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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2709/2024 con OGGETTO: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCOLO RO- Parte_1 C.F._1
BERTO elettivamente domiciliato in VIA AVVOCATO FULVIO CROCE 14 52100
AREZZO presso il difensore avv. PICCOLO ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MO- Controparte_1 C.F._2
RETTI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Via F:D: Guerrazzi n. 1 57037 OR- ferraio presso il difensore avv. MORETTI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale.
Le parti si sono sposate nel 1976, hanno avuto quattro figli, ormai maggiorenni e economi- camente autosufficienti, dal maggio del 2024 non vivono più insieme.
1 La ricorrente ha concluso come segue:
“l'Ill.mo Tribunale di Livorno Voglia pronunciare la separazione dei coniugi Parte_2
e alle seguenti condizioni: CONDIZIONI . la casa coniugale posta in Por-
[...] Parte_1
to RO Loc. Pianetto sarà assegnata alla IG.ra ; . Nessun mantenimento. In Parte_1
ipotesi si chiede che il Giudice disponga con sentenza parziale la separazione tra i coniugi ordinando la prosecuzione del giudizio per la relativa istruttoria della causa finalizzata a stabilire le condizioni della separazione.”.
Il resistente ha concluso come segue: “Che l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis vo- glia pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1) Assegnare
l'intero piano terra, dove attualmente vive, dell'immobile identificata al NCEU del Comu- ne di OR RO (LI) al F. 14 Numero 233 Sub. 603, 604, 605, 606 Cat A/2 Cl 3 e, posta in Loc. Pianetto n. 18 – OR RO (LI) al GN . 2) Il garage posto Controparte_1
al piano seminterrato ed identificato al NCEU del Comune di OR RO (LI) al F. 14
Numero 233 Sub. 602, Cat. C/6, dovrà essere frazionato al 50% con assegnazione della re- lativa quota parte al GN . 3) Dare atto che i coniugi sono economi- Controparte_1
camente indipendenti e che rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento. 4) Condannare la IG.ra a prestare la propria firma al fine di Parte_1 procedere alla divisione del Fondo di Investimento “Fideuram Risparmio Attivo – Uni –
, di cui sono intestatari entrambi i coniugi disponendo. In caso di diniego si P.IVA_1 chiede emettersi sin d'ora sentenza sostitutiva del consenso mancante con la quale si auto- rizzi il IG. a sottoscrivere dinanzi all'Istituto di Credito interessato ogni Controparte_1
dichiarazione necessaria al disbrigo della pratica di divisione del fondo di investimento o di ogni altra documentazione necessaria alla completa divisione dei beni tra i coniugi.”
Nel caso in esame la domanda di separazione va accolta, atteso che risulta pacifico tra le parti che da più di un anno i coniugi non vivono più insieme e conducono vite autonome.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare, risultando la prole della coppia maggiore ed economicamente autosufficiente.
La domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla ricorrente va rigettata, at- teso che non vi è alcuna esigenza di tutela della prole.
2 Le domande di divisione dei beni delle parti, invece, giusta eccezione di parte ricorrente, sono come è noto inammissibili nel giudizio di separazione, e andranno coltivate in altro giudizio con rito ordinario.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza tra le parti vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, definitivamente decidendo, pronun- cia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di OR Azzurra di procedere alla annota- zione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in OR RO il gior- no 31/10/1976 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 12 parte II serie A anno 31/10/1976; spese di lite compensate;
Così deciso in data 10.9.2510 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2709/2024 con OGGETTO: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCOLO RO- Parte_1 C.F._1
BERTO elettivamente domiciliato in VIA AVVOCATO FULVIO CROCE 14 52100
AREZZO presso il difensore avv. PICCOLO ROBERTO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MO- Controparte_1 C.F._2
RETTI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Via F:D: Guerrazzi n. 1 57037 OR- ferraio presso il difensore avv. MORETTI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
RAGIONI DELLA DECISIONE
Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale.
Le parti si sono sposate nel 1976, hanno avuto quattro figli, ormai maggiorenni e economi- camente autosufficienti, dal maggio del 2024 non vivono più insieme.
1 La ricorrente ha concluso come segue:
“l'Ill.mo Tribunale di Livorno Voglia pronunciare la separazione dei coniugi Parte_2
e alle seguenti condizioni: CONDIZIONI . la casa coniugale posta in Por-
[...] Parte_1
to RO Loc. Pianetto sarà assegnata alla IG.ra ; . Nessun mantenimento. In Parte_1
ipotesi si chiede che il Giudice disponga con sentenza parziale la separazione tra i coniugi ordinando la prosecuzione del giudizio per la relativa istruttoria della causa finalizzata a stabilire le condizioni della separazione.”.
Il resistente ha concluso come segue: “Che l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis vo- glia pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1) Assegnare
l'intero piano terra, dove attualmente vive, dell'immobile identificata al NCEU del Comu- ne di OR RO (LI) al F. 14 Numero 233 Sub. 603, 604, 605, 606 Cat A/2 Cl 3 e, posta in Loc. Pianetto n. 18 – OR RO (LI) al GN . 2) Il garage posto Controparte_1
al piano seminterrato ed identificato al NCEU del Comune di OR RO (LI) al F. 14
Numero 233 Sub. 602, Cat. C/6, dovrà essere frazionato al 50% con assegnazione della re- lativa quota parte al GN . 3) Dare atto che i coniugi sono economi- Controparte_1
camente indipendenti e che rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento. 4) Condannare la IG.ra a prestare la propria firma al fine di Parte_1 procedere alla divisione del Fondo di Investimento “Fideuram Risparmio Attivo – Uni –
, di cui sono intestatari entrambi i coniugi disponendo. In caso di diniego si P.IVA_1 chiede emettersi sin d'ora sentenza sostitutiva del consenso mancante con la quale si auto- rizzi il IG. a sottoscrivere dinanzi all'Istituto di Credito interessato ogni Controparte_1
dichiarazione necessaria al disbrigo della pratica di divisione del fondo di investimento o di ogni altra documentazione necessaria alla completa divisione dei beni tra i coniugi.”
Nel caso in esame la domanda di separazione va accolta, atteso che risulta pacifico tra le parti che da più di un anno i coniugi non vivono più insieme e conducono vite autonome.
Non vi sono provvedimenti accessori da adottare, risultando la prole della coppia maggiore ed economicamente autosufficiente.
La domanda di assegnazione della casa coniugale proposta dalla ricorrente va rigettata, at- teso che non vi è alcuna esigenza di tutela della prole.
2 Le domande di divisione dei beni delle parti, invece, giusta eccezione di parte ricorrente, sono come è noto inammissibili nel giudizio di separazione, e andranno coltivate in altro giudizio con rito ordinario.
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza tra le parti vanno compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, definitivamente decidendo, pronun- cia la separazione tra i coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
Ordinando all'Ufficiale di Stato civile di OR Azzurra di procedere alla annota- zione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in OR RO il gior- no 31/10/1976 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 12 parte II serie A anno 31/10/1976; spese di lite compensate;
Così deciso in data 10.9.2510 giugno 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente estensore dott. Azzurra Fodra
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