Decreto cautelare 15 luglio 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 01/08/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2025, proposto da
MM KH, in qualità di titolare firmatario e legale rappresentante pro tempore dell’omonima impresa individuale MM KH corrente in Carpi (MO), via Unione Sovietica, n. 2, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Mazzone del Foro di Modena, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Modena (MO), via G. Bertoni, n. 25, in forza di procura speciale alle liti da intendersi in calce al ricorso, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno – Prefettura di Modena – Sportello Unico per l'Immigrazione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni, 6, è ope legis domiciliato;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
«del decreto di rigetto di cui all'istanza identificata dal n° PROT: P-MO/L/Q/2025/101015 firmato dal Dirigente dello Sportello Unico per l'immigrazione di Modena, datato 15.04.2025 , con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Modena ha disposto il rigetto dell'istanza qui di sopra meglio indicata volta al rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati del DPCM Flussi presentata, in data 05.02.2025, dall'odierno ricorrente e/o di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno – Prefettura di Modena – Sportello Unico per l'Immigrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, notificato il 16 giugno 2025, il ricorrente, cittadino tunisino, titolare dell’omonima impresa individuale corrente in Carpi (MO), attiva nel settore edile, ha impugnato il decreto n. prot. P-MO/L/Q/2025/101015 del 15 aprile 2025 con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena ha respinto la sua istanza, presentata in data 5 febbraio 2025, volta al rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati del d.P.C.M. “Flussi”.
2. Questa la motivazione del provvedimento impugnato: “ “Considerata l'integrazione prodotta, tramite pec, relativa all'asseverazione sottoscritta mediante apposizione di firma digitale, in cui si evince un reddito d'azienda previsto di 43.000 euro; considerato che il datore di lavoro ha richiesto n. 2 lavoratori; considerando che il reddito non può essere inferiore ai 30.000 euro annui per ogni lavoratore richiesto, come espresso nella circolare INL n. 3 del 05/07/2022, si ritiene che l'azienda richiedente non abbia i requisiti reddituali per assumere entrambi i lavoratori richiesti. Infine la pratica risulta carente del permesso di soggiorno del datore di lavoro (è stata inserita solamente la carta d'identità) ”.
3. Parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura.
3.1. In via preliminare e/o pregiudiziale, il provvedimento impugnato non potrebbe essere attribuito al Prefetto della Provincia di Modena per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge, in quanto firmato da un dirigente senza l’indicazione dell’atto che lo legittimi alla firma.
3.2. “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità– Eccesso di potere per carenza della motivazione ”: l’Amministrazione, nonostante la notifica del c.d. preavviso di rigetto del 10 marzo 2025, con richiesta di integrazione documentale, non avrebbe tenuto conto dell’integrazione prodotta in sede di adozione del provvedimento finale; in merito alla capacità economica, se l’azienda è di nuova costituzione, come nel caso in esame, avrebbero dovuto essere presi in considerazioni altri e diversi indici rivelatori della capacità economica quali, a titolo esemplificativo, l’esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività, il tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall’impresa; in ogni caso, se il datore di lavoro presenta più richieste di autorizzazione all’ingresso dovrà possedere, alternativamente, un fatturato al netto degli acquisiti superiore a 30.000 euro oppure un reddito imponibile superiore a 30.000 euro; in entrambi i casi il requisito economico deve essere sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i dipendenti in forza, compresi gli stranieri che intende assumere dall’estero; il costo del lavoro è dato dalla retribuzione lorda spettante sulla base del CCNL applicato in azienda; se è vero che l’odierno ricorrente risulta essere il titolare dell’omonima impresa individuale di recente costituzione (costituita nel maggio 2024), nonostante ciò, la stessa ha già dimostrato nel corso dell’anno 2024 e continua tuttora a dimostrare nel corso nel corrente anno 2025 una grande e costante crescita economica, come emerge inequivocabilmente dalla documentazione che si allega sub doc. 3; già dopo la sua costituzione, avvenuta nel maggio 2024, in soli 7 mesi dall’inizio di svolgimento di attività di impresa nel settore edilizio, l’azienda ha visto ricavi per euro 57.800,00 ed un utile fiscale per euro 49.800,00, mentre nel corrente anno 2025 avrebbe un fatturato di euro 30.470,00 dal gennaio 2025 al maggio 2025; le domande di flussi inviate dal ricorrente sarebbero state presentate proprio in ragione dei contratti di appalto nel settore edilizio per l’esecuzione dei quali era necessario implementare la forza lavoro attualmente in essere, unitamente al mancato reperimento di manodopera in Italia (un problema ormai peraltro molto diffuso); il rapido aumento del lavoro e del fatturato a meno di un anno dalla costituzione dell’impresa individuale di cui trattasi (dato da tenere in considerazione per le società e soprattutto per quelle di nuova costituzione come nel caso dell’odierno ricorrente che lo si ribadisce è stata costituita nel maggio 2024) permetterebbe senz’altro, secondo la parte ricorrente, una prognosi più che positiva in merito alla situazione economico-patrimoniale dell’azienda.
4. Con decreto monocratico n. 194/2025 del 15 luglio 2025 è stata respinta la domanda di tutela cautelare urgente ex art. 56 c.p.a.
5. Il Ministero si è costituito con atto di stile in data 16 luglio 2025.
6. Alla camera di consiglio del 30 luglio 2025 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione, sentite le parti come da verbale e dato avviso ai sensi dell’art. 60 c.p.a. della possibilità di definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare con sentenza in forma semplificata.
7. Il ricorso è infondato e non può ricevere accoglimento.
8. Risulta in primo luogo infondata la prima contestazione, relativa a un’asserita assenza di delega del dirigente che ha firmato il provvedimento impugnato, senza l’indicazione dell’atto che lo legittimi alla firma. Per pacifica giurisprudenza, la mancata indicazione della delega non inficia la validità dell’atto amministrativo e qualora il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento adducendo la mancanza di delega di firma in capo al funzionario che ha emesso l'atto in sostituzione del Prefetto, l'onere probatorio di tale circostanza negativa ricade sul medesimo ricorrente, di talché, qualora tale onere, come nel caso di specie, non risulti soddisfatto, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento non può considerarsi superata.
9. Venendo quindi al merito delle censure mosse in ricorso, ritiene il Collegio che la carenza reddituale che ha giustificato il provvedimento di diniego qui impugnato sia adeguatamente comprovata in atti.
9.1. Occorre evidenziare che nella fattispecie la ditta ricorrente ha chiesto il nulla osta per un secondo lavoratore straniero. Ora, se è vero che la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è piuttosto generica e che in taluni casi la giurisprudenza ha ritenuto che, in presenza di una pluralità di lavoratori, il requisito minimo di 30.000 euro di fatturato (o di reddito imponibile) non deve essere necessariamente moltiplicato per il numero di lavoratori, è altresì vero che il costo annuo di un operaio edile di primo livello, considerando sia la retribuzione che gli oneri aziendali, non può ritenersi inferiore a circa 25.000 euro all'anno. Poiché l’impresa ricorrente ha un reddito d'azienda previsto di 43.000 euro (come da asseverazione sottoscritta digitalmente), è evidente l’incapienza per far fronte adeguatamente al sostegno di un secondo lavoratore, tenuto conto anche del fatto che il suindicato fatturato dovrebbe fornire anche il sostentamento del titolare dell’impresa individuale. Sotto questo profilo, il provvedimento impugnato risulta legittimo e si sottrae a tutte le censure proposte in ricorso.
9.2. Più nel dettaglio, la circolare n. 3/2022 del 5 luglio 2022 a firma del Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), avente ad oggetto “ art. 44, D.L. n. 73/2022 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” – semplificazione delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 – procedura di asseverazione ”, stabilisce, come detto, piuttosto genericamente, che “ Ai sensi del comma 2 dell’art. 44 in esame le verifiche in questione devono attenersi all’osservanza dei seguenti criteri: . . . capacità patrimoniale, da intendersi come capacità dell’impresa di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel corso del tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato; equilibrio economico-finanziario e cioè la possibilità per l’impresa di far fronte con le proprie entrate agli obblighi di pagamento assunti in precedenza e agli investimenti che si rendono necessari, nonché ad operare in condizioni che consentano almeno di ripristinare la ricchezza consumata nello svolgimento della gestione; fatturato, ossia la somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa fattura; numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998, da intendersi come unità di personale dipendente mediamente occupato, almeno negli ultimi due anni, con contratti di lavoro subordinato; tipo di attività svolta dall'impresa, anche con riferimento al carattere continuativo o stagionale della stessa. In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai “requisiti reddituali del datore di lavoro” interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/20202). In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999, la congruità della capacità economica andrà valutata in riferimento al numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal medesimo Ministero ”.
9.3. Orbene, per quanto la suddetta circolare sembri lasciare margini piuttosto ampi alla valutazione discrezionale caso per caso dell’Amministrazione, in relazione alla singola realtà aziendale richiedente, non v’è dubbio sul fatto che il dato oggettivo di partenza, dal quale l’Ufficio immigrazione deve pur sempre partire e sul quale deve poggiare la sua analisi, debba essere costituito dal dato dei 30.000 euro annui di reddito imponibile o di fatturato, desumibile dall’art. 9 del d.m. 27 maggio 2020. E per quanto l’Amministrazione possa spingersi verso proiezioni prognostiche sulle future e attese dinamiche dell’impresa, non vi è (parimenti) dubbio sul fatto che occorre pur sempre che la stima resti ancorata a dati certi e oggettivi, non potendo evidentemente pretendersi che l’Amministrazione debba inseguire mere ipotesi - che non siano specificamente e oggettivamente documentate - di una prossima crescita del reddito imponibile o del fatturato.
10. Nel caso in esame, come si è sopra evidenziato, al di là di generiche dinamiche di crescita aziendale addotte in ricorso, resta il dato oggettivo di un’evidente insufficienza del reddito d'azienda di 43.000 euro, accertato dall’Amministrazione, a sostenere i costi di due lavoratori dipendenti (oltre ai costi aziendali generali e agli utili necessari al mantenimento del suo titolare).
11. Il ricorso deve dunque giudicarsi infondato e va come tale respinto.
12. Stimasi comunque equo e conforme a diritto regolare le spese di lite nel senso della loro integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO