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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 11/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 155/2025 R.G.L.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, alla odierna udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 155/2025 R.G.L. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Marini, come da procura in Parte_1
atti,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati CP_1
Giulia Renzetti e Manuela Varani, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18/2/2025 deduceva: - di essere titolare, a Parte_1
decorrere dal 1.08.2012, del trattamento pensionistico n. 36025029 Cat. VO/COM per un importo in pagamento (al dì del deposito del ricorso) di € 1.795,69, dopo aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della “ con qualifica di operaio ed applicazione Controparte_2
del CCNL Chimici;
- che nel periodo preso a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, il ricorrente aveva usufruito di vari periodi continuativi di cassa integrazione, mobilità e malattia che l' aveva computato ai fini della misura del trattamento CP_1
1 pensionistico, ma in maniera illegittima;
- che aveva proposto ricorso amministrativo, senza successo;
- che in particolare l' , ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, aveva CP_3
conteggiato in maniera erronea i periodi di cassa integrazione e i periodi di mobilità; in particolare, deduceva che per entrambe le contribuzioni figurative, occorreva fare riferimento alla retribuzione globale percepita nel periodo immediatamente antecedente l'inizio dei suddetti eventi figurativi, e che egli aveva fruito di periodi di cig e mobilità successivi, senza soluzione di continuità, con conseguente necessità di assumere, come retribuzione media settimanale di riferimento, quella relativa all'anno antecedente l'inizio del primo periodo di CIG;
al contrario,
l' aveva applicato valori differenti nel determinare la retribuzione media mensile utile ai CP_1
fini del trattamento pensionistico, per i periodi coperti da contribuzione figurativa;
- che, anche per i periodo di malattia, l' aveva errato nella individuazione della retribuzione CP_3
settimanale media, avendo illegittimamente scomputato gli emolumenti extra mensili.
Formulava pertanto le seguenti conclusioni:
“accertare che il ricorrente, nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, ha usufruito di periodi di contribuzione figurativa per malattia e cig/mobilità; dichiarare che l' , in sede di valorizzazione degli eventi accreditati figurativamente a titolo CP_1 di cig e mobilità dal 2000 in poi ha applicato una Retribuzione Media Settimanale inferiore al dovuto poiché non allineata a quella riconosciuta dallo stesso Istituto per la CIG del medesimo anno 1999, omettendo altresì la corretta rivalutazione per settore di appartenenza ex art. 3, comma 6 D. Lgs. 503/1992; - dichiarare altresì che l' , in sede di valorizzazione degli CP_1 eventi accreditati figurativamente a titolo di malattia, non ha correttamente incluso l'intero imponibile previdenziale ex art. 12 L. 53/1969 escludendo le altre competenze;
- conseguentemente condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico accreditando il maggior valore delle settimane coperte da contribuzione figurativa per malattia e mobilità tenendo conto di quanto sopra;
- condannare altresì lo stesso , alla corresponsione delle differenze di rateo mensile sulla base della CP_3 quantificazione di cui all'allegato conteggio (pari ad € 179,79) ed al pagamento delle somme differenziali dovute pari ad € 6.481,51 nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, da perequarsi annualmente, il tutto a far data dal dì del triennio antecedente il deposito del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”.
Con memoria depositata in data 28 marzo 2025 l' si costituiva in giudizio ed eccepiva: - CP_1
l'improponibilità per mancata presentazione della domanda amministrativa e l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. della domanda giudiziale, in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto instaurare il procedimento amministrativo di secondo grado, ossia proporre ricorso amministrativo avverso l'eventuale provvedimento negativo assunto dall'Istituto ovvero la sua inerzia;
- che era maturato il termine triennale di decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 30 aprile
1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito
2 in Legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente venir meno del diritto alla richiesta riliquidazione;
- che si era estinto per prescrizione il diritto all'accredito di contributi maggiori, da calcolarsi sulla base del reddito imponibile secondo le indicazioni del ricorrente e, in ogni caso, che era maturata la prescrizione dei ratei;
nel merito, deduceva che l' aveva CP_3
utilizzato, per gli eventi figurativi, i dati della retribuzione forniti dal datore di lavoro, per cui spettava a parte ricorrente fornire la prova delle erroneità dei dati così comunicati.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Devono essere rigettate le preliminari eccezioni di improponibilità (per mancata presentazione della domanda amministrativa) e di improcedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 cpc, formulate dall' in entrambi i procedimenti. Infatti, il ricorrente ha dato prova di avere CP_3
presentato, in data 19 settembre 2024, la domanda amministrativa di “ricalcolo pensione per computo extramensilità” su CIG, mobilità e malattia (cfr doc. 5 e 6) e di avere proposto in data
12 febbraio 2025 ricorso al Comitato Provinciale (cfr doc. 7bis) a fronte del provvedimento di
CP_ rigetto dell' del 21 gennaio 2025 (doc. 7).
In merito alla eccezione, formulata dall' , di decadenza ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del CP_3
30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente estinzione del diritto a chiedere l'integrazione del trattamento pensionistico, occorre soffermarsi sulla interpretazione della portata della previsione, espressa dalla Corte di
Cassazione.
Secondo il tenore testuale della norma “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l' azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_3
predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”. In particolare, con l'aggiunta dell'ultimo comma al predetto art. 47
(ad opera del d.l. 98/2011) la decadenza è stata estesa anche alle ipotesi di azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche riconosciute solo in parte.
La giurisprudenza di legittimità si è orientata nel senso di interpretare la norma come volta a sancire una decadenza “mobile”, ovvero limitata ai tre anni di prestazione antecedente la presentazione della domanda giudiziale, abbandonando la tesi della decadenza tombale.
In questo senso i giudici di legittimità hanno concluso evidenziando come tale soluzione realizzi un equo bilanciamento tra i contrapposti interessi (quello del pensionato e quello pubblico alla
3 stabilità dei conti), al contrario della decadenza tombale “che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta” (cfr Cass., s. n. 17430/2021).
Per questo motivo, l'eccezione di decadenza è fondata limitatamente ai ratei antecedenti, di tre anni, il deposito della domanda giudiziale (18 febbraio 2025).
Venendo all'esame del merito della domanda, si controverte in ordine alla individuazione della base retributiva pensionabile, con riferimento ai periodi in cui il ricorrente è stato assente dal lavoro per cassa integrazione, mobilità, malattia.
Con riferimento ai periodi di contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, la
CP_ censura riguarda la determinazione della retribuzione media mensile, effettuata dell' senza tenere conto della omogeneità della disciplina della CIG e della mobilità.
L'assunto è fondato.
Si intende sul punto dare seguito al condivisibile orientamento espresso dalla Corte di Appello di Perugia (s. n. 189/2024; s. n. 55/2025) secondo cui, nel caso di continuità tra CIG e mobilità, il valore della retribuzione settimanale adottato per la cassa integrazione, oltre ad essere parametrato alla retribuzione globale percepita dal pensionato nel periodo immediatamente antecedente al collocamento in cassa e ad essere rivalutato ai sensi dell'articolo unico della legge n. 427/1980, deve essere assunto come parametro per la determinazione della retribuzione mensile media relativa al periodo di mobilità; inoltre, la retribuzione accreditata figurativamente per i periodi di mobilità va rivalutata agganciandola alle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza del lavoratore ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. n.
503/1992.
In tal senso depone lo stesso dato normativo, come letto dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, l' art. 7, comma 9, della legge n. 223/1991, prevede che: “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1”. Con ordinanza n. 6161 del 14 marzo 2018, la Suprema Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento
(sentenza n. 1578/2007) ha stabilito che “I contributi figurativi relativi ai periodi di godimento
4 dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della l. n. 223 del 1991, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale, che coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo, con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita contenuto nell'art. 8, comma 1, della l. n. 155 del 1981”. A ciò va aggiunto che, laddove la mobilità sia di durata ultra annuale, come nel caso in esame, l'art. 3, comma 6 del d. lgs. n.503 del 1992 assicura “per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall' . CP_4
Parte ricorrente ha evidenziato come la retribuzione imponibile relativa ai periodi di CIG e mobilità, piuttosto che restare sostanzialmente costante o comunque incrementarsi per le rivalutazioni di legge, risultano essere diminuite nel tempo (Anno 1999: € 397,85 per la CIG.
Anno 2000: € 301,94 per la CIG, € 339,74 per la mobilità. Anno 2001: € 343,47 per la mobilità.
Anno 2002 € 351,9 per la mobilità).
La parte ha pertanto rielaborato un prospetto di ricalcolo della retribuzione imponibile in relazione ai periodi coperti da contribuzione figurativa per CIG e per mobilità in applicazione del suddetto principio. Sul punto, l' non ha formulato contestazioni specifiche per cui è CP_3
possibile fare applicazione dei conteggi di parte.
Riguardo ai periodi di contribuzione figurativa per malattia, il ricorrente contesta l'esclusione degli emolumenti extra mensili dal computo della retribuzione pensionabile.
La posizione dell'odierno ricorrente rientra ratione temporis nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155 (in quanto titolare di trattamento pensionistico a decorrere dal 1/1/1999) secondo cui: “Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e' determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle
5 disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”.
Nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul punto, si è affermato che nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del
1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981 (cfr.Cass. n. 16313/2004; Cass. n.
157/2007; Cass. n. 17502/2009; Cass., n. 17990/2010).
Precisa la Corte (nella sentenza n. 17990/2010) che la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, sia più ampia della nozione civilistica, di generale applicazione, della retribuzione (art. 2099 c.c.), in quando non ricomprende solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore riceve, oppure ha diritto di ricevere (in tal senso ex multis ad es Cass. n. 1898/1997; Cass. n. 3630/1999; Cass.
5002/1999), dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro stesso. Tali conclusioni valgono in generale per tutti i periodi di contribuzione figurativa.
Chiarita in questi termini la necessità di tener conto, nella determinazione della retribuzione pensionabile, anche degli emolumenti extra mensili, è possibile per la quantificazione rifarsi ai conteggi di parte ricorrente, che ha tenuto conto delle settimane che, nell'estratto conto , CP_1
sono contrassegnate con il codice 319 per la malattia. CP_ L' ha contestato la correttezza dei conteggi di controparte, sostenendo di essersi attenuta, nella determinazione della retribuzione media settimanale, al valore della retribuzione comunicata dal datore di lavoro e, a dimostrazione dell'assunto, ha prodotto denuncia aziendale
1999 e denuncia aziendale 2000; tali documenti non sono tuttavia utilmente applicabili ai fini della individuazione della retribuzione mensile per i periodi di malattia in quanto, come risulta dall'estratto contributivo inps, la contribuzione figurativa per malattia riguarda differenti annualità (1992, 1993, 1994, 1996, 1997).
In ordine alla quantificazione delle differenze spettanti sul trattamento pensionistico in virtù delle sopra esposte motivazioni, è possibile rifarsi ai conteggi depositati da parte ricorrente in data 26 maggio 2025, elaborati su richiesta del Giudice a seguito delle contestazioni del resistente , avverso i quali lo stesso non ha infine formulato ulteriori osservazioni. CP_3
6 Quanto alla eccezione di prescrizione quinquennale, l' lamenta che il ricorrente abbia CP_3 avanzato la domanda in discussione a distanza di circa 30 anni dall'evento in relazione al quale
è stato effettuato l'accredito contributivo, con evidente maturazione della prescrizione.
L'assunto non è però condivisibile in quanto, nel caso di specie non viene richiesto l'accredito di maggiori contributi, ma si contesta il quantum della pensione, fermi restando i contributi versati.
Ne consegue l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della serialità del contenzioso.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
- condanna l' al pagamento, in favore di della somma di € 4.488,16 CP_1 Parte_1
(a titolo di differenza sul trattamento pensionistico fino alla data del deposito della domanda giudiziale, 18 febbraio 2025) oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
- condanna l' , per il periodo a decorrere dal mese di marzo 2025, ad incrementare il CP_1
trattamento pensionistico di per le causali di cui è ricorso, della somma di Parte_1
€ 143,73 mensili;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che si CP_3
liquidano in complessivi € 1600,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Alessandro Marini, per dichiarato anticipo.
Terni, 11 giugno 2025
Si comunichi.
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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