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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.9650/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI FRACCARO S. E ANDREUCCI A.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L'AVV. SOZIO M.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 01/08/2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , Controparte_2 chiedendo l'annullamento, in parte qua, dell'intimazione di pagamento n. 06820249020751622000
(doc. 1) ricevuta a mezzo raccomandata il 15.7.2024 per l'importo di complessivi € 41.302,28.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice l'ha decisa pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c. 2. Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito e, sotto il profilo sostanziale, vizio di motivazione relativo alla mancata esplicitazione del calcolo degli interessi.
L nel costituirsi in giudizio, ha prodotto la notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione: CP_3
1) Cartella di pagamento n. 06820090010390386000 notificata il 30.4.2009 importo € 8.000,13;
2) Cartella di pagamento n. 06820090244593001000 notificata il 9.7.2009 importo € 7.962,41;
3) Cartella di pagamento n. 06820090349211428000 notificata il 1.9.2009 importo € 7.925,45.
E, soprattutto, ha prodotto anche la richiesta di rateazione presentata dallo stesso in data in Pt_1 data 4.3.2010, con istanza avente Identificativo n. , con cui richiedeva ed otteneva Nu_1 dall'Agente della Riscossione la rateizzazione degli importi dovuti, a versarsi mediante n. 72 rate mensili consecutive (Cfr doc. n. 11 memoria).
La documentazione di parte convenuta sconfessa dunque la prospettazione attorea. Parte ricorrente, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, ha ricevuto tutte le cartelle in questione, tant'è vero che ha chiesto una dilazione di pagamento per poter adempiere.
3.Nonostante l'infondatezza di tale motivo di impugnazione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento.
E' fondata, infatti, l'eccezione di prescrizione.
I crediti sono riferiti a contributi estremamente risalenti, corrispondenti agli anni 2002/2008 e come documentato da , le cartelle di pagamento sono state notificate nel 2009. Controparte_2
Il 4 marzo 2010, come sopra ricordato, ha presentato istanza di rateazione mediante n. 72 Pt_1 rate mensili consecutive (doc. n. 11 memoria) ma ha poi provveduto a versare soltanto parzialmente le rate convenute (doc. n. 13 memoria) e così con provvedimento del 7.7.2011, ha revocato il CP_3 provvedimento di rateizzazione concesso (doc. n. 12 memoria).
Il termine di decorrenza della prescrizione va identificato nella data del provvedimento di revoca della rateazione. Da tale data (7.7.2011) avrebbe potuto agire per ottenere il pagamento dell'intero CP_3 credito, mentre invece non risultano posti in essere atti interruttivi fino alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione avvenuta il 15 luglio 2024.
Il decorso di un lasso di tempo così ampio di oltre 13 anni supera financo il più ampio dei termini di prescrizione previsti dalla legge pari a 10 anni.
Peraltro, in materia di crediti contributivi, è granitico e mai è stato rimesso in discussione l'orientamento inaugurato dalla dalla Suprema Corte con la notissima sentenza resa a Sezioni Unite
2017, per cui in materia il termine di prescrizione è quinquennale. Le argomentazioni svolte da nella propria memoria volte a rimettere in Controparte_2 discussione un simile principio oramai non scalfibile appaiono prive di pregio e sono fondate su giurisprudenza risalente e precedente alla chiara presa di posizione delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
n. 23397 del 17 novembre 2016) che ha chiaramente spiegato che la cartella non opposta non è equiparabile alla sentenza passata in giudicato con la conseguenza che l'estensione del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2953 c.c. appare tesi priva di fondamento normativo.
Peraltro, come già osservato, anche il termine decennale sarebbe ampiamente decorso, calcolando il dies a quo nel provvedimento di revoca della concessa dilazione, laddove invece è inconferente richiamare il termine del piano rateale previsto nel 2016, come invece sembra volere intendere la parte convenuta.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione di merito, dovendo in ogni caso procedersi all'annullamento dell'atto opposto.
3. In ragione dell'assetto della lite, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 06820249020751622000 ricevuta dal ricorrente a mezzo raccomandata in data 15.7.2024;
- dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
04/06/2025 Il Giudice
Camilla NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Camilla
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1
CON GLI AVV.TI FRACCARO S. E ANDREUCCI A.
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CON L'AVV. SOZIO M.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 01/08/2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – , Controparte_2 chiedendo l'annullamento, in parte qua, dell'intimazione di pagamento n. 06820249020751622000
(doc. 1) ricevuta a mezzo raccomandata il 15.7.2024 per l'importo di complessivi € 41.302,28.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice l'ha decisa pronunciando dispositivo di sentenza ex art. 429 primo comma c.p.c. 2. Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, deducendo la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione del credito e, sotto il profilo sostanziale, vizio di motivazione relativo alla mancata esplicitazione del calcolo degli interessi.
L nel costituirsi in giudizio, ha prodotto la notifica di tutte le cartelle sottese all'intimazione: CP_3
1) Cartella di pagamento n. 06820090010390386000 notificata il 30.4.2009 importo € 8.000,13;
2) Cartella di pagamento n. 06820090244593001000 notificata il 9.7.2009 importo € 7.962,41;
3) Cartella di pagamento n. 06820090349211428000 notificata il 1.9.2009 importo € 7.925,45.
E, soprattutto, ha prodotto anche la richiesta di rateazione presentata dallo stesso in data in Pt_1 data 4.3.2010, con istanza avente Identificativo n. , con cui richiedeva ed otteneva Nu_1 dall'Agente della Riscossione la rateizzazione degli importi dovuti, a versarsi mediante n. 72 rate mensili consecutive (Cfr doc. n. 11 memoria).
La documentazione di parte convenuta sconfessa dunque la prospettazione attorea. Parte ricorrente, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, ha ricevuto tutte le cartelle in questione, tant'è vero che ha chiesto una dilazione di pagamento per poter adempiere.
3.Nonostante l'infondatezza di tale motivo di impugnazione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento.
E' fondata, infatti, l'eccezione di prescrizione.
I crediti sono riferiti a contributi estremamente risalenti, corrispondenti agli anni 2002/2008 e come documentato da , le cartelle di pagamento sono state notificate nel 2009. Controparte_2
Il 4 marzo 2010, come sopra ricordato, ha presentato istanza di rateazione mediante n. 72 Pt_1 rate mensili consecutive (doc. n. 11 memoria) ma ha poi provveduto a versare soltanto parzialmente le rate convenute (doc. n. 13 memoria) e così con provvedimento del 7.7.2011, ha revocato il CP_3 provvedimento di rateizzazione concesso (doc. n. 12 memoria).
Il termine di decorrenza della prescrizione va identificato nella data del provvedimento di revoca della rateazione. Da tale data (7.7.2011) avrebbe potuto agire per ottenere il pagamento dell'intero CP_3 credito, mentre invece non risultano posti in essere atti interruttivi fino alla notifica dell'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione avvenuta il 15 luglio 2024.
Il decorso di un lasso di tempo così ampio di oltre 13 anni supera financo il più ampio dei termini di prescrizione previsti dalla legge pari a 10 anni.
Peraltro, in materia di crediti contributivi, è granitico e mai è stato rimesso in discussione l'orientamento inaugurato dalla dalla Suprema Corte con la notissima sentenza resa a Sezioni Unite
2017, per cui in materia il termine di prescrizione è quinquennale. Le argomentazioni svolte da nella propria memoria volte a rimettere in Controparte_2 discussione un simile principio oramai non scalfibile appaiono prive di pregio e sono fondate su giurisprudenza risalente e precedente alla chiara presa di posizione delle Sezioni Unite (Cass. S.U.
n. 23397 del 17 novembre 2016) che ha chiaramente spiegato che la cartella non opposta non è equiparabile alla sentenza passata in giudicato con la conseguenza che l'estensione del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2953 c.c. appare tesi priva di fondamento normativo.
Peraltro, come già osservato, anche il termine decennale sarebbe ampiamente decorso, calcolando il dies a quo nel provvedimento di revoca della concessa dilazione, laddove invece è inconferente richiamare il termine del piano rateale previsto nel 2016, come invece sembra volere intendere la parte convenuta.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione determina l'assorbimento di ogni ulteriore questione di merito, dovendo in ogni caso procedersi all'annullamento dell'atto opposto.
3. In ragione dell'assetto della lite, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 06820249020751622000 ricevuta dal ricorrente a mezzo raccomandata in data 15.7.2024;
- dichiara la integrale compensazione delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Milano,
04/06/2025 Il Giudice
Camilla NI