura sanitaria che ha prestato le cure in favore del nel 1973 ha violato gli obblighi Per_1 che già a quel tempo l'ordinamento giuridico poneva a suo carico proprio al fine di scongiurare o quantomeno limitare il rischio che si verificassero eventi lesivi della specie di quello di cui si discute, omettendo, ad esempio, di appurare se il donatore del sangue trasfuso presentasse i valori delle transaminasi alterati, così come prescritto dalla c.d. “Circolare Mariotti” fin dal
1966 (n. 50 del 28.3.1966).
Come sottolineato (o meglio stigmatizzato ) dal ctu il donatore non subì né un controllo preventivo (ciò non risulta) né successivo , volto a verificare se anche dopo la trasfusione fosse indenne dalla malattia epatica.
Peraltro la negligenza della struttura ospedaliera si desume anche dalle modalità di redazione della documentazione con riferimento alla trasfusione.
Ed invero risulta annotata la richiesta di una sacca di sangue (anche identificata nei suoi estremi
) ma non la sua infusione né tantomeno la restituzione ovvero la distruzione.
9.5.Sussiste, dunque, la responsabilità contrattuale della convenuta in termini di negligenza ed imperizia nello specifico settore della gestione degli emoderivati.
10. SUL QUANTUM DEL RISARCIMENTO IURE HEREDITATIS
10.1. Acclarato l'an, si può passare ad esaminare il quantum del risarcimento spettante al per la lesione dell'integrità psicofisica subita. Per_1
10.2. Occorre partire dalla nozione di malattia e comprendere quali ne siano gli esiti possibili.
7 Secondo la definizione data dalla Cassazione “Questa (la malattia) consiste nella lesione inferta alla integrità di una persona che determina un'alterazione in peius delle pregresse condizioni psicofisiche del soggetto. Tale nuovo stato in cui viene a versare tale soggetto dopo la lesione è destinato a cessare all'esito del periodo di convalescenza: - con la guarigione, ossia con il ripristino delle condizioni di salute anteriori o comunque senza reliquati invalidanti;
- con la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute (invalidità permanente); - con la perdita totale di capacità biologica del soggetto conseguente al decesso. Pertanto, l'affermazione che è possibile individuare un danno biologico permanente esclusivamente dopo il decorso e la cessazione della malattia deve essere intesa nel senso che, ad assumere rilievo, è “la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute” dopo il periodo di tempo occorrente per la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente e per il suo completo recupero psicofisico. …. Deve essere chiaro, quindi, che esistono alcune patologie, sorte in seguito ad un illecito extracontrattuale, che, dopo un primo evento lesivo, determinano ulteriori conseguenze pregiudizievoli, le quali, però, costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto e non la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile. In simili situazioni, dopo la somministrazione delle cure necessarie a ristabilire il paziente, si è avuta “la stabilizzazione del nuovo status caratterizzato dalla inemendabilità delle peggiorate condizioni di salute”, ma
è incontestabile che il danno biologico permanente rimanga tale, ancorché gli effetti dell'illecito ben possono accentuarsi, nonostante, tecnicamente parlando, la fase della
“malattia”, nei termini sopra esposti, sia stata superata (Cass., SU, n. 580 dell'11 gennaio
2008). Vengono in rilievo, allora, patologie che si caratterizzano per essere la morte un loro esito astrattamente possibile, ma del tutto incerto nel suo accadimento al momento del perfezionamento della fattispecie illecita. ….. “In tema di neoplasie polmonari causate da inalazione di amianto e, in generale, di malattie ingravescenti con evoluzione, con alta probabilità o con certezza, sfavorevole, l'incapacità biologica temporanea perdura in relazione alla durata della malattia e viene a cessare o con la guarigione (con pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo) o con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute o, ancora, con la morte” (cfr. Cass. 35416/2022).
10.3.Orbene, precisati i danni conseguenti alle malattie ingravescenti, quale è quella da cui risultava affetto il , ai fini della valutazione del danno da questi patito occorre fare Per_1 nuovamente riferimento alla ctu svolta nel presente giudizio.
Al riguardo il dott. , sulla base dell'esame della documentazione agli atti, ha Per_2 quantificato, innanzitutto, l'inabilità temporanea: inabilità temporanea parziale al 15% da maggio del 1998 a marzo 2007; parziale al 30% da giugno 2007 a settembre 2009; parziale al
60% da settembre 2009 a luglio 2010; totale da agosto 2010 al decesso in data 30.05.2011.
8 Può, quindi, farsi ricorso al criterio tabellare comunemente diffuso per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico/fisica e cioè a quello delle c.d. tabelle milanesi, aggiornate nel 2024 secondo il “sistema a punti” ai fini dell'adeguamento ai principi affermati dalla Suprema Corte (vedasi sentenza n.
10579/2021).
Deve, ancora, rammentarsi che le tabelle in questione inglobano sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso (danno biologico in senso stretto) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato (danno morale).
Invero, dette tabelle prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica un importo globale composto dal c.d. "punto" biologico (variabile in funzione di età
e grado di invalidità) - relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu - aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di validità) per la componente
"morale" del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno (cfr. da ultimo Cass. n. 26264/2023).
Ebbene, in applicazione dei sopra indicati criteri dai quali non vi è motivo di discostarsi e sulla base della documentazione a cui fa riferimento il ctu nella relazione , devono ritenersi liquidabili in favore degli eredi del , a titolo di danno iure hereditatis, le seguenti Per_1 somme :
-€ 57.252,75 per il periodo dal 22.05.1998 al 21.06.2007 con inabilità temporanea al 15%: (€
17,25 pari al 15% di € 115,oo) x gg. 3319;
-€ 28.428,00 per il periodo dal 22.06.2007 al 22.09.2009 con inabilità temporanea al 30%: (€
34,50 pari al 30% di € 115,oo) x gg. 824;
-€ 22.149,00 per il periodo dal 23.09.2009 al 3.08.2010 con inabilità temporanea al 60%: (€
69,00 pari al 60% di € 115,oo) x gg. 321;
-€ 34.615,00 per il periodo dal 4.08.2010 al 30.05.2011 con inabilità temporanea totale al
100%: (€ 115,00 x gg. 301).
Ne deriva un importo totale pari ad € 142.444,75 che non va personalizzato in assenza di allegazione e prova circa l'esistenza di condizioni fisiche o morali anomale rispetto al id quod plerumque accidit.
10.4. Nulla deve riconoscersi a titolo di danno biologico permanente.
Sul punto si deve tenere presente che “La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va commisurata all'invalidità temporanea rapportabile a tale periodo, ferma restando la necessità di adeguarla alle circostanze del caso concreto, tenuto conto che il pregiudizio, pur temporaneo, ha raggiunto la massima intensità, esitando nella morte e non già nella stabilizzazione dei postumi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, a fronte della morte intervenuta, a causa di precedente
9 contagio da emotrasfusioni infette, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla diagnosi di cirrosi epatica da CV, aveva liquidato il danno biologico invocato iure hereditatis dagli attori rapportandolo all'invalidità permanente, anziché all'invalidità temporanea (cfr. Cass. civ.
4658/24; conforme Cass. 36841/2022).
In sostanza, il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva per un certo tempo e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico- legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente, atteso che il termine "invalidità", sotto il profilo medico-legale, designa uno stato menomativo che può essere transeunte (invalidità temporanea durante il decorso di una malattia) o permanente (che invece residua dopo la cessazione d'una malattia e diviene invalidità permanente).
L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: finché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non vi sarà ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti, si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (n. 32372/2018; n.
5197/2015) e da siffatti presupposti non si può prescindere ai fini della liquidazione del danno alla salute che è solo quello "suscettibile di accertamento medico legale", come recita l'art. 138 cod. ass.
Da ciò discende che la persona che a causa delle lesioni sofferte perda la vita non può, per definizione, patire un danno alla salute permanente ma soltanto temporaneo, che va liquidato tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratto.
10.5. Parte attrice ha poi chiesto , sempre nell'ambito del risarcimento trasmissibile iure hereditatis , la liquidazione del danno cd. terminale sia con riferimento al danno biologico terminale che con riguardo al danno morale terminale (o cd. danno catastrofale).
Sul punto occorre dare atto dello sviluppo avutosi nella giurisprudenza.
La Corte di Cassazione aveva affermato che "in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima, mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai
10 fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo" (cfr. ex multis: Cass., ord. n. 21837 del 30/08/2019).
Tali conclusioni avevano trovato conferma anche in più recente giurisprudenza di legittimità espressasi in tali termini: "È necessario ribadire che in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass., Sez. Un., 22/07/2015, n. 15350). Viceversa, nel caso in cui tra la lesione
e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie ('danno morale terminale'), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di 'lucidità agonica', in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta 'manifestamente lucida' (Cass. 23/10/2018, n. 26727)" (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21508 del 06/10/2020).
I giudici di legittimità avevano, quindi, affermato che, allorquando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un "apprezzabile lasso di tempo", il pregiudizio subito dalla vittima era configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico
"terminale", cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente aveva assistito allo spegnersi della propria vita e la liquidazione equitativa del danno in questione andava effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenesse conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile "exitus" (cfr. Cass. n. 17577/2019).
Successivamente, onde evitare duplicazioni nel risarcimento di una stessa voce attraverso la figura del danno biologico terminale, si è avvertita l'esigenza di intendere tale danno come
11 unitario ed omnicomprensivo costituito dalla duplice componente del danno biologico terminale e del danno morale terminale.
A tale esigenza si sono ispirate le nuove tabelle del Tribunale di LA , ritenute dalla giurisprudenza applicabili su tutto il territorio nazionale nell'attesa della possibilità di utilizzare la Tabella Unica.
Ciò chiarito in punto di danno biologico terminale, va detto che il risulta aver vissuto Per_1 per parecchi anni dopo la trasfusione sebbene solo a partire dal 1998 la malattia è stata diagnosticata e ha iniziato a manifestare i suoi effetti traducendosi in inabilità temporanea dapprima in misura minima e poi via via crescente.
Deve, tuttavia, osservarsi come il danno biologico terminale non possa essere considerato un danno in re ipsa.
Tale aspetto è messo chiaramente in luce nelle tabelle di LA (vedasi pag. 57), a cui anche questo giudice si uniforma, dove si è sottolineata l'importanza , proprio nell'ottica dell'unitarietà ed omnicomprensività della figura di danno , che vi sia stata nella vittima la comprovata percezione della fine imminente.
Ebbene, nel caso di specie tale prova è mancata non avendo parte attrice prodotto alcun documento al riguardo né avendo articolato qualsivoglia istanza istruttoria volta a dimostrare che il avvertisse l'incombenza della morte. Per_1
Né ciò è evincibile dal mero dato della sottoposizione del paziente ad esclusiva terapia domiciliare (che si legge nel certificato del 4.08.2011) non constando alla scrivente se di ciò lo stesso (ormai ottantenne) fosse stato informato.
E' evidente, pertanto, come non vi sia stata una dimostrazione rigorosa da parte attrice del danno terminale tenuto conto ,sulla scorta delle pronunce della Cassazione a Sezioni Unite del
2008 (26972, 26973, 26974, 26975) e del 2015 (n. 15350) , che esso si compone della duplice necessaria voce, biologica e morale, che va necessariamente dimostrata in entrambi gli aspetti .
Ne deriva che esso non possa trovare ristoro.
11. SULL'AN DEL RISARCIMENTO IURE PROPRIO
11.1. Il cd. danno parentale ricorre quando, in conseguenza del rapporto di parentela, del grado della stessa e della convivenza con la vittima, si riconosce una sofferenza di carattere morale/esistenziale per la perdita del congiunto in termini, per l'appunto, di sconvolgimento dell'esistenza e delle normali abitudini di vita, risarcibile in virtù del combinato disposto degli artt. 2, 29 e 30 Cost.
11.2. Con riferimento agli oneri probatori si è già detto in precedenza che la responsabilità invocata iure proprio ha carattere extracontrattuale per cui la sussunzione sotto l'art. 2043 cc comporta che essi devono provare in modo rigoroso il nesso di causalità tra la condotta del danneggiante ed il danno -conseguenza da loro subito attraverso il danno-evento subito dal de cuius.
12 Ebbene , possono richiamarsi le considerazioni svolte in precedenza circa il comportamento imperito e negligente della struttura ospedaliera, neppure in grado di documentare con certezza l'avvenuta effettuazione della trasfusione né tanto meno i controlli sui donatori.
Allo stesso modo possono richiamarsi le conclusioni del ctu in merito alla correlazione tra la trasfusione, la contrazione del virus dell'epatite C , la cirrosi epatica e l'epatocarcinoma ed infine il decesso.
Per quanto concerne, infine, il danno conseguenza subito dai familiari anch'esso può ritenersi provato .
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sezioni Unite n. 26972 del
2008), la prova del danno può essere fornita anche con presunzioni semplici, riferita agli elementi fattuali dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio.
Tale profilo è stato espressamente evidenziato dalla Corte Suprema con riferimento al notorio stravolgimento della vita familiare causato dalla perdita improvvisa di un congiunto, e ciò sulla base dello stretto vincolo di parentela, dell'intangibilità della sfera degli affetti e dei verosimili radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti alla sofferenza interiore determinata dalla consapevolezza della perdita del rapporto parentale (così Cass. civ. n. 3904/25 per cui
“L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur): in tal caso, grava sul convenuto
l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo)”.
Si ammette, in buona sostanza, la possibilità di provare il danno parentale anche mediante il ricorso a presunzioni legate alla stessa esistenza del vincolo di parentela o coniugio la cui forza logico-deduttiva ha un'intensità via via decrescente quanto più dalla cd. famiglia nucleare, costituita dai congiunti più stretti (a partire dai conviventi), ci si sposta verso soggetti non appartenenti al ristretto ambito del nucleo familiare.
11.3.Ebbene, nel caso di specie gli attori, in quanto coniuge e figli della vittima , sono annoverabili tra gli stretti congiunti proprio perché si può presumere , fino a prova contraria
(che nel caso di specie è mancata), che siano stati allo stesso vicini fisicamente o quantomeno affettivamente fino alla morte .
Ne deriva che, in assenza di argomenti o prove a confutazione dell'assunto, non vi siano ragioni per non liquidare tale danno.
13 12. SUL QUANTUM DEL RISARCIMENTO IURE PROPRIO
12.1. Per quanto concerne più specificamente i criteri da seguire per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, merita ricordare quanto segue.
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità
e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione.
Pertanto, al fine di assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte le cd. tabelle che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale, anche in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
In proposito, l'Osservatorio sulla giustizia civile di LA aveva già predisposto un sistema tabellare idoneo a fornire parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale tuttavia, differentemente dall'impostazione seguita per la liquidazione del danno biologico, non si faceva ricorso alla tecnica del punto variabile, bensì era prevista una forbice risarcitoria che consentiva di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili.
Tale tecnica di liquidazione del danno è stata censurata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa (in tal senso vedasi Cass. n. 10579 del 21.4.2021 per cui: “ In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”).
A seguito di ciò, in data 29.6.2022 sono state pubblicate le nuove tabelle integrate a punti di cui deve essere data applicazione nel caso di specie nella loro versione aggiornata al 4.06.2024.
Pertanto, in applicazione delle predette tabelle, possono liquidarsi equitativamente per il titolo di cui sopra in favore degli attori le seguenti somme:
14 - in favore di l'importo di € 230.749,00 per punti 59( di cui età vittima Parte_1 primaria- anni 79 -: punti 12; età vittima secondaria -anni 78-: punti 12; convivenza: punti
16; sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario: punti 9; qualità e intensità della relazione affettiva: punti 10 non essendovi alcuna prova sul punto e dovendo basarsi esclusivamente sulla sofferenza desumibile dal lungo rapporto coniugale ) *3.911,00 ;
- in favore di l'importo di € 160.351,00 per punti 41 (età vittima Parte_2 primaria - anni 79-: punti 12; età vittima secondaria -anni 57-: punti 18; convivenza: punti
0 non risultando nulla al riguardo;
sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario: punti 9; qualità e intensità della relazione affettiva: punti 2 non essendovi alcuna prova sul punto e dovendo basarsi esclusivamente sulla sofferenza desumibile dal mero rapporto di parentela ) *3.911,00;
- in favore di l'importo di € 168.173,00 per punti 43 (età vittima primaria - Parte_3 anni 79-: punti 12; età vittima secondaria -anni 49-: punti 20; convivenza: punti 0 non risultando nulla al riguardo;
sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario: punti 9; qualità e intensità della relazione affettiva: punti 2 non essendovi alcuna prova sul punto e dovendo basarsi esclusivamente sulla sofferenza desumibile dal mero rapporto di parentela )
*3.911,00;
- in favore di l'importo di € 250.304,00 per punti (età vittima primaria - anni Parte_4
79-: punti 12; età vittima secondaria -anni 39-: punti 22; convivenza: punti 16 ;sopravvivenza altri congiunti del nucleo familiare primario: punti 9; qualità e intensità della relazione affettiva: punti 5 non essendovi alcuna prova sul punto e dovendo basarsi esclusivamente sulla sofferenza desumibile dal rapporto di parentela e dalla convivenza ) *3.911,00.
12.2.I valori sopra liquidati a titolo di danno non patrimoniale sono espressi all'attualità sicché non deve riconoscersi alcuna rivalutazione monetaria.
12.3.Non possono essere riconosciuti gli interessi compensativi conformemente al più recente orientamento della Cassazione (vedasi ex multis Cass. civ., n. 6351/2025 per cui
“Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che
15 gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi”).
12.4. Sono , invece, senza dubbio dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo.
13. SULLA DETRAZIONE DELL'INDENNIZZO EX LEGE N. 210/1992
13.1.Così determinati il danno non patrimoniale iure hereditatis e iure proprio , patiti dalla parte attrice, deve osservarsi che, dalle somme sopra precisate, va detratto l'indennizzo ex lege n.210/1992 .
13.2.Al riguardo recentissima pronuncia della Suprema Corte ha affermato che “Nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni da trasfusioni da Controparte_2 sangue infetto, la parte che ammette o non contesta di avere percepito l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, in quanto il diritto risarcitorio sussiste solo nella misura eccedente l'indennizzo” (cfr. Cass. civ., 525/2025).
Ebbene, parte attrice ha prodotto , sia pure tardivamente , la sentenza n. 3818/2017 con cui il ha riconosciuto agli eredi di a titolo di indennizzo Controparte_2 Persona_1
l'assegno una tantum ed infatti, nella comparsa conclusionale , ha ammesso di aver ricevuto l'importo di € 77.468,52.
Ne deriva che a titolo di risarcimento iure hereditatis spetterà l'importo di € 64.976,23 ( €
142.444,75- 77.468,52).
14. SULLE SPESE DI LITE
14.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno integralmente poste a carico del convenuto.
Esse vengono liquidate in base ai valori medi previsti dal d.m. n. 55/14 e succ. modd. per le cause di valore indeterminabile complessità media.
Stesso criterio per le spese di ctu, che devono porsi integralmente a carico del convenuto nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 6948/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così statuisce:
- accerta e dichiara la responsabilità della Gestione Liquidatoria ex in CP_1 persona del legale rappresentante pt, nella causazione della patologia da emotrasfusione
(infezione CV) contratta da;
Persona_1
- per l'effetto condanna la convenuta al pagamento, per le ragioni meglio indicate in parte motiva, delle seguenti somme:
1. € 64.976,23 in favore degli attori a titolo di risarcimento iure hereditatis oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
16 2. in favore di l'importo di € 230.749,00 a titolo di risarcimento Parte_1 iure proprio, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo ;
3. in favore di l'importo di € 160.351,00 a titolo di risarcimento Parte_2 iure proprio, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
4. in favore di l'importo di € 168.173,00 a titolo di risarcimento Parte_3
iure proprio, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
5. in favore di l'importo di € 250.304,00 a titolo di risarcimento Parte_4
iure proprio, oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che si liquidano nella misura di € 11.119,00, di cui € 259 ,00 per borsuali ed € 10.860,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico della convenuta.
Manda alla cancelleria per i propri adempimenti.
Così deciso in Bari il 3.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Cristina Fasano
17 18