Articolo 1 della Legge 10 maggio 1976, n. 376
Articolo 2
Versione
22 giugno 1976
Art. 1.
E' autorizzata, a favore della societa' nazionale "Dante Alighieri", con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 200 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.
Entrata in vigore il 22 giugno 1976