Art. 1. 1. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale ad essi collegato, ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , agli appartenenti alle forze armate, esclusi i militari di leva, graduati e di truppa, ed ai corpi militarmente organizzati in possesso di qualifiche dirigenziali, in servizio presso uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, e' attribuita, con decorrenza 1 gennaio 1991, un'indennita' speciale di seconda lingua, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale corrispondente in servizio presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige.
(( 1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennita' di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 ))
(( 1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennita' di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287 ))