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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
SQ AN IC MA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 679/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15643 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1230/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_2 per il ricorrente insiste nelle proprie difese e in particolare relativamente alla perizia depositata dal Comune di Enna la contesta nel merito relativamente alla superficie e ai vincoli indicati in quanto non tiene conto del fatto che si tratta di vincoli assoluti che non consentono la edificabilità come rilevato dalla Direttiva n.09/147/CE. In subordine chiede la rideterminazione della somma dovuta.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avv. ti Difensore_1 e Difensore_2
, impugnava l'avviso di accertamento n. 15643, notificato il 26.05.2025, col quale il Comune di Enna ha contestato all'odierna ricorrente l'omesso/parziale versamento della TASI, per l'anno 2019, e ha liquidato la relativa imposta, comprensiva di sanzioni e interessi, in complessivi €. 1.388,00 .
Parte ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
1. Decadenza ai sensi dell'art. 1 c. 161 L. 296/06.
2. Non debenza dell'imposta per carenza del presupposto impositivo ed errata quantificazione
3. Errata applicazione delle sanzioni ex art.13 c.1 D.Lgs 471/96.
In conclusione, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con la refusione delle spese del giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Enna controdeducendo a tutti i motivi dedotti in ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con condanna alle spese.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative, nelle cui conclusioni insisteva.
All'odierna udienza la parte concludeva come da separato verbale e la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene rigettato.
Con riferimento al primo motivo del ricorso con il quale si eccepisce la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1 comma 161 l. 296/06, si osserva che è fuor di dubbio che detto articolo prevede che “... gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie,
a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Tuttavia il Comune di Enna, entro tale data , notificava alla ricorrente l'invito al contradditorio preventivo ex art.
6-bis Legge 212/00, relativo all'imposta di che trattasi e, successivamente, in data 26.05.2025,
l'accertamento oggi impugnato.
Parte ricorrente sostiene che il Comune sia incorso nella decadenza poichè trattasi, nel caso in esame, di contraddittorio preventivo facoltativo, poichè il tributo discende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o di dati già nella disponibilità del Comune, per cui non sono applicabili i termini di cui all'art. 6 bis della L. 212/2000 per la notifica dell'avviso di accertamento ( 60 gg più 120 gg decorrenti dalla data di notifica dello schema d'atto ) e, pertanto, il Comune di Enna ,avendo notificato l'avviso di accertamento in data 26.5.2025, sarebbe incorso nella violazione del termine decadenziale che sarebbe spirato il
30.4.2025.
Il motivo è infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Ed invero, l'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 219/2023, ha sancito l'obbligo di avviare un contraddittorio informato ed effettivo ai fini della partecipazione procedimentale, finalizzata all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo per il recupero dei tributi non versati per tutti gli atti impositivi emessi dall'Ente impositore che non sono automatizzati o meramente liquidatori e riferendo tale obbligo in maniera esplicita agli atti di accertamento di natura valutativa o estimativa.
La norma citata, infatti, stabilisce che: “ salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo… ” e ancora che “ per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Nel caso che ci occupa, dunque, non può revocarsi in dubbio che tale articolo deve essere applicato in quanto integra la fattispecie ivi prevista trattandosi di accertamento ai fini TASI per l'omesso pagamento di quanto dovuto sulle aree edificabili, che è stato emesso previa definizione dei valori di mercato di dette aree, con un evidente potere accertativo /estimativo da parte dell'Ente, che non si è limitato ad emettere un atto meramente automatico ed automatizzato, ma ha proceduto ad un esame di merito determinando una valutazione dell'area . Da qui l'assoggettabilità dell'atto impugnato alla procedura obbligatoria del contraddittorio preventivo e informato, con applicazione dei termini previsti dall'art. 6 bis della L. 212/2000
e conseguente tempestività dell'atto impugnato, notificato nei termini ivi previsti.
Il secondo motivo di ricorso attiene alla eccepita carenza del presupposto impositivo ed errata applicazione dell'aliquota in ragione del fatto che, secondo quanto asserito dalla ricorrente, i terreni oggetto d'imposizione tributaria, di cui all'atto impugnato, da un lato ricadendo in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/77 sono esenti , mentre sotto altro profilo i terreni in questione sarebbero esenti , in quanto gli stessi ricadono in zone individuate: E (area verde-verde agricolo), F (attrezzature generale),
SP (viabilità di progetto) e siti di natura (corridoio ecologico).
Tale prospettazione non corrisponde a quanto versato in atti dal Comune, poichè dal certificato di destinazione urbanistica e parere dell'U.T.C. si evince che i terreni oggetto di accertamento nell'anno 2019 ricadevano in Zona omogenea CS1 ( aree di espansione stagionale – turistica intensiva ), con conseguente potenzialità edificatoria in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti al momento di valutazione del bene ai fini impositivi. Le eventuali modifiche al PRG, successive a tali date non possono essere prese in considerazione poichè il valore va rapportato a quello dell'anno di imposizione.
Infatti, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (Art. 2 comma 1, lettera b), d. lgs. n. 504/1992; Art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006). L'utilizzo edificatorio è previsto e potenziale e non è, necessariamente, attuale/immediato.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, i terreni in questione ricadevano in zona territoriale omogenea
CS1 ovvero aree di espansione stagionale-turistica con caratteri intensivi e, di conseguenza, erano assoggettati alla TASI. Per quanto riguarda l'eccezione di errori di calcolo dell'imposta derivanti dalla quota di proprietà sul terreno che la ricorrente ritiene essere di 10/108 in forza della sentenza di divisione n. 444/16 del Tribunale di Enna
, si rileva che tale affermazione appare erronea posto che dagli atti catastali si rileva che nell'anno 2019, anche in conseguenza dell'avvenuta trascrizione della citata sentenza, la quota di proprietà dell'immobile era pari all'intero.
Con l'ultimo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'errata applicazione delle sanzioni ex art. 13 co.1 d. lgs. 471/96.
Sul punto si rileva che l'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997, comma 1, come modificato dal D.Lgs n. 87/2024 , avrà effetto per le violazioni commesse a far data dal 1° settembre 2024, sicchè agli omessi versamenti relativi alle precedenti annualità continua ad applicarsi la sanzione del 30%.
Il legislatore ha infatti stabilito di far decorrere il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024, senza accennare al principio di “favor rei” e, di conseguenza la nuova misura sanzionatoria del 25% non può trovare applicazione per le omissioni che riguardano omessi versamenti di imposta che dovevano essere eseguiti precedentemente a tale data.
Le richieste di annullamento di sanzioni ed interessi formulate per la prima volta nella memoria non possono essere prese in esame in quanto modificherebbero la domanda introduttiva con violazione del principio del contraddittorio.
In conclusione il ricorso è infondato e viene respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 250,00, a favore del
Comune di Enna. Così deciso il 11.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
SQ AN IC MA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 679/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Indirizzo_1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15643 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1230/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avv. Difensore_2 per il ricorrente insiste nelle proprie difese e in particolare relativamente alla perizia depositata dal Comune di Enna la contesta nel merito relativamente alla superficie e ai vincoli indicati in quanto non tiene conto del fatto che si tratta di vincoli assoluti che non consentono la edificabilità come rilevato dalla Direttiva n.09/147/CE. In subordine chiede la rideterminazione della somma dovuta.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli avv. ti Difensore_1 e Difensore_2
, impugnava l'avviso di accertamento n. 15643, notificato il 26.05.2025, col quale il Comune di Enna ha contestato all'odierna ricorrente l'omesso/parziale versamento della TASI, per l'anno 2019, e ha liquidato la relativa imposta, comprensiva di sanzioni e interessi, in complessivi €. 1.388,00 .
Parte ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo i seguenti motivi:
1. Decadenza ai sensi dell'art. 1 c. 161 L. 296/06.
2. Non debenza dell'imposta per carenza del presupposto impositivo ed errata quantificazione
3. Errata applicazione delle sanzioni ex art.13 c.1 D.Lgs 471/96.
In conclusione, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con la refusione delle spese del giudizio.
Si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Enna controdeducendo a tutti i motivi dedotti in ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con condanna alle spese.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative, nelle cui conclusioni insisteva.
All'odierna udienza la parte concludeva come da separato verbale e la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e viene rigettato.
Con riferimento al primo motivo del ricorso con il quale si eccepisce la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1 comma 161 l. 296/06, si osserva che è fuor di dubbio che detto articolo prevede che “... gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie,
a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”.
Tuttavia il Comune di Enna, entro tale data , notificava alla ricorrente l'invito al contradditorio preventivo ex art.
6-bis Legge 212/00, relativo all'imposta di che trattasi e, successivamente, in data 26.05.2025,
l'accertamento oggi impugnato.
Parte ricorrente sostiene che il Comune sia incorso nella decadenza poichè trattasi, nel caso in esame, di contraddittorio preventivo facoltativo, poichè il tributo discende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o di dati già nella disponibilità del Comune, per cui non sono applicabili i termini di cui all'art. 6 bis della L. 212/2000 per la notifica dell'avviso di accertamento ( 60 gg più 120 gg decorrenti dalla data di notifica dello schema d'atto ) e, pertanto, il Comune di Enna ,avendo notificato l'avviso di accertamento in data 26.5.2025, sarebbe incorso nella violazione del termine decadenziale che sarebbe spirato il
30.4.2025.
Il motivo è infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Ed invero, l'articolo 6-bis della Legge n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 219/2023, ha sancito l'obbligo di avviare un contraddittorio informato ed effettivo ai fini della partecipazione procedimentale, finalizzata all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo per il recupero dei tributi non versati per tutti gli atti impositivi emessi dall'Ente impositore che non sono automatizzati o meramente liquidatori e riferendo tale obbligo in maniera esplicita agli atti di accertamento di natura valutativa o estimativa.
La norma citata, infatti, stabilisce che: “ salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo… ” e ancora che “ per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.”
Nel caso che ci occupa, dunque, non può revocarsi in dubbio che tale articolo deve essere applicato in quanto integra la fattispecie ivi prevista trattandosi di accertamento ai fini TASI per l'omesso pagamento di quanto dovuto sulle aree edificabili, che è stato emesso previa definizione dei valori di mercato di dette aree, con un evidente potere accertativo /estimativo da parte dell'Ente, che non si è limitato ad emettere un atto meramente automatico ed automatizzato, ma ha proceduto ad un esame di merito determinando una valutazione dell'area . Da qui l'assoggettabilità dell'atto impugnato alla procedura obbligatoria del contraddittorio preventivo e informato, con applicazione dei termini previsti dall'art. 6 bis della L. 212/2000
e conseguente tempestività dell'atto impugnato, notificato nei termini ivi previsti.
Il secondo motivo di ricorso attiene alla eccepita carenza del presupposto impositivo ed errata applicazione dell'aliquota in ragione del fatto che, secondo quanto asserito dalla ricorrente, i terreni oggetto d'imposizione tributaria, di cui all'atto impugnato, da un lato ricadendo in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/77 sono esenti , mentre sotto altro profilo i terreni in questione sarebbero esenti , in quanto gli stessi ricadono in zone individuate: E (area verde-verde agricolo), F (attrezzature generale),
SP (viabilità di progetto) e siti di natura (corridoio ecologico).
Tale prospettazione non corrisponde a quanto versato in atti dal Comune, poichè dal certificato di destinazione urbanistica e parere dell'U.T.C. si evince che i terreni oggetto di accertamento nell'anno 2019 ricadevano in Zona omogenea CS1 ( aree di espansione stagionale – turistica intensiva ), con conseguente potenzialità edificatoria in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti al momento di valutazione del bene ai fini impositivi. Le eventuali modifiche al PRG, successive a tali date non possono essere prese in considerazione poichè il valore va rapportato a quello dell'anno di imposizione.
Infatti, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (Art. 2 comma 1, lettera b), d. lgs. n. 504/1992; Art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2006). L'utilizzo edificatorio è previsto e potenziale e non è, necessariamente, attuale/immediato.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, i terreni in questione ricadevano in zona territoriale omogenea
CS1 ovvero aree di espansione stagionale-turistica con caratteri intensivi e, di conseguenza, erano assoggettati alla TASI. Per quanto riguarda l'eccezione di errori di calcolo dell'imposta derivanti dalla quota di proprietà sul terreno che la ricorrente ritiene essere di 10/108 in forza della sentenza di divisione n. 444/16 del Tribunale di Enna
, si rileva che tale affermazione appare erronea posto che dagli atti catastali si rileva che nell'anno 2019, anche in conseguenza dell'avvenuta trascrizione della citata sentenza, la quota di proprietà dell'immobile era pari all'intero.
Con l'ultimo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce l'errata applicazione delle sanzioni ex art. 13 co.1 d. lgs. 471/96.
Sul punto si rileva che l'articolo 13 del D. Lgs. 471/1997, comma 1, come modificato dal D.Lgs n. 87/2024 , avrà effetto per le violazioni commesse a far data dal 1° settembre 2024, sicchè agli omessi versamenti relativi alle precedenti annualità continua ad applicarsi la sanzione del 30%.
Il legislatore ha infatti stabilito di far decorrere il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024, senza accennare al principio di “favor rei” e, di conseguenza la nuova misura sanzionatoria del 25% non può trovare applicazione per le omissioni che riguardano omessi versamenti di imposta che dovevano essere eseguiti precedentemente a tale data.
Le richieste di annullamento di sanzioni ed interessi formulate per la prima volta nella memoria non possono essere prese in esame in quanto modificherebbero la domanda introduttiva con violazione del principio del contraddittorio.
In conclusione il ricorso è infondato e viene respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €. 250,00, a favore del
Comune di Enna. Così deciso il 11.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez