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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2209/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2209/2015 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 P.IVA_2 entrambi in persona del curatore e con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO RUSSO GIORGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_3 dell'avv. BORROMETI FABIO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Obbligazioni; domanda di condanna al pagamento di crediti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con domanda introdotta nel 2015 le curatele sopra indicate hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 647.220,70 (per e di € 432.000,00 (per Parte_2 Parte_1 per fornitura di materiali e prestazioni d'opera fatture. Con ricorso ante causam avevano ottenuto sequestro conservativo sui beni della società convenuta
Si è costituita la convenuta nel corso del giudizio, contestando la domanda.
Nel corso del giudizio viene nominato CTU per verificare la consistenza delle opere eseguite per cui è causa e determinare il giusto corrispettivo.
All'esito della CTU le parti hanno chiesto ed ottenuto diversi rinvii per bonario componimento;
dopo aver raggiunto un accordo transattivo hanno chiesto diversi rinvii per consentire il pagamento rateale del convenuto saldo transattivo. pagina 1 di 2 All'udienza odierna del 17.12.2025 compaiono, per le Curatele, l'avv Di Martino Russo, il quale chiede di trattenere la somma di € 220.000,00 già versata in virtù della scrittura transattiva del 29.1.2021; insiste per la restante parte di cui al predetto accordo, pari ad € 30.000,00, in favore solidale delle due procedure concorsuali. Per parte convenuta è presente l'avv Borrometi, il quale dichiara che l' verserà il saldo Parte_3 dovuto entro il 31.3.2026 e di non opporsi all'incameramento definitivo della somma fino ad oggi versata, riconoscendo inoltre l'ulteriore debito di € 30.000,00. Le parti dichiarano davanti al giudice di avere raggiunto un accordo in tal senso (trattenimento della somma di € 220.000,00, condanna per la parte restante), con spese compensate, e chiedono altresì concordemente la revoca del sequestro conservativo concesso, il 27.3.2015. Entrambe le parti chiedono al giudice di pronunciare sentenza per la condanna della somma ancora dovuta di € 30.000,00, rinunciando al termine per note e comparse.
Preso atto di quanto sopra, si provvede di conseguenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
condanna al pagamento, in favore solidale Controparte_1 di e , della somma di € 30.000,00, oltre Parte_1 Parte_2 interessi dal dovuto al saldo;
revoca il sequestro conservativo autorizzato il 27.3.2015; compensa integralmente le spese di lite, comprese quelle della disposta CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2209/2015 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. , Parte_2 P.IVA_2 entrambi in persona del curatore e con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO RUSSO GIORGIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_3 dell'avv. BORROMETI FABIO
CONVENUTO/I
OGGETTO
Obbligazioni; domanda di condanna al pagamento di crediti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con domanda introdotta nel 2015 le curatele sopra indicate hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento della somma di € 647.220,70 (per e di € 432.000,00 (per Parte_2 Parte_1 per fornitura di materiali e prestazioni d'opera fatture. Con ricorso ante causam avevano ottenuto sequestro conservativo sui beni della società convenuta
Si è costituita la convenuta nel corso del giudizio, contestando la domanda.
Nel corso del giudizio viene nominato CTU per verificare la consistenza delle opere eseguite per cui è causa e determinare il giusto corrispettivo.
All'esito della CTU le parti hanno chiesto ed ottenuto diversi rinvii per bonario componimento;
dopo aver raggiunto un accordo transattivo hanno chiesto diversi rinvii per consentire il pagamento rateale del convenuto saldo transattivo. pagina 1 di 2 All'udienza odierna del 17.12.2025 compaiono, per le Curatele, l'avv Di Martino Russo, il quale chiede di trattenere la somma di € 220.000,00 già versata in virtù della scrittura transattiva del 29.1.2021; insiste per la restante parte di cui al predetto accordo, pari ad € 30.000,00, in favore solidale delle due procedure concorsuali. Per parte convenuta è presente l'avv Borrometi, il quale dichiara che l' verserà il saldo Parte_3 dovuto entro il 31.3.2026 e di non opporsi all'incameramento definitivo della somma fino ad oggi versata, riconoscendo inoltre l'ulteriore debito di € 30.000,00. Le parti dichiarano davanti al giudice di avere raggiunto un accordo in tal senso (trattenimento della somma di € 220.000,00, condanna per la parte restante), con spese compensate, e chiedono altresì concordemente la revoca del sequestro conservativo concesso, il 27.3.2015. Entrambe le parti chiedono al giudice di pronunciare sentenza per la condanna della somma ancora dovuta di € 30.000,00, rinunciando al termine per note e comparse.
Preso atto di quanto sopra, si provvede di conseguenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
condanna al pagamento, in favore solidale Controparte_1 di e , della somma di € 30.000,00, oltre Parte_1 Parte_2 interessi dal dovuto al saldo;
revoca il sequestro conservativo autorizzato il 27.3.2015; compensa integralmente le spese di lite, comprese quelle della disposta CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Ragusa, 17/12/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 2 di 2