Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza ai sensi dell'art. 1 c. 161 L. 296/06

    Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis della L. 212/2000, che impone il contraddittorio preventivo anche per accertamenti di natura valutativa o estimativa come quello in oggetto. Pertanto, l'avviso di accertamento è stato notificato nei termini previsti dalla norma.

  • Rigettato
    Non debenza dell'imposta per carenza del presupposto impositivo ed errata quantificazione

    Il giudice ha accertato che i terreni ricadevano in zona omogenea CS1 (aree di espansione stagionale-turistica intensiva) con potenzialità edificatoria, rendendoli assoggettati a TASI. La quota di proprietà risulta essere l'intero, non 10/108 come asserito dal ricorrente.

  • Rigettato
    Errata applicazione delle sanzioni ex art.13 c.1 D.Lgs 471/96

    Il giudice ha chiarito che l'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, come modificato, ha effetto per violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per le annualità precedenti, si applica la sanzione del 30%. Le richieste di annullamento di sanzioni ed interessi formulate per la prima volta nella memoria non possono essere prese in esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 15
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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