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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/01/2024, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2084 / 2023 promossa tra le parti:
RICORRENTE
c.f. , con l'avv. PACINI ANNA EDY, presso Parte_1 C.F._1 il cui Studio ha eletto domicilio
CONVENUTO
c.f. , con l'avv. CRESTI SERENA, presso il cui CP_1 C.F._2
Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente:
“Voglia, il Tribunale di Prato su richiesta congiunta delle parti,
1. Pronunciare la separazione personale tra i coniugi e , uniti in matrimonio, CP_1 Parte_1 in Carmignano (PO), in data 16/01/2010, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Carmignano (PO);
2. Le parti, essendo entrambe economicamente indipendenti, provvederanno ciascuna a sé stessa;
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3. Le spese del presente procedimento resteranno integralmente compensate tra le parti, ed i procuratori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rinunciare alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 della L.P.F.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 13.12.2023”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 25/09/2023 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale dal coniuge sposato con rito civile a Carmignano (PO) il 16/01/2010, atto trascritto CP_1
nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 2010, Parte II,
Serie C, atto n. 2.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) di aver contratto matrimonio con il in regime di separazione dei beni;
(2) che dal matrimonio non sono nati figli;
(3) che CP_1
l'abitazione coniugale è di proprietà esclusiva della ricorrente;
(4) che il si è già CP_1
trasferito altrove;
(5) che le parti sono entrambe economicamente indipendenti e, pertanto, non sussistono i presupposti per richiedere un assegno di mantenimento.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha, dunque, demandato l'accertamento dell'assenza delle condizioni di legge per la concessione di qualsivoglia assegno di mantenimento. si è costituito tempestivamente in giudizio, aderendo alla domanda di CP_1
separazione ex adverso spiegata, dando atto che le parti hanno inteso addivenire ad un accordo circa le condizioni di separazione e depositando con separato atto le conclusioni congiuntamente rassegnate.
All'udienza di discussione del 13/12/2023, i procuratori delle parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo ed hanno demandato l'immediata precisazione di conclusioni congiunte. La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé
2 evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Mantenimento del coniuge – il Tribunale prende atto delle dichiarazioni rassegnate dalle parti in ordine alla reciproca indipendenza economica e nulla oppone all'accordo da esse raggiunto circa la non debenza di qualsivoglia assegno a titolo di contributo al mantenimento di uno o dell'altra coniuge, non essendo sussistenti i presupposti per la determinazione dello stesso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
a. pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
sposati con rito civile a Carmignano (PO) il 16/01/2010, atto trascritto nel
[...]
registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 2010, Parte
II, Serie C, atto n. 2.
b. Dà atto che le parti, essendo entrambe economicamente indipendenti, provvederanno ciascuna a sé stessa.
c. Le spese del presente procedimento resteranno integralmente compensate tra le parti, ed i procuratori, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rinunciare alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 della L.P.F.
d. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Carmignano (PO) di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 10.1.2024
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est.
Dr.ssa Costanza Comunale
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