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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 895 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi, esaminati gli atti ed i documenti di causa;
visto l'art 127 ter cpc;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 895 /2024 promossa da
(04.08.1982 – Esteio, RS - Brasile); Parte_1
(22.01.1990 – Canoas, RS - Brasile); Parte_2
(26.09.1970 – Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_3
(01.08.1998 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); CP_1 Parte_4
(29.12.1991 - Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_5
(22.04.1974 - Canoas, RS - Brasile); Parte_6
(11.03.1976 – Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Parte_7
(24.07.1994 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Controparte_2
(27.09.1997 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile) in proprio e – Parte_8
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del Controparte_3
minore (01.07.2016 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Persona_1
(12.10.2004 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Parte_9
(01.05.2022 – Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_10
(14.09.1977 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile), in proprio e - Parte_11
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore Controparte_4
(31.10.2010 - Sapucaia do Sul, RS); Persona_2
(08.08.1981 – Sapucaia do Sul, RS - Brasile), in proprio e - Parte_12
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore Parte_13
(18.06.2013 – Porto Alegre, RS – Brasile); Persona_3 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Carosi ricorrenti contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e Controparte_5
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2024, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadino italiano, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha invocato la discendenza da Persona_4
nato a [...] il [...], ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
− mai naturalizzato brasiliano, ha contratto matrimonio con Persona_4 [...]
e dalla loro unione è nato in data [...]; CP_6 Persona_5
− dall'unione tra e sono nati in data 4 Persona_5 Controparte_7 Persona_6
giugno 1956, in data 8 novembre 1954, , in CP_8 Persona_7
data 21 agosto 1950, in data 10 ottobre 1939; Persona_8
− dall'unione tra e è nato in [...] 4 agosto Persona_6 Persona_9 Parte_1
1982;
− dall'unione tra e sono nati in CP_8 Controparte_9 Parte_12
data 8 agosto 1981, in data 22 gennaio 1990, in Parte_2 Parte_7
data 11 marzo 1976, in data 14 settembre 1977; Parte_11
− dall'unione tra e è nato Parte_12 Parte_13 Persona_3
in data 18 giugno 2013;
[...]
− dall'unione tra e è nata Parte_7 Controparte_10 [...]
in data 24 luglio 1994; Controparte_2
− dall'unione tra e sono nati Parte_7 Controparte_11 Parte_8
in data 27 settembre 1997, e , in data 12 ottobre 2004;
[...] Parte_9
− dall'unione tra e è nato da Parte_8 Persona_10 Persona_1
, in data primo luglio 2016; Pt_13 − dall'unione tra e è nato Parte_11 Controparte_4 Persona_2
in data 31 ottobre 2010;
− dall'unione tra e è nato Persona_7 Persona_11 [...]
in data 22 aprile 1974; Parte_6
− dall'unione tra e è nato in [...] 26 Persona_8 Parte_14 Parte_3
− settembre 1970;
− dall'unione tra e sono nati Parte_3 Parte_15 Parte_5
in data 29 dicembre 1991, e in data primo agosto 1998; Parte_16
− dall'unione tra e è , Parte_5 Controparte_12 Parte_10
in data primo maggio 2022.
Il si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale Controparte_5
dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis all'avo e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009)
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
[...]
– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_5
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_5
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_5 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue: - i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (ved. doc. fascicolo di parte ricorrente);
- si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che, pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n.
87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
- risulta dalle certificazioni rilasciate dai Consolati Generali d'Italia in Porto Alegre – Brasile in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v.
Dichiarazioni rilasciate dalla menzionata autorità consolari, acquisite agli atti).
Alla luce di quanto sopra esposto deve accogliersi la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_5
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_16 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Controparte_2
, ,
[...] Parte_8 Persona_1 [...]
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11
, Persona_2 Parte_12 Persona_3
nei confronti del
[...] Controparte_5
dichiara che
Per_1 Per (04.08.1982 – , - Brasile); Parte_1
(22.01.1990 – Canoas, RS - Brasile); Parte_2
(26.09.1970 – Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_3 (01.08.1998 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); CP_1 Parte_4
(29.12.1991 - Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_5
(22.04.1974 - Canoas, RS - Brasile); Parte_6
(11.03.1976 – Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Parte_7
Per (24.07.1994 - Sapucaia do Sul, - Brasile); Controparte_2
Per
(27.09.1997 - Sapucaia do Sul, - Brasile) in proprio e – Parte_8
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del Controparte_3
Per minore (01.07.2016 - Sapucaia do Sul, - Brasile); Persona_1
(12.10.2004 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Parte_9
(01.05.2022 – Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_10
Per (14.09.1977 - Sapucaia do Sul, - Brasile), in proprio e - Parte_11
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore Controparte_4
Per
(31.10.2010 - Sapucaia do Sul, ; Persona_2
Per (08.08.1981 – Sapucaia do Sul, - Brasile), in proprio e - Parte_12
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore Parte_13
Per (18.06.2013 – Porto Alegre, – Brasile); Persona_3 sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordina al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_5
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. compensa le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi, esaminati gli atti ed i documenti di causa;
visto l'art 127 ter cpc;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 895 /2024 promossa da
(04.08.1982 – Esteio, RS - Brasile); Parte_1
(22.01.1990 – Canoas, RS - Brasile); Parte_2
(26.09.1970 – Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_3
(01.08.1998 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); CP_1 Parte_4
(29.12.1991 - Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_5
(22.04.1974 - Canoas, RS - Brasile); Parte_6
(11.03.1976 – Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Parte_7
(24.07.1994 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Controparte_2
(27.09.1997 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile) in proprio e – Parte_8
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del Controparte_3
minore (01.07.2016 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Persona_1
(12.10.2004 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Parte_9
(01.05.2022 – Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_10
(14.09.1977 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile), in proprio e - Parte_11
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore Controparte_4
(31.10.2010 - Sapucaia do Sul, RS); Persona_2
(08.08.1981 – Sapucaia do Sul, RS - Brasile), in proprio e - Parte_12
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore Parte_13
(18.06.2013 – Porto Alegre, RS – Brasile); Persona_3 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Carosi ricorrenti contro
, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e Controparte_5
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso la quale è domiciliato per legge resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2024, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadino italiano, iure sanguinis, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha invocato la discendenza da Persona_4
nato a [...] il [...], ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
− mai naturalizzato brasiliano, ha contratto matrimonio con Persona_4 [...]
e dalla loro unione è nato in data [...]; CP_6 Persona_5
− dall'unione tra e sono nati in data 4 Persona_5 Controparte_7 Persona_6
giugno 1956, in data 8 novembre 1954, , in CP_8 Persona_7
data 21 agosto 1950, in data 10 ottobre 1939; Persona_8
− dall'unione tra e è nato in [...] 4 agosto Persona_6 Persona_9 Parte_1
1982;
− dall'unione tra e sono nati in CP_8 Controparte_9 Parte_12
data 8 agosto 1981, in data 22 gennaio 1990, in Parte_2 Parte_7
data 11 marzo 1976, in data 14 settembre 1977; Parte_11
− dall'unione tra e è nato Parte_12 Parte_13 Persona_3
in data 18 giugno 2013;
[...]
− dall'unione tra e è nata Parte_7 Controparte_10 [...]
in data 24 luglio 1994; Controparte_2
− dall'unione tra e sono nati Parte_7 Controparte_11 Parte_8
in data 27 settembre 1997, e , in data 12 ottobre 2004;
[...] Parte_9
− dall'unione tra e è nato da Parte_8 Persona_10 Persona_1
, in data primo luglio 2016; Pt_13 − dall'unione tra e è nato Parte_11 Controparte_4 Persona_2
in data 31 ottobre 2010;
− dall'unione tra e è nato Persona_7 Persona_11 [...]
in data 22 aprile 1974; Parte_6
− dall'unione tra e è nato in [...] 26 Persona_8 Parte_14 Parte_3
− settembre 1970;
− dall'unione tra e sono nati Parte_3 Parte_15 Parte_5
in data 29 dicembre 1991, e in data primo agosto 1998; Parte_16
− dall'unione tra e è , Parte_5 Controparte_12 Parte_10
in data primo maggio 2022.
Il si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale Controparte_5
dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove [nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche.”
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis all'avo e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009)
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona – ha affermato che “Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione”. Più nello specifico: “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: “Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (v. Cass. sent. cit.).
Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il
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– tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis CP_5
– non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità”, con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal , Controparte_5
come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al e per Controparte_5 esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano.
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Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (debitamente legalizzata secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid=27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue: - i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (ved. doc. fascicolo di parte ricorrente);
- si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti che, pur sposando cittadini brasiliani, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte Costituzionale n.
87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
- risulta dalle certificazioni rilasciate dai Consolati Generali d'Italia in Porto Alegre – Brasile in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v.
Dichiarazioni rilasciate dalla menzionata autorità consolari, acquisite agli atti).
Alla luce di quanto sopra esposto deve accogliersi la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
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dei provvedimenti conseguenti. CP_5
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_16 Parte_5 [...]
, Parte_6 Parte_7 Controparte_2
, ,
[...] Parte_8 Persona_1 [...]
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11
, Persona_2 Parte_12 Persona_3
nei confronti del
[...] Controparte_5
dichiara che
Per_1 Per (04.08.1982 – , - Brasile); Parte_1
(22.01.1990 – Canoas, RS - Brasile); Parte_2
(26.09.1970 – Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_3 (01.08.1998 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); CP_1 Parte_4
(29.12.1991 - Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_5
(22.04.1974 - Canoas, RS - Brasile); Parte_6
(11.03.1976 – Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Parte_7
Per (24.07.1994 - Sapucaia do Sul, - Brasile); Controparte_2
Per
(27.09.1997 - Sapucaia do Sul, - Brasile) in proprio e – Parte_8
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del Controparte_3
Per minore (01.07.2016 - Sapucaia do Sul, - Brasile); Persona_1
(12.10.2004 - Sapucaia do Sul, RS - Brasile); Parte_9
(01.05.2022 – Porto Alegre, RS - Brasile); Parte_10
Per (14.09.1977 - Sapucaia do Sul, - Brasile), in proprio e - Parte_11
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore Controparte_4
Per
(31.10.2010 - Sapucaia do Sul, ; Persona_2
Per (08.08.1981 – Sapucaia do Sul, - Brasile), in proprio e - Parte_12
unitamente a - nella qualità di esercente la potestà genitoriale del minore Parte_13
Per (18.06.2013 – Porto Alegre, – Brasile); Persona_3 sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordina al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_5
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. compensa le spese di lite fra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi